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firewall76

Tifoso Juventus
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Risposte inseriti da firewall76


  1. beh credo servisse qualcuno che dicesse che moggi tramite fabiani

    contattava gli arbitri eli riforniva di schede svizzere..

    il pm per? ha detto che la scheda era italiana

    per? a me sembra che nucini dimostri il contatto moggi arbitri

    poi star? alle difese interrogare nucini..e al giudice valutare..

    c'? da aggiungere che sul piatto prove a supporto di questa testimonianza non ce ne siano (ha sostenuto di aver gettato la scheda), senza contare l'amicizia con facchetti (il che non lo rende esattamente imparziale).

    Se ? vero che dimostra il contatto ? anche vero che c'? solo la sua parola.


  2. considerando che il giudice che deve decidere in primo grado e' lo stesso Gup che ha rinviato a giudizio accettando la tesi accusatoria, non sono molto ottimista

    preoccupazione condivisibile solo in parte.

    Il gup non fa che valutare la sostenibilit? dell'accusa ossia se la stessa ha fornito argomentazioni tali da poter essere vagliate in giudizio.

    E non tali da addivenire ad una condanna.

    Considera che le difese avranno vagliato l'aspetto che fai notare, quindi....


  3. Fantastico.

    L'unico che ha ricevuto SIM svizzere (+ telefonino) da Moggi, era uno che non faceva il designatore, non l'arbitro, e a cui Moggi aveva chiesto di segnalare irregolarit? (!).

    Inoltre, nella storia del figlio, che aveva fatto perdere la Juve a Reggio, ? entrato solo per chiedergli di sgridare Moggi.

    E in effetti di quella telefonata noi abbiamo la voce di Lucianone, e non quella di Paparesta.

    Dove sarebbe il riscontro al teorema di Moggi che comanda gli arbitri?

    Direi solo nella mente malata di gente che odia la Juve, no?

    Ah, l'ipotesi che Paparesta padre menta ? da scartare, perch? altrimenti non sarebbe semplice testimone ma imputato, no?

    ? da scartare anche per un altro motivo ossia trattasi di testimone d'accusa :sisi:


  4. In un intervento in un altro forum, l'avvocato di Moggi era perplesso sulla scelta di Giraudo del rito abbreviato proprio perch? il giudice ? il GUP che ha accettato l'impianto accusatorio del duo sfogliatella e che l'ha rinviato a giudizio...

    La domanda che mi pongo ?: quante volte capita che nel rito abbreviato si venga assolti? In genere, ? solo una scelta difensiva per incassare una condanna scontata? Come possibile che con gli elementi che mi vengono forniti dai pm, posso decidere che valgono per un rinvio a giudizio e non per una condanna?

    Comunque immagino che la sentenza verr? emessa dopo che saranno discusse un bel p? di "prove" nel processo ordinario...

    Sapete se fra gli imputati processati con questo rito abbreviato ci sono arbitri "svizzeri"?

    In caso affermativo, qualcuno conosce come i difensori abbiano argomantato contro la "teoria degli specchietti"?

    Ciao

    Il contributo chiarificatore del nostro Antonio, nick tot? schillaci, avvocato penalista (tratto da ju29ro):

    I giornali riportano le notizie in modo tecnico e "secco", incuranti del fatto che solo gli operatori della giurisprudenza possono distinguere la diversit? dei diversi riti processuali. Abbiamo appurato, su diversi forum, che nel lettore si forma facilmente l'opinione che la scelta del rito abbreviato, per esempio, corrisponda ad una ammissione di colpevolezza. Vediamo di fare chiarezza e cercare di dare qualche informazione utile al fine di leggere la notizia nella maniera pi? esatta e oggettiva possibile.

    Il rito abbreviato: si tratta di uno dei "procedimenti speciali" che servono a snellire la celebrazione di alcuni processi rispetto alle lunghezze del rito ordinario.

    La celebrazione del processo secondo questo rito presuppone la richiesta dell'imputato, quindi la sua collaborazione allo snellimento della procedura.

    Si distinge, il rito abbreviato, in due forme, quella cosiddetta "semplice" e quella cosiddetta "condizionata".

    La prima presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti mentre la seconda presuppone la richiesta dell'imputato di essere giudicato s? allo stato degli atti ma con un integrazione probatoria degli stessi, esplicitamente indicata dal richiedente.

    La richiesta di "abbreviato semplice", in pratica, ? accolta automaticamente. La richiesta di "rito abbreviato condizionato", invece, pu? essere accolta o respinta dal giudice sulla base della ritenuta conducibilit? o rilevanza dell'integrazione probatoria ai fini della decisione.

