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Il codice di giustizia sportiva
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TITOLO IV NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO Art. 33 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali 1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le societ -
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TITOLO III ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA Art. 28 Organi della giustizia sportiva 1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terziet -
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TITOLO II SANZIONI Art. 16 Poteri disciplinari 1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravit -
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO Art. 1 Doveri e obblighi generali 1. Le societ�, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attivit� di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l�ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealt�, correttezza e probit� in ogni rapporto comunque riferibile all�attivit� sportiva. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva. 4. Alle societ� e ai loro dirigenti, tesserati, nonch� ai soggetti di cui al comma 5, � fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualit�, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell�ambito dell�attivit� sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell�Associazione italiana arbitri (AIA). 5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui � riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ� stesse, nonch� coloro che svolgono qualsiasi attivit� all�interno o nell�interesse di una societ� o comunque rilevante per l�ordinamento federale. 6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1. 7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1. Art. 2 Applicabilit� e conoscenza delle regole 1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformit� ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonch� a quelli di equit� e correttezza sportiva. 2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non pu� essere invocata ad alcun effetto. 3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. Art. 3 Responsabilit� delle persone fisiche 1. Le persone fisiche soggette all�ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. 2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui � comunque individuato l'autore dell'atto. Art. 4 Responsabilit� delle societ� 1. Le societ� rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. 2. Le societ� rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all�art. 1, comma 5. 3. Le societ� rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della societ� e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle societ� ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. Le societ� sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all�interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. Le societ� sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilit� � esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la societ� non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato. 6. Le societ� rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilit�, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1. Art. 5 Dichiarazioni lesive 1. Ai soggetti dell�ordinamento federale � fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di societ� o di organismi operanti nell�ambito del CONI, della FIGC, dell�UEFA o della FIFA. 2. Le societ� sono responsabili, ai sensi dell�art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonch� dai soggetti di cui all�art. 1, comma 5. 3. L�autore della dichiarazione non � punibile se prova la verit� dei fatti, qualora si tratti dell�attribuzione di un fatto determinato. 4. La dichiarazione � considerata pubblica quando � resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalit� della comunicazione � destinata ad essere conosciuta o pu� essere conosciuta da pi� persone. 5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilit� dell�istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all�autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l�ammenda da � 2.500,00 ad � 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi pi� gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art. 19, comma 1. 6. Nella determinazione dell�entit� della sanzione si devono valutare: a) la gravit�, le modalit� e l�idoneit� oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all�istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l�ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una societ� o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell�attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verit� di tale fatto; d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarit� delle gare o dei campionati, l�imparzialit� degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonch� dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione. 7. Le societ� sono punite, ai sensi dell�art. 4, con un�ammenda pari a quella applicata all�autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione pu� costituire esimente. Art. 6 Divieto di scommesse 1. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore professionistico � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell�ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle societ� la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito con l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell�art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravit� del fatto. Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le societ� e i soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell'art. 4, il fatto � punito, a seconda della sua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell�art. 18, comma 1, salva l�applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittivit�. 4. Se viene accertata la responsabilit� oggettiva o presunta della societ� ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto � punito, a seconda della sua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell�art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni. 6. In caso di pluralit� di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara � stato alterato oppure se il vantaggio in classifica � stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con societ� o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ� o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. Art. 8 Violazioni in materia gestionale ed economica 1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l�alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonch� dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altres� illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonch� la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l�applicazione delle pi� gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonch� delle pi� gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la societ� che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 � punibile con la sanzione dell�ammenda con diffida. 4. La societ� che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attivit� illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, � punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell�art. 18, comma 1. 5. La societ� che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle societ� professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC � punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell�ammenda o della penalizzazione di uno o pi� punti in classifica. 6. La societ� che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennit� in violazione delle disposizioni federali vigenti, � punita con l�ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui pu� aggiungersi la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica. 7. La societ� appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, � punita con la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica. 8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni : a) a carico della societ�, l'ammenda da � 5.000,00 ad � 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi pi� gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall�art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o pi� punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con societ� dilettantistiche. 10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 11. I tesserati che pattuiscono con la societ� o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennit� in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 12. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell�art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 13. