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AleGOBBO

Oggi L'aia Decide Su Paparesta

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Joined: 23-Jun-2006
1495 messaggi

Caso Paparesta: oggi l?Aia decide

ROMA.(a.mo.) E? il giorno della decisione su Gianluca Paparesta da parte del Con?siglio nazionale uscente dell?Aia (il 6 mar?zo si vota: testa a testa Nicchi-Apricena, Gussoni fuori dalla contesa, per ora). Do?po la bocciatura della procedura di esclu?sione dalla Can decretata da Tar e Consi?glio di Stato si dovr? procedere a stilare la pagella tecnica che motivi l?allontana?mento dell?arbitro avvenuto a luglio. Ri?duzione dell?organico? Impossibilit? per Paparesta di seguire l?aggiornamento? In?compatibilit? col gruppo? L?avvocato di Paparesta con un comunicato parla di te?lefonate e colloqui (registrati, pare) in cui gli veniva riferita l?impossibilit? di esclu?derlo per motivi tecnici. ?Non esiter? a fornire ogni contributo per l?accertamen?to della verit?, non vorrei - dice l?avvoca?to Pellegrino - che ci si accanisse su chi ha collaborato con la Procura di Napoli?.

si sa nulla ???

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Joined: 18-Aug-2008
115 messaggi

Come volevasi dimostrare......

Calcio: Aia, confermata esclusione Paparesta

18 feb 17:19 Sport

ROMA - Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), riunitosi oggi a Roma, ha confermato l'esclusione dalla categoria arbitrale di Gianluca Paparesta. "Sul punto all'ordine del giorno relativo alla posizione dell'arbitro Paparesta, l'Organo Tecnico Can 'A' e 'B' ha confermato nella seduta odierna la propria proposta (illustrata da Pierluigi Collina) di avvicendamento dell'arbitro Gianluca Paparesta, provvedendo a integrarla con gli adempimenti richiesti dall'ordinanza del Tar del 19 dicembre 2008", si legge nella nota diffusa dall'Aia. (Agr)

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Joined: 23-Jun-2006
1495 messaggi
Paparesta, dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta di Calciopoli, era stato prima sospeso e poi avvicendato ai primi di luglio quando il designatore unico Pierluigi Collina ha comunicato l'organico della Can di A e B di 39 arbitri. La motivazione della sua esclusione dalla rosa di fischietti che arbitrano in A e B ? che non aribitra da oltre un anno.

:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

non voglio crederci :haha::haha::haha::haha::haha:

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Joined: 15-Jan-2007
13 messaggi

Ci godo......

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Joined: 27-Jun-2005
3522 messaggi
La motivazione della sua esclusione dalla rosa di fischietti che arbitrano in A e B ? che non aribitra da oltre un anno.

:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

Roba da non credere.

Ci sono tutti i presupposti per una bella azione di risarcimento danni per Paparesta.

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Joined: 19-Mar-2008
50323 messaggi
riporto anche qui ;)

Gianluca Paparesta non tornera' ad arbitrare, lo ha deciso il Comitato dell'Aia. Il direttore di gara pugliese, che aveva... (continua)

Gianluca Paparesta non torner? ad arbitrare, lo ha deciso il Comitato dell'Aia. Il direttore di gara pugliese, che aveva chiesto il reintegro negli organici dopo aver ricevuto parere positivo dal Consiglio di Stato, ? stato invece bocciato proprio dai suoi colleghi. 'Sul punto all'ordine del giorno relativo alla posizione di Gianluca Paparesta, l'Organo Tecnico CAN A e B ha confermato nella seduta odierna la propria proposta di avvicendamento dell'arbitro, provvedendo a integrarla con gli adempimenti richiesti dall'ordinanza del Tar del 19 dicembre 2008 - si legge in una nota dell'Associazione degli Arbitri - L'Aia ha deliberato all'unanimita' di confermare l'avvicendamento dell'arbitro Gianluca Paparesta dai ruoli arbitrali della CAN A e B al termine della stagione sportiva 2007/2008'.

Paparesta, dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta di Calciopoli, era stato prima sospeso e poi avvicendato ai primi di luglio quando il designatore unico Pierluigi Collina ha comunicato l'organico della Can di A e B di 39 arbitri. La motivazione della sua esclusione dalla rosa di fischietti che arbitrano in A e B ? che non aribitra da oltre un anno.

:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

A questo punto Papresta dovrebbe dire: "Se non ho potuto arbitrare per un anno ? per colpa delle vostre stupide accuse prive di qualsiasi fondamento e campate per aria", e in seguito denunciare davanti alla GIUSTIZIA chi gli ha provocato tale danno...

Modificato da Avvocato86

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi

hmmmmmmm.

Collina e' solo un esecutore. Gussoni pure.

a chi fa davvero paura Paparesta? .penso

pare che si sia registrato i colloqui con gli stessi Collina e Gussoni che gli diceva che per loro non c'erano problemi a reintegrarlo.

ha in mano una sentenza del Consiglio di Stato, credo ci siano tutti i presupposti per una bella causa per danni milionaria

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
Come volevasi dimostrare......

Calcio: Aia, confermata esclusione Paparesta

18 feb 17:19 Sport

ROMA - Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), riunitosi oggi a Roma, ha confermato l'esclusione dalla categoria arbitrale di Gianluca Paparesta. "Sul punto all'ordine del giorno relativo alla posizione dell'arbitro Paparesta, l'Organo Tecnico Can 'A' e 'B' ha confermato nella seduta odierna la propria proposta (illustrata da Pierluigi Collina) di avvicendamento dell'arbitro Gianluca Paparesta, provvedendo a integrarla con gli adempimenti richiesti dall'ordinanza del Tar del 19 dicembre 2008", si legge nella nota diffusa dall'Aia. (Agr)

questa era la sentenza

E? legittima la decisione dell?AIA di escludere Paparesta dai quadri tecnici.

La camera arbitrale del Coni ha respinto il ricorso del direttore di gara, Gianluca Paparesta, contro la decisione dell'Aia (Associazione italiana arbitri) di escluderlo dai quadri tecnici.

Il Collegio composto dagli avvocati Ferruccio Auletta, presidente - si legge in una nota - da Angelo Piazza e da Dario Buzzelli in qualit? di arbitri, ha deliberato all'unanimit? il lodo relativo alla controversia arbitrale tra Gianluca Paparesta e l'Associazione italiana arbitri/Federazione italiana giuoco calcio. Il Collegio ha quindi rigettato le richieste di Paparesta ritenendo, in sintesi che, le caratteristiche dell?avvicendamento degli arbitri P. Bertini, T. Pieri e G. Paparesta escludono che trattasi, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealt? e buona fede nell? attuazione del rapporto associativo poich?: a) non appare odiosamente data contra personam; b) risponde a un criterio tecnico di normalit? predeterminato in sede normativa (art. 47 Reg. A.I.A.); c) risulta coerente con l?indirizzo dell?organo associativo cui le pertinenti valutazioni sono rimesse secondo l?ordinamento di settore; d) le stesse modalit? attuative si presentano come ulteriormente e individualmente conformi all?indirizzo in parola; e) si presenta in linea di continuit? con un dato positivamente emergente dall?esperienza pi? recente.

Pertanto, per il Collegio la determinazione sub judice appare connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalit?, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all?organo che ne ? autore pu? rilevarsi.

(Altalex, 4 dicembre 2008. Nota di Alfredo Matranga)

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Lodo 13 ottobre 2008

Stadio Olimpico

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente

Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro

Avv. Dario Buzzelli Arbitro

nominato in data 31 luglio 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?),

ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1453 del 24.7.2008) promosso da:

Dr Gianluca Paparesta, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino

attore

contro

Associazione Italiana Arbitri, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Lascioli, Luigi Medugno e Mario Gallavotti

convenuta

e nei confronti di

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14.

altra convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell?A.I.A. ha approvato all? unanimit? la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell?associato arbitro effettivo Gianluca Paparesta.

2. Appresa la notizia, Gianluca Paparesta, ritenendo la determinazione dell?A.I.A. caratterizzata da illegittimit?, ha attivato la prescritta procedura di conciliazione, all?esito infruttuoso della quale, in data 24.7.2008, ha proposto istanza di arbitrato chiedendo alla Camera arbitrale di ?dichiarare illegittima, annullandola e comunque privandola di efficacia, per come adottata, la dismissione dai ruoli C.A.N. dell?istante con ogni determinazione consequenziale? ed instando affinch? si disponesse da parte del Presidente l?abbreviazione dei termini e -comunque- in sede cautelare la sospensione della predetta determinazione.

Ha contestualmente nominato arbitro il prof. avv. Angelo Piazza.

A sostegno delle richieste avanzate l?istante premette di essere ?arbitro effettivo internazionale di primissimo rilievo, unanimemente stimato in Italia e all?estero? (p.3, domanda di arbitrato) e di essere risultato, non solo del tutto estraneo al sistema di potere che gli accertamenti svolti in relazione alle vicende cosiddette di ?calciopoli? hanno consentito di far emergere, ma anzi ?gravemente osteggiato da quel medesimo sistema di potere? (pp. 3 e 4, domanda di arbitrato). Prova ne sarebbe il fatto che ?peraltro marginali episodi di ?calciopoli? che lo hanno riguardato e che (solo per uno) hanno condotto ad un peraltro limitato accertamento di responsabilit? con relativa sanzione, sono tutti connessi a atti di conclamata ostilit? effettuati dagli esponenti di quel sistema di potere in danno dell?istante dott. Paparesta? (p. 4, domanda di arbitrato). Mentre, infatti, l?indagine relativa alla c.d. ?calciopoli uno? si concludeva con una sanzione di tre mesi di inibizione, l?A.I.A. per il tramite dei suoi organi disciplinari avrebbe cercato di doppiare le stesse precedenti incolpazioni, giungendo ad infliggergli la sanzione dell?inibizione per otto mesi, di poi annullata dalla Corte Federale (pp. 5 e 6, domanda di arbitrato).

