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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Giovanni dalle Bande Nere ? 9 Riepilogo di prassi : Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Dopo aver analizzato i motivi del ricorso relativamente alla costituzione e alla procedura delle Corti di Giustizia Sportiva della Federazione, si passa ad altro, al punto B : ?B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.? Parte pi? interessante, non ? vero ? Vediamo da dove si comincia : ?5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Noto la curiosit? di continuare con la numerazione, per cui anzich? B.1 si inizia con B.5 Ok, scusate la divagazione : come sempre, andiamo a riprendere le norme citate, anche se proprio questi due articoli li conosciamo bene. ?Art.1 del Codice di Giustizia Sportiva Doveri ed obblighi generali 1.Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva. 2.Ai soggetti di cui al comma 1 ? fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso. 3.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva. 4.Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societ? sportive cui ? riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ? stesse.? ?Art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva? Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1.Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo. 2.Le societ?, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. 3.Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena. 4.Se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i). 5.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni. 6.In caso di pluralit? di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara ? stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..? Ok, passiamo agli avvocati. ?Le motivazioni della decisione d'appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni pi? gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.? ?ovviamente, intendono la Juve. Sappiamo bene che altri soggetti si sono visti ?aggiustare? le motivazioni e di riflesso le sanzioni? ?Alla Juventus ? stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica...";? Noi lo sapevamo, ora sappiamo che anche i nostri avvocati lo sapevano? ?si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Girando,- anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (cos? la Procura Federale).? Gi?, ? questa l?accusa principale. ?Questa posizione non pu? assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica.? ?lo pensiamo tutti, qui!! ?Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non ? il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.? ??e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato?? ?La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso.? ?questa affermazione, per voi, non ? musica? ?Da ci? consegue il venir meno necessario delle sanzioni pi? gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).? Non avendo commesso nessun illecito sportivo, non sono applicabili le sanzioni comminate : giusto, o no? ?Questa conclusione trova la sua dimostrazione pi? evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.? C?? anche una dimostrazione?!? ?A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cio? dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale".? Ah, Piero, Piero colto in fallo dai nostri avvocati. ?Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi ? chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o pi?, specifiche, partite.? I nostri avvocati notano che a fronte del presunto condizionamento arbitrale, non vi ? indicazione di nessuna partita per la quale si sia potuto beneficiare di tale condizionamento. Ricordo ai nostri avvocati che la dimostrazione del condizionamento della classe arbitrale era : 1.Ottenimento di sconti di vetture della ?Casa Reale? 2.Telefonate a tarda ora 3.Utilizzo di schede non intercettabili 4.Telefonata ( ?una!! ) fra i dirigenti in cui si commentava della necessit? di svolgere campionato ?parallelo? 5.Scambio pareri con designatore ( ?avvenuto per una sola giornata di campionato!! ) su quali partite dovessero essere inserite nelle rispettive griglie e quali gli arbitri pi? indicati Mi permetto di fornire ulteriori ?prove? : 1.Devoluzione di magliette dei giocatori della Juve : pare che fra le pi? ambite ci fosse quella di Zalayeta 2.Devoluzione di biglietti ( ?di tribuna!! ) ad amici ed amici di amici 3.Regali di Natale offerti un po? a tutti ( ?anche al Candido ma non troppo : questo s? era reato, Direttore!! ) 4.Indicazione ad uno dei designatori di numeri idonei a fornire ricarica di scheda non intercettabile : pare che il designatore in questione abbia sbagliato la digitazione di tali numeri, andando a ricaricare la scheda di una nota personalit? che solo leggendo i giornali si ? resa conto da dove proveniva quella ricarica. Si racconta di forte depressione di questa persona che era convinta che questa ricarica l?avesse fatta la propria fidanzata nel tentativo di recuperare con lui dopo l?ultimo litigio?dopo due anni e mezzo ha perso la speranza solo adesso!!! 