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l�applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell�art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 14. La mancata esecutivit� dei contratti conclusi tra societ� professionistiche e tra tesserati e societ� professionistiche, direttamente imputabile a una societ�, comporta l�applicazione a carico della societ� responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di societ� o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l�obbligo di adempimento, l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1. Art. 9 Associazione finalizzata alla commissione di illeciti 1. Quando tre o pi� soggetti tenuti all�osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ci� solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell�art. 19, comma 1. 2. La sanzione � aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l�associazione, nonch� per i dirigenti federali e gli associati all�AIA. Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni 1. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 � fatto divieto di svolgere attivit� comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell�interesse della propria societ�. � fatto altres� divieto, nello svolgimento di tali attivit�, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attivit� attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 3. Salva l�applicazione di disposizioni speciali, alle societ� responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all�ammenda. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilit� non considerate ai fini dell�ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilit�, comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione di cui all�art. 18, comma 1, lett. g), nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. 4. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. 5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla societ�, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo. 6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le societ�, nonch� i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le societ�, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l�applicazione a carico della societ� responsabile della sanzione di cui all�art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica. 8. Nell�ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilit� oggettiva della societ� ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito, a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell�art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito, a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell�art. 18, comma 1. 9. I dirigenti, i tesserati delle societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell�inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell�inibizione o della squalifica. 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l�esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1. Art. 11 Responsabilit� per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalit�, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 � punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi pi� gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch� con l�ammenda da � 10.000,00 ad � 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l�inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi pi� gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch�, per il settore professionistico, con l�ammenda da � 15.000,00 ad � 30.000,00. 3. Le societ� sono responsabili per l�introduzione o l�esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altres� responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l�ammenda da � 20.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, l�ammenda da � 15.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie B, l�ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C, l�ammenda da � 500,00 ad � 20.000,00 per le altre societ�. Nei casi di recidiva, oltre all�ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravit� e di pluralit� di violazioni, alle societ� possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell�art. 18, comma 1. 4. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all�art. 1, comma 5 o tesserato. 5. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18, comma 1. Art. 12 Prevenzione di fatti violenti 1. Alle societ� � fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilit�, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. 2. Le societ� sono tenute all�osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorit� in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonch� di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le societ� rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altres� responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. 4. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18, comma 1. 5. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all�art. 1 comma 5. 6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell�ammenda nelle seguenti misure: ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C; nei casi di recidiva � imposto inoltre l�obbligo di disputare una o pi� gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell�ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi pi� gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell�ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica � inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi pi� gravi, oltre all�ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle societ�, soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall�art. 19, comma 1. Se le societ� responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell�ammenda da � 500,00 a � 15.000,00. 7. I dirigenti e i tesserati delle societ�, nonch� i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell�art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate. Art. 13 Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori 1. La societ� non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la societ� ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della societ� idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la societ� ha concretamente cooperato con le forze dell�ordine e le altre autorit� competenti per l�adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la societ� ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi � stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della societ�. 2. La responsabilit� della societ� per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 � attenuata se la societ� prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1. Art. 14 Responsabilit� delle societ� per fatti violenti dei sostenitori 1. Le societ� rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all�interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all�interno dell�impianto sportivo, da uno o pi� dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l�incolumit� pubblica o un danno grave all�incolumit� fisica di una o pi� persone. 2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C. Qualora la societ� sia stata gi� diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, � inflitta inoltre una o pi� delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Qualora la societ� sia stata sanzionata pi� volte, la squalifica del campo, congiunta all�ammenda, non pu� essere inferiore a due giornate. Se le societ� responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell�ammenda da � 500,00 ad � 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, pu� essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1. 3. Qualora la societ� sia stata diffidata pi� volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate. 4. Se la societ� � recidiva per fatti commessi in violazione dell�art. 12, comma 5, � applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell�art. 18, comma 1. 5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell�art. 13, comma 1, pu� costituire elemento valutativo per l�Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell�attenuazione delle sanzioni. Art. 15 Violazione della clausola compromissoria 1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le societ�; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. 2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: - per le societ� di serie A da � 20.000,00 ad � 50.000,00; - per le societ� di serie B da � 15.000,00 ad � 50.000,00; - per le societ� di serie C da � 10.000,00 ad � 50.000,00; - per le altre societ� da � 500,00 ad � 20.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da � 10.000,00 ad � 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da � 5.000,00 ad � 50.000,00 - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da � 500,00 ad � 20.000,00. 3. Nel caso di ricorso all�autorit� giudiziaria da parte di societ� e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all�arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.