    Nei reati che prevedono l'udienza preliminare tale richiesta va fatta in questa sede, negli altri, invece, va fatta in sede dibattimentale.

    Se la richiesta viene respinta dal GUP, pu? essere riproposta in sede di dibattimento e, in caso di ulteriore esito negativo, anche in sede di appello.

    Se la richiesta viene respinta ? ovvio che si procede nelle forme del processo ordinario.

    Il rito abbreviato si conclude con sentenza che, come tutte le sentenze, ? appellabile e ricorribile per Cassazione.

    Quindi scegliere il "rito abbreviato" non ? da interpretare come ammissione di colpevolezza, ma solamente come la scelta di procedere in maniera pi? veloce e con meno garanzie del processo ordinario.

    Scelta che in se e per se viene premiata nel caso di sentenza di condanna.

    Nessun premio invece in caso di assoluzione.

    Ammissione di colpevolezza: questa, nel nostro processo penale, si ha con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero il c.d. "patteggiamento", procedimento nel quale, in sostanza, vi ? un accordo tra accusa e difesa sulla natura e quantit? della pena, accordo che il giudice si limita a ratificare.

    Il "giudizio immediato", invece, non ? altro che la rinuncia da parte dell'imputato della fase dell'udienza preliminare, chiedendo di passare subito al processo che si svolge nelle forme ordinarie.

    Il giudizio immediato pu? anche essere, e di solito lo ?, richiesto dal pm quando l'accusa ? basata su prove evidenti.

    In quest'ultimo caso non ? l'imputato a rinunciare al filtro dell'udienza preliminare, ma l'accusa che ottiene tale beneficio.

    Nel processo GEA in corso a Roma, per esempio, non vi ? stato alcun rinvio a giudizio per Moggi ma solo la richiesta di rinvio da parte della procura, come a Napoli: ha rinunciato Moggi all'udienza preliminare chiedendo l'immediato. Per Moggi, nel caso GEA, stanno facendo il processo in sede dibattimentale, avendo saltato l'udienza preliminare.

    Processo che si sta svolgendo nella forma ordinaria, con l'assunzione delle prove in dibattimento. I giudici emetteranno la sentenza secondo e in base agli atti del dibattimento e, quindi, alle prove assunte in contraddittorio fra le parti.

    La richiesta di rito abbreviato, ripetiamolo, non significa ammissione di colpevolezza, ma neanche si pu? dire che nasconda la paura di essere condannati e, quindi, sia spinta e motivata dallo sconto di pena nella generalit? dei casi.

    Da difensore, al fine di permettervi un giudizio pi? obiettivo possibile, vi dico questo: "da imputato di semplice frode sportiva, se mi ritenessi colpevole o se avessi paura di essere condannato, mi conviene di pi? collaborare per rendere pi? veloce il processo e ottenere uno sconto di pena, o puntare invece ad allungarlo il pi? possibile, stante che i termini di prescrizione previsti per questo reato sono relativamente molto brevi?"

    Dopo aver fatto questa considerazione, tenete presente anche che i soggetti di cui si tratta non sono delinquenti abituali o soggetti recidivi, quindi, non corrono il richio di vedersi sottratti benefici gi? concessi (quale la sospensione condizionale della pena) in caso di condanne che si vanno ad aggiungere ad altre precedenti.

    Infine, vi dico la mia opinione: fossi il difensore di uno degli imputati di frode sportiva gli sconsiglierei l'abbreviato qualora ritenessi che gli elementi a suo carico siano "pesanti".

    Qualcuno ci chiede se il rito abbreviato non convenga anche a Moggi: assolutamente NO! Essendo l'accusa a suo carico basata solo sull'interpretazione fatta dagli inquirenti di conversazioni telefoniche, a Moggi conviene dare i riscontri oggettivi di segno contrario in un giudizio ordinario.

    Basti pensare che, per cercare di fornire un univoco indirizzo interpretativo a quelle intercettazioni, gli inquirenti hanno pure sbagliato circostanze di fatto come risultati di partite e squalifiche di giocatori a seguito di ammonizioni presuntivamente indicate come preventive.


  5. ? assolutamente vero, il fatto che abbiano per? deciso di richiedere l'ammissione di quelle intercettazioni potrebbe rivelarsi un boomerang poich? sono durate solo poche settimane e per di pi? interrotte dal gip per assenza di presupposti che ne potessero autorizzare le proroghe, cio? non esce nulla di rilevante.

    vogliono aggiungere acqua al brodo con il rischio di annacquarlo ulteriormente.

    la tattica dell'accusa ? palese: puntare a dimostrare l'associazione a delinquere, dimostrando gli stretti contatti fra la dirigenza juventiva, i designatori e gli arbitri. E per questo motivo pu? far gioco persino recuperare intercettazioni dimostratesi innocue per quanto riguarda la frode sportiva.