Nell?aprile 2007, allorquando l?istante era tornato pienamente nei ranghi (dirigendo uno dei quarti di finale di Coppa Uefa e risultando designato ad arbitrare la partita decisiva per l?assegnazione dello scudetto 2006-2007), si concludevano le indagini della Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulle c.d. ?schede svizzere? e, bench? gi? allora fosse assai difficile ipotizzare una sua responsabilit? (come poi acclarato dal successivo provvedimento di archiviazione del 21.2.2008), egli -per rispetto delle istituzioni calcistiche- si sarebbe indotto a non contestare la sospensione che cautelativamente gli era stata applicata in data 19.4.2007 e successivamente rinnovata di quattro mesi in quattro mesi (pp. 6 e 7, domanda di arbitrato). Dopo aver ottenuto dalla Corte di giustizia federale l?annullamento di una ulteriore sanzione di inibizione che gli era stata irrogata in data 19.3.2008, l?istante ?veniva convocato dal Presidente dell?AIA Gussoni e dal designatore Collina che lo esortavano a rientrare nei ranghi non gi? nell?ormai scampolo di stagione 2007-2008 bens? in quella successiva (2008-2009)?, ma ci? non prima di aver chiuso ?se del caso anche con un patteggiamento? l?ulteriore e nuovo addebito disciplinare che nel frattempo gli era stato rivolto sulla base delle indagini che, almeno sul piano penale, avevano invece condotto all?archiviazione della sua posizione (p. 8, domanda di arbitrato). E poich? obiettivo primario dell?istante era quello di rientrare comunque nei ranghi degli effettivi egli si induceva a definire il procedimento ?con l?accettazione di una minima sanzione di due mesi di sospensione? (p. 9, domanda di arbitrato).

Tuttavia, dopo che l?istante aveva diffidato l?A.I.A. dal fare applicazione del testo novellato dell?art. 20 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici che avrebbe determinato la sua estromissione dai ruoli della C.A.N. (impedendo agli arbitri effettivi, non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva, di permanere nel ruolo della C.A.N. per un periodo superiore a 10 stagioni sportive), la medesima A.I.A. avrebbe assunto l??inusitato quanto ingiusto provvedimento espulsivo? oggetto di impugnazione (p. 11, domanda di arbitrato).

Al riguardo, osserva il dr G. Paparesta che le dismissioni e gli avvicendamenti sono disposti dal Comitato Nazionale dell?A.I.A., su proposta dell?organo tecnico, sulla base delle valutazioni conseguite dagli arbitri, onde egli ritiene che non avrebbe potuto mai subire avvicendamenti tecnici atteso che le valutazioni ottenute ?sotto il versante tecnico sono tutte di assoluta eccellenza. Le stesse ovviamente sono relative all? utilizzazione tecnica del Paparesta che poi per 11 mesi ? stata resa impossibile da una sospensione disposta sulla base di addebiti che hanno invece condotto ad una sanzione peraltro accettata al fine di chiudere il procedimento, di appena 2 mesi di inibizione, di gran lunga inferiore ai gi? (ingiustamente) sofferti 11 mesi che hanno dato luogo alla inutilizzazione tecnica? (p. 12, domanda di arbitrato). L?istante avrebbe avuto, quindi, ?pieno diritto di essere valutato tecnicamente rispetto alle prestazioni da lui offerte sino a quando ? stata possibile la sua utilizzazione? e ?ove mai si nutrissero dubbi sulla conservazione della idoneit? tecnica (fisica e psichica) dell? arbitro lo stesso doveva gi? per procedura ordinaria essere sottoposto agli appositi test e poteva comunque essere collaudato con tutti gli strumenti di cui il settore arbitrale dispone a cominciare dalla utilizzazione in partite di livello inferiore, come del resto era avvenuto dopo la prima sospensione dovuta alle prime vicende c.d. di ?calciopoli?? (p. 13, domanda di arbitrato).

Anche dal punto di vista formale ? osserva ancora l?istante ? ?sulla base delle norme tecniche, le dismissioni si operano su proposta del designatore che nel caso invece non ha potuto proporre alcuna dismissione in danno del Paparesta?. Ed ?il Comitato nazionale non pu? certo effettuare scelte autonome prive di qualsivoglia supporto nella proposta del designatore, organo tecnico? (p. 14, domanda di arbitrato).

La determinazione assunta dal Comitato nazionale A.I.A. non costituirebbe, pertanto, ?un non sindacabile esercizio di valutazioni tecniche? bens? ?un atto espressamente e sostanzialmente disciplinare assunto in contrasto con le risultanze disciplinari e senza le connesse necessarie garanzie? (p. 13, domanda di arbitrato). Il che condurrebbe ad un ulteriore profilo di illegittimit? costituito da abnorme disparit? di trattamento tra esso istante, ?prosciolto da ogni addebito con il provvedimento di archiviazione della Procura di Napoli e la posizione di numerosi suoi colleghi che pur in presenza di una pesantissima, in termini tecnici, comportamentali e di immagine per un giudice di gara, accusa dei P.M. formulata con la richiesta di rinvio a giudizio per frode sportiva, continuano ad essere utilizzati dall?A.I.A. in sede nazionale ed internazionale? (p. 13, domanda di arbitrato).

In definitiva, secondo Paparesta, si ? di fronte ?ad un abuso del potere degli organi dell? A.I.A., in violazione di norme di lealt?, correttezza, regolamentari e statutari? (p. 14, domanda di arbitrato).

3. Con memoria depositata in data 31 luglio 2008 si costituiva l?A.I.A. contestando in primo luogo la ricorrenza dei presupposti per lo svolgimento del giudizio con procedura d?urgenza, considerato che il dr G. Paparesta era ancora soggetto sino al 18 agosto 2008 alla sanzione interdittiva irrogatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di patteggiamento dela stessa.

In via pregiudiziale l?A.I.A. poneva questioni in ordine alla individuazione delle parti del procedimento, osservando, sotto un primo profilo, che ove esse fossero individuate soltanto nell?istante e nell?A.I.A., sarebbe stata revocabile un dubbio la stessa arbitrabilit? della controversia poich? avrebbe difettato una clausola compromissoria attributiva della cognizione al Collegio arbitrale. Sotto altro aspetto, ove le parti del procedimento fossero, invece, individuate, oltre che nell?A.I.A., anche nella F.I.G.C., la controversia sarebbe divenuta assoggettabile alle regole previste per i procedimenti con pluralit? di parti.

Nel merito l?A.I.A. contestava la domanda osservando che l? avvicendamento dell?istante dai ruoli della C.A.N. ? derivato da una scelta tecnica legittimamente compiuta dagli organi a cui la normativa federale assegna il compito di formare gli organici arbitrali e organizzare l?attivit? dell?associazione.

Pi? in particolare al termine della stagione sportiva 2007/2008 la Commissione Nazionale Arbitri, sulla base di precisi obiettivi, esigenze e parametri di valutazione avrebbe ?fatto le sue proposte per le promozioni e gli avvicendamenti, evidenziando la particolare posizione di tre arbitri, tra cui l?odierno istante, per i quali, non avendo i medesimi ?svolto attivit? nel corso dell?intera stagione? e, dunque, nella pratica impossibilit? di giudicarne le prestazioni ha rimesso la valutazione finale circa l?opportunit? della loro utilizzazione nella prossima stagione sportiva al Comitato Nazionale. Recependo le proposte pervenutegli dalla CAN, il Comitato Nazionale dell?A.I.A. nella seduta del 4 luglio 2008 ha ridotto di nove elementi l?organico degli arbitri, avvicendando i sei arbitri proposti dalla CAN, unitamente a quelli che erano rimasti inattivi per tutta la precedente stagione, e ha immesso nuova linfa, mediante la promozione di cinque elementi provenienti dalla CAN C: in tal modo raggiungendo il risultato di ridurre gradualmente l?organico, portando a 39 il numero degli arbitri effettivi? (pp. 10 e 11, memoria di costituzione 31.7.2008).

Si sarebbe trattato, pertanto, secondo l?A.I.A., di una scelta tecnico-organizzativa, come tale sottratta al sindacato della Camera arbitrale.

Osserva ancora l?A.I.A. che l?inattivit? del dr G. Paparesta, derivando da provvedimenti di sospensione cautelare, non potrebbe che ?riverberarsi in suo danno? e ci? sia perch? l?inattivit? ?va considerata oggettivamente (o c?? o non c??), a nulla rilevando l?eventuale sussistenza di ragioni giustificative?, sia soprattutto perch? ?i provvedimenti di sospensione cui fa riferimento la controparte (non soltanto di natura cautelare) sono tutti legittimi, essendosi verificati i presupposti per la loro adozione da parte dei competenti organi: il che ?, d?altronde, comprovato dalla loro omessa impugnazione a cura dell?interessato? (p. 12, memoria di costituzione 31.7.2008).

Trattandosi, infine, di avvicendamento per motivi tecnici e non per ragioni disciplinari nessun profilo di disparit? di trattamento sussisterebbe tra l?istante e altri arbitri che sarebbero stati coinvolti in procedimenti giudiziari dinanzi al giudice penale.

L?A.I.A. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni ?Voglia l?adito Collegio, ferma restando la inammissibilit? della procedura d?urgenza e delle invocate misure cautelari, dichiarare in via preliminare la propria incompetenza a decidere la controversia e comunque rigettare ogni avversa domanda perch? inammissibile e, comunque, infondata nel merito?.

