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firewall76

Tifoso Juventus
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Risposte inseriti da firewall76


  1. Un p? di mesi fa avevo scaricato il codice di giustizia sportiva e avevo fatto ricerca della parola "ovvero". Se non ricordo male, anche negli altri casi, il significato era sempre di "Oppure" e non di "cio?, dunque", come lo pu? essere nel linguaggio parlato.

    Dunque "il vantaggio in classifica" ? una terza fattispecie.

    gudbai!!!

    http://www.demauroparavia.it/77952 ;)

    sicuramente altri vocabolari riportano come primo uso quello disgiuntivo. Significato attribuito anche in diritto.

    Volendo accogliere l'interpretazione disgiuntiva, occorrerebbe comunque spiegare quali siano questi atti volti ad assicurare un vantaggio in classifca diversi dall'alterare un risultato o il corso di una partita. :sisi:


  2. Credo che in questa frase ci sia tutta la sentenza della Corte di Cassazione. Andiamo per punti :

    1.Alla Corte di Cassazione non compete la valutazione del merito delle specifiche condotte.

    Su questo punto si potrebbe fare qualche considerazione, per?. La Corte di Cassazione, come da lei ammesso, si dovrebbe occupare della valutazione della corretta procedura del dibattimento. Facendo tutto quel ragionamento sulla ammissibilit? della 401/89 secondo voi lo ha fatto ? O, al solito quando c'? di mezzo la Juve, ha fatto giurisprudenza ? Non dimentichiamo che la 401/89 ? stata pensata per le scommesse clandestine e la sua ammissibilit? al reato in questione consegue solo per il comma 2 dell'art.1 che prevede in maniera generica atti fraudolenti miranti ad inficiare il corretto svolgimento della competizione sportiva. Ecco, avrei accettato di pi? questa sentenza della Corte di Cassazione se avesse affermato : ok, somministrare sostanze in un certo modo ? da considerarsi un atto fraudolento e quindi ti contesto la 401/89 : per? occorre la dimostrazione che la somministrazione di tali sostanze sia stato sufficiente alla modificazione del corretto svolgimento della gara. Invece, ha ragionato alla Guariniello : tu hai somministrato, ergo hai imbrogliato. Nessuno spazio per altre motivazioni : si pu? obiettare che alcune di quelle sostanze erano da considerarsi fuorilegge : avete voi letto da qualche parte le eventuali giustificazioni del Dott. Agricola ? Sapete voi di denunce che hanno fatto i giocatori somministrati, i veri succubi, stando all'accusa, alla Juve e al Dott. Agricola ? Certo, non si pu? sputare nel piatto dove si ? mangiato, ok. Nemmeno davanti allo spettro di ci? che ti si potrebbe prospettare ?

    solo una annotazione alle tue conclusioni: il nodo della legge n.401/89 ? che trattasi di un delitto di attentato quindi non necessit? del verificarsi dell'evento basta l'intenzione o meglio la volont? di commettere il fatto (dolo specifico)e l'integrazione della condotta.

    Ora stando alla lettera della corte il primo non ? stato dimostrato potendo essere il fine quello di migliorare le prestazioni atletiche e non quello di alterare un incontro.

    La corte altres? sorvola su un fatto, farmaci considerati leciti e quindi non dopanti, come possono alterare le prestazioni di un atleta?

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