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NAPOLI - L'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo � stato condannato a tre anni nell'ambito del processo denominato �Calciopoli�. Giraudo aveva scelto di essere processato con rito abbreviato. LA SENTENZA - Giraudo � stato condannato per frode sportiva e partecipazione ad associazione per delinquere. L'accusa aveva chiesto, per l'ex dirigente della Juventus, cinque anni di carcere. Il gup Eduardo De Gregorio, nella sentenza emessa al termine del processo di calciopoli col rito abbreviato, ha riconosciuto l'esistenza di una associazione per delinquere che avrebbe condizionato gli esiti dei campionati di calcio. Lo si evince dal dispositivo della sentenza emesso oggi con la quale sono stati condannati quattro imputati (Antonio Giraudo, Tiziano Pieri, Paolo Dondarini e Tullio Lanese) per il reato associativo finalizzato alla frode in competizioni sportive. LE ALTRE CONDANNE - Il gup presso il Tribunale di Napoli Di Gregorio ha poi condannato l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese a 2 anni di reclusione, l'ex arbitro Pieri a 2 anni e 4 mesi e l'ex arbitro Dondarini a 2 anni. Giraudo, Pieri e Lanese sono stati condannati per frode sportiva e partecipazione ad associazione per delinquere mentre Dondarini solo per il reato di frode. Il gup ha poi assolto altri 7 imputati tra ex arbitri ed ex segnalinee. Solo uno degli assolti � ancora in attivit� ed � l'arbitro Rocchi. LE REAZIONI - �Giraudo � stato un ottimo amministratore, non penso che abbia fatto nulla di disdicevole. Per tutto quello che ho sentito in tutti questi anni nel calcio, bisognerebbe condannare per frode sportiva tutti per 50 anni�. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, commenta cos� la sentenza. �In questo Paese le imputazioni gravi sono in tutte gli angoli. Talvolta queste condanne vengono date per non smentire l'accusa, le prendo con le molle. Stimo Giraudo come prima�, conclude Zamparini. Di tutt'altro parere l'ex patron del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara per il quale �La condanna di Giraudo e dei suoi "compagni di merende" sta a significare che c'� la volont� di fare giustizia, e di voler andare fino in fondo nella vicenda Calciopoli. Troppe volte in questo Paese abbiamo assistito a "insabbiamenti" di varia natura, e devo confessare che temevo che anche in questa occasione non si sarebbe venuti a capo di nulla. Devo invece constatare con piacere che non � cos�, e che siamo solo all'inizio di una operazione di pulizia speriamo definitiva�. (DA corriere.it)
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Caso Gea World: Indulto Per Moggi
Morpheus © ha creato un topic in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, -
Giudice Di Pace di Lecce dà ragione a Luciano Moggi
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Ormai ai corridoi dei tribunali c�� abituato quasi come a quelli degli spogliatoi degli stadi. Non che fosse una causa in grado di metterlo in ginocchio, che in ginocchio l�ex ferroviere approdato alle alte sfere del calcio, quello di chi tiene in mano i fili del gioco, sembra non finirci mai veramente, per ora, anche se la questione �calciopoli� � un libro tutto da scrivere. Certo � che per adesso le prime sentenze non l�hanno abbattuto del tutto, e cos� ha sempre trovato un modo per riciclarsi, �Lucky Luciano�. Un libro, delle collaborazioni, dichiarazioni sulla stampa. Esce di scena da una parte, rientra dall�altra, magari in sordina, rispetto al passato, ma per lui, bene o male, c�� sempre uno spazio in cui infilarsi. L�ultima vicenda, quella di Lecce, che LeccePrima vi racconta in anteprima assoluta, non entrer� nella storia, ma val la pena di essere raccontata. Una causa civile davanti al giudice di pace, pi� simbolica che altro, perch� la cifra richiesta da alcuni tifosi salentini (undici in tutto, e