    Dimostrare quest'ultima ? meno agevole considerando che conta dimostrare il dolo specifico, nonch? l'idoneit? delle condotte.

    La difesa, dal canto suo, cercher? di dimostrare che se tutti ponevano in essere le medesime condotte (moratti, facchetti) difficilmente altri avrebbero potuto trarne vantaggio. Aggiungici che se riuscissero a dimostrare l'infondatezza del teorema delle schede si sarebbe a cavallo in quanto sul piatto rimarrebbero, in assenza di altri elementi, delle semplici chiacchiere.

    Per citare dany sarebbe stato meglio che nessuna scheda svizzera fosse stata data, ma tant'


  6. naturalmente un grazie all'autore della sintesi della udienza, poi qualche mia breve osservazione.

    ho conosciuto il giudice teresa casoria quando era giudice istruttore alla prima sezione civile della corte di appello di napoli, non avevo dubbi sul fatto che avrebbe subito impresso al processo una impronta rapida e decisa cos? come si ? visto subito dalla prima udienza quando ha escluso dal processo le parti civili, cosa questa che ha gi? abbreviato di molto i tempi del processo e sono sicura che ? sua intenzione definire il processo nel pi? breve tempo possibile.sotto questo profilo immagino che la stessa cosa avverr? per la decisione in merito alla ammissione delle prove. nulla dire sulle richieste istruttorie formulate dalla difesa di moggi, ma il loro intento dilatorio a me sembra palese ed immagino che gran parte di queste istanze difficilmente saranno ammesse anche perch? da quello che riesco a comprendere dalla sintesi che ci viene offerta , per loro formulazione appaiono generiche ed inconcludenti e certamente inidonee a scalfire il quadro probatorio.

    dubito che il giudice possa esimersi dal concedere le trascrizioni integrali delle intercettazioni, nonch? gli atti che stralciano la posizione di paparesta.


  7. :sventola: Non essendo avvocato avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse due cose:

    1?: come ? possibile portare come prove a Napoli, dove ? stata respinta la richiesta di alcuni difensori di spostare il giudizio a TORINO per competenza territoriale, dato che NAPOLI non c'entra niente coi FATTI A GIUDIZIO, le INTERCETTAZIONI fatte a TORINO per ordine di guariniello in relazione a tutt'altro GIUDIZIO (DOPING) ed inoltre RIGETTATE dal giudice MADDALENA che mi pare ne avesse anche richiesto la distruzione.

    la compentenza territoriale non ha rilevanza nella problematica che esponi, in quanto individua solo il giudice che ha il quantum di giurisdizione ossia il potere di decidere.

    Il recupero di materiale probatorio appartenente ad altro processo ? consentito fintanto che non si violi il principio del ne bis in idem ossia essere giudicati per lo stesso fatto.

    2?: come si insista a portare come PROVE PRESUNTE i SORTEGGI TRUCCATI con relazione a BERGAMO quando ci sono ben due SENTENZE di un ALTRO TRIBUNALE (ROMA) che li ha dichiarati REGOLARI.

    Ma possibile che non ci siano CONFLITTI DI COMPETENZA tra i vari TRIBUNALI?.

    Scusate se ho scritto eventualmente delle ST*****TE ma non sono ASSOLUTAMENTE UN ESPERTO. :sventola:

    no, al massimo ci sono conflitti di giudicati. Ma nel caso del pm maddalena si arriv? all'archiviazione che non ? esattamente un giudicato. Per quanto riguarda invece la corte d'appello di roma, la sentenza si riferisce ad un periodo non ricompreso negli anni presi in esame dai pm.


  8. commentare o non commentare?

    commentiamo .sefz

    Al Processo Gea la procura presenta appello

    In primo grado condanna per violenza privata per i Moggi e assoluzione, tra gli altri, per Davide Lippi. Il pm: "Atteggiamenti intimidatori per controllare il mondo del calcio''

    di CORRADO ZUNINO

    ROMA ? La procura di Roma si ? appellata contro la sentenza di primo grado sulla Gea che aveva mandato condannati, l'8 gennaio scorso, Luciano Moggi (un anno e mezzo) e il figlio Alessandro (un anno e due mesi) per violenza privata. In quaranta pagine il pm Luca Palamara, che aveva chiesto per padre e figlio sei e cinque anni di condanna, sostiene che ? la stessa decima sezione del Tribunale a riconoscere nelle motivazioni della sentenza "la indubitabile posizione di preminenza acquisita da Luciano Moggi nel mondo del calcio" che, bench? non possa essere ascritta tra quelle tipiche della criminalit? organizzata, "si ? tuttavia esplicitata in atteggiamenti di intimidazione che hanno avuto come riflesso un controllo nel mondo del calcio".