5.Telefonate con dirigenti di altre squadre : ah, no, questa ? una aggravante per gli altri dirigenti. Forse non l?avete letta bene, ma nota modifica alla procedura penale introdotta dal senatore S. contiene a margine il seguente articolo : ?Art. 10333Bis Chiunque sia trovato ( leggasi : intercettato ) a parlare con il Sig. L.M. nato a Monticiano ( SI ) verr? in prima istanza riconosciuto colpevole di qualunque reato in corso a lui ascritto. In caso di ricorso dell?imputato, la Corte d?Appello ne ricuser? subito le motivazioni aggravando la pena gi? comminata con un numero congruo di anni di lavori forzati. La congruit? verr? stabilita dal Giudice della Corte d?Appello in funzione della resistenza opposta dall?imputato e comunque dovranno essere comminati almeno anni 5 di lavori forzati? Vabb? basta, va : scusate, mi sono lasciato andare alle facezie. Riprendiamo il discorso ?serio?. ?Se questo rilievo sarebbe di per s? sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. - per totale mancanza di prova dell'illecito e del suo "esito" , e cio? l'alterazione della classifica -la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo;? Bene, benissimo : diteci. ?e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non ? stata raggiunta la prova della integrazione dell'illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali "...non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente" (pag. 71).? Ah, Piero, Piero : sei stato sgamato di nuovo dai nostri bravi avvocati!! ?Ma, a questo punto, non comprendiamo pi?:? ?e nemmeno noi!! ?come pu? la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti?? Ma cari i nostri avvocati, non lo sapete ? Non siete a conoscenza che ? configurato come reato essere corrotti e corruttori contemporaneamente e senza beneficiare del dono dell?ubiquit? ? Ah, no, mi fermo subito!! ?Per dire che l'illecito vi era stato e aveva prodotto l'esito dell'alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite, ma anche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che ? stato del tutto escluso!? Eh, Ehhhhhhh!!! ?L'illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus ? dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale.? Applausi!! ?Per l'integrazione dell'illecito, sportivo occorre infatti, a mente dell'art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarit? della competizione sportiva.? ??siano idonei ed adeguati?? ?La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l'altro escluso l'integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. - hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cio? ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l?illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ci? minando alla radice l'impianto accusatorio.? Avvocati!! Dimenticate l?arbitro Paparesta condannato in base all?art.6 : no, non per illecito sportivo, ma per non aver denunciato il fatto. Gi?, doveva andare dal Procuratore Federale e doveva andargli a dire che aveva dovuto subire la sfuriata di due dirigenti di una squadra a cui aveva appena annullato il gol del pareggio, per fuorigioco, e non dato un rigore netto. Cosa gli avrebbe risposto il Procuratore, secondo voi ? ?Risulta dunque evidente l'errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneit? ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale: si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S.? ?ma da m? che lo diciamo!!! ?Pertanto, anche nella interpretazione dell'art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito, sportivo per atti idonei e diretti ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare - e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale - si dovrebbe riscontrare l'assoluta illegittimit? delle decisioni assunte ed impugnate.? Ma i nostri avvocati hanno da dire qualcosa anche nel caso si dovesse considerare ?serio? il ragionamento contorto di riuscire ad ottenere vantaggi in classifica, pur senza modificare il risultato o lo svolgimento delle partite. Sentiamo, anche se abbiamo gi? capito? ?Infatti, in questa ipotesi cos? particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneit? degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non pu? che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potest? di determinare tale vantaggio;? Ineccepibile : come possiamo aver tratto vantaggi in classifica se la ?controparte? non ha collaborato ? ?in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non pu? tradursi, come invece ? stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessit? di dare prova della univoca direzione ed idoneit? degli atti ad alterare il risultato sportivo;? Attenti, arriva il Gran Finale : ?o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per s? labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della "opinione pubblica".? ?e questo ? solo il primo punto della motivazione B : sinistra coincidenza?!? Giovanni dalle Bande Nere ? 