Nominava quale arbitro l?avv. Dario Buzzelli.

Il Collegio arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, per opera del Presidente della Camera, del prof. avv. Ferruccio Auletta.

4. Costituito il Collegio e fissata la sede in Roma presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. si teneva la prima riunione con le parti costituite in data 3 settembre 2008, nel corso della quale dopo il deposito ad opera del ricorrente di note d?udienza, il Collegio invitava le parti a discutere le questioni pregiudiziali sollevate e ne riservava la soluzione.

Con ordinanza in data 4 settembre 2008 il Collegio, a scioglimento della riserva assunta e ?rilevato che la domanda di arbitrato in data 24 luglio e il provvedimento di nomina degli arbitri in data 31 luglio uu.ss. risultano gi? comunicati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio?, invitava quest?ultima ?a comunicare ? entro la data della successiva riunione del Collegio e delle parti ? l?eventuale suo ?accordo? sopra la deliberata nomina degli arbitri e/o sulla nomina dello ?stesso arbitro? gi? designato dall? altra parte convenuta?. Si riservava di decidere sulla propria competenza nell?ulteriore corso del procedimento e fissava la successiva riunione del procedimento per il giorno 15 settembre 2008.

All?udienza indicata il Collegio dava preliminarmente atto che nella stessa giornata era pervenuta una comunicazione del Presidente della F.I.G.C., dott. Giancarlo Abete, con la quale, riservata al prosieguo la formalizzazione della propria eventuale costituzione nel procedimento, dichiarava ?nella qualit? indicata dall?istante nella domanda di arbitrato, di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio?.

Perdurando l?impossibilit? di pervenire ad una soluzione negoziale della controversia, il Collegio invitava le parti alla discussione, assegnando altres? alle stesse termini per memorie conclusive e repliche.

Entrambe le parti, nel termine loro assegnato, hanno depositato scritti difensivi. Il Collegio si ? successivamente riunito e ha deliberato, a maggioranza dei voti espressi dai componenti, il presente lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controversia ? arbitrabile a norma dell?art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che ?gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell?A.I.A.? (art. 38 Reg. A.I.A.) onde ?pi? di due parti s[o]no vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato? e, in concreto, la controversia risulta promossa nei confronti di A.I.A. e di F.I.G.C.

2. La attuale composizione del Collegio, titolato dal Regolamento a rendere una conclusiva ?determinazione contrattuale?, ?, pertanto, legittimata dall?art. 816-quater, 1? comma (in combinazione con l?art. 808-ter, 1? comma, 2? periodo) c.p.c., dato ?l?accordo di tutte le parti? sulla ?nomina degli arbitri?: accordo registrato all? esito della nota della F.I.G.C. in data 12.9.2008 (prot. n. 1972 del 15.9.2008) ove si ?dichiara [?] di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio?, gi? integrato con le nomine degli arbitri designati dal dr G. Paparesta e dall? A.I.A. (altre parti del giudizio ?vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato?).

3. Premesso che la domanda ? ammissibile e l?arbitrato procedibile, il Collegio deve esaminare il merito della controversia, anche perch?, a dispetto dell?assunto difensivo dell?A.I.A., il dovere della parte attrice di ?accettare [?] la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato [?] dall?A.I.A.? nonch? ?il principio dell?assoluta insindacabilit? delle decisioni di natura tecnica? (art. 40, comma 3, lett. e) ? f) Reg. A.I.A.) non pu? escludere, rispettivamente, la rimediabilit? in sede arbitrale della determinazione contro cui il dr G. Paparesta ? insorto (atteso che il presente rimedio ? esso stesso previsto dall?ordinamento di settore), n? impedire il sindacato di conformit? della stessa determinazione alle regole diverse da quelle propriamente tecniche (la cui applicazione soltanto rimane riservata agli organi associativi). N? altro da quest?ultimo pu? essere il significato anche dell?art. 47, comma 1, Reg. A.I.A., in base al quale ?non soggetta a ricorso? ? la disposizione assunta ?dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico? di porre ?fuori quadro? l?arbitro effettivo che, come accade per G. Paparesta, abbia almeno 28 anni di et? e compiuto 10 anni di attivit?.

4. In definitiva, nel presente arbitrato si d? concretamente il dovere di accertare la legittimit? o meno del potere esercitato dall?A.I.A. nei confronti di G. Paparesta ferma l? insindacabilit? della determinazione sub judice sotto il profilo del merito di ?natura tecnica? (ammettendosi, dunque, almeno un sindacato giudiziale del tipo c.d. ?debole?).

5. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell?A.I.A. ha ?approva[to] all?unanimit? la relazione di fine stagione della C.A.N. e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, degli associati: A) Arbitri Effettivi [?] Paparesta Gianluca?.

6. Il dr G. Paparesta, quale arbitro in organico per la stagione 2007/2008, viene individualmente considerato dalla suddetta ?relazione di fine stagione sportiva? predisposta dall? Organo Tecnico (c.d. Designatore); ne risulta, in particolare, che egli ha un? et? superiore di 5 anni alla media (che ?, invero, ?di poco superiore ai 34 anni?: pg. 8), che ? in organico da 11 anni (al pari di R. Rosetti, arbitro c.d. internazionale) tenendo dietro, per anzianit?, soltanto a S. Farina (in organico da 14 anni, ma suscettibile di ?conferma? in considerazione di altro singolare status soggettivo) e precedendo P. Bertini (10 anni) e T. Pieri (8 anni). Proprio in relazione a questi ultimi tre arbitri -G. Paparesta, P. Bertini e T. Pieri- la relazione attesta ?che non hanno svolto attivit? nel corso dell?intera stagione?, sicch? la ?la CAN non ? in grado di esprimere alcun giudizio? (pg. 55). L?Organo Tecnico, perci?, rileva che occorre ?lascia[re] al Comitato Nazionale dell?AIA la valutazione della situazione?, di cui evidenzia, pi? in generale, il carattere ?assolutamente sovradimensionato? dell? organico siccome riflesso ulteriore degli ?eventi accaduti nel corso dell?estate 2006?, che ?avevano portato alla necessit? di inserire nell?organico della CAN un maggior numero di arbitri? (ibidem). Peraltro, la relazione si conclude rilevando come proprio la suddetta ?inattivit? di tre Arbitri abbia di fatto ridotto l?organico della CAN [?] limitando, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato? (pg. 56). Essa propone, in sintesi, la ?diminuzione dell? organico della CAN?, da attuare ?in maniera graduale anche nelle prossime stagioni? (ibidem).

7. Osserva il Collegio che dagli atti menzionati emerge che: a) l?avvicendamento ha riguardato G. Paparesta non individualmente; b) ha riguardato il medesimo nell? ambito di un preciso criterio tecnico: assicurare il c.d. ?giusto ritmo? che altrimenti la ?rotazione a cui l?O[rgano] T[ecnico] ? obbligato in virt? di un organico sovradimensionato non permette di dare? (pg. 55 della ?relazione di fine stagione sportiva?), dovendosi designare ciascun arbitro per un numero minore di gare e a maggiore intervalli temporali; c) l?avvicendamento di G. Paparesta si inscrive in un ?processo? che, intendendo favorire ?l?utilizzo continuativo dei pi? giovani? (pg. 56), prende perci? avvio dalla ?dismissione? di soggetti con maggiore anzianit? nel ruolo; d) l?avvicendamento del genere che ha interessato G. Paparesta (cio? compiuto attraverso ?un numero di dismissioni superiore a quello delle promozioni dalla CAN C?: ibidem) ? suscettibile di essere proseguito (in misura non inferiore a quanto gi? attuato) nella stagione sportiva ancora successiva poich? la riduzione programmata dell?organico ? indicata complessivamente e finalmente in n. 6 unit? (43 > 37); e) l?inattivit? dei menzionati arbitri -tra i quali G. Paparesta- ha determinato, per la stagione sportiva 2007/2008, un risultato positivamente apprezzabile in guisa di attuazione ante diem del suddetto ?processo?, come detto avendo ?limita[t]o, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato?.

8. In breve, le caratteristiche dell?avvicendamento degli arbitri P. Bertini, T. Pieri e G. Paparesta escludono che trattasi, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealt? e buona fede nell? attuazione del rapporto associativo poich?: a) non appare odiosamente data contra personam; b) risponde a un criterio tecnico di normalit? predeterminato in sede normativa (art. 47 Reg. A.I.A.); c) risulta coerente con l?indirizzo dell?organo associativo cui le pertinenti valutazioni sono rimesse secondo l?ordinamento di settore; d) le stesse modalit? attuative si presentano come ulteriormente e individualmente conformi all?indirizzo in parola; e) si presenta in linea di continuit? con un dato positivamente emergente dall?esperienza pi? recente. Pertanto, la determinazione sub judice appare connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalit?, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all?organo che ne ? autore pu? rilevarsi.