    seguendo la falsariga del ragionamento in questione chiunque acquisti una posizione di preminenza ? colpevole di intimidazione?

    se io sono deferente verso una persona potente, questa ? colpevole?

    per semplificare: puniamo tutti quelli che dicono "lei non sa chi sono io?"

    L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - L'associazione a delinquere cadde, tra l'altro, perch? l' organizzazione fattiva del gruppo di lavoro intrafamiliare era stata ritenuta antecedente alla costituzione della Gea. Il pm Palamara, riferendosi al famoso bigliettino sequestrato sulla scrivania del procuratore Franco Zavaglia, insiste nel sovrapporre l' organizzazione Moggi alla stessa Gea World: "Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gli episodi di avvenuta violenza, riconosciuti dallo stesso Tribunale, sono successivi alla costituzione della Gea e non fanno altro che dare attuazione a quanto era gi? stato scritto nello stesso appunto rinvenuto in sede di perquisizione".

    4 episodii di violenza privata peraltro legati solo e unicamente alla juventus dimostrano una associazione a delinquere? alla faccia della peggiore ottica del sospetto.

    I partecipanti a delinquere sono due pi? zavaglia, ceravolo e lippi: 5. La mafia ? nulla al confronto.

    APPELLO CONTRO DAVIDE LIPPI - Il pm Palamara, che dopo la sentenza aveva avuto parole dure nei confronti dei calciatori, "spesso omertosi anche in aula", si ? appellato contro le assoluzioni del procuratore Davide Lippi, figlio del commissario tecnico della Nazionale, di Franco Zavaglia e Francesco Ceravolo, portaborse di Moggi senior. Nessun appello nei confronti di Pasquale Gallo, l' agente per il Sud della Gea assolto in primo grado. Anche i difensori di Moggi e del figlio Alessandro hanno proposto appello chiedendo l' assoluzione dei loro assistiti.

    (repubblica.it. 2 aprile 2009)

    se i calciatori sono stati omertosi, perch? non sono stati citati per falsa testimonianza?

    non ? che magari non hanno risposto secondo i teoremi dell'accusa?


  9. Scusa, tu parli di frode sportiva.

    Parli di reato di pericolo.

    Il pericolo dovrebbe essere la possibilit? di di frodare nella competizione dei campionati di calcio e, in particolare, delle partite.

    Se si dimostrasse che in due anni non ? stato commesso nessun reato di frode sportiva, nel senso che nessuna partita ? stata truccata dal 2004 al 2006, quando sarebbe dovuta attuarsi questa frode? nel 2020?

    o la Cupola aveva un programma a lungo termine?

    per chiarire meglio il concetto di frode sportiva ti posto quanto scritto dal pm maddalena:

    E.1): la struttura del reato e le condotte in esso rientranti.

    L'art.1 L.13.12.89 n.401 punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI.. o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo".

    Una prima considerazione riguarda la collocazione nella fattispecie del reato in esame dell'elemento costituito dal raggiungimento di "un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".

    Al riguardo, pare condivisibile quell'autorevole orientamento dottrinale (PADOVANI, commento all'art.1 L.401\89, in Leg. pen.1990,92) che osserva come, prima della L.401\89 "in pratica si poteva fare appello soltanto al delitto di truffa, ma l'applicabilit? della truffa risulta per vari aspetti problematica o controversa, soprattutto per ci? che riguarda il rapporto di causalit? tra la frode perpetrata nel corso della gara ed il risultato finale"... "per lo pi? ? arduo, o impossibile, stabilire con certezza se la frode abbia influito sull'esito della gara". Ed in linea con il nitido tenore della norma, si ? precisato che "la norma dell'art.1 si propone di ovviare agli inconvenienti dell'art.640 c. p. anticipando la soglia di punibilit? al mero compimento di una attivit? fraudolenta volta ad alterare il risultato di una competizione"... "Sicch? lo scopo (di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione) pu? anche non essere conseguito".

    Senza alcun dubbio, quindi, si tratta di reato formulato secondo lo schema dei delitti di attentato, nei quali cio? la condotta tipica integratrice del reato si sostanzia in atti diretti a conseguire il risultato vietato dalla legge penale, e che assumono rilevanza anche se il risultato antigiuridico non ? stato conseguito.