9 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 8 Solito riepilogo : Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Si procede con A.4 ?4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Ancora una volta : ?Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Il metodo non cambia. ?Art. 3 Costituzione Italiana Tutti i cittadini hanno pari dignit? sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ? compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert? e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.? ?Art. 15 Costituzione Italiana La libert? e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu? avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit? giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.? Sempre molto belli gli articoli della Costituzione, non trovate ? Peccato che vengano applicati raramente.... L?art.30 dello Statuto della FIGC ormai lo conosciamo a memoria. Ne ripropongo i primi due commi che ritengo siano i pi? attinenti. ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva 1.Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici. 2.Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3. [?]? Passiamo agli avvocati. ?Si deve censurare l'indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento.? Ma assolutamente si! ?Questa modalit? costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell'ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa.? Ma riassolutamente si! Povera Costituzione, calpestata continuamente!! ?In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione della Corte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto "atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art.2 c. 3 della L. 401/ 1989.? A rieccolo, Pierino : andiamo a vedere cosa riferisce a pag. 56 ?Merita, altres?, piena adesione l?argomentata posizione assunta dai primi giudici in relazione alle questioni diffusamente sollevate dalle difese degli incolpati in primo grado e reiterate nei gravami, della inutilizzabilit?, nei procedimenti per illecito sportivo, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche rientranti negli atti dei procedimenti penali che qui rilevano ed acquisite ai sensi dell?art. 2, comma 3, della legge 401/1989.? Se merita cos? tanta adesione, forse ? il caso che ce lo leggiamo anche noi l?art.2 della Legge 401/89 ?Art.2 Legge 401/89 Non influenza del procedimento penale 1.L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare n? su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. 2.L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo. 3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.? ...il divieto di pubblicazione...ma mica ? stata la federazione a far pubblicare gli atti, giusto? Non divaghiamo, stavamo parlando di altro... ?Di assorbente rilievo appare a questa Corte l?osservazione che nella prospettiva motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica ? non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati ? suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.? Come si fa a tradurre in italiano : le intercettazioni non sono prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti ma mera circostanza storica; in quanto tale, sono suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con le altre prove acquisite, in una parola di valutazione di merito. Provo a tradurre : poich? di altre prove ce ne sono veramente poche, le intercettazioni, di per s? non prove, lo diventano a seguito delle ?nostre? interpretazioni. ?Ma se anche, e per semplice completezza argomentativa, si volesse dibattere nel presente grado di giudizio della legittima utilizzazione delle intercettazioni in parola sarebbe agevole il rilievo che il nostro ordinamento costituzionale contempla una significativa limitazione al generale divieto di violare la libert? e segretezza di ogni forma di comunicazione attraverso la previsione all?art. 15, secondo comma, che la limitazione avvenga, come nel caso di specie, attraverso atto motivato dell?autorit? giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, la cui concreta ricorrenza ? e la tensione al fine di soddisfare l?interesse pubblico primario alla repressione dei reati ? ha, per costante giurisprudenza (adeguatamente citata nella decisione impugnata) dei Giudici della legittimit? delle leggi, esonerato da dubbi di illegittimit? la normativa processual penalistica nonch? le disposizioni rivolte alla tutela dei valori dello sport (ci? che ha consentito, con altrettanto carattere di costanza, ai giudici sportivi di utilizzare il mezzo in parola: cfr. di recente, la decisione della CAF di cui al C.U. n. 6/C della stagione 2005/2006).? Il simpatico Piero nota l?esistenza dell?Art.15 della Costituzione con ci? che ne deriva. Ma, ovviamente, ? possibile utilizzare come prove anche le intercettazioni previa presenza, chiaramente, di atto motivato dell?autorit? giudiziaria con la presenza delle garanzie previste dalla legge. E si ritorna al punto di partenza : si presume che la Procura di Napoli, fermo restando le garanzie previste