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Juan

Disciplinare: Arrivano Altre Sentenze

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Joined: 07-Jun-2005
694 messaggi

...non ? stato nemmeno provato l'esistenza delle SIM straniere o che cmq gli arbitri e Moggi&Fabiani parlassero tra di loro tramite quelle.....ma sono stati puniti! Bleah....

Disciplinare: arrivano altre sentenze di Calciopoli

06.08.2008 18.10 di Francesco Letizia articolo letto 647 volte

Fonte: AGR

La Commissione Disciplinare Nazionale presieduta dall'avv. Sergio Artico, in merito al deferimento del Procuratore Federale a carico di Luciano Moggi (all'epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), Mariano Fabiani (all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente del FC Messina Peloro Srl), Pietro Franza (presidente FC Messina Peloro Srl), Mario Bonsignore (all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), Gianluca Paparesta (arbitro effettivo sez. AIA di Bari), Romeo Paparesta (all'epoca dei fatti arbitro emerito), Tiziano Pieri (arbitro effettivo sez. AIA di Lucca), Salvatore Racalbuto (gi? arbitro effettivo), Stefano Cassar? (gi? arbitro effettivo), Antonio Dattilo (gi? arbitro effettivo), Paolo Bertini (arbitro effettivo associato sez. AIA di Arezzo), Marco Gabriele (gi? arbitro effettivo), Massimo De Santis (gi? arbitro effettivo) Marcello Ambrosino (assistente associato sez. AIA di Torre del Greco NA); e delle societ? Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl, ha irrogato le seguenti sanzioni:

Luciano Moggi, la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 2 (due);

Mariano (Angelo) Fabiani la sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro);

Tiziano Pieri, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Salvatore Racalbuto la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Stefano Cassar?, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Antonio Dattilo, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Paolo Bertini la sanzione di della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Marco Gabriele la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Marcello Ambrosino la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Massimo De Santis la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei);

La sentenza fa riferimento al deferimento del 23 aprile 2008 per violazione dell'art. 1 ? 1 del CGS per - si legge nel dispositivo ? "avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi e il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA" attraverso contatti intercorsi tramite utenze SIM estere in prossimit? di sorteggi arbitrali, di gare e al termine dello svolgimento delle stesse.

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1

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA ? VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN

(2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente,

dall?avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, dall?avv. Riccardo Andriani, dall?avv.

Emilio Battaglia, dall?avv. Gianfranco Tobia, Componenti, con l?assistenza alla Segreteria

del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 18 giugno, 22 e 31 luglio 2008 e ha assunto la

seguente decisione:

??

(302) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO

MOGGI (all?epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), MARIANO FABIANI

(all?epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA (Presidente FC

Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all?epoca dei fatti tesserato quale

dirigente FC Messina Peloro Srl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo

associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all?epoca dei fatti

arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA

di Lucca), SALVATORE RACALBUTO (gi? arbitro effettivo), STEFANO CASSARA?

(gi? arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (gi? arbitro effettivo), PAOLO BERTINI

(arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE

(gi? arbitro effettivo), MASSIMO DE SANTIS (gi? arbitro effettivo), MARCELLO

AMBROSINO (assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco NA), E

DELLE SOCIETA? JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n.

4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.2008)

Il procedimento

Con atto del 23.4.2008 Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

? Luciano MOGGI, all?epoca dei fatti tesserato JUVENTUS FC SpA con la qualifica di

Amministratore e Direttore Generale, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e

correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di

cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 1), nonch? le condotte

di cui al paragrafo V;

? Mariano FABIANI, all?epoca dei fatti dirigente della societ? FC MESSINA PELORO

ed attualmente dirigente della societ? SALERNITANA CALCIO 1919, per la

violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS,

per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub

paragrafo IV, punto 2), nonch? le condotte di cui al paragrafo V;

? Pietro FRANZA, Presidente della societ? FC MESSINA PELORO Srl, per la

violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS,

per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub

paragrafo V;

? Mario BONSIGNORE, all?epoca dei fatti tesserato quale Dirigente del MESSINA

PELORO Srl per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art.

2

1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del

deferimento, sub paragrafo V;

? Gianluca PAPARESTA, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari, per

la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1,

CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento,

sub paragrafo IV, punto 3);

? Romeo PAPARESTA, all?epoca dei fatti arbitro benemerito, per la violazione dei

doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto

in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto

3);

? Tiziano PIERI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca, per la

violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS,

per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub

paragrafo IV, punto 4);

? Salvatore RACALBUTO, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt?

probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le

condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 5);

? Stefano CASSARA?, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt?, probit?

e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte

di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 6)

? Antonio DATTILO, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e

correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di

cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 7);

? Paolo BERTINI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo, per la

violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS,

per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub

paragrafo IV, punto 8);

? Marco GABRIELE, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e

correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di

cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 9);

? Massimo DE SANTIS, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit?

e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte

di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 10);

? Marcello AMBROSINO, assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del

Greco (NA), per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art.

1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del

deferimento, sub paragrafo IV, punto 11);

? la societ? JUVENTUS FC SpA, a titolo di responsabilit? diretta per le violazioni

ascritte, sub paragrafo IV punto 1) al suo dirigente con legale rappresentanza ai

sensi dell?art. 2, comma 4, parte prima, del Codice di Giustizia Sportiva vigente

all?epoca dei fatti contestati, trasfuso nei contenuti nell?art. 4, comma 1, del vigente

CGS;

? la societ? FC MESSINA PELORO Srl, a titolo di responsabilit? diretta o oggettiva ai

sensi dell?art. 2, comma 4, del CGS, vigente all?epoca dei fatti, oggi trasfuso nell?art.

