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Il codice di giustizia sportiva

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Joined: 13-Oct-2005
220406 messaggi

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA


TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO


Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le societ�, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attivit� di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l�ordinamento federale,
sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealt�,
correttezza e probit� in ogni rapporto comunque riferibile all�attivit� sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che
riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della
giustizia sportiva.
4. Alle societ� e ai loro dirigenti, tesserati, nonch� ai soggetti di cui al comma 5, � fatto divieto di intrattenere
rapporti di abitualit�, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell�ambito dell�attivit� sportiva,
con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell�Associazione italiana arbitri
(AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali
anche i soci e non soci cui � riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ� stesse,
nonch� coloro che svolgono qualsiasi attivit� all�interno o nell�interesse di una societ� o comunque rilevante
per l�ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),
c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere
b), c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.

Art. 2
Applicabilit� e conoscenza delle regole
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della
giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformit� ai principi generali di diritto applicabili
nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonch� a quelli di equit� e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non pu� essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro
pubblicazione.

Art. 3
Responsabilit� delle persone fisiche
1. Le persone fisiche soggette all�ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro
applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione
della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione
eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui � comunque individuato l'autore
dell'atto.

Art. 4
Responsabilit� delle societ�
1. Le societ� rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le societ� rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all�art. 1, comma 5.
3. Le societ� rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della societ� e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l'eventuale campo neutro, sia su quello delle societ� ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le societ� sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all�interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata
richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le societ� sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilit� � esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la societ� non abbia
partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le societ� rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella
propria disponibilit�, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni,
trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1.

Art. 5
Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell�ordinamento federale � fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione di persone, di societ� o di organismi operanti nell�ambito del CONI, della FIGC,
dell�UEFA o della FIFA.
2. Le societ� sono responsabili, ai sensi dell�art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati
nonch� dai soggetti di cui all�art. 1, comma 5.
3. L�autore della dichiarazione non � punibile se prova la verit� dei fatti, qualora si tratti dell�attribuzione di
un fatto determinato.
4. La dichiarazione � considerata pubblica quando � resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il
mezzo o le modalit� della comunicazione � destinata ad essere conosciuta o pu� essere conosciuta da pi�
persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la
credibilit� dell�istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all�autore delle
dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l�ammenda da � 2.500,00 ad � 50.000,00 se appartenente alla
sfera professionistica. Nei casi pi� gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art.
19, comma 1.
6. Nella determinazione dell�entit� della sanzione si devono valutare:
a) la gravit�, le modalit� e l�idoneit� oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui
provengono, ad arrecare pregiudizio all�istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l�ordine
pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la
rappresentanza di una societ� o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell�attribuzione di un fatto determinato e non sia stata
provata la verit� di tale fatto;
d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarit� delle
gare o dei campionati, l�imparzialit� degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali,
nonch� dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le societ� sono punite, ai sensi dell�art. 4, con un�ammenda pari a quella applicata all�autore delle
dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con
fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione
pu� costituire esimente.

Art. 6
Divieto di scommesse
1. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore
professionistico � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,
anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente
funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali
organizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore
dilettantistico e al settore giovanile � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per
interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti
univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri
ufficiali organizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell�ordinamento federale, per i
dirigenti, per i soci e per i tesserati delle societ� la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a
diciotto mesi.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilit� diretta della societ�
ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito con l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell�art. 18,
comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravit� del fatto.

Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le societ� e i soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell'art. 4, il fatto � punito, a seconda della
sua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell�art. 18, comma 1, salva l�applicazione di una
maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittivit�.
4. Se viene accertata la responsabilit� oggettiva o presunta della societ� ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto �
punito, a seconda della sua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell�art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una
sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralit� di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara � stato alterato oppure se il
vantaggio in classifica � stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con societ� o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano
venuti a conoscenza in qualunque modo che societ� o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l�alterazione o la falsificazione materiale o
ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e
dagli altri organi di controllo della FIGC, nonch� dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle
licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altres� illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa
federale in materia gestionale ed economica, nonch� la mancata esecuzione delle decisioni degli organi
federali competenti in materia.
3. Salva l�applicazione delle pi� gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre
norme speciali, nonch� delle pi� gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal
presente articolo, la societ� che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 � punibile con la sanzione
dell�ammenda con diffida.
4. La societ� che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante
qualsiasi altra attivit� illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non
avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, � punita con una delle sanzioni previste
dalle lettere g), h), i), l) dell�art. 18, comma 1.
5. La societ� che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle
disposizioni federali in materia di controllo delle societ� professionistiche o di ammissione ai campionati
professionistici o di rilascio di licenze FIGC � punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle
medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell�ammenda o della penalizzazione di uno
o pi� punti in classifica.
6. La societ� che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennit� in
violazione delle disposizioni federali vigenti, � punita con l�ammenda da uno a tre volte l'ammontare
illecitamente pattuito o corrisposto, cui pu� aggiungersi la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica.
7. La societ� appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC)
che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di
sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali
vigenti, � punita con la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF,
comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
a) a carico della societ�, l'ammenda da � 5.000,00 ad � 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e,
nei casi pi� gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall�art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate
dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze
economiche comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione della penalizzazione
di uno o pi� punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli
allenatori tesserati con societ� dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che
partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non
inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la societ� o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o
indennit� in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della
Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad �
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h)
dell�art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura
federale, l�applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad �
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell�art 19, comma 1, per un
periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutivit� dei contratti conclusi tra societ� professionistiche e tra tesserati e societ�
professionistiche, direttamente imputabile a una societ�, comporta l�applicazione a carico della societ�
responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di societ� o tesserati dagli Organi
della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo
l�obbligo di adempimento, l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1,
e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.

Art. 9
Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o pi� soggetti tenuti all�osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di
commettere illeciti si applicano, per ci� solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell�art. 19, comma 1.
2. La sanzione � aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono
l�associazione, nonch� per i dirigenti federali e gli associati all�AIA.

Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni
1. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1,
comma 5 � fatto divieto di svolgere attivit� comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o
al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell�interesse della propria societ�. � fatto altres�
divieto, nello svolgimento di tali attivit�, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti
con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attivit� attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere
svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l�applicazione di disposizioni speciali, alle societ� responsabili delle violazioni dei divieti e delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all�ammenda. Il mancato pagamento,
nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilit� non
considerate ai fini dell�ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle
disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali
mensilit�, comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione di cui all�art. 18,
comma 1, lett. g), nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.
4. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1,
comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della
inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di
contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle
NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla societ�, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del
calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; al
calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di
cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le societ�, nonch� i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di
cui all�art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri
compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di
eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono
responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le
societ�, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che
comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali
comporta l�applicazione a carico della societ� responsabile della sanzione di cui all�art. 18, comma 1, lett. g),
nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
8. Nell�ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilit� oggettiva della societ� ai sensi dell�art.
4, il fatto � punito, a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell�art. 18,
comma 1, mentre se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito,
a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell�art. 18, comma 1.
9. I dirigenti, i tesserati delle societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei
fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell�inibizione o della squalifica per un
periodo non inferiore a due anni.
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni
dell�inibizione o della squalifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano
l�esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle
lettere b), c), n) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.

Art. 11
Responsabilit� per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che,
direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalit�, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla
legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 � punito con la squalifica per almeno cinque
giornate di gara o, nei casi pi� gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla
lettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch� con l�ammenda da � 10.000,00 ad � 20.000,00 per il settore
professionistico.
I dirigenti, i tesserati di societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 che commettono una violazione
del comma 1 sono puniti con l�inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi pi� gravi, anche
con la sanzione prevista dalla lettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch�, per il settore professionistico, con
l�ammenda da � 15.000,00 ad � 30.000,00.
3. Le societ� sono responsabili per l�introduzione o l�esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri
sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono
altres� responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di
violazione si applica l�ammenda da � 20.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, l�ammenda da �
15.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie B, l�ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ�
di serie C, l�ammenda da � 500,00 ad � 20.000,00 per le altre societ�. Nei casi di recidiva, oltre all�ammenda
si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto,
le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravit� e di pluralit� di
violazioni, alle societ� possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della
gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell�art. 18, comma 1.
4. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all�art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all�art. 1,
comma 5 o tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.
L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18, comma 1.

Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle societ� � fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilit�, alla costituzione e al
mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione
statale vigente.
2. Le societ� sono tenute all�osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorit� in
materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonch� di ogni altra disposizione di pubblica
sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le societ� rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o
simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altres�
responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi
fuori dello stadio. L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18,
comma 1.
5. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all�art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolo
dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all�art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell�ammenda nelle seguenti misure:
ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad � 50.000,00 per
le societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C; nei casi di recidiva �
imposto inoltre l�obbligo di disputare una o pi� gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell�ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi pi� gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono
inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le
sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell�ammenda con diffida nelle misure indicate al
capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica � inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai
soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi pi� gravi, oltre all�ammenda si applicano anche le
sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art. 19, comma 1.
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle societ�, soci e non soci di cui all�art. 1,
comma 5 si applicano le sanzioni previste dall�art. 19, comma 1. Se le societ� responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell�ammenda
da � 500,00 a � 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle societ�, nonch� i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, che,
pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli
organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei
a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di
appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell�art. 19, comma 1, anche cumulativamente
applicate.

Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La societ� non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e
12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la societ� ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
della societ� idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse
finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la societ� ha concretamente cooperato con le forze dell�ordine e le altre autorit� competenti per l�adozione
di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili
delle violazioni;
c) al momento del fatto, la societ� ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi
o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di
correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi � stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della societ�.
2. La responsabilit� della societ� per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli
11 e 12 � attenuata se la societ� prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente
comma 1.

Art. 14
Responsabilit� delle societ� per fatti violenti dei sostenitori
1. Le societ� rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all�interno del proprio
impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad
altri comportamenti posti in essere all�interno dell�impianto sportivo, da uno o pi� dei propri sostenitori se
dal fatto derivi un pericolo per l�incolumit� pubblica o un danno grave all�incolumit� fisica di una o pi�
persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti
misure: ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad �
50.000,00 per le societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C. Qualora
la societ� sia stata gi� diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, � inflitta inoltre una o pi� delle
sanzioni di cui lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Qualora la societ� sia stata sanzionata pi� volte, la
squalifica del campo, congiunta all�ammenda, non pu� essere inferiore a due giornate. Se le societ�
responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si
applica la sanzione dell�ammenda da � 500,00 ad � 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, pu�
essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1.
3. Qualora la societ� sia stata diffidata pi� volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la
sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la societ� � recidiva per fatti commessi in violazione dell�art. 12, comma 5, � applicata la sanzione
prevista dalla lettera f) dell�art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell�art. 13, comma 1, pu�
costituire elemento valutativo per l�Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o
dell�attenuazione delle sanzioni.

Art. 15
Violazione della clausola compromissoria
1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale,
ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo,
incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:
a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le societ�;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le
altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve
essere irrogata una ammenda:
- per le societ� di serie A da � 20.000,00 ad � 50.000,00;
- per le societ� di serie B da � 15.000,00 ad � 50.000,00;
- per le societ� di serie C da � 10.000,00 ad � 50.000,00;
- per le altre societ� da � 500,00 ad � 20.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da � 10.000,00 ad � 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da � 5.000,00 ad � 50.000,00
- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da � 500,00 ad � 20.000,00.
3. Nel caso di ricorso all�autorit� giudiziaria da parte di societ� e tesserati avverso provvedimenti federali in
materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all�arbitrato si applicano le sanzioni previste
dai commi precedenti, nella misura del doppio.

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TITOLO II

SANZIONI

Art. 16

Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo

conto della natura e della gravit

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TITOLO III

ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28

Organi della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena

indipendenza, autonomia, terziet

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TITOLO IV

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 33

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le societ

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TITOLO V

PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 40

Istruzione

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia

gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.

2. Le indagini devono concludersi prima dell

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TITOLO VI

LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVIT

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TITOLO VII

COMMISSIONE TESSERAMENTI E COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Art. 47

Composizione e competenza della Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti

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NORME FINALI

Art. 51

Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell

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