dalla legge, ha autorizzato le intercettazioni telefoniche. E fin qua?la procura non ha ancora chiuso l?indagine, non ha fatto rinvii a giudizio, ma grazie a suoi atti processuali si ? potuto condannare ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Pu? essere un grave precedente : se la Procura riconoscer? colpevoli e condanner? tutti, tutto bene. Cosa potr? succedere in caso contrario ? O dobbiamo sempre rifarci ai tempi biblici della magistratura italiana che consentiranno di stendere un velo pietoso sulla vicenda facendo scivolare tutto nel dimenticatoio ? Quanto avvenuto la scorsa estate mi risulta essere raro : generalmente la Giustizia Sportiva attende paziente le conclusioni della Giustizia Ordinaria, quindi ne chiede gli atti e procede ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Perch? questa volta ? avvenuto il contrario ? Quanto riportato da Kefeo sull?audizione di Borrelli alla Commissione Giustizia del Senato ci dice anche che il rapporto fra questi due ordinamenti dovrebbe essere disciplinato in modo chiaro e netto. Altrimenti, questo modo di procedere si presta a facili interpretazioni?. Avanti, Piero. ?Proprio il carattere strumentale al perseguimento di scopi costituzionalmente congrui consente, ad avviso della Corte ed in perfetta simmetria con la decisione impugnata, di ritenere privo di decisivit? il riferimento effettuato da alcune difese alla normativa racchiusa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo del 1950, tenuto conto che il relativo art. 8 espressamente coordina la tutela del valore della riservatezza con quella, altrettanto essenziale in una societ? democratica, della repressione dei fatti illeciti penalmente rilevanti.? A Piero sembra eccessivo il richiamo alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo. Non gli sembra eccessivo per? utilizzare prove raccolte per altro procedimento, tra l?altro di altro ordinamento, autorizzate per quel procedimento ed acquisirle per essere valutate in altro procedimento, tra l?altro di altro ordinamento. Nella Giustizia Ordinaria questo non si pu? fare : ? inutile che Piero si arrotola. Volete una prova di questo : andate a vedere cosa risponde il GIP di Torino all?esimio Guar? quando gli fa richiesta di continuare le intercettazioni sul Direttore e sull?Amministratore Delegato : gli risponde che non si pu? fare, non pu? autorizzare intercettazioni per motivi non attinenti alla natura dell?indagine. D?altro canto lo dice lo stesso Piero : le intercettazioni telefoniche possono essere raccolte e portate come prove se autorizzate da atto giudiziario autorizzato dall?autorit? giudiziaria, ma fermo restando le garanzie stabilite dalla legge. Lui, Piero, lo sa bene. Ma sa anche che il procedimento di Giustizia Sportiva non ? il procedimento di Giustizia Ordinaria per cui pu? fare ci? che vuole : le intercettazioni non sono prove ma lo diventano se le interpreto io; acquisire intercettazioni telefoniche da altro processo non ? legittimo, ma io lo posso fare ?al fine di soddisfare l?interesse pubblico primario alla repressione dei reati?. Torniamo al Tar e vediamo che ne pensano gli avvocati : ?La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale. Tant'? vero che l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche ? prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione:? Ma lo sa, Piero lo sa. Comunque, vediamo cosa dicono gli avvocati. ?In ordine alla inutilizzabilit? delle intercettazioni in ambito di procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895. A ci? si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialit? ed inattendibilit? dell'attivit? di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.:? C?? una sentenza della Cassazione, prima di tutto. E poi : ?a)le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili;? ?L?innocenza del mio assistito ? nelle altre 99.960 intercettazioni? Ricordate tutti chi lo ha detto, giusto ? ?b)di fatto, ? stata impedita qualsiasi possibilit? di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non ? stato dato ingresso alle altre intercettazioni, n? ad altri mezzi di prova;? Questo ? verissimo : posto che bisognava sbrigarsi perch? il campionato doveva cominciare ( C.U. n.12 del 15/06/06 ), si sono prese solo se intercettazioni che interessavano, le si ? ulteriormente stralciate, non le si ? supportate con altre prove, et voil? il giochino ? fatto : se vogliamo assolvere qualcuno basta interpretare in un certo modo; se vogliamo incolpare qualcuno basta interpretare in altro modo; se poi gli imputati ti chiedono la pena, non fanno altro che facilitare il compito peraltro piuttosto semplice da svolgere. ?c) si ? dunque operato un giudizio sulla base di una "scelta" unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una "verit?" gi? preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.? Siamo in sincronia con i nostri avvocati? ?In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite "mera circostanza storica", che non acquisirebbe "rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti... " ).? A me non era sembrato che Piero ?sminuisse? la portata delle intercettazioni telefoniche poich? fa il classico ragionamento italiano : ?si, per??? Voglio dire : ? vero che riconosce che le intercettazioni telefoniche sono mera circostanza storica che non acquisirebbero rilievo quali prove in s?; ma ? anche vero che arzigogola argomentando che diventano prove a seguito delle ?sue? interpretazioni. ?La motivazione ? palesemente contraddittoria, poich? di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l'unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d'appello afferma di avere inteso valutare "nel merito" i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale.? Appunto!! Giovanni dalle Bande Nere ? 8 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 7 Andiamo avanti con il motivo A.3 Sempre per facilitare la lettura, ricordo : Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito". Ecco il terzo motivo : ?3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? ?Illogicit? e ingiustizia manifesta? ?che bella epigrafe!! Procediamo col solito metodo. ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva 1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici. 2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3. [?]? Siccome c?? un richiamo : ?ART. 27 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria 1. I tesserati, le societ? affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento Federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. [?] 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica. [?]? Infine, l?art.7 dello Statuto del CONI : ? molto lungo non voglio appesantire oltre il dovuto. Presume che i nostri avvocati facessero riferimento al comma 5 lettera l : ?Art.7 [?] l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l?attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformit?, alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche; [?]? Ok, esaurite le premesse, parola agli avvocati : ?Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era gi? avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ci? nonostante la natura della controversia, la sua complessit?, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare).? Giustamente si nota che i tempi andavano allungati e non dimezzati, data la complessit? della controversia. ?La riduzione dei termini ? stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.;? Come al solito : ?Art. 29 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali [?] 11. II Presidente federale ha facolt? di stabilire modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una pi? sollecita conclusione dei procedimenti. [?]? Parrebbe lecito da parte del Presidente Federale fare queste scelte. Cosa dicono gli avvocati ? ?questa disposizione - che di per s? risulta sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - ? stata per di pi?, illegittimamente applicata nel caso di specie:? Perch? gli avvocati dicono che la disposizione della riduzione dei tempi ? sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto ? Io credo che si riferissero a : ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva [?] 2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. [?]? Vi sembra che il provvedimento preso con il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15/06/06 rispetti questa norma ? Avanti con i motivi di illegittimit? nel caso di specie, stando ai nostri avvocati : ?-non ? stata previamente comunicata n? agli Organi di giustizia n? alle parti, come imposto dalla norma stessa;? E anche questo ? innegabile : a qualcuno risulta, invece, che l?intenzione di dimezzare i tempi di giudizio sia stata preventivamente comunicata, come, d?altro canto, si dovrebbe fare, stando alle raccomandazioni della stessa norma. Inoltre : ?-non ? stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma;? In effetti rileggendo il C.U. n. 12? ?Il Commissario Straordinario, ai sensi dell?art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.? ?il caro Commissario Straordinario, come vedete, non fa alcun riferimento n? al processo in corso n? tanto meno alle urgenze imcombenti. Non si evince, dunque, nessuna motivazione per la quale ? stato adottato tale provvedimento, anzi si capisce che da adesso in poi i tempi dei due gradi di giudizio citati, CAF e Corte Federale, sono questi. Ma allora hanno ragionissima i nostri avvocati che, gi? prima, avevano notato che un provvedimento del genere non pu? essere affidato ad una ?circolare? ma andava approvato con ben altro iter. L?ultimo motivo di illegittimit? : ?-ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ci? indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attivit? del Procuratore Federale.? Mah, sinceramente non so se il milite Palazzi sia stato influenzato dal suo sodale Rossi Guido a seguito di tale provvedimento : come ampiamente letto, dimostrato e riconosciuto il rigido Palazzi ? stato il primo della serie ad aver seguito pedissequamente quanto raccolto ( ?e commentato? ) dall?arma. Giovanni dalle Bande Nere ? 7 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? -
