Caro ccp,
ti ringrazio per il tuo certosino, competente ed esaustivo lavoro e vorrei farti un'osservazione a proposito delle intercettazioni e della loro validit? ai fini processuali nella giustizia sportiva.
Mi scuso se, non essendo esperto di giurisprudenza, non riuscir? ad essere molto preciso.
La sentenza ruperto o sandulli, non ricordo bene, iniziava con una premessa nella quale diceva che la corte non poteva sanzionare societ? o individui interessati al processo solo sulla base delle intercettazioni delle telefonate. Tuttavia in sede processuale la stessa corte non poteva non tenere conto di tali telefonate.
Ci? mi sembra giusto. ma, ripeto non sono esperto. Infatti una telefonata intercettata non pu? essere considerata prova di un reato, salvo che non sia essa stessa un reato.
Faccio un esempio per spiegare il mio concetto. Se un dirigente viene scoperto mentre chiede ad un arbitro di far vincere la sua squadra, questo commette un reato e la telefonata ? il reato stesso.
Se io telefono ad un mio amico e gli dico: "andiamo a fare la rapina a quel negozio" non commetto nessun reato se poi la rapina non la faccio effettivamente. Naturalmente i carabinieri o la polizia potranno, a partire da quella telefonata, controllare i miei movimenti, fare indagini sul mio comportamento, ecc. Sicuramente non finir? in carcere per quella telefonata.
Torniamo alla sentenze. Alla fine, tutte le pene comminate a societ? ed individui si basano solo ed esclusivamente sulle intercettazioni. E ci? in contraddizione con la premessa.
Sbaglio?
Mi puoi chiarire?
Ti ringrazio.