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AleGOBBO

Moratti, Preziosi, Inter E Genoa Deferite

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riporto un vecchio articolo

Il contratto di Criscito

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Peccato non sia cos

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Ma scusate.... se non gli hanno fatto un ca**o per aver falsificato passaporti, vendita marchi a se stessi, intercettato/pedinato arbitri, dipendenti, tesserati altre societ

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Ma c**** non

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io attendo il comunicato ufficiale sul sito della FIGC :sisi:

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Cos

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Perch

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Ma scusate.... se non gli hanno fatto un ca**o per aver falsificato passaporti, vendita marchi a se stessi, intercettato/pedinato arbitri, dipendenti, tesserati altre societ

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Grandissimo!

Avessimo scoperto questo cavillo prima di oggi ci avremmo sperato sul serio ..

Invece ecco pronta l'ennesima clausola che gli salva il c

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Ma scusate.... se non gli hanno fatto un ca**o per aver falsificato passaporti, vendita marchi a se stessi, intercettato/pedinato arbitri, dipendenti, tesserati altre societ

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Perch

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Magari siamo diventati cos

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Magari siamo diventati cos

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Mah... io veramente sostengo da giorni che aspettarsi il finimondo da questo deferimento fosse, se non altro, almeno esagerato!

E d'altronde bastava fare un semplice ragionamento dettato dai precedenti e dal vento che tira!

Non mi riferisco al deferimento che gi

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Inviato (modificato)

Questa è la precedente sentenza di "condanna" per Bettega e Secco (oltre per la Juve e il Genoa) per la trattative di mercato con l'inibito Preziosi, credo quindi che, al massimo, possano replicare la stessa sanzione. Però magari per Milito e Motta la fattispecie potrà essere diversa e più grave...boh...

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN

(2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente,

dall’avv. Ricardo Andriani, dall’avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l’assistenza alla

Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le

seguenti decisioni:

“”

(319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO

SECCO (Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all’epoca dei

fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO (all’epoca

dei fatti, iscritto all’albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale

Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore delegato

Genoa Crichet FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA del Genoa Cricket

end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLE SOCIETA’

JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06-

07/SP/ad del 10.4.2008)

Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale:

1) Il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA,

2) Il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della Juventus

FC SpA.

3) Il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti, iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente

Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA.

4) Il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA.

5) Il sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e socio di

riferimento della medesima società.

6) La Juventus FC SpA.

7) il Genoa Cricket and FC SpA.

per rispondere, i primi due: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia

Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art.

10, comma 1, del vigente CGS);

il terzo ed il quarto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di

Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del

CGS), e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art.

10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC: a titolo di responsabilità oggettiva, ai

sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4,

comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati; il Genoa

Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del

CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità

oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del

vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali rappresentanti.

2

I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dalle

incolpazioni. Il Bettega contesta anche la giurisdizione di questa CD Nazionale in quanto

all’epoca dei fatti, non sarebbe più stato tesserato della FIGC.

All’udienza del 10.7.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle

seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre per Secco, Bettega, Pastorello, inibizione di mesi

quattro per Preziosi, inibizione di mesi due per Zarbano, ammenda di € 30.000,00 per la

soc. Juventus e ammenda di € 45.000,00 per la soc. Genoa.

Nessuno è comparso per Pastorello, ritualmente avvisato.

I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento degli incolpati.

* * *

Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Bettega che

per sua stessa ammissione all’epoca dei fatti, pur non rivestendo più la carica di vice

presidente, era certamente legato contrattualmente alla soc. Juventus. Nella predetta

qualità egli svolgeva all’epoca attività rilevante per l’Ordinamento federale (come

dimostrato proprio dalla sua partecipazione ad incontri fra le Società Juventus e Genoa

concernenti trattative per il trasferimento di calciatori) e rientrava, quindi, tra i soggetti

tenuti all’osservanza delle norme federali.

L’eventuale mancato attuale tesseramento del deferito, poi, può rilevare solo ai fini

dell’esecuzione della sanzione.

Passando al merito, il procedimento nasce dalla informativa dei Carabinieri del 10

dicembre 2007, avente da oggetto l’indagine convenzionalmente denominata “OFF-SIDE”

(procedimento penale nr. 43915/02 RGNR) resa alla Procura della Repubblica di Napoli,

acquisita dalla Procura Federale in esecuzione del provvedimento 21 dicembre 2007 della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Dalle intercettazione telefoniche trasmesse e dalle ammissioni degli stessi incolpati, risulta

inequivocabilmente che in data 17 gennaio 2007, a Milano presso l’Hotel Principe di

Savoia, si tenne un incontro di mercato tra la Juventus ed il Genoa per trattare la cessione

dei giocatori Criscito e Masiello.