    E, del resto, questo orientamento ? stato recepito in giurisprudenza, da ultimo proprio nella sentenza di primo grado del processo nei confronti del dr. AGRICOLA, di cui si diceva in premessa, laddove si ? affermato che "la modifica del risultato della gara non ? effetto richiesto dalla norma in parola sul piano oggettivo e non ? neppure richiesto che esso si verifichi in concreto, essendo solo richiesto-sul piano soggettivo-che la condotta posta in essere risulti accompagnata da un dolo specifico in tal senso".

    Quanto alla condotta, l'art. 1 ? formulato secondo la tecnica della condotta a forma libera: cio?, non vi ? una descrizione puntuale dei comportamenti che integrano il reato, poich? il legislatore ha dato valenza a qualunque attivit? diretta al conseguimento dello scopo illecito.

    Non solamente quindi l'offerta o promessa di denaro o altra utilit? rientrano tra le condotte idonee, in presenza degli altri elementi costitutivi, ad integrare reato, ma anche atti fraudolenti di altro genere, diversi dalla dazione\promessa economica, purch? siano concretamente idonei a conseguire l'effetto di alterare il regolare svolgimento della gara .

    A mero titolo esemplificativo, possono ipotizzarsi tra tali condotte l'alterazione degli attrezzi sportivi, o degli strumenti di misurazione della prova sportiva, o la somministrazione di farmaci dopanti agli atleti, o la volontaria alterazione dei risultati di gara da parte dei soggetti (come nel calcio arbitri o guardalinee) preposti ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

    In altri termini, la tipicit? della fattispecie incriminatrice ? incentrata sull'aspetto teleologico: ?' punibile ogni condotta diretta a raggiungere lo scopo vietato, purch? posta in essere dall'agente con il dolo specifico di alterare quello che sarebbe l'esito derivante dal regolare svolgimento della competizione.

    Proprio in considerazione della particolare ampiezza di queste formulazioni, da sempre sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono interrogate sui requisiti minimi che una condotta di attentato deve possedere, per rispettare il principio di tipicit? consacrato dall'art. 25 secondo comma Costituzione.

    La risposta data ? stata nel senso che gli atti diretti ad un certo risultato devono possedere , quanto meno, i requisiti della idoneit? e della univocit? : solo a queste condizioni la condotta ? penalmente rilevante, anche se non abbia effettivamente conseguito il risultato antigiuridico vietato della norma incriminatrice.

    Si vedano al riguardo, per ci? che concerne la dottrina, le considerazioni svolte da Gallo ( il reato di attentato; la voce sul novissimo digesto ) e per quanto riguarda la giurisprudenza le sentenze Cass. , Sez: 1 nr. 10233 del 19.10.1988, Berardi ( ..... il concetto di attentato in se stesso si distingue dal tentativo di reato perch? prescinde da specifica considerazione degli atti meramente preparatori in quanto essi - purch? idonei ed univoci - gi? fanno parte della condotta criminosa ...... trattasi di condotta che pone in essere un reato di pericolo attraverso una complessit? di atti predisposti al fine, sicch? il risultato ? la conseguenza di una pi? o meno lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali, se suffragata dall'indispensabile elemento soggettivo , concorre alla realizzazione della condotta tipica di attentato, pur se trattasi di un anello iniziale , semprech? l'azione nel suo complesso risulti idonea , giusta i principi generali sanciti nell'art. 49 cod. pen ).

    Nello stesso senso si veda Cass. Sez 1 nr. 11344 dell'11 .12.1993 , Granati , secondo cui " anche nel delitto di attentato non ? determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, cos? come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori , siano tuttavia tali da dimostrarsi in linea di fatto come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione , sarebbe il reato consumato".


  10. per motivi di carriera.

    Bisognerebbe per? analizzare se gli arbitri che aderivano aala presunta cupola si sono avvantaggiati rispetto agli altri, cio? se hanno arbitrato pi? partite, sono diventati internazionali.

    Stesso dicasi per i designatori che speravano forse di rimanere in carica.

    Carissimi, come potete immaginare chiunque ha la possibilit? di migliorare la propria posizione ? disposto a commettere qualche illecito.

    Io almeno mi sono dato questa risposta

    Ad esempio, se non erro De Santis era diventato internazionale, non mi sembrava un fulmine.....

    ecco bisogna capire se gli altri arbitri si sono avvantaggiati rispetto ai colleghi

    solo che nel caso di de santis riesce difficile pensare a c.d. favoritismi pro juve

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