9. Non giova alla difesa della parte attrice neppure prospettare (di talch? ogni profilo probatorio, in realt? carente, rimane irrilevante) alcunch? abbia riguardo alle cause della c.d. inattivit? di G. Paparesta; infatti, ? incontroverso che la sospensione donde egli ? rimasto impedito dall?esercizio dell?attivit? arbitrale (ai sensi dell?art. 8, comma 6, lett. h) Reg. A.I.A.) non ? ingiusta (cio? data non jure) siccome neppure contestata in giudizio, n? pu? essere altrimenti apprezzata in comparazione con la sanzione che in ultimo ? stata irrogata al medesimo G. Paparesta (peraltro col consenso dello stesso). Invero, di l? della natura cautelare del provvedimento sospensivo (di per s? eterogenea rispetto alla determinazione sanzionatoria finale), vi ? nella fattispecie un elemento che ulteriormente inibisce ogni suggestione voglia trarsi, come invece fa la difesa di parte attrice, dalla commisurazione della durata del primo rispetto alla assai inferiore durata della seconda, vale a dire l?elemento per cui il provvedimento cautelare ? riferibile esclusivamente al rapporto ?associativo? da G. Paparesta intrattenuto con l? A.I.A. mentre la sanzione da quest?ultimo sopportata risulta di diretta inerenza al rapporto di ?tesseramento? con la F.I.G.C.. In altre parole: ? escluso qualsivoglia significato inferibile dalla eventuale divergenza dei tempi di rispettiva durata delle inibizioni (cautelare e definitiva) poich? ? privo di senso comparare determinazioni che, oltre a essere manifestazioni di funzioni distinte, provengono da enti diversi.

10. In ogni caso, a evitare che la determinazione di c.d. dismissione dell?arbitro effettivo G. Paparesta possa ritenersi affetta da violazione di principi o norme comunque connesse alla previa inibizione cautelare dallo svolgimento dell?attivit? occorre osservare, di l? della gi? rilevata assenza di ogni carattere di ingiustizia della situazione soggettiva, che in linea di principio ?se ? pur vero che il venir meno della sospensione cautelare d? luogo alla piena reintegrazione? e che -per conseguenza- ?il periodo di servizio non prestato non possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito?, tuttavia ?non pu? attribuirsi allo stesso, di per s?, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze? (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2006, n. 7210). Dunque, non ? illegittima la considerazione che, ai fini della eventuale ?reintegrazione?, viene riservata al periodo di inattivit? anche dell? arbitro G. Paparesta, tanto pi? considerando il carattere non ingiusto della previa determinazione cautelare e la sicura possibilit? di farne valutazione adeguata, pur dopo la sua cessazione, ai fini della restituzione nell?organico degli arbitri effettivi (come indirettamente si ricava pure dall?art. 41 Reg. A.I.A. in materia di ?congedi?).

11. Esclusa ogni altra patologia sostanziale della determinazione assunta dal Comitato nazionale dell?A.I.A. a norma dell?art. 11, comma 6, lett. a), Reg. A.I.A. (?provvede all? inquadramento annuale degli arbitri [?] a disposizione degli Organi Tecnici nazionali relativamente alle promozioni e alle dismissioni?), occorre verificarne la conformit? al giusto procedimento convenzionalmente stabilito, sopra il quale si ? progressivamente incentrato il fuoco delle censure di parte attrice.

12. Deve a tal fine premettersi che, in base alla normativa dell?Associazione, compete all? Organo Tecnico ?redigere la graduatoria di merito di fine stagione? e ?indica[re] il numero delle dismissioni richieste? (art. 25, comma 2, lett. f) Reg. A.I.A.). Le ?Norme di funzionamento degli organi tecnici dell?A.I.A.? prevedono, in ispecie, che ?le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A(rbitri) E(ffettivi) [risultino] corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti? (art. 7, lett. f). Sennonch?, G. Paparesta, e con lui gli altri arbitri effettivi di cui si ? disposto unanimente il ?normale avvicendamento tecnico?, ?non risulta inserit[o] nella graduatoria di merito predisposta dalla C.A.N.? appunto per non aver ?svolto attivit? per un lungo periodo? (A.I.A. ? Comitato Nazionale, verbale della seduta del 4 luglio 2008, pg. 11), il che -se appare circostanza legittimamente valutabile, come si ? sopra convenuto- ? di per s? anche assorbente del previo dovere di corredare il dato ?dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti? poich? gli uni (i test atletici, siccome disgiunti dall? esercizio dell?attivit? arbitrale che non si risolve in una prova esclusivamente fisica) e l?altra (la media dei voti conseguiti, siccome naturalmente alterata dalla non valutabilit? di prestazioni nella stagione pi? recente e la cui effettuazione ? viceversa il presupposto implicito del giudizio che il voto aritmetico esprime) obiettivamente appaiono incapaci di superare il complessivo apprezzamento della inattivit? operato, unitamente alle altre circostanze oggettive gi? evidenziate [supra, ? 6.] e alla situazione anagrafica e di ruolo dell? associato, al fine della normale dismissione dal novero degli ?effettivi?, considerando che in via preventiva il Regolamento dell?A.I.A. presume la regolarit? dell? avvicendamento in presenza di dati anagrafici e di carriera di gran lunga posseduti da G. Paparesta (art. 47, comma 1). Dunque, il deficit procedimentale da quest?ultimo denunciato, da un lato, non sussiste siccome un? interpretazione coordinata delle norme associative induce a ritenere che per gli arbitri normalmente ?avvicendabili?, di cui all?art. 47, comma 1, cit., la valutazione dei test atletici e della media dei voti gi? conseguiti sia necessaria solo a corredo di una eventuale proposta di conferma nell?organico degli arbitri effettivi, non anche quando il potere associativo si venga svolgendo nel verso dell? avvicendamento poich? la discrezionalit? astrattamente ammissibile in tal senso appare gi? consunta nella positio della norma interna secondo cui ?dopo dieci anni di

attivit? gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altres? essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato nazionale su proposta del competente Ortano Tecnico?; dall?altro, il preteso deficit ? comunque incapace di assumere, nelle circostanze che occupano, alcun rilievo determinante il contenuto della decisione, la cui sostanziale indipendenza dagli elementi eventualmente deficitari assume caratteri di assoluta evidenza, tanto pi? in assenza di un potere di sindacato sopra l? applicazione delle norme tecniche che necessariamente presiedono alla (eventuale) valutazione delle performances individuali.

13. La complessit? delle questioni, alcune delle quali non gi? decise da alcun collegio di questa Camera, giustifica la sopportazione delle spese del procedimento in pari misura tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con ?domanda di arbitrato? pervenuta in data 24 luglio 2008, prot. n. 1453, cos? provvede:

? rigetta le domande proposte dal dr Gianluca Paparesta;

? dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;

? dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidariet?, al pagamento dei diritti dell?arbitro, come separatamente liquidati, nonch? dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

? manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.

Cos? deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, via Pasubio n. 15, in data 13 ottobre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel giorno di seguito indicati.

F.to Ferruccio Auletta

F.to Angelo Piazza

F.to Dario Buzzelli

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e questa ? l'ordinanza del tar di revoca sopsensione

E' illegittimo il provvedimento di avvicendamento dell'arbitro P. in assenza del parere dell'organo tecnico.

E' questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso principale con cui l'arbitro P. ha impugnato la decisione emessa dall'A.I.A. di ?avvicendamento? dello stesso; decisione confermata dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI cui l?arbitro si era in precedenza rivolto.

Il Collegio, in particolare, ha dapprima rilevato che l'approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione sar? affrontata nella fase di merito, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio con conseguente giurisdizione del GA.

Quanto al merito, poi, per il TAR Lazio il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico che, nel caso di specie, non vi ? stata avendo il Comitato Nazionale provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell'opportunit? di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN.

Il TAR Lazio - Sezione Terza Ter - accogliendo la domanda cautelare ha ordinato la rinnovazione del procedimento.

(Altalex, 7 gennaio 2009. Nota di Alfredo Matranga)

Mappa di Altalex | Sportivo

T.A.R.

Lazio ? Roma

Sezione III ter

Ordinanza 18 dicembre 2008

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE TERZA TER

nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente

STEFANO FANTINI Cons. , relatore

DIEGO SABATINO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 18 Dicembre 2008

Visto il ricorso 11301/2008 proposto da:

P. G.

rappresentato e difeso da:

PELLEGRINO AVV. GIOVANNI

PELLEGRINO AVV GIANLUIGI

con domicilio eletto in ROMA

CORSO RINASCIMENTO, 11

presso

PELLEGRINO AVV. GIOVANNI

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC

rappresentato e difeso da:

MAZZARELLI AVV. LETIZIA

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PANAMA, 58

presso

MEDUGNO AVV. LUIGI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - AIA

rappresentato e difeso da:

GALLAVOTTI AVV. MARIO

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PANAMA, 58

presso

MEDUGNO AVV. LUIGI

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della decisione del Comitato Nazionale della Associazione Italiana Arbitri (AIA) appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 4 luglio u.s. per come confermata con il lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport trasmesso con nota 12.11.08 unitamente alla relativa delibera di approvazione del lodo medesimo (atti tutti pure impugnati);

- nonch? di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - AIA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC

Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altres? per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare (riservato alla cognizione di merito l'approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio), che il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico;

Ritenuto che, nel caso di specie, il Comitato Nazionale ha invece provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell'opportunit? di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della rinnovazione del procedimento.

La presente ordinanza sar? eseguita dalla Amministrazione ed ? depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder? a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 18 dicembre 2008

Il Presidente: Italo RIGGIO __________________

L'Estensore: Stefano FANTINI __________________

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questa era la sentenza

E? legittima la decisione dell?AIA di escludere Paparesta dai quadri tecnici.

La camera arbitrale del Coni ha respinto il ricorso del direttore di gara, Gianluca Paparesta, contro la decisione dell'Aia (Associazione italiana arbitri) di escluderlo dai quadri tecnici.