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La Guerra di Piero ? 6 Si continua con le motivazioni. Per facilit? di lettura, ricordo : ?DIRITTO A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli arti. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990.? Si passa, quindi all?A.2 ?2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".? Prima di procedere una piccola nota. Dopo aver verificato che gli art.30 c.5, art.31 c.1 e art.32 dello statuto federale citati non c'entravano nulla con la discussione, mi ? venuto qualche dubbio che stessi sbagliando da qualche parte : ebbene, si. Io le norme federali le ho scaricate dal sito della figc, ma non ricordavo, ehm sapevo, che lo statuto ? stato oggetto di modifica e per cui, rispetto agli articoli citati ? "sfasato". Mi dispiace non essermene accorto prima, l'ho dato per scontato. Non ? stato facile procurarsi lo statuto "sincrono" al nostro procedimento e, dopo lunghe ricerche, spero di esserci riuscito. Quanto meno adesso, i richiami mi sembrano pi? logici. Chiedo scusa ancora e, se avete appunti da farmi sugli articoli dello statuto oggetto di precedenti citazioni, fatemeli notare che li ricommentiamo insieme. Chiedo scusa ancora. Allora, vediamo se manteniamo la logicit? citando i commi. ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva [?] 5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l?attivit? giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative. [?]? ?ART. 31 Commissione d?appello federale 1. La C.A.F. ? unica ed ha sede in Roma. La Commissione d?appello federale (C.A.F.) ? competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. [?]? ART. 32 Corte federale 1. La Corte federale, composta dal Presidente e da otto componenti, ? la massima autorit? di garanzia nell?ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio. 2. Il Presidente della Corte federale ? eletto dall?Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale. 3. Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al componente pi? anziano nella carica o, in subordine, pi? anziano di et? viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente. 4. I Giudici della Corte federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio. 5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. pu? ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell?ordinamento federale. 6. La Corte federale, anche d?ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimit? delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto. 7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilit?; dirime, anche d?ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarit? del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altres? sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilit? dei candidati alle cariche federali. 8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d?ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimit? o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall?A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potest? compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell?A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione. Mi sembra che adesso le citazioni siano pi? che attinenti, per cui presumo con buon grado di certezza di avere in mano lo statuto del 2006. Vi chiedo ancora scusa. Per quanto mi ricordi la citazione pi? importante allo statuto l'ho fatta rispondendo a cla78 al riguardo della clausola compromissoria. Consentitemi una divagazione per cla78 : non preoccuparti, ho controllato : i due articoli sono uguali, era il 27 ed adesso ? il 30, per cui quello che si ? detto in quella mail resta perfettamente attuale e valido. Ok, andiamo avanti. Vediamo gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva : ?Art. 25 Commissioni disciplinari [?] 6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonch? sulle violazioni dell?art. 27 dello Statuto, dell?art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale ? previsto deferimento della Procura federale. [?]? ?Art. 37 Giudizio 1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale. [?]? Oohh, qualcosa di serio!! Avete visto cosa hanno pescato i nostri avvocati ? ?Il giudizio per illecito sportivo [?] ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della CAF in seconda e ultima istanza?!! Sono andate cos? le cose ? Certo che no : vediamo cosa dicono. ?Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. ? illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C. G. S.).? Prima di continuare, permettetemi di chiarire perch? i nostri avvocati puntualizzano sulla presenza di Dirigenti Federali. Nel caso, infatti, di presenza di Dirigenti Federali si applica l?art.26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva : ?Art. 26 Commissione d?Appello Federale 1.[?] La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. [?]