4 del C.G.S. vigente, per i comportamenti addebitati al proprio Presidente ed ai propri

Dirigenti, sub paragrafo IV, punto 2) e sub paragrafo V.

Nei termini assegnati i deferiti hanno depositato le proprie memorie difensive con le quali

hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti.

All?udienza del 18 giugno 2008, prima dell?inizio della fase dibattimentale Romeo

Paparesta, Gianluca Paparesta, Pietro Franza, Mario Bonsignore, la Societ? Juventus FC

3

SpA, la Societ? FC Messina Peloro Srl, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di

applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS.

Su tali istanze il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso e

conseguentemente questa Commissione ha emesso ordinanza di accoglimento di dette

istanze definendo il giudizio nei confronti dei soggetti deferiti sopramenzionati (vedi CU n.

65/CDN del 18.6.2008).

Con la medesima ordinanza questa Commissione rinviava a nuovo ruolo il procedimento a

carico di tutti gli altri deferiti.

All?udienza del 22 luglio 2008 questa Commissione, in ordine alle eccezioni preliminari e

pregiudiziali sollevate dalle parti, e sentito il Procuratore federale che ne ha chiesto

l?integrale rigetto, si ? pronunciata con l?ordinanza che segue:

??

I. I - in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del Sig. Luciano

Moggi, rilevato che all?epoca della condotta contestata il deferito risultava tesserato

della FIGC e quindi soggetto alle regole dell?ordinamento Federale e che le sue

dimissioni sono intervenute soltanto in data 16 maggio 2006, per cui ? pacifico che

egli non incorra nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall?art. 36 comma 7,

NOIF, sia dall?art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive

nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti

dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004, onde

permane nei suoi confronti l?interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che

accerti l?eventuale responsabilit? del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque,

non pu? non persistere l?operativit? del vincolo da lui assunto con la costituzione del

rapporto associativo, a norma dell?art. 30, comma 2, Statuto Federale (gi? art. 27,

comma 2), a prescindere dalla eseguibilit? della eventuale sanzione. A ci? si

aggiunga che ragionando a contrariis si consentirebbe paradossalmente la facile

elusione dell?azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell?avvio

di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi,

sottraendosi in tal modo all?eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti

sopra illustrati questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la

diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno

2007.

II. In ordine alla eccepita improcedibilit? del deferimento per il decorso del termine ex

art. 30 n. 7 dello Statuto Federale e 27 n. 8 del CGS vigente alla data del 30 giugno

2007, si rileva che dall?elenco depositato all?odierna riunione dal Procuratore

Federale ed allegato al provvedimento di proroga adottato dalla Corte di Giustizia

Federale pubblicato sul C.U. n. 5/CGF in data 25 luglio 2007, risulta che la proroga

del termine per la conclusione delle indagini ? stata richiesta e concessa proprio

con riferimento al procedimento n. 441 del 2007 le cui indagini vennero aperte in

data 16 aprile 2007, risultando cos? assorbita ogni ulteriore eccezione sul punto.

Per completezza, si deve ancora rilevare che l?istanza di proroga ? stata presentata

dalla Procura Federale, prima del termine della Stagione Sportiva 2006/2007 e

quindi tempestivamente, al Presidente Federale, competente a decidere in base

alla normativa in vigore in quel momento. Con la pubblicazione del nuovo CGS la

competenza ? stata trasferita alla Corte di Giustizia Federale. Trattandosi di norma

di natura processuale ed in assenza di una disciplina transitoria, il provvedimento

assunto dalla CGF appare legittimamente emesso in conformit? a quanto

espressamente previsto dall?art. 32 comma 11 del CGS.

III. Sulla inutilizzabilit? degli atti di indagine del procedimento penale pendente avanti il

Tribunale di Napoli ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercettate, la

Commissione rileva che trattasi di documentazione pervenuta dall?Autorit?

4

Giudiziaria, acquisita dalla Procura Federale ai sensi dell?art. 2, comma 3, della

Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, trattandosi di attivit? relativa alla fase delle

indagini preliminari, la cui utilizzabilit? ? stata costantemente affermata dagli Organi

di Giustizia Sportiva, con orientamento al quale questa Commissione ritiene di

aderire. Quanto agli asseriti vizi dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni

telefoniche ed alle conseguenti operazioni di Polizia Giudiziaria, nonch? alla

ritenuta inutilizzabilit? degli atti del procedimento penale per violazione degli articoli

114 e 116 c.p.p. ? da ritenere sufficiente la provenienza ed il deposito degli atti da

parte dell?Autorit? Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale

derivazione la legittimit?, autenticit? e genuinit? degli atti stessi, della loro

assunzione e della loro conoscibilit?, restando ovviamente precluso ogni controllo

sia formale che sostanziale in questa sede degli atti trasmessi.

IV. In ordine alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della

definizione del procedimento penale, la Commissione richiama il costante indirizzo

giurisprudenziale e dottrinale che ha sancito l?autonomia della giurisdizione sportiva

rispetto a quella ordinaria e, conseguentemente, l?assenza di alcun vincolo di

pregiudizialit?.

V. In ordine alla reiterazione dell?istanza di rilascio di copia degli atti relativi alle

posizioni gi? definite ai sensi dell?art. 23 e 24 del CGS formulata dalla difesa di

Bertini Paolo, se ne rileva la inaccoglibilit?, attesa la irrilevanza di tale

documentazione ai fini del decidere.