sembra quasi un�allegoria, questa coincidenza con il numero di calciatori in campo di una singola squadra), infuriati per alcune presunte combine, era a titolo di risarcimento, per un totale di qualche migliaio di euro. E dal tribunale civile di Lecce, giudice Cosimo Rochira, arriva ora la sentenza, datata 14 maggio e depositata nei giorni scorsi: la domanda � infondata, non viene accolta. Uno smacco per chi l�aveva promossa. Al di l� della modica cifra richiesta, 167 euro e 78 centesimi per ognuno dei tifosi (i promotori della causa erano rappresentati dagli avvocati Nicola Saracino, Domenico Romito e Maurizio Sapio), rimasti offesi nell�onore in quanto ritenevano di essere stati buggerati, avendo assistito, a loro dire, ad un paio di gare truccate al �Via del Mare� (Lecce-Juventus del 14 novembre 2004 e Lecce-Parma del 29 maggio 2005, ed in questo secondo caso entra in gioco l�ex arbitro Massimo De Santis), la questione avrebbe avuto un significato di qualche rilievo se Moggi avesse perso, pi� che altro perch� si sarebbe creato un precedente a lui sfavorevole, un tassello tra i tanti da essere preso in esame eventualmente in processi di altra levatura, in cui la sua posizione � ancora in bilico. E invece, da Lecce arriva un triplice fischio che mette l�ex direttore generale della Juventus al riparo da quest�ulteriore problema. Ad essere chiamati a rispondere di quei fatti erano stati, oltre a Moggi, difeso dagli avvocati Alessandro Riscossa, Massimo Bellardi, Lorenzo Valente Renda e Alessandro Valente Renda, ovviamente, anche la Juventus Fc, rappresentata dai legali Luca Sambati, Michele Ferroglio e Romano Valentini, ed il gi� citato ex fischietto Massimo De Santis, difeso da Silvia Morescanti e Francesco Giordani. LA STORIA Il 30 ottobre del 2005 gli undici tifosi che avevano in precedenza assistito alle gare con Juventus e Parma, decisero di trascinare la Juve, Moggi e De Santis in tribunale per farsi risarcire moralmente, e non solo. Cifra simbolica, si diceva, ma pi� che altro, agli occhi del cronista, la questione si presentava interessante per gli eventuali, successivi effetti a catena che si sarebbero potuti generare. A supporto delle tesi, quei colloqui telefonici tra vari esponenti del mondo calcistico, che avrebbero visto al centro, tra gli altri, sia De Santis, sia Moggi. Le intercettazioni sarebbero poi diventate tra gli elementi oggetto d�inchiesta in sede sportiva, con tanto di ormai note sentenze della Caf e della Corte federale che avrebbero chiuso nello smacco e nel fango la storia degli ultimi anni di alcuni tra i pi� affermati club sulla scena internazionale. Tutte questioni finite sulle pagine dei grandi giornali, che vi hanno speso chili d�inchiostro. Alla causa promossa dai tifosi leccesi, la Juventus si oppose sollevando eccezione d�incompetenza territoriale, Moggi rispose che per lui la questione non esisteva proprio, e anche De Santis chiese il rigetto della domanda. La macchina processuale part� comunque, anche perch� il giudice si dichiar� competente a vagliare la causa, tecnicamente sulla scorta di sentenze della Cassazione in materia di diritti di obbligazione, anche di origine extracontrattuale. Memorabile l�apparizione in udienza di Luciano Moggi, a Lecce, verso la fine di ottobre dello scorso anno: attorniato dalla gente che lo vide arrivare, scatt� con molti anche foto ricordo. Ognuno vive la tensione di una causa a modo suo. Per farla breve, si arriva ai giorni nostri: � del 17 aprile scorso la deposizione delle memorie conclusive. E ora, ecco il verdetto: niente da fare, la domanda � infondata. Il giudice, nei motivi della decisione, ricorda come Moggi e De Santis non abbiano fornito confessione, durante le udienze, in merito ai fatti contestati, mentre se dalla Juventus non � venuto alcun dirigente a deporre, � perch� oggetto del contendere riguardava la precedente gestione sociale. E