Dalle audizioni dei sigg.ri Secco, Preziosi, Pastorello, Capozucca, Gedda e Gaucci si

evince che all’incontro del 17 gennaio 2007, erano presenti, per la Juventus, i sigg.ri

Secco e Bettega, mentre per il Genova, i sigg.ri Preziosi e Pastorello. Il giorno successivo

(18 gennaio 2007) si svolse un altro incontro, presso la sede del Genoa, tra gli stessi

sigg.ri Secco e Bettega, per la Juventus, ed i sigg.ri Preziosi, Pastorello e Zarbano per il

Genova (cfr. audizione Pastorello). In precedenza, c’era stato un altro incontro, per gli

stessi motivi, in un hotel a Vercelli il 10 gennaio 2007 (in occasione di una gara

amichevole tra il Genoa e la formazione locale), a cui hanno partecipato i sigg.ri Secco,

Gedda (agente del calciatore), Gaucci (all’epoca dei fatti collaboratore del Genoa),

Preziosi e Zarbano (cfr. audizioni Gaucci e Preziosi). In tale occasione non risulta provata

la presenza del sig. Pastorello, esclusa da altri soggetti certamente presenti.

Non c’è dubbio che nel periodo in questione (gennaio 2007) il sig. Enrico Preziosi fosse

sanzionato dalla Giustizia Sportiva con l’inibizione per cinque anni, con proposta al

Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della

FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega

Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d’Appello Federale – CAF –

Comunicato Ufficiale FIGC n. 6/C del 6 agosto 2005).

L’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 CGS) prevede che “ai dirigenti

federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di

svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al

tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria

società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di

avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”.

3

La ratio della norma appare evidente. L’ordinamento si preoccupa di rendere effettive le

sanzioni previste, ed in particolare quella dell’inibizione, facendo, tra l’altro, divieto di

condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti

colpiti da tale sanzione. Appare chiaro che , una volta provata la ripetuta e perdurante

presenza di un soggetto inibito nel corso di un’importante trattativa di mercato, la

sussistenza dell’illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese

dall’inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro

nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli

incontri per a utorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta

ed essenziale alle trattative. Contrariamente a quanto affermato dai deferiti nelle loro

memorie il Preziosi avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in

separata sede senza quella partecipazione diretta che gli era (e gli è tuttora) inibita. Del

resto appare una singolare pretesa quella secondo la quale la normativa federale

dovrebbe adattarsi ex post a quella interna delle singole società e non viceversa. Va

ricordato infatti che associandosi alla Federazione i tesserati ne accettano la normativa

interna rinunciando anche a quei diritti disponibili che con essa eventualmente collidono.

La natura dell’illecito contestato (art. 8 comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi art

10 comma 1) è plurisoggettiva a concorso necessario e pertanto di esso risponde oltre a

Secco e Bottega, anche il Preziosi che, anzi, ne è il principale artefice. Questi inoltre deve

essere ritenuto anche responsabile dell’illecito di cui all’art. 14 comma 1 lett. e CGS

vigente all’epoca dei fatti essendo evidente la rilevanza sportiva e federale dell’attività di

calcio mercato .

Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata

violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

All’epoca dei fatti il ruolo del Pastorello nell’ambito della soc Genoa non era stato

comunicato alla federazione in violazione dell’art. 37 delle NOIF e quindi egli non aveva

alcun titolo a partecipare alle trattative . Ciò costituisce violazione dell’art. 1 comma 1 del

CGS ascrivibile ai deferiti Pastorello e Zarbano.

La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi

dirigenti con poteri di rappresentanza mentre la soc Juventus risponde a titolo di

responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi dirigenti.

Sanzioni congrue per le violazioni addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al

dispositivo.

P.Q.M.

infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

mesi 2 (due) di inibizione per Enrico Preziosi;

mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e Alessio Secco;

giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e Alessandro Zarbano;

€ 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC SpA;

€ 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA.

Modificato da Tiger Jack

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Ma scusate.... se non gli hanno fatto un ca**o per aver falsificato passaporti, vendita marchi a se stessi, intercettato/pedinato arbitri, dipendenti, tesserati altre societ

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Joined: 01-Jun-2005
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le solite notizie bomba contro l'inter che girano solo in rete e non hanno nessun effetto sulla realt

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Joined: 16-Mar-2008
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La ratio della norma appare evidente. L

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Itaglia .asd

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Joined: 27-Aug-2006
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e tutto tace!!! Media vergognosi come sempre...qui c'

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le solite notizie bomba contro l'inter che girano solo in rete e non hanno nessun effetto sulla realt

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Inviato (modificato)

Già... con una sostanziale differenza: Al Capone fu condannato per l'unico reato che si potesse effettivamente provare!

Per Moratti e gli onesti i "reati" sono sotto gli occhi di tutti! Peccato che chi debba decidere ci veda, purtroppo, con un occhio solo... quello sbagliato!

Diciamo che era l'unico veramente lampante...... e se fosse la stessa cosa?

P.s. premetto che non è che ci speri moltissimo pero' non si sa mai..... sefz

Modificato da IlCavaliereOscuro

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Joined: 18-Oct-2008
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Gi

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Joined: 05-May-2006
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le solite notizie bomba contro l'inter che girano solo in rete e non hanno nessun effetto sulla realt

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Joined: 05-May-2006
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Al min Juve nuovamente in B!

Al max non oso pensare! .asd

Da noi si dice:zompa (salta) il cetriolo e va in c**o all'ortolano sefzsefz

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