VI. In ordine alla richiesta di astensione dei componenti di questa Commissione in

quanto incompatibili per aver provveduto sulla richiesta di applicazione di sanzione

nei confronti di altri deferiti nell?ambito di questo procedimento, l?istanza ? irrituale,

stante l?inesistenza dell?istituto dell?astensione nell?ordinamento sportivo. In ogni

caso va evidenziata l?assenza di profili di incompatibilit? derivanti dalla intervenuta

pronuncia, in ragione della differente disciplina sulla posizione processuale delle

parti e sulla formazione della prova nel procedimento sportivo rispetto al processo

penale.

VII. Sulla eccezione di improcedibilit? del secondo capo di incolpazione stante il divieto

del ne bis in idem, trattandosi di questione dipendente anche dalla valutazione del

materiale probatorio acquisito, se ne rinvia la decisione al merito.

Per questi motivi la Commissione rigetta le eccezioni proposte dalle parti, riservandosi al

merito la decisione della questione del ne bis in idem e dispone di procedere oltre nel

dibattimento.??

Alla medesima udienza in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle difese dei deferiti

e sentito il Procuratore federale questa Commissione si ? pronunciata con l?ordinanza che

segue:

??Sulle istanze istruttorie, sentita la Procura Federale che si oppone alle sole richieste di

prova per testi, la Commissione, ritenutane la rilevanza e l?ammissibilit?, ammette le

produzioni documentali.

Per quanto riguarda le richieste di prova per testi:

rigetta le richieste formulate dalla difesa del Bertini in quanto inammissibili poich? le

persone indicate come testimoni sono o sono stati soggetti deferiti in questo stesso

procedimento, e comunque le circostanze dedotte sono irrilevanti;

rigetta altres? le istanze della difesa del Fabiani; quanto alla testimonianza dell?ing. De

Falco perch? superflua in relazione alla consulenza depositata in atti e quanto alle altre

deduzioni perch? relative a circostanze ininfluenti ai fini della decisione ovvero

comprovabili documentalmente.??

5

Chiusa l?istruttoria, i difensori rinunciavano alla discussione orale conclusiva,

abbandonando, unitamente ai deferiti, l?aula di udienza, e si riportavano al contenuto delle

rispettive memorie difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Il Procuratore Federale concludeva per l?affermazione di responsabilit? dei soggetti deferiti

chiedendo l?irrogazione delle seguenti sanzioni:

Luciano Moggi: inibizione per anni 1 e mesi 2;

Mariano Fabiani: inibizione per anni 4;

Tiziano Pieri: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Salvatore Racalbuto: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Stefano Cassar?: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Antonio Dattilo: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Paolo Bertini: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Marco Gabriele: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Massimo De Santis: squalifica per anni 3 e mesi 6;

Marcello Ambrosino: squalifica per anni 3 e mesi 6.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre precisare che la contestazione rivolta ai deferiti non riguarda

presunti ed indimostrati accordi illeciti o, comunque, non attiene al contenuto di telefonate

intercettate. La violazione dell?art. 1 comma 1 CGS ipotizzata nei loro confronti si realizza

nel fatto di aver costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra

il Moggi ed il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA di cui al presente procedimento,

dall?altra. Risulta, infatti, che in prossimit? dei sorteggi, nonch? successivamente al loro

svolgimento, e in prossimit? delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti

tra le utenze nella disponibilit? del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilit? degli altri

deferiti, associati AIA.

Ne consegue la necessit? di esaminare gli elementi a carico dei deferiti onde accertarne la

relativa efficacia probatoria secondo i pi? corretti canoni di valutazione della prova

consolidati nelle decisioni della giustizia sportiva.

Ebbene, ad avviso di questa commissione le modalit? di raccolta e di documentazione

degli elementi di prova, tra i quali le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dall?Ufficio

Indagini, prima, e dalla Procura Federale, poi, confluite nella relazione della Procura

Federale (gi? Ufficio Indagini) non consentono di dubitare della valenza probatoria di tali

elementi contenuti in un atto ufficiale, fonte privilegiata di prova, a meno di minare alla

base i principi cardine sui quali si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarit?.

E? quindi necessario soffermarsi, sulle risultanze investigative, oggetto dell?attivit? svolta

dai Carabinieri, onde valutare, successivamente, la sussistenza dei necessari elementi di

riscontro.

Senonch?, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento

della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario, deve concludersi che tali

elementi sono dotati di certezza, promanante sia da ciascuno di essi, sia da una loro

visione unitaria.

Ci? determina un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato su elementi

consistenti, non generici e convergenti.

Pertanto sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in

ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni

telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi

illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti.

E? evidente che l?utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad

eludere la possibilit? di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni.

Tale obiettivo risulta ancora pi? censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che

impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente.

6

Tale condotta integra a pieno la violazione dei doveri di lealt?, correttezza e probit?, tanto

pi? grave perch? commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di

calcio e chi ? stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal

campo.

Pertanto l?aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato,

nonch? l?aver accettato di farne parte, realizza di per s? la violazione dell?art. 1, comma 1,

CGS. Occorre quindi valutare se per ognuno dei deferiti sussistano elementi probatori

sufficienti per pervenire ad una affermazione di responsabilit?.

Questa Commissione ritiene che per tutti i deferiti la risposta a tali quesiti ? affermativa.

Appare convincente il metodo seguito dai Carabinieri per individuare gli utilizzatori delle

schede straniere. Esso si ? basato sui seguenti passaggi:

? esame delle celle agganciate in chiamata dall?utenza al fine di individuare i luoghi

frequentati dall?utilizzatore del telefono, incrociando tali dati con elementi certi relativi al

novero dei possibili utilizzatori dell?utenza stessa, emersi nel corso dell?indagine (luogo di

dimora, partecipazione riscontrata a particolari eventi pubblici);

- sviluppo degli intestatari delle eventuali utenze nazionali contattate dalla singola utenza

svizzera al fine di individuare et?, residenza, luogo di origine, attivit? lavorativa svolta dai

predetti per rilevare eventuali collegamenti tra questi e i soggetti emersi nel corso delle

indagini;

- esame incrociato degli elementi emersi dalle utenze intercettate con i dati delle utenze

svizzere.