Il Collegio composto dagli avvocati Ferruccio Auletta, presidente - si legge in una nota - da Angelo Piazza e da Dario Buzzelli in qualit? di arbitri, ha deliberato all'unanimit? il lodo relativo alla controversia arbitrale tra Gianluca Paparesta e l'Associazione italiana arbitri/Federazione italiana giuoco calcio. Il Collegio ha quindi rigettato le richieste di Paparesta ritenendo, in sintesi che, le caratteristiche dell?avvicendamento degli arbitri P. Bertini, T. Pieri e G. Paparesta escludono che trattasi, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealt? e buona fede nell? attuazione del rapporto associativo poich?: a) non appare odiosamente data contra personam; b) risponde a un criterio tecnico di normalit? predeterminato in sede normativa (art. 47 Reg. A.I.A.); c) risulta coerente con l?indirizzo dell?organo associativo cui le pertinenti valutazioni sono rimesse secondo l?ordinamento di settore; d) le stesse modalit? attuative si presentano come ulteriormente e individualmente conformi all?indirizzo in parola; e) si presenta in linea di continuit? con un dato positivamente emergente dall?esperienza pi? recente.

Pertanto, per il Collegio la determinazione sub judice appare connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalit?, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all?organo che ne ? autore pu? rilevarsi.

(Altalex, 4 dicembre 2008. Nota di Alfredo Matranga)

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Lodo 13 ottobre 2008

Stadio Olimpico

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente

Prof. avv. Angelo Piazza Arbitro

Avv. Dario Buzzelli Arbitro

nominato in data 31 luglio 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?),

ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1453 del 24.7.2008) promosso da:

Dr Gianluca Paparesta, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino

attore

contro

Associazione Italiana Arbitri, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Lascioli, Luigi Medugno e Mario Gallavotti

convenuta

e nei confronti di

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14.

altra convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell?A.I.A. ha approvato all? unanimit? la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell?associato arbitro effettivo Gianluca Paparesta.

2. Appresa la notizia, Gianluca Paparesta, ritenendo la determinazione dell?A.I.A. caratterizzata da illegittimit?, ha attivato la prescritta procedura di conciliazione, all?esito infruttuoso della quale, in data 24.7.2008, ha proposto istanza di arbitrato chiedendo alla Camera arbitrale di ?dichiarare illegittima, annullandola e comunque privandola di efficacia, per come adottata, la dismissione dai ruoli C.A.N. dell?istante con ogni determinazione consequenziale? ed instando affinch? si disponesse da parte del Presidente l?abbreviazione dei termini e -comunque- in sede cautelare la sospensione della predetta determinazione.

Ha contestualmente nominato arbitro il prof. avv. Angelo Piazza.

A sostegno delle richieste avanzate l?istante premette di essere ?arbitro effettivo internazionale di primissimo rilievo, unanimemente stimato in Italia e all?estero? (p.3, domanda di arbitrato) e di essere risultato, non solo del tutto estraneo al sistema di potere che gli accertamenti svolti in relazione alle vicende cosiddette di ?calciopoli? hanno consentito di far emergere, ma anzi ?gravemente osteggiato da quel medesimo sistema di potere? (pp. 3 e 4, domanda di arbitrato). Prova ne sarebbe il fatto che ?peraltro marginali episodi di ?calciopoli? che lo hanno riguardato e che (solo per uno) hanno condotto ad un peraltro limitato accertamento di responsabilit? con relativa sanzione, sono tutti connessi a atti di conclamata ostilit? effettuati dagli esponenti di quel sistema di potere in danno dell?istante dott. Paparesta? (p. 4, domanda di arbitrato). Mentre, infatti, l?indagine relativa alla c.d. ?calciopoli uno? si concludeva con una sanzione di tre mesi di inibizione, l?A.I.A. per il tramite dei suoi organi disciplinari avrebbe cercato di doppiare le stesse precedenti incolpazioni, giungendo ad infliggergli la sanzione dell?inibizione per otto mesi, di poi annullata dalla Corte Federale (pp. 5 e 6, domanda di arbitrato).

Nell?aprile 2007, allorquando l?istante era tornato pienamente nei ranghi (dirigendo uno dei quarti di finale di Coppa Uefa e risultando designato ad arbitrare la partita decisiva per l?assegnazione dello scudetto 2006-2007), si concludevano le indagini della Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulle c.d. ?schede svizzere? e, bench? gi? allora fosse assai difficile ipotizzare una sua responsabilit? (come poi acclarato dal successivo provvedimento di archiviazione del 21.2.2008), egli -per rispetto delle istituzioni calcistiche- si sarebbe indotto a non contestare la sospensione che cautelativamente gli era stata applicata in data 19.4.2007 e successivamente rinnovata di quattro mesi in quattro mesi (pp. 6 e 7, domanda di arbitrato). Dopo aver ottenuto dalla Corte di giustizia federale l?annullamento di una ulteriore sanzione di inibizione che gli era stata irrogata in data 19.3.2008, l?istante ?veniva convocato dal Presidente dell?AIA Gussoni e dal designatore Collina che lo esortavano a rientrare nei ranghi non gi? nell?ormai scampolo di stagione 2007-2008 bens? in quella successiva (2008-2009)?, ma ci? non prima di aver chiuso ?se del caso anche con un patteggiamento? l?ulteriore e nuovo addebito disciplinare che nel frattempo gli era stato rivolto sulla base delle indagini che, almeno sul piano penale, avevano invece condotto all?archiviazione della sua posizione (p. 8, domanda di arbitrato). E poich? obiettivo primario dell?istante era quello di rientrare comunque nei ranghi degli effettivi egli si induceva a definire il procedimento ?con l?accettazione di una minima sanzione di due mesi di sospensione? (p. 9, domanda di arbitrato).

Tuttavia, dopo che l?istante aveva diffidato l?A.I.A. dal fare applicazione del testo novellato dell?art. 20 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici che avrebbe determinato la sua estromissione dai ruoli della C.A.N. (impedendo agli arbitri effettivi, non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva, di permanere nel ruolo della C.A.N. per un periodo superiore a 10 stagioni sportive), la medesima A.I.A. avrebbe assunto l??inusitato quanto ingiusto provvedimento espulsivo? oggetto di impugnazione (p. 11, domanda di arbitrato).

Al riguardo, osserva il dr G. Paparesta che le dismissioni e gli avvicendamenti sono disposti dal Comitato Nazionale dell?A.I.A., su proposta dell?organo tecnico, sulla base delle valutazioni conseguite dagli arbitri, onde egli ritiene che non avrebbe potuto mai subire avvicendamenti tecnici atteso che le valutazioni ottenute ?sotto il versante tecnico sono tutte di assoluta eccellenza. Le stesse ovviamente sono relative all? utilizzazione tecnica del Paparesta che poi per 11 mesi ? stata resa impossibile da una sospensione disposta sulla base di addebiti che hanno invece condotto ad una sanzione peraltro accettata al fine di chiudere il procedimento, di appena 2 mesi di inibizione, di gran lunga inferiore ai gi? (ingiustamente) sofferti 11 mesi che hanno dato luogo alla inutilizzazione tecnica? (p. 12, domanda di arbitrato). L?istante avrebbe avuto, quindi, ?pieno diritto di essere valutato tecnicamente rispetto alle prestazioni da lui offerte sino a quando ? stata possibile la sua utilizzazione? e ?ove mai si nutrissero dubbi sulla conservazione della idoneit? tecnica (fisica e psichica) dell? arbitro lo stesso doveva gi? per procedura ordinaria essere sottoposto agli appositi test e poteva comunque essere collaudato con tutti gli strumenti di cui il settore arbitrale dispone a cominciare dalla utilizzazione in partite di livello inferiore, come del resto era avvenuto dopo la prima sospensione dovuta alle prime vicende c.d. di ?calciopoli?? (p. 13, domanda di arbitrato).

Anche dal punto di vista formale ? osserva ancora l?istante ? ?sulla base delle norme tecniche, le dismissioni si operano su proposta del designatore che nel caso invece non ha potuto proporre alcuna dismissione in danno del Paparesta?. Ed ?il Comitato nazionale non pu? certo effettuare scelte autonome prive di qualsivoglia supporto nella proposta del designatore, organo tecnico? (p. 14, domanda di arbitrato).

La determinazione assunta dal Comitato nazionale A.I.A. non costituirebbe, pertanto, ?un non sindacabile esercizio di valutazioni tecniche? bens? ?un atto espressamente e sostanzialmente disciplinare assunto in contrasto con le risultanze disciplinari e senza le connesse necessarie garanzie? (p. 13, domanda di arbitrato). Il che condurrebbe ad un ulteriore profilo di illegittimit? costituito da abnorme disparit? di trattamento tra esso istante, ?prosciolto da ogni addebito con il provvedimento di archiviazione della Procura di Napoli e la posizione di numerosi suoi colleghi che pur in presenza di una pesantissima, in termini tecnici, comportamentali e di immagine per un giudice di gara, accusa dei P.M. formulata con la richiesta di rinvio a giudizio per frode sportiva, continuano ad essere utilizzati dall?A.I.A. in sede nazionale ed internazionale? (p. 13, domanda di arbitrato).

In definitiva, secondo Paparesta, si ? di fronte ?ad un abuso del potere degli organi dell? A.I.A., in violazione di norme di lealt?, correttezza, regolamentari e statutari? (p. 14, domanda di arbitrato).

3. Con memoria depositata in data 31 luglio 2008 si costituiva l?A.I.A. contestando in primo luogo la ricorrenza dei presupposti per lo svolgimento del giudizio con procedura d?urgenza, considerato che il dr G. Paparesta era ancora soggetto sino al 18 agosto 2008 alla sanzione interdittiva irrogatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di patteggiamento dela stessa.

