Vai al contenuto

Tiger Jack

Tifoso Juventus
  • Numero contenuti

    68746
  • Iscritto

  • Ultima visita

  • Days Won

    41

Tutti i contenuti di Tiger Jack

  1. Abete d'accordo, ma poi vorrei sapere Albertini quali ca**o di meriti e capacit
  2. A te cosa interessa invece se abbiamo comprato El Malaka, oppure Manfredini, ecc...
  3. Abbiamo capito ormai da un pezzo qual'era la vera cupola!
  4. Il colmo per i vicedivettove ittico: finire sulla "griglia"... :haha:
  5. Mah, si parla di un altissimo dirigente Ficg....le conifere sempreverdi raggiungono anche i 70-80 metri di altezza...
  6. Mistero del Dossier Como.Figc apre un'inchiesta? Novit
  7. Appello Gea, chiesti 4 anni e 8 mesi per Moggi tuttosport.com 9.6.2010 Richieste "attenutate" rispetto a quelle di Palamara nel 2008 ROMA, 09 giugno - Con le richieste di condanna da parte del procuratore generale Alberto Cozzella, in riforma della sentenza di primo grado, si
  8. Inter a processo e Moratti deferito per l'ingaggio di Motta e Milito Il procuratore federale Palazzi: il presidente nerazzurro trattò con Preziosi che era inibito. A giudizio anche il Genoa ROMA (8 giugno) - Massimo Moratti deferito, Inter e Genova a processo. Queste le decisioni del procuratore federale Stefano Palazzi. Moratti è stato deferito per l'acquisto di Thiago Motta e Diego Milito. Il presidente nerazzurro avrebbe trattato infatti con il patron del Genoa Enrico Preziosi quando quest'ultimo era inibito e quindi non avrebbe potuto farlo. La decisione arriva ad un anno dai fatti. Il dossier era in procura da qualche mese. Preziosi raccontò in tv, e poi confermò alla Procura, come si svolsero le trattative per il passaggio di Milito e Motta all'Inter: «Ho visto Moratti a colazione, abbiamo raggiunto un accordo sulla valutazione dei due calciatori e ci siamo stretti la mano. Tra di noi c'è molta simpatia e nel futuro potrebbero esserci altre collaborazioni». Una ricostruzione smentita dai vertici nerazzurri. Il presidente nerazzurro avrebbe detto di essere stato avvertito da Preziosi dell'inibizione e che quindi non parlarono di mercato. Ma la smentita non pare aver convinto Palazzi, che ha rinviato a giudizio anche l'Inter per responsabilità diretta, e il Genoa per responsabilità oggettiva. Ora, secondo una interpretazione letterale della norma federale, i contratti di Milito e Motta non sarebbero validi, in caso di accordo raggiunto con un soggetto inibito. Preziosi è stato deferito per l’articolo 1 (lealtà e probità), per l’articolo 19, comma 2 lettera a («L’inibizione temporanea comporta in ogni caso il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale») e per l’articolo 10 comma 1 (che abbiamo citato sopra), il Genoa per responsabilità oggettiva (Preziosi è il socio di riferimento per il club rossoblù). Moratti, invece, è stato deferito per la violazione degli articoli 1 e 10 del codice di giustizia sportiva, con l’Inter che entra nel procedimento per responsabilità diretta (è coinvolto il suo presidente). Cosa rischia l'Inter? É difficile prevedere cosa rischia la società di via Durini. Se Moratti venisse riconosciuto colpevole, la pena potrebbe oscillare da una squalifica per lo stesso patron, a un annullamento dei contratti e a una penalizzazione dei nerazzurri. In casa interista comunque non paiono troppo preoccupati, ma solo infastiditi. «Non ho ricevuto nulla, quando riceverò vedrò di cosa di tratta», ha detto Moratti, mentre dalla società fanno sapere: «Ci difenderemo come al solito». ilmessaggero.it Preziosi: "Ciao Massimo, ti volevo avvertire che sono inibito! Onesto: "Ah...Grazie, bella giornata oggi; che dici pioverà? :haha:
  9. Sito Figc, sezione comunicati CDN - stagione 2008-2009 n.07 del 16.7.2008.
  10. Juve deferita e condannata per responsabilità oggettiva; Genoa deferito e condannato per responsabilità diretta. COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2008/2009) La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Ricardo Andriani, dall’avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni: “” (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO SECCO (Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all’epoca dei fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO (all’epoca dei fatti, iscritto all’albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore delegato Genoa Crichet FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06- 07/SP/ad del 10.4.2008) Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale: 1) Il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA, 2) Il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della Juventus FC SpA. 3) Il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti, iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA. 4) Il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA. 5) Il sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e socio di riferimento della medesima società. 6) La Juventus FC SpA. 7) il Genoa Cricket and FC SpA. per rispondere, i primi due: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); il terzo ed il quarto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del CGS), e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati; il Genoa Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali rappresentanti. .................. ................. La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi dirigenti con poteri di rappresentanza mentre la soc Juventus risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi dirigenti. Sanzioni congrue per le violazioni addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione per Enrico Preziosi; mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e Alessio Secco; giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e Alessandro Zarbano; € 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC SpA; € 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA. Poi oh...sono d'accordo con te che se applicano alla lettera i nuovi articoli del CGS, commi, ecc....per le me*de sono ca**i amari! Però purtroppo loro non sono la Juve, che per condannarla addirittura si inventarono il reato che più violazioni di articoli 1 fanno un art. 6 (un pò come da ragazzi all'oratorio, quando ogni 5 calci d'angolo si dava 1 rigore...)
×
×
  • Crea Nuovo...