Ci? in un arco temporale compreso tra:

- il 30 giugno 2004 fino alla data di notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta nel

mese di giugno del 2006, per le prime 9 SIM;

- il 1? giugno 2004 sino alla data della notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta

nel mese di gennaio 2007 per le ulteriori 12 SIM;

Questo metodo ha consentito di arrivare ai nomi dei deferiti.

Per corroborare la tesi accusatoria vi sono, poi, riscontri oggettivi comuni per tutti i deferiti.

In particolare in ordine all?acquisto di schede estere nell?interesse di Moggi e sul loro

utilizzo devono essere considerate le dichiarazioni rese dall?arbitro Nucini, da TDC, da MC

e da TG nonch? quelle rese da Romeo e Gianluca Paparesta nel corso delle indagini. A

ci? si aggiunga il contenuto della telefonata dell?11.2.2005 tra De Santis e Bergamo nel

corso della quale si fa riferimento esplicito ad una volont? del Moggi di creare un canale

riservato di contatti con alcuni arbitri.

Infine, non pu? trovare accoglimento l?assunto difensivo, prospettato dalla difesa del Moggi

e del Fabiani e fatto proprio anche dalle difese degli altri deferiti, in forza del quale il

presente procedimento sarebbe improcedibile, ai sensi e per gli effetti del principio del ne

bis in idem, dal momento che si fonderebbe sui medesimi documenti (cfr. intercettazioni

telefoniche) gi? oggetto di valutazione/esame/decisione in precedenti giudizi disciplinari e

ritenuti irrilevanti (sempre sotto il profilo disciplinare).

Invero, ? indubbia la non coincidenza del presente deferimento rispetto a quello

precedente (c.d. ?Calciopoli 1?), laddove si consideri la non assoluta coincidenza non solo

delle incolpazioni, ma anche e soprattutto dei fatti posti a base delle incolpazioni. Trattasi,

a ben vedere, di fatti, quelli del deferimento di cui al presente procedimento disciplinare

relativi a nuove condotte, anche se posti in essere da alcuni degli stessi soggetti di cui al

precedente deferimento (per tutti Moggi). Infatti, mentre quel procedimento riguardava i

rapporti tra Luciano Moggi ed i designatori arbitrali, questo riguarda la costituzione di un

sistema di conversazioni riservate tra Moggi e Fabiani, da un lato, ed alcuni arbitri di livello

nazionale, dall?altro. A nulla rileverebbe, sotto tale profilo che alcuni fatti/circostanze

possano essere state valutate in precedenza, poich? non coperti da giudicato. Secondo

l?insegnamento della Suprema Corte ? che fornisce un?interpretazione assolutamente

7

restrittiva del principio del ne bis in idem ? detto principio ? finalizzato ad evitare che per lo

stesso fatto si svolgano pi? procedimenti e si adottino pi? provvedimenti anche se non

irrevocabili, e che per il medesimo fatto deve intendersi l?identit? degli elementi costitutivi

del reato e cio? la condotta, l?evento ed il nesso di causalit?, considerati sia nella loro

dimensione storico ? naturalistica, sia in quella giuridica. Ci? comporta che l?operativit? del

principio impedisce al Giudice di riesaminare nel merito quegli stessi elementi gi? valutati

e ritenuti insussistenti o insufficienti, mentre a contrario non fornisce alcun ostacolo ad un

esame di tutti gli elementi di fatto non precedentemente valutati.

La decisione nel merito richiede un ulteriore esame analitico delle singole posizioni dei

deferiti.

Relativamente alla posizione di Moggi, per come si ricava dalla relazione della Procura

Federale (quale fonte privilegiata di prova) emerge che lo stesso abbia costituito con il

contributo del Fabiani un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute con gli

associati AIA di cui al presente procedimento.

Invero a tale conclusione convergono i seguenti indizi gravi, precisi e concordanti:

- le dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG relativamente all?acquisto delle

schede estere nell?interesse del Moggi;

- le dichiarazioni del Nucini in data 12.10.2006 il quale riferisce dell?incontro avvenuto

in un albergo di Torino nel corso del quale il Moggi alla presenza del Fabiani gli

consegn? una scheda delle sopracitate schede estere, allo scopo di renderlo

partecipe del predetto sistema di comunicazione riservato;

- le dichiarazioni rese da Romeo e Gianluca Paparesta in data 13.6.2007 e 10 e

13.3.2008 i quali riferiscono l?uno di un incontro avvenuto a Napoli presso

l?abitazione del Moggi nell?ottobre del 2005 alla presenza del sig. Mariano (Angelo)

Fabiani presentato come persona di fiducia del Moggi nel corso del quale

quest?ultimo consegnava a Romeo Paparesta un telefonino Nokia contenente una

SIM rilevatasi straniera nonch? di altri incontri tenutisi con il Moggi tra i quali quello

del 15.2.2005 nel corso del quale il Moggi consegnava un nuovo telefonino al

Paparesta, l?altro ha confermato le circostanze riferite dal padre nonch? di colloqui

telefonici intercorsi con il Moggi utilizzando schede SIM straniere;

- le numerose conversazioni telefoniche intercorse tra Moggi e Bergamo

dettagliatamente riportate nella relazione della Procura;

- gli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente: i) allo sviluppo del traffico

telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilit? del Moggi

ossia le n. 41764329194 / 41764206334 / 41764334741 / 41764329164 /

41764334138 / 41764395996 / 41764201643 e 38631718382 e dalla individuazione

delle celle agganciate dalle schede medesime risultate nella disponibilit? dagli altri

deferiti; ii) dall?esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi

di residenza degli incolpati ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi

calcistici; iii) ai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilit? del Moggi e quelle

risultate nella disponibilit? degli altri soggetti deferiti.