In via pregiudiziale l?A.I.A. poneva questioni in ordine alla individuazione delle parti del procedimento, osservando, sotto un primo profilo, che ove esse fossero individuate soltanto nell?istante e nell?A.I.A., sarebbe stata revocabile un dubbio la stessa arbitrabilit? della controversia poich? avrebbe difettato una clausola compromissoria attributiva della cognizione al Collegio arbitrale. Sotto altro aspetto, ove le parti del procedimento fossero, invece, individuate, oltre che nell?A.I.A., anche nella F.I.G.C., la controversia sarebbe divenuta assoggettabile alle regole previste per i procedimenti con pluralit? di parti.

Nel merito l?A.I.A. contestava la domanda osservando che l? avvicendamento dell?istante dai ruoli della C.A.N. ? derivato da una scelta tecnica legittimamente compiuta dagli organi a cui la normativa federale assegna il compito di formare gli organici arbitrali e organizzare l?attivit? dell?associazione.

Pi? in particolare al termine della stagione sportiva 2007/2008 la Commissione Nazionale Arbitri, sulla base di precisi obiettivi, esigenze e parametri di valutazione avrebbe ?fatto le sue proposte per le promozioni e gli avvicendamenti, evidenziando la particolare posizione di tre arbitri, tra cui l?odierno istante, per i quali, non avendo i medesimi ?svolto attivit? nel corso dell?intera stagione? e, dunque, nella pratica impossibilit? di giudicarne le prestazioni ha rimesso la valutazione finale circa l?opportunit? della loro utilizzazione nella prossima stagione sportiva al Comitato Nazionale. Recependo le proposte pervenutegli dalla CAN, il Comitato Nazionale dell?A.I.A. nella seduta del 4 luglio 2008 ha ridotto di nove elementi l?organico degli arbitri, avvicendando i sei arbitri proposti dalla CAN, unitamente a quelli che erano rimasti inattivi per tutta la precedente stagione, e ha immesso nuova linfa, mediante la promozione di cinque elementi provenienti dalla CAN C: in tal modo raggiungendo il risultato di ridurre gradualmente l?organico, portando a 39 il numero degli arbitri effettivi? (pp. 10 e 11, memoria di costituzione 31.7.2008).

Si sarebbe trattato, pertanto, secondo l?A.I.A., di una scelta tecnico-organizzativa, come tale sottratta al sindacato della Camera arbitrale.

Osserva ancora l?A.I.A. che l?inattivit? del dr G. Paparesta, derivando da provvedimenti di sospensione cautelare, non potrebbe che ?riverberarsi in suo danno? e ci? sia perch? l?inattivit? ?va considerata oggettivamente (o c?? o non c??), a nulla rilevando l?eventuale sussistenza di ragioni giustificative?, sia soprattutto perch? ?i provvedimenti di sospensione cui fa riferimento la controparte (non soltanto di natura cautelare) sono tutti legittimi, essendosi verificati i presupposti per la loro adozione da parte dei competenti organi: il che ?, d?altronde, comprovato dalla loro omessa impugnazione a cura dell?interessato? (p. 12, memoria di costituzione 31.7.2008).

Trattandosi, infine, di avvicendamento per motivi tecnici e non per ragioni disciplinari nessun profilo di disparit? di trattamento sussisterebbe tra l?istante e altri arbitri che sarebbero stati coinvolti in procedimenti giudiziari dinanzi al giudice penale.

L?A.I.A. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni ?Voglia l?adito Collegio, ferma restando la inammissibilit? della procedura d?urgenza e delle invocate misure cautelari, dichiarare in via preliminare la propria incompetenza a decidere la controversia e comunque rigettare ogni avversa domanda perch? inammissibile e, comunque, infondata nel merito?.

Nominava quale arbitro l?avv. Dario Buzzelli.

Il Collegio arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, per opera del Presidente della Camera, del prof. avv. Ferruccio Auletta.

4. Costituito il Collegio e fissata la sede in Roma presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. si teneva la prima riunione con le parti costituite in data 3 settembre 2008, nel corso della quale dopo il deposito ad opera del ricorrente di note d?udienza, il Collegio invitava le parti a discutere le questioni pregiudiziali sollevate e ne riservava la soluzione.

Con ordinanza in data 4 settembre 2008 il Collegio, a scioglimento della riserva assunta e ?rilevato che la domanda di arbitrato in data 24 luglio e il provvedimento di nomina degli arbitri in data 31 luglio uu.ss. risultano gi? comunicati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio?, invitava quest?ultima ?a comunicare ? entro la data della successiva riunione del Collegio e delle parti ? l?eventuale suo ?accordo? sopra la deliberata nomina degli arbitri e/o sulla nomina dello ?stesso arbitro? gi? designato dall? altra parte convenuta?. Si riservava di decidere sulla propria competenza nell?ulteriore corso del procedimento e fissava la successiva riunione del procedimento per il giorno 15 settembre 2008.

All?udienza indicata il Collegio dava preliminarmente atto che nella stessa giornata era pervenuta una comunicazione del Presidente della F.I.G.C., dott. Giancarlo Abete, con la quale, riservata al prosieguo la formalizzazione della propria eventuale costituzione nel procedimento, dichiarava ?nella qualit? indicata dall?istante nella domanda di arbitrato, di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio?.

Perdurando l?impossibilit? di pervenire ad una soluzione negoziale della controversia, il Collegio invitava le parti alla discussione, assegnando altres? alle stesse termini per memorie conclusive e repliche.

Entrambe le parti, nel termine loro assegnato, hanno depositato scritti difensivi. Il Collegio si ? successivamente riunito e ha deliberato, a maggioranza dei voti espressi dai componenti, il presente lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controversia ? arbitrabile a norma dell?art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che ?gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell?A.I.A.? (art. 38 Reg. A.I.A.) onde ?pi? di due parti s[o]no vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato? e, in concreto, la controversia risulta promossa nei confronti di A.I.A. e di F.I.G.C.

2. La attuale composizione del Collegio, titolato dal Regolamento a rendere una conclusiva ?determinazione contrattuale?, ?, pertanto, legittimata dall?art. 816-quater, 1? comma (in combinazione con l?art. 808-ter, 1? comma, 2? periodo) c.p.c., dato ?l?accordo di tutte le parti? sulla ?nomina degli arbitri?: accordo registrato all? esito della nota della F.I.G.C. in data 12.9.2008 (prot. n. 1972 del 15.9.2008) ove si ?dichiara [?] di non avere obiezione alcuna sulla composizione del Collegio?, gi? integrato con le nomine degli arbitri designati dal dr G. Paparesta e dall? A.I.A. (altre parti del giudizio ?vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato?).

3. Premesso che la domanda ? ammissibile e l?arbitrato procedibile, il Collegio deve esaminare il merito della controversia, anche perch?, a dispetto dell?assunto difensivo dell?A.I.A., il dovere della parte attrice di ?accettare [?] la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato [?] dall?A.I.A.? nonch? ?il principio dell?assoluta insindacabilit? delle decisioni di natura tecnica? (art. 40, comma 3, lett. e) ? f) Reg. A.I.A.) non pu? escludere, rispettivamente, la rimediabilit? in sede arbitrale della determinazione contro cui il dr G. Paparesta ? insorto (atteso che il presente rimedio ? esso stesso previsto dall?ordinamento di settore), n? impedire il sindacato di conformit? della stessa determinazione alle regole diverse da quelle propriamente tecniche (la cui applicazione soltanto rimane riservata agli organi associativi). N? altro da quest?ultimo pu? essere il significato anche dell?art. 47, comma 1, Reg. A.I.A., in base al quale ?non soggetta a ricorso? ? la disposizione assunta ?dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico? di porre ?fuori quadro? l?arbitro effettivo che, come accade per G. Paparesta, abbia almeno 28 anni di et? e compiuto 10 anni di attivit?.

4. In definitiva, nel presente arbitrato si d? concretamente il dovere di accertare la legittimit? o meno del potere esercitato dall?A.I.A. nei confronti di G. Paparesta ferma l? insindacabilit? della determinazione sub judice sotto il profilo del merito di ?natura tecnica? (ammettendosi, dunque, almeno un sindacato giudiziale del tipo c.d. ?debole?).

5. In data 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell?A.I.A. ha ?approva[to] all?unanimit? la relazione di fine stagione della C.A.N. e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza, disponendo la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, degli associati: A) Arbitri Effettivi [?] Paparesta Gianluca?.

6. Il dr G. Paparesta, quale arbitro in organico per la stagione 2007/2008, viene individualmente considerato dalla suddetta ?relazione di fine stagione sportiva? predisposta dall? Organo Tecnico (c.d. Designatore); ne risulta, in particolare, che egli ha un? et? superiore di 5 anni alla media (che ?, invero, ?di poco superiore ai 34 anni?: pg. 8), che ? in organico da 11 anni (al pari di R. Rosetti, arbitro c.d. internazionale) tenendo dietro, per anzianit?, soltanto a S. Farina (in organico da 14 anni, ma suscettibile di ?conferma? in considerazione di altro singolare status soggettivo) e precedendo P. Bertini (10 anni) e T. Pieri (8 anni). Proprio in relazione a questi ultimi tre arbitri -G. Paparesta, P. Bertini e T. Pieri- la relazione attesta ?che non hanno svolto attivit? nel corso dell?intera stagione?, sicch? la ?la CAN non ? in grado di esprimere alcun giudizio? (pg. 55). L?Organo Tecnico, perci?, rileva che occorre ?lascia[re] al Comitato Nazionale dell?AIA la valutazione della situazione?, di cui evidenzia, pi? in generale, il carattere ?assolutamente sovradimensionato? dell? organico siccome riflesso ulteriore degli ?eventi accaduti nel corso dell?estate 2006?, che ?avevano portato alla necessit? di inserire nell?organico della CAN un maggior numero di arbitri? (ibidem). Peraltro, la relazione si conclude rilevando come proprio la suddetta ?inattivit? di tre Arbitri abbia di fatto ridotto l?organico della CAN [?] limitando, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato? (pg. 56). Essa propone, in sintesi, la ?diminuzione dell? organico della CAN?, da attuare ?in maniera graduale anche nelle prossime stagioni? (ibidem).

