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firewall76

Tifoso Juventus
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    Juventino Soldatino
  1. l'avvocato di giraudo quando espone l'arringa?
  2. a che pro perdere il mondiale ? :uhm:
  3. secondo me far? una pessima figura come gli altri che lo hanno preceduto.
  4. c'? da aggiungere che sul piatto prove a supporto di questa testimonianza non ce ne siano (ha sostenuto di aver gettato la scheda), senza contare l'amicizia con facchetti (il che non lo rende esattamente imparziale). Se ? vero che dimostra il contatto ? anche vero che c'? solo la sua parola.
  5. esatto: l'accusa presenta prima i proprii testimoni e, poi, tocca alle difese.
  6. preoccupazione condivisibile solo in parte. Il gup non fa che valutare la sostenibilit? dell'accusa ossia se la stessa ha fornito argomentazioni tali da poter essere vagliate in giudizio. E non tali da addivenire ad una condanna. Considera che le difese avranno vagliato l'aspetto che fai notare, quindi....
  7. questo se il processo prosegue nella forma ordinaria.
  8. non credo che basti questo falso riscontro per far cadere l'impianto delle sim. C'? quella di bergamo che a me preoccupa per il tipo di impatto che pu? avere nel convincimento dei giudici.
  9. della testimonianza di carbone relativa a moggi e i fratelli abete? cosa ne pensate? come si pu? credere a questo tizio?
  10. ? da scartare anche per un altro motivo ossia trattasi di testimone d'accusa
  11. non ho capito dove sia la frode in tutto questo
  12. Il contributo chiarificatore del nostro Antonio, nick tot? schillaci, avvocato penalista (tratto da ju29ro): I giornali riportano le notizie in modo tecnico e "secco", incuranti del fatto che solo gli operatori della giurisprudenza possono distinguere la diversit? dei diversi riti processuali. Abbiamo appurato, su diversi forum, che nel lettore si forma facilmente l'opinione che la scelta del rito abbreviato, per esempio, corrisponda ad una ammissione di colpevolezza. Vediamo di fare chiarezza e cercare di dare qualche informazione utile al fine di leggere la notizia nella maniera pi? esatta e oggettiva possibile. Il rito abbreviato: si tratta di uno dei "procedimenti speciali" che servono a snellire la celebrazione di alcuni processi rispetto alle lunghezze del rito ordinario. La celebrazione del processo secondo questo rito presuppone la richiesta dell'imputato, quindi la sua collaborazione allo snellimento della procedura. Si distinge, il rito abbreviato, in due forme, quella cosiddetta "semplice" e quella cosiddetta "condizionata". La prima presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti mentre la seconda presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato s? allo stato degli atti ma con un integrazione probatoria degli stessi, esplicitamente indicata dal richiedente. La richiesta di "abbreviato semplice", in pratica, ? accolta automaticamente. La richiesta di "rito abbreviato condizionato", invece, pu? essere accolta o respinta dal giudice sulla base della ritenuta conducibilit? o rilevanza dell'integrazione probatoria ai fini della decisione. Nei reati che prevedono l'udienza preliminare tale richiesta va fatta in questa sede, negli altri, invece, va fatta in sede dibattimentale. Se la richiesta viene respinta dal GUP, pu? essere riproposta in sede di dibattimento e, in caso di ulteriore esito negativo, anche in sede di appello. Se la richiesta viene respinta ? ovvio che si procede nelle forme del processo ordinario. Il rito abbreviato si conclude con sentenza che, come tutte le sentenze, ? appellabile e ricorribile per Cassazione. Quindi scegliere il "rito abbreviato" non ? da interpretare come ammissione di colpevolezza, ma solamente come la scelta di procedere in maniera pi? veloce e con meno garanzie del processo ordinario. Scelta che in se e per se viene premiata nel caso di sentenza di condanna. Nessun premio invece in caso di assoluzione. Ammissione di colpevolezza: questa, nel nostro processo penale, si ha con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero il c.d. "patteggiamento", procedimento nel quale, in sostanza, vi ? un accordo tra accusa e difesa sulla natura e quantit? della pena, accordo che il giudice si limita a ratificare. Il "giudizio immediato", invece, non ? altro che la rinuncia da parte dell'imputato della fase dell'udienza preliminare, chiedendo di passare subito al processo che si svolge nelle forme ordinarie. Il giudizio immediato pu? anche essere, e di solito lo ?, richiesto dal pm quando l'accusa ? basata su prove evidenti. In quest'ultimo caso non ? l'imputato a rinunciare al filtro dell'udienza preliminare, ma l'accusa che ottiene tale beneficio. Nel processo GEA in corso a Roma, per esempio, non vi ? stato alcun rinvio a giudizio per Moggi ma solo la richiesta di rinvio da parte della procura, come a Napoli: ha rinunciato Moggi all'udienza preliminare chiedendo l'immediato. Per Moggi, nel caso GEA, stanno facendo il processo in sede dibattimentale, avendo saltato l'udienza preliminare. Processo che si sta svolgendo nella forma ordinaria, con l'assunzione delle prove in dibattimento. I giudici emetteranno la sentenza secondo e in base agli atti del dibattimento e, quindi, alle prove assunte in contraddittorio fra le parti. La richiesta di rito abbreviato, ripetiamolo, non significa ammissione di colpevolezza, ma neanche si pu? dire che nasconda la paura di essere condannati e, quindi, sia spinta e motivata dallo sconto di pena nella generalit? dei casi. Da difensore, al fine di permettervi un giudizio pi? obiettivo possibile, vi dico questo: "da imputato di semplice frode sportiva, se mi ritenessi colpevole o se avessi paura di essere condannato, mi conviene di pi? collaborare per rendere pi? veloce il processo e ottenere uno sconto di pena, o puntare invece ad allungarlo il pi? possibile, stante che i termini di prescrizione previsti per questo reato sono relativamente molto brevi?" Dopo aver fatto questa considerazione, tenete presente anche che i soggetti di cui si tratta non sono delinquenti abituali o soggetti recidivi, quindi, non corrono il richio di vedersi sottratti benefici gi? concessi (quale la sospensione condizionale della pena) in caso di condanne che si vanno ad aggiungere ad altre precedenti. Infine, vi dico la mia opinione: fossi il difensore di uno degli imputati di frode sportiva gli sconsiglierei l'abbreviato qualora ritenessi che gli elementi a suo carico siano "pesanti". Qualcuno ci chiede se il rito abbreviato non convenga anche a Moggi: assolutamente NO! Essendo l'accusa a suo carico basata solo sull'interpretazione fatta dagli inquirenti di conversazioni telefoniche, a Moggi conviene dare i riscontri oggettivi di segno contrario in un giudizio ordinario. Basti pensare che, per cercare di fornire un univoco indirizzo interpretativo a quelle intercettazioni, gli inquirenti hanno pure sbagliato circostanze di fatto come risultati di partite e squalifiche di giocatori a seguito di ammonizioni presuntivamente indicate come preventive.
  13. ci dovrebbero essere le repliche della difesa: sono veramente curioso.
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