A nulla rilevano gli assunti difensivi.

L?assunto in virt? del quale non sarebbe stata acquisita alcuna prova sulla circostanza che

Luciano Moggi ha fornito schede SIM straniere ad arbitri e/o assistenti appartenenti alla

CAN dell?AIA in attivit? ? smentito in atti proprio alla luce dell?esame delle intercettazioni

telefoniche effettuate dai Carabinieri.

Poco importa appurare le modalit? di distribuzione (cui annette grande rilievo la difesa del

Moggi) visto che ? risultato ampiamente comprovato l?utilizzo delle schede da parte di tutti

i soggetti deferiti.

Sui rapporti tra Nucini e Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili e

dunque le eccezioni formulate dalla difesa del Moggi appaiono del tutto irrilevanti.

8

Sull?interpretazione dei precedenti disciplinari (vedi Comm. Disciplinare Nazionale LNP

378/2001) all?epoca le intercettazioni non furono ritenute idonee a condizionare e/o

alterare l?evento sportivo, ma nella fattispecie oggi in esame il rinvio a giudizio ? per

violazione dell?art.1 comma 1, e comunque non si basa sul contenuto delle intercettazioni

telefoniche ma esclusivamente sui ? contatti telefonici ? intercorsi tra i deferiti.

Inutile l?esame delle varie classifiche redatte dalla difesa del Moggi in ordine ai cartellini

rossi e gialli emessi dagli arbitri in sede disciplinare.

Generiche le motivazioni con cui si cerca di legittimare l?operato del Messina Calcio e

l?esclusione di ogni rapporto con la Juventus.

Acclarata dunque l?esistenza di questo anomalo rapporto tra Moggi ed il sistema arbitrale,

al contrario di quanto si affanna a dimostrare la difesa del Moggi, non ha cercato la

Procura federale e non deve accertare questa Commissione illeciti posti in essere (diversi

sarebbero stati peraltro i capi di incolpazione). Certo ? che si ? concretizzata una palese

violazione dell?art.1 comma 1 CGS che va in questa sede sanzionato in applicazione del

principio di continuazione tenuto conto delle sentenze gi? emesse dalla giustizia sportiva

della FIGC a carico dello stesso Luciano Moggi.

Relativamente alla posizione di Fabiani emerge che lo stesso, quale ?uomo di fiducia di

Moggi?, ha avuto un ruolo attivo, rilevante e determinante nella creazione e nella diffusione

del predetto sistema di comunicazioni telefoniche riservate.

Il ruolo del Fabiani al predetto sistema, per come si ricava dalla relazione della Procura, ha

trovato conferma:

- negli stretti rapporti tra Fabiani e Moggi (cfr. tra l?altro, dichiarazioni del Fabiani

rese nell?ambito dell?inchiesta dell?ufficio indagini n. 62septies IN 2005/2006);

- nelle dichiarazioni rese da Nucini, il quale ha riferito sin dall?interrogatorio reso

dinanzi all?allora Ufficio Indagini, di come sia stato avvicinato dal Fabiani e da

questi presentato al Moggi, nonch? dell?incontro svoltosi presso un albergo di

Torino, diretto a creare i presupposti per far entrare Nucini nel sistema di

conversazioni riservate, a fronte della promessa di vantaggi per la carriera

arbitrale dello stesso Nucini;

- nelle dichiarazioni rese da Romeo e da Gianluca Paparesta, per le quali in

questa sede si richiama quanto precedentemente riportato con riferimento alla

posizione di Moggi;

- nelle dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG, relativamente all?acquisto di

schede estere nell?interesse di Moggi;

- negli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente; i) allo sviluppo del traffico

telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilit? di

Fabiani, ossia le n. 41764334751, 41764329584, 4176497408 e dalla

individuazione delle celle agganciate dalle schede medesime; ii) all?esame

incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza dei

deferiti ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici; iii) ai

contatti tra le utenze svizzere nella disponibilit? del Fabiani e quelle risultate

nella disponibilit? di altri soggetti deferiti.

A nulla rilevano gli assunti difensivi relativi alla mancata acquisizione di prove

relativamente al possesso da parte del Fabiani delle schede telefoniche SUNRISE, alla

inattendibilit? delle dichiarazioni rese dall?arbitro Nucini e da Romeo e Gianluca Paparesta,

alla condotta arbitrale del Pieri, con riferimento alla conduzione della gara Roma ?

Messina del 30.1.2005, al contenuto di alcune telefonate dalle quali si evincerebbe la

assoluta estraneit? del Moggi alla gestione della Societ? Messina, laddove il contenuto

probatorio della relazione della Procura ? talmente granitico da non potere essere scalfito

dalle deduzioni difensive basate su assunti logici non tali da assurgere, anche se

dimostrati, al rango di prova dell?estraneit? del Fabiani.

9

A ci? si aggiunga che sotto tale profilo nessun contributo probatorio pu? essere ascritto al

contenuto della relazione di parte a firma dell?Ing. De Falco, depositata dalla difesa del

Fabiani, poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica,

essendo sufficienti su un piano di prova processuale gli accertamenti dei Carabinieri,

richiamati nella relazione della Procura.