in buona sostanza, i promotori della causa non avrebbero provato in alcun modo, a loro volta, �il fatto storico�. Pesano, per�, forse, soprattutto alcuni fatti: il giudice non ha ritenuto utilizzabili del tutto n� le sentenze degli organi di giustizia sportiva, dato che si tratta di procedimenti sostanzialmente diversi, per struttura, dal giudizio ordinario, n� le intercettazioni telefoniche. Quest�ultime non avrebbero valenza probatoria, in un processo diverso da quello per cui sono state disposte. Tanto pi� che proprio le intercettazioni non sarebbero riferibili alla gara Lecce-Juventus, ovvero una delle due prese in esame. In parole povere: non � stato possibile accertare un nesso di casualit� fra il presunto illecito ed il danno che gli undici tifosi avrebbero subito. L�unica nota pi� o meno lieta per chi ha promosso il procedimento: �Le spese di lite � scrive il giudice -, per motivi di equit�, sono compensate tra le parti, stante la particolarit� e novit� della fattispecie�. Insomma, almeno su questo fronte, � spuntato il segno �X� (DA lecceprima.it) -
Oggi, 13 Aprile 2010, Fine Del Mondo
Morpheus © ha risposto al topic di Farsopoli_Giustizia_WMoggi in Calciopoli (Farsopoli)
Questo qua lo spostiamo anche in Farsopoli -
De Santis: Visto Che Mi Chiamava?
Morpheus © ha risposto al topic di super gigi buffon in Calciopoli (Farsopoli)
Farsopoli -
Moratti Rinunci Alla Prescrizione !.....
Morpheus © ha risposto al topic di ANGELO_1984 in Calciopoli (Farsopoli)
Metto in Farsopoli -
[Audio] Intercettazione Facchetti - Mazzei....
Morpheus © ha risposto al topic di FeroceSaladino in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Fatto! -
On. Paniz: Ridateci Gli Scudetti E Punite L'Inter
Morpheus © ha risposto al topic di richi_90 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
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Utilizziamo anche la sezione Farsopoli. Sposto
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Sandulli: Mai Sentite Queste Telefonate
Morpheus © ha risposto al topic di super gigi buffon in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Hanno rotto i cosiddetti con questa prescrizione. -
Abete Vuole Una Nuova Inchiesta
Morpheus © ha risposto al topic di super gigi buffon in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Sta prescrizione -
Mattia Grassani - Imbroglio Prescrizione
Morpheus © ha risposto al topic di juvetna in Calciopoli (Farsopoli)
Calma. Ora cambio il titolo. -
Altre Telefonate Dell'Inter (Mazzei -Facchetti)
Morpheus © ha risposto al topic di Depeche88 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Vero 2-2! Segn -
Altre Telefonate Dell'Inter (Mazzei -Facchetti)
Morpheus © ha risposto al topic di Depeche88 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
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Altre Telefonate Dell'Inter (Mazzei -Facchetti)
Morpheus © ha risposto al topic di Depeche88 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
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Altre Telefonate Dell'Inter (Mazzei -Facchetti)
Morpheus © ha risposto al topic di Depeche88 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Siete onesti, vero? Ma dove c**** son finiti tutti gli ospiti interisti? -
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Morpheus © ha risposto al topic di Depeche88 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Altra roba scottante La prescrizione -
JUVENTUS - CAGLIARI SERIE A TIM (14
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JUVENTUS - CAGLIARI SERIE A TIM (14° giornata del girone di ritorno) DOMENICA, 11 aprile 2010 - ORE 15:00 STADIO "OLIMPICO" Torino Qui i vostri commenti
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Coppola, Ex Guardalinee Facchetti Negli Spogliatoi
Morpheus © ha risposto al topic di emanuele732001 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)