7. Osserva il Collegio che dagli atti menzionati emerge che: a) l?avvicendamento ha riguardato G. Paparesta non individualmente; b) ha riguardato il medesimo nell? ambito di un preciso criterio tecnico: assicurare il c.d. ?giusto ritmo? che altrimenti la ?rotazione a cui l?O[rgano] T[ecnico] ? obbligato in virt? di un organico sovradimensionato non permette di dare? (pg. 55 della ?relazione di fine stagione sportiva?), dovendosi designare ciascun arbitro per un numero minore di gare e a maggiore intervalli temporali; c) l?avvicendamento di G. Paparesta si inscrive in un ?processo? che, intendendo favorire ?l?utilizzo continuativo dei pi? giovani? (pg. 56), prende perci? avvio dalla ?dismissione? di soggetti con maggiore anzianit? nel ruolo; d) l?avvicendamento del genere che ha interessato G. Paparesta (cio? compiuto attraverso ?un numero di dismissioni superiore a quello delle promozioni dalla CAN C?: ibidem) ? suscettibile di essere proseguito (in misura non inferiore a quanto gi? attuato) nella stagione sportiva ancora successiva poich? la riduzione programmata dell?organico ? indicata complessivamente e finalmente in n. 6 unit? (43 > 37); e) l?inattivit? dei menzionati arbitri -tra i quali G. Paparesta- ha determinato, per la stagione sportiva 2007/2008, un risultato positivamente apprezzabile in guisa di attuazione ante diem del suddetto ?processo?, come detto avendo ?limita[t]o, in parte, la portata negativa di un organico sovradimensionato?.

8. In breve, le caratteristiche dell?avvicendamento degli arbitri P. Bertini, T. Pieri e G. Paparesta escludono che trattasi, in particolare quanto a G. Paparesta, di determinazione organica non conforme al dovere di lealt? e buona fede nell? attuazione del rapporto associativo poich?: a) non appare odiosamente data contra personam; b) risponde a un criterio tecnico di normalit? predeterminato in sede normativa (art. 47 Reg. A.I.A.); c) risulta coerente con l?indirizzo dell?organo associativo cui le pertinenti valutazioni sono rimesse secondo l?ordinamento di settore; d) le stesse modalit? attuative si presentano come ulteriormente e individualmente conformi all?indirizzo in parola; e) si presenta in linea di continuit? con un dato positivamente emergente dall?esperienza pi? recente. Pertanto, la determinazione sub judice appare connotata dalla piena rispondenza alle regole, oltre che di competenza, di ragionevolezza, proporzionalit?, coerenza, compiutezza informativa e paritario trattamento, onde alcun vizio di sviamento finalistico del potere attribuito all?organo che ne ? autore pu? rilevarsi.

9. Non giova alla difesa della parte attrice neppure prospettare (di talch? ogni profilo probatorio, in realt? carente, rimane irrilevante) alcunch? abbia riguardo alle cause della c.d. inattivit? di G. Paparesta; infatti, ? incontroverso che la sospensione donde egli ? rimasto impedito dall?esercizio dell?attivit? arbitrale (ai sensi dell?art. 8, comma 6, lett. h) Reg. A.I.A.) non ? ingiusta (cio? data non jure) siccome neppure contestata in giudizio, n? pu? essere altrimenti apprezzata in comparazione con la sanzione che in ultimo ? stata irrogata al medesimo G. Paparesta (peraltro col consenso dello stesso). Invero, di l? della natura cautelare del provvedimento sospensivo (di per s? eterogenea rispetto alla determinazione sanzionatoria finale), vi ? nella fattispecie un elemento che ulteriormente inibisce ogni suggestione voglia trarsi, come invece fa la difesa di parte attrice, dalla commisurazione della durata del primo rispetto alla assai inferiore durata della seconda, vale a dire l?elemento per cui il provvedimento cautelare ? riferibile esclusivamente al rapporto ?associativo? da G. Paparesta intrattenuto con l? A.I.A. mentre la sanzione da quest?ultimo sopportata risulta di diretta inerenza al rapporto di ?tesseramento? con la F.I.G.C.. In altre parole: ? escluso qualsivoglia significato inferibile dalla eventuale divergenza dei tempi di rispettiva durata delle inibizioni (cautelare e definitiva) poich? ? privo di senso comparare determinazioni che, oltre a essere manifestazioni di funzioni distinte, provengono da enti diversi.

10. In ogni caso, a evitare che la determinazione di c.d. dismissione dell?arbitro effettivo G. Paparesta possa ritenersi affetta da violazione di principi o norme comunque connesse alla previa inibizione cautelare dallo svolgimento dell?attivit? occorre osservare, di l? della gi? rilevata assenza di ogni carattere di ingiustizia della situazione soggettiva, che in linea di principio ?se ? pur vero che il venir meno della sospensione cautelare d? luogo alla piena reintegrazione? e che -per conseguenza- ?il periodo di servizio non prestato non possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito?, tuttavia ?non pu? attribuirsi allo stesso, di per s?, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze? (Cons. Stato, IV, 7 dicembre 2006, n. 7210). Dunque, non ? illegittima la considerazione che, ai fini della eventuale ?reintegrazione?, viene riservata al periodo di inattivit? anche dell? arbitro G. Paparesta, tanto pi? considerando il carattere non ingiusto della previa determinazione cautelare e la sicura possibilit? di farne valutazione adeguata, pur dopo la sua cessazione, ai fini della restituzione nell?organico degli arbitri effettivi (come indirettamente si ricava pure dall?art. 41 Reg. A.I.A. in materia di ?congedi?).

11. Esclusa ogni altra patologia sostanziale della determinazione assunta dal Comitato nazionale dell?A.I.A. a norma dell?art. 11, comma 6, lett. a), Reg. A.I.A. (?provvede all? inquadramento annuale degli arbitri [?] a disposizione degli Organi Tecnici nazionali relativamente alle promozioni e alle dismissioni?), occorre verificarne la conformit? al giusto procedimento convenzionalmente stabilito, sopra il quale si ? progressivamente incentrato il fuoco delle censure di parte attrice.

12. Deve a tal fine premettersi che, in base alla normativa dell?Associazione, compete all? Organo Tecnico ?redigere la graduatoria di merito di fine stagione? e ?indica[re] il numero delle dismissioni richieste? (art. 25, comma 2, lett. f) Reg. A.I.A.). Le ?Norme di funzionamento degli organi tecnici dell?A.I.A.? prevedono, in ispecie, che ?le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A(rbitri) E(ffettivi) [risultino] corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti? (art. 7, lett. f). Sennonch?, G. Paparesta, e con lui gli altri arbitri effettivi di cui si ? disposto unanimente il ?normale avvicendamento tecnico?, ?non risulta inserit[o] nella graduatoria di merito predisposta dalla C.A.N.? appunto per non aver ?svolto attivit? per un lungo periodo? (A.I.A. ? Comitato Nazionale, verbale della seduta del 4 luglio 2008, pg. 11), il che -se appare circostanza legittimamente valutabile, come si ? sopra convenuto- ? di per s? anche assorbente del previo dovere di corredare il dato ?dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti? poich? gli uni (i test atletici, siccome disgiunti dall? esercizio dell?attivit? arbitrale che non si risolve in una prova esclusivamente fisica) e l?altra (la media dei voti conseguiti, siccome naturalmente alterata dalla non valutabilit? di prestazioni nella stagione pi? recente e la cui effettuazione ? viceversa il presupposto implicito del giudizio che il voto aritmetico esprime) obiettivamente appaiono incapaci di superare il complessivo apprezzamento della inattivit? operato, unitamente alle altre circostanze oggettive gi? evidenziate [supra, ? 6.] e alla situazione anagrafica e di ruolo dell? associato, al fine della normale dismissione dal novero degli ?effettivi?, considerando che in via preventiva il Regolamento dell?A.I.A. presume la regolarit? dell? avvicendamento in presenza di dati anagrafici e di carriera di gran lunga posseduti da G. Paparesta (art. 47, comma 1). Dunque, il deficit procedimentale da quest?ultimo denunciato, da un lato, non sussiste siccome un? interpretazione coordinata delle norme associative induce a ritenere che per gli arbitri normalmente ?avvicendabili?, di cui all?art. 47, comma 1, cit., la valutazione dei test atletici e della media dei voti gi? conseguiti sia necessaria solo a corredo di una eventuale proposta di conferma nell?organico degli arbitri effettivi, non anche quando il potere associativo si venga svolgendo nel verso dell? avvicendamento poich? la discrezionalit? astrattamente ammissibile in tal senso appare gi? consunta nella positio della norma interna secondo cui ?dopo dieci anni di

attivit? gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altres? essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato nazionale su proposta del competente Ortano Tecnico?; dall?altro, il preteso deficit ? comunque incapace di assumere, nelle circostanze che occupano, alcun rilievo determinante il contenuto della decisione, la cui sostanziale indipendenza dagli elementi eventualmente deficitari assume caratteri di assoluta evidenza, tanto pi? in assenza di un potere di sindacato sopra l? applicazione delle norme tecniche che necessariamente presiedono alla (eventuale) valutazione delle performances individuali.