Per quanto attiene alla posizione degli arbitri:

in ordine a Tiziano Pieri, le indagini gli attribuiscono l?utilizzo di due SIM estere in relazione

alle quali le celle agganciate pi? spesso si trovano in Capannori, ove vive il deferito. Inoltre

risultano agganciate celle in localit? ove contemporaneamente si trovava il Pieri per

partecipare a raduni periodici presso il Centro Tecnico di Coverciano ovvero per arbitrare

partite di campionato;

in ordine a Salvatore Racalbuto, le indagini gli attribuiscono l?utilizzo di tre SIM estere in

relazione alle quali le celle agganciate pi? spesso si trovano in Gallarate, luogo di

residenza del deferito. Anche per lui, poi, la localit? di ubicazione delle celle corrisponde

per orario e localizzazione a luoghi ove si trovava il Racalbuto per partecipare ai raduni

periodici di Coverciano, o di Milano ovvero ove il deferito svolgeva funzione di arbitro o di

4? uomo. Inoltre da tali schede risultano chiamati i tesserati Bergantino Pietro e Tombolini

Daniele che hanno confermato di aver parlato in tali occasioni proprio con il Racalbuto,

cos? come molti altri arbitri e assistenti della CAN A-B o tesserati FIGC interrogati dalla

Procura Federale (Rubino, Herberg, Niccolai, Marelli, Russomando, Trefoloni, D?Aguanno,

Mitro, Foschi, Carabell? etc.).

La produzione documentale del Racalbuto ? priva di qualsiasi garanzia di autenticit? e

provenienza ed ? di nessun valore probatorio;

in ordine a Stefano Cassar?; risulta che l?unica scheda SIM a lui attribuita abbia attivato

con maggior frequenza celle site nel Comune di Palermo, dove vive il deferito.

Anche per Cassar?, poi, numerose chiamate coincidono per localizzazione ed orari a

luoghi ove si trovava il deferito per i periodici convegni di Coverciano o per arbitrare

incontri di calcio;

in ordine a Antonio Dattilo, le celle attivate con maggior frequenza della SIM a lui attribuite

si trovano a Siderno, luogo di residenza del deferito.

C?? poi corrispondenza tra localit? di ubicazione delle celle agganciate e luoghi ove si

trovava il deferito per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare

incontri di calcio. Infine tra i numeri chiamati dalla SIM attribuita a Dattilo risulta un numero

telefonico di rete fissa intestato alla moglie del deferito;

in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con

maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito.

Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini

per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del

Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini,

le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio

nazionale. Infine il Gianluca Paparesta nel corso dell?audizione del 10.3.2008 ha ammesso

di aver parlato con il Bertini in data 8.11.2004 dopo le ore 17:30, e dai tabulati risulta

effettivamente un contatto in tale data tra la SIM estera attribuita al Bertini e quella

attribuita al Paparesta.

Le istanze istruttorie avanzate dal Bertini nella memoria difensiva sono inammissibili in

quanto generiche e perch? indicano quali testimoni da escutere soggetti deferiti nel

presente giudizio. Sono comunque irrilevanti. Per quanto riguarda la richiesta di essere

sentito personalmente, il Bertini, presente in aula non ha reiterato tale istanza ma, anzi, ha

abbandonato la riunione prima della fine;

in ordine a Marco Gabriele, la scheda SIM estera a lui attribuita ha agganciato con

maggiore frequenza celle ubicate nel suo luogo di residenza (Frosinone). Inoltre la

10

localizzazione delle celle attivate in chiamata coincide con l?ora, la data ed il luogo di

convegni tecnici tenutisi a Coverciano e a Milano ove si trovava anche il Gabriele. La

difesa del deferito ha indicato il nominativo di un altro soggetto appartenente all?AIA che

risiederebbe anche lui a Frosinone omettendo tuttavia di dedurre e provare la

partecipazione di quest?ultimo ai convegni tecnici di Coverciano e Milano ove la scheda

estera ha agganciato la cella ivi localizzata;

in ordine a Massimo De Santis, le celle attivate con maggiore frequenza si trovano nel

Comune di Roma, luogo di residenza e dimora del deferito e della di lui coniuge. Per tre

volte ? stata agganciata anche una cella di Tivoli ove il De Santis ? nato. Anche per lui la

localizzazione delle celle attivate corrisponde con ora, data e luogo di svolgimento di

eventi a cui ha certamente partecipato, come un convegno tecnico tenutosi a Coverciano

e numerosi incontri ufficiali arbitrati dal deferito. Risultano infine chiamate verso la moglie

del deferito e verso lo Studio legale ove egli aveva eletto domicilio.

La documentazione prodotta dal deferito a sua discolpa appare incomprensibile anche

perch? in gran parte illeggibile. La difesa del De Santis ne ha omesso qualsiasi

illustrazione e pertanto tale produzione non intacca in alcun modo l?accusa;

in ordine a Marcello Ambrosino, le indagini hanno attribuito l?utilizzo di due schede SIM per

le quali risultano attivate con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Torre del

Greco ove il deferito vive e svolge la sua attivit? professionale.

Inoltre l?ubicazione delle celle attivate corrisponde alla presenza dell?Ambrosino ad un

raduno svoltosi presso il Centro Tecnico di Coverciano e ad un incontro di calcio nel quale

il deferito ha svolto la sua attivit? di assistente.

Elementi di riscontro sono venuti anche dalla dichiarazioni rese alla Procura dai tesserati

Farneti, Mitro, Tagliavento e Russomando che risultano essere stati contattati mediante

una delle SIM attribuite all?Ambrosino e che hanno confermato di aver avuto contatti

telefonici con il deferito, pur non ricordando se ci? sia avvenuto mediante un utenza

estera.