13. La complessit? delle questioni, alcune delle quali non gi? decise da alcun collegio di questa Camera, giustifica la sopportazione delle spese del procedimento in pari misura tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con ?domanda di arbitrato? pervenuta in data 24 luglio 2008, prot. n. 1453, cos? provvede:

? rigetta le domande proposte dal dr Gianluca Paparesta;

? dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;

? dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidariet?, al pagamento dei diritti dell?arbitro, come separatamente liquidati, nonch? dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

? manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.

Cos? deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, via Pasubio n. 15, in data 13 ottobre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nel giorno di seguito indicati.

F.to Ferruccio Auletta

F.to Angelo Piazza

F.to Dario Buzzelli

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questo ? quello che sostiene l'avvocato di paparesta...

Paparesta: ?Aspetto che Collina ora mi chiami?

BARI ? Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Figc e della Associazione italiana arbitri, confermando la decisione con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell?arbitro barese Gianluca Paparesta, 39 anni, contro la dismissione dei ruoli arbitrali decisa all?inizio della stagione calcistica. ?Aspetto serenamente quanto andr? a decidere il designatore Pierluigi Collina in merito alle valutazioni tecniche necessarie, valutazioni che pi? volte lo stesso designatore mi ha espresso?. Lo ha detto Gianluca Paparesta dopo il pronunciamento a lui favorevole del Consiglio di Stato. ?Da un punto di vista tecnico ? ha aggiunto ? la valutazione ? relativa alle partite effettuate sul campo prima che ci fosse la sospensione cautelativa?. Il giudizio ai tempi era ottimale, dal momento che Paparesta fu inserito nella designazione preliminare per i mondiali Fifa under 20 in Canada e per le Olimpiadi di Pechino.

Il legale di Paparesta, Gianluigi Pellegrino, spiega nei dettagli la questione: ?Ora che anche il massimo organo della giustizia amministrativa ha confermato l?illegittimit? dell?estromissione di Paparesta ? ha detto l?avvocato ? attendiamo la sua immediata reintegrazione. Come abbiamo evidenziato nel ricorso accolto da Tar con la decisione confermata oggi dal Consiglio di Stato, Paparesta dopo che ? stato prosciolto in ogni sede giudiziaria deve essere valutato da Collina esclusivamente per le sue capacit? tecniche, come ? avvenuto per tutti gli altri arbitri?.

Il legale ha sottolineato che la sospensione di Paparesta nella scorsa stagione calcistica, ?come ha evidenziato lo stesso Gussoni, ? avvenuta solo per attendere l?esito del giudizio penale e a tutela dello stesso arbitro?. Dal momento che il processo penale si ? concluso con il completo proscioglimento, sottolinea Pellegrini ?Paparesta non poteva e non pu? essere dismesso n? essere penalizzato da quella sospensione disposta anche nel suo interesse?. A questo punto conclude il legale ?attendiamo il pronto reintegro, ponendosi fine a una ingiusta e odiosa penalizzazione, come i giudici hanno apprezzato intervenendo anche in via d?urgenza?.

LA POSIZIONE DI ABETE - ?Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Figc e della Federazione italiana arbitri, confermando la decisione con la quale il Tar del Lazio aveva valutato come carente la procedura di dismissione fatta dall?Aia nei confronti di Gianluca Paparesta. Ma siamo di fronte non a una valutazione di merito, bens? a una valutazione collegata alla carente procedura utilizzata?. Cos? si ? espresso il presidente della Figc, Giancarlo Abete. ?? quindi un invito all?Aia ad adottare la procedura evidenziata dal Tar ? ha spiegato Abete a margine del vertice tenuto al Coni sul caso Mannini-Possanzini ?. Possibile reintegro da parte del designatore Collina? Non c'? un rapporto diretto tra le decisioni assunte da Tar e Consiglio di Stato con quanto richiesto dal legale di Paparesta. La decisione infatti non attiene al merito, ma alla carente procedura utilizzata dall?Aia, che adesso valuter? cosa fare?.

LA RISPOSTA DEI LEGALI DI PAPARESTA - La risposta a quanto dichiarato da Abete arriva immediatamente: ?Come gi? evidenziato non c?? dubbio che ora la parola ? a Collina e alla CAN. E per? ? evidente che la valutazione dell?organo tecnico dovr? applicare i medesimi criteri che Collina ha utilizzato per valutare gli altri arbitri. E cio? esclusivamente le loro prestazioni tecniche che come previsto dal regolamento AIA sono quelle relative a tutte le ultime stagioni. In nessun modo, l?organo tecnico pu? assumere ad elemento negativo la circostanza che Paparesta non ha arbitrato nell?ultima stagione, essendo ci? derivato, come ha dichiarato espressamente Gussoni, da provvedimenti di cautela emessi a tutela dello stesso arbitro. Ricordo per tutti che mai la sospensione temporanea anche assai lunga ? stata assunta quale elemento per la dismissione (caso Altomare). Attendiamo quindi serenamente la parola di Collina che del resto gi? in pi? occasioni ha manifestato il suo pieno apprezzamento per Paparesta?.

?Ci sorprenderebbe il contrario - conclude Pellegrino - in un contesto in cui si ? persino applicata una deroga per mantenere arbitri anche molto pi? anziani di Paparesta (Farina) e sono pienamente utilizzati arbitri che al contrario di Paparesta non sono stati prosciolti dal giudice penale. Per queste ragioni ci aspettiamo da Abete parole di saggezza e non gi? foriere di nuove odiose determinazioni e nuovo contenzioso; e che paleserebbero un inaccettabile accanimento proprio nei confronti dell?unico arbitro che ha notoriamente collaborato con la giustizia sportiva e ordinaria e che pertanto risulterebbe odioso continuare a penalizzare con scelte e atteggiamenti propri di una fase che speravamo e speriamo di aver lasciato alle spalle?.

4/2/2009

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voleva il premio per aver fatto l'infame a napoli e invece se l'? presa in quel posto.

godo.

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in una intervista trasmessa su tg2 sport, paparesta ha sparato a zero contro abete e collina rimarcando il fatto di non essere stato reintegrato nonostante gli esiti positivi dei processi a suo carico. il motivo di questo rifiuto lo individua nella sua collaborazione con gli inquirenti ai quali avrebbe riportato dei fatti che coinvolgevano l'attuale presidente della figc. ha citato il caso di moggi che interveniva ai raduni degli arbitri con tanto di premiazione da parte di abete in una occasione non meglio indicata. ciao paparesta sei stato un buon arbitro e l'AIA attuale sarebbe stata la tua casa ideale, quella dei mezzi uomini.

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con la solita inesattezza della chiusura nello spogliatoio (ormai diventata una leggenda metropolitana), poi per? arriva il bello.

In sostanza, Paparesta dice che secondo lui ? stato fatto fuori (nonostante sia stato prosciolto) perch? davanti i pm di Napoli ha collaborato, segnalando alcune anomalie. Gli viene chiesto un esempio e lui dice, pi? o meno testualmente: "Ad esempio che Moggi veniva ad inizio anno al raduno degli arbitri dove potevano presenziare solo gli arbitri, e veniva premiato dagli arbitri stessi e dall'allora vice-presidente figc Abete. Evidentemente a qualcuno che ? ancora ai vertici della federazione piace avere gente funzionale al sistema. Preferiscono far arbitrare chi ? stato rinviato a giudizio per frode sportiva piuttosto che io che sono stato prosciolto".

a proposito di anomalie o di cose da dire

potrebbe dire cosa ha detto all'ufficio indagini quando ha patteggiato.. .bah

una parola per il suo amico bertini forse poteva spenderla.. pag 9 sentenza schede sim

in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con

maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito.

Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini

per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del

Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini,

le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio

nazionale. Infine il Gianluca Paparesta nel corso dell?audizione del 10.3.2008 ha ammesso

di aver parlato con il Bertini in data 8.11.2004 dopo le ore 17:30, e dai tabulati risulta

effettivamente un contatto in tale data tra la SIM estera attribuita al Bertini e quella

attribuita al Paparesta. .penso

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voleva il premio per aver fatto l'infame a napoli e invece se l'? presa in quel posto.

godo.

.quoto

prevedo una interessante guerra Abete-Paparesta

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.quoto

prevedo una interessante guerra Abete-Paparesta

chissa' come finira'.....

boscaiolo.gifsefz

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chissa' come finira'.....

boscaiolo.gifsefz

sefz

intanto, per la serie "funzionali al sistema", Mattei (il designatore che sostitui' Bergamo-Pairetto nell'anno dello scudetto revocato e regalato ai perdenti) accostato spesso a Moggi, e' stato eletto designatore della CAN serie D ...

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sefz

intanto, per la serie "funzionali al sistema", Mattei (il designatore che sostitui' Bergamo-Pairetto nell'anno dello scudetto revocato e regalato ai perdenti) accostato spesso a Moggi, e' stato eletto designatore della CAN serie D ...

La cosa che mi da piu' fastidio ??

Che tutte queste porcate passano sotto silenzio !!

Se tutti sapessero chi, oggi, fa cosa sarebbero tanti di piu' quelli che si renderebbero conto di che porcata e' stata farsopoli.

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Questa sera su canale 5 hanno dato il Tapiro a Paparesta.

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Questa sera su canale 5 hanno dato il Tapiro a Paparesta.

Era un Provolone .bahsefz

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20171 messaggi

[siccome a quasi 10 anni di distanza, la memoria di farsopoli si presta all'oblio, preso da follia riesumo tutti i vecchi post della sezione partendo dal più vecchio a risalire.

Li voglio tutti in evidenza, per non dimenticare. Per sperare che qualcuno, per sbaglio nella Sezione, abbia voglia di conoscere e non dimenticare.

 

25.07.2006-26--26.03.2016]

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