Per quanto attiene l?entit? delle sanzioni, relativamente alla posizione degli arbitri, la cui

violazione disciplinare ascritta ? sostanzialmente identica, unica eccezione va fatta per il

De Santis, per il quale la sanzione da infliggere deve essere ritenuta quale aumento in

continuazione rispetto a quella inflitta con la decisione 26/7/07 della CAF.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara Luciano Moggi, Mariano (Angelo)

Fabiani, Tiziano Pieri, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassar?, Antonio Dattilo, Paolo

Bertini, Marco Gabriele, Massimo De Santis, Marcello Ambrosino responsabili della

violazione loro ascritta ed applica nei confronti di:

- Luciano Moggi, la sanzione dell?inibizione di anni 1 (uno) e mesi 2 (due);

- Mariano (Angelo) Fabiani la sanzione dell?inibizione di anni 4 (quattro);

- Tiziano Pieri, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Salvatore Racalbuto la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Stefano Cassar?, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Antonio Dattilo, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Paolo Bertini la sanzione di della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Marco Gabriele la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Marcello Ambrosino la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

- Massimo De Santis la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei);

11

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

??

Pubblicato in Roma il 6 agosto 2008

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE

Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

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5138 messaggi

Era gi? stato scritto tutto prima del dibattimento.

Quello che hanno detto o che hanno tentato di dire gli incolpati o i loro avvocati non viene nemmeno preso in considerazione.

Tutto rigettato, a priori.

Mi pare di capire che il lavoro grosso lo ritengono gi? fatto nel calciopoli 1.

Difatti: SOLO 1 anno e 2 mesi al Direttore.

Stavolta c'era da menare a Fabiani.

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Joined: 01-Aug-2006
281 messaggi
Faccio notare che, dal punto di vista tecnico, questo conferma che chiunque affermi che ? stata effettuata una localizzazione a meno di pochi metri di incertezza dice una cosa che non sta n? in cielo n? in terra.

Si tratta, come pensavamo, del rozzo metodo delle celle, che ha margini di errore molto elevati, altro che individuazione dell'abitazione o fantasie simili...

Ed il perito della difesa di Fabiani, che voleva smontare il teorema delle celle/sim/persone abbinate ... non ? stato fatto parlare dalla cd giustizia sportiva :juggle:

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............Acclarata dunque l?esistenza di questo anomalo rapporto tra Moggi ed il sistema arbitrale, al contrario di quanto si affanna a dimostrare la difesa del Moggi........

:interxxx2:

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1153 messaggi

Tre domande da disinformato:

I Paparesta non sono stati condannati?

Non erano sotto processo?

Non avevano confessato di avere le sim?

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Joined: 08-Jun-2006
180 messaggi
Tre domande da disinformato:

I Paparesta non sono stati condannati?

Non erano sotto processo?

Non avevano confessato di avere le sim?

1) Nessuna sanzione per Gianluca e Romeo Paparesta

2) Penale o sportivo? Sportivo s?, penale il figlio ? stato stralciato dopo la "confessione" del padre.

3) S?. Il padre di averla, il figlio di avere usato la sua (credo in riferimento al post Reggio).

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e le anomlie nelle localizzazioni?

non se ne d? spiegazione?

sono proprio in buona fede

Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo:

Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". :sisi:

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Joined: 10-Jul-2006
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Risulta, infatti, che in prossimit? dei sorteggi, nonch? successivamente al loro

svolgimento, e in prossimit? delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti

tra le utenze nella disponibilit? del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilit? degli altri

deferiti, associati AIA

FALSO

non risulta un bel niente se non nelle loro ipotesi a cui sostegno ci sono delle coincidenze, ma a cui in senso contrario ci sono delle EVIDENZE

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Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo:

Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". :sisi:

be' evidentemente tante ca**ate non le dico

ne ero pi? che sicuro che in questo caso (il loro caso) non lo si dovesse fare

se lo avessero fatto mangiavano la polvere.........

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Joined: 02-Aug-2006
38 messaggi

Stiamo sempre a ripetere che l'italia ? il paese delle banane, infatti non ? lecito usare sim estere, (anche se tale uso ? stato architettato per non finire nelle grinfie degli spioni) per? ? lecito intercettare per uso e consumo di interessi privati aziendali (tronchi-buoro-*****atti).

Viva l'italia delle banane, viva palazzi (mi chiedo! non ? che ? un mafioso?? utilizza il motto delle scimmie, "non vedo, non sento e non parlo" quando trattasi dell'inter

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi

e comunque questa sentenza dice solo una cosa

con tutti i tentativi, gran parte dei quali superano abbondantemente lesoglie del ridicolo e dell'assurdo, che questi buzzurri in toga hanno fatto di gettare fango sulle vittorie della Juventus emerge un dato di fatto incontrovertibile

NESSUN ILLECITO SPORTIVO E' EMERSO A CARICO DELLA JUVENTUS

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
be' evidentemente tante ca**ate non le dico

ne ero pi? che sicuro che in questo caso (il loro caso) non lo si dovesse fare

se lo avessero fatto mangiavano la polvere.........

in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con

maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito.

Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini

per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del

Campionato Italiano.

In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini,

le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio

nazionale

anche questa non ? malaccio

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo:

Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". :sisi:

sarei proprio curioso di leggerla quella perizia

sa qualcuno se ? reperibile da qualche parte?

e soprattutto sa qualcuno se qualcuno della corte l'ha letta?

perch? secondo me manco l'hanno letta

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
Grazie, lettera genuina e toccante.

(ritiro la battutina di prima... :sisi: )

chiss? chi ha chiamato....a a casa della signora..

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con

maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito.

Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini

per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del

Campionato Italiano.

In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini,

le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio

nazionale

anche questa non ? malaccio

non so a cosa riferisci

io noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga

attribuita: NON provata

attribuita da loro

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con

maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito.

Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini

per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del

Campionato Italiano.

In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini,

le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio

nazionale

anche questa non ? malaccio

e quando invece pur essendo Bertini all'estero la scheda si attivava?

questo naturalmente non fa testo, perch? visto che non ? in accordo con la loro fantasiosa ricostruzione, allora, invece di capire il motivo dell'anomalia la si mette sotto il tappeto

bravi miei buzzurroni in toga

ma prima o poi pagherete

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
non so a cosa riferisci

io noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga

attribuita: NON provata

attribuita da loro

appunto attribuita

siccome la scheda era silente quando bertini era via allora ? sua per forza

ma potevano vedere se questo numero si attivava quando bertini era all'estero ci saranno i tabulati di quel numero.. anche all'estero in corrispondenza della presenza di bertini..

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Joined: 30-Sep-2006
585 messaggi
non so a cosa riferisci

io noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga

attribuita: NON provata

attribuita da loro

ciao Mauro... :sventola::sventola:

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Joined: 08-Jun-2006
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sarei proprio curioso di leggerla quella perizia

sa qualcuno se ? reperibile da qualche parte?

e soprattutto sa qualcuno se qualcuno della corte l'ha letta?

perch? secondo me manco l'hanno letta

Non l'hanno nemmeno letta, gli avvocati difensori per protesta hanno abbandonato l'udienza finale proprio perch? al solito non hanno preso in considerazione alcuna controperizia e per il fatto che il segretario della Procura Federale ? entrato in Camera di Consiglio a riunione in corso con degli strani fogli (i soliti bigliettini? :haha: )

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
ciao Mauro... :sventola::sventola:

Ciao :sventola::sventola:

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
appunto attribuita

siccome la scheda era silente quando bertini era via allora ? sua per forza

ma potevano vedere se questo numero si attivava quando bertini era all'estero ci saranno i tabulati di quel numero.. anche all'estero in corrispondenza della presenza di bertini..

ah, ecco, s?

ti riferivi a questo, non lo avevo capito

? vero

ma naturalmente non conta

guarda, sto leggendo le motivazioni nel loro complesso e onestamente ormai mi sembra tempo perso

il principio ? che tutto ci? che viene detto a favore della loro ipotesi ? oro colato, tutto il resto non fa testo perch? sono loro a decidere cos?

oltretutto fatto con un livello intellettuale da buzzurri

mi sembra di vedere qeui bambini che giocano a subbuteo (esiste ancora? sefz ) e appena l'avversario si distrae spostano i pezzi per fare in modo che la realt? vada come vogliono loro

feccia allo stato puro

neanche la Santa Inquisizione arrivava a questi livelli

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Joined: 23-Jan-2007
533 messaggi

Quanto agli asseriti vizi dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni

telefoniche ed alle conseguenti operazioni di Polizia Giudiziaria, nonch? alla

ritenuta inutilizzabilit? degli atti del procedimento penale per violazione degli articoli

114 e 116 c.p.p. ? da ritenere sufficiente la provenienza ed il deposito degli atti da

parte dell?Autorit? Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale

derivazione la legittimit?, autenticit? e genuinit? degli atti stessi, della loro

assunzione e della loro conoscibilit?, restando ovviamente precluso ogni controllo

sia formale che sostanziale in questa sede degli atti trasmessi.

congratulazioni

praticamente si condanna senza verificare l'attendibilit? delle prove.

Prove che non sono state discusse in un processo e quindi considerate attendibili....

e se il benemerito Auricchio avesse aggiunto pagine e pagine???

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi

A nulla rilevano gli assunti difensivi.

L?assunto in virt? del quale non sarebbe stata acquisita alcuna prova sulla circostanza che

Luciano Moggi ha fornito schede SIM straniere ad arbitri e/o assistenti appartenenti alla

CAN dell?AIA in attivit? ? smentito in atti proprio alla luce dell?esame delle intercettazioni

telefoniche effettuate dai Carabinieri.

qui siamo alla follia

1) non ha rilevanza il fatto che non ci sia alcuna prova?

2) e che cosa sarebbe emerso dalle intercettazioni?

Poco importa appurare le modalit? di distribuzione (cui annette grande rilievo la difesa del

Moggi) visto che ? risultato ampiamente comprovato l?utilizzo delle schede da parte di tutti

i soggetti deferiti.

ampiamente comprovato? s?, secondo le loro metodiche da buzzurri

Sui rapporti tra Nucini e Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili e

dunque le eccezioni formulate dalla difesa del Moggi appaiono del tutto irrilevanti.

questa ? l'apoteosi: non sono stati accertati i fatti: e chi ? che si doveva occupare di accertarli?

Sull?interpretazione dei precedenti disciplinari (vedi Comm. Disciplinare Nazionale LNP

378/2001) all?epoca le intercettazioni non furono ritenute idonee a condizionare e/o

alterare l?evento sportivo, ma nella fattispecie oggi in esame il rinvio a giudizio ? per

violazione dell?art.1 comma 1, e comunque non si basa sul contenuto delle intercettazioni

telefoniche ma esclusivamente sui ? contatti telefonici ? intercorsi tra i deferiti.

qui siamo all'apoteosi dell'apoteosi

si dice candidamente che le intercettazioni non hanno portato ad accertare il condizionamento di alcun evento sportivo, ma in questa sede visto che l'incolpazione ? art. 1 non ? pertinente

Inutile l?esame delle varie classifiche redatte dalla difesa del Moggi in ordine ai cartellini

rossi e gialli emessi dagli arbitri in sede disciplinare.

inutile? bene, molto bene, significa che in alcun modo si possa non solo ritenere, ma neanche mettere in ipotesi che le schede fossero utilizzate per favorire la Juventus

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