? Ok ? Vediamo invece che ne pensano i nostri avvocati : ?La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006.? Abbiamo gi? letto il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15/06/06 : era quello che modificava, abbreviandoli, i termini procedurali della CAF e della Corte Federale. Quindi, per inferenza, si presume che il Commissario Straordinario ritenga verificata la presenza di Dirigenti Federali e quindi l'applicabilit? del giudizio CAF-Corte Federale. Si ripete che in caso contrario, va applicato l?art.25 comma 6 e quindi in prima istanza la Commissione Disciplinare e in seconda la CAF. Continuiamo : ?Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni: a)nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati;? Anche questa pare essere una osservazione pi? che giusta. Dicono i nostri avvocati : si deve procedere per presunti illeciti sportivi nei confronti di club e tesserati; quindi spetta al duo Disciplinare-CAF il giudizio. Sono per? presenti dei Dirigenti Federali : cosa si fa ? Se fossero da soli, si dovrebbe farli giudicare dal duo CAF-Corte Federale. Ma, giustamente, i nostri avvocati puntualizzano che il processo si fa a club e tesserati e non ci sono norme che dicano : ?se per? sono presenti Dirigenti Federali allora si procede con la CAF-Corte Federale?. E? giusto non vi pare ? ?b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano pi? dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui veniva comunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti.? ?ma, in ogni caso, i Dirigenti Federali coinvolti si sono dimessi prima del procedimento, quindi si applica in pieno l?art.25 comma 6, e cio? il giudizio spetta al duo Commissione Disciplinare e CAF. ?Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d?appello) non possono essere condivise.? Allegri, ritorna a parlare il tenero Piero. Pag. 54 : ?Va, ribadita la competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 1 e 32 comma 7, dello Statuto Federale, nel presente procedimento del plesso giurisdizionale CAF in primo grado - Corte Federale in grado di appello, esattamente ravvisata dai primi giudici, tenuto conto della qualit? soggettiva di dirigenti federali posseduta da numerosi incolpati, che rende applicabili le norme citate.? Capito come se ne esce Piero ? Poich? numerosi incolpati sono anche Dirigenti Federali, allora si applica la CAF-Corte Federale. Sempre il solito, Piero, non ? vero ? ?Tale qualit? determina, in conformit? al principio della vis actractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37 comma 1, e 28 comma 7, C.G.S., l?effetto di concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati nella cognizione del plesso prima indicato.? E bravo Piero, quando ti piace c?? la vis actractiva, c??! Capito che dice ? Poich? ci sono numerosi Dirigenti Federali, tale qualit? determina che si proceda come se fossero tutti Dirigenti Federali, considerando il giudizio CAF-Corte Federale ?superiore? rispetto al giudizio Commissione Disciplinare-CAF. Si riprende col Tar per vedere che ne pensano di questo i nostri avvocati. ?Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S....".? Visto ? I nostri avvocati sono d?accordo con noi? ?Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, 'che nessuna norma consente e prevede di derogare.? Ineccepibile!! ?Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati;? Giustissimo!! Ormai ci siamo letti gli articoli, per cui queste cose le sappiamo!! ?? indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale.? E? esattamente cos? : se si avesse voluto procedere in maniera diversa, occorreva modificare le norme riguardanti il giudizio con provvedimento generale e non? ?Va da s? che tale modifica non pu? essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volont? e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali.? Va da s?!!! Da quanto esposto, ragazzi, ci sarebbero state ottime possibilit? di vederci accolto questo ?particolare? : la sentenza era illegittima!!!!!! Giovanni dalle Bande Nere ? 6 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito". -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 5 Arriva il bello : i motivi del ricorso!! ?I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti: DIRITTO A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.? Ed ? solo l'inizio! Andiamo piano, vediamo le motivazioni del punto A.1 : ?Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. ? gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale: -il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello federale; -il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale.? Li abbiamo visti prima, ricordate ? ?Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.? Comunque, io direi che la nomina del Presidente della Commissione di Appello Federale ? obbligatoria : come ricorderete il Dottor Pasquale De Lise, incidentalmente Presidente del Tar del Lazio, ? ?costretto? alle dimissioni per un provvedimento preso dal Consiglio Superiore della Magistratura il giorno prima, 15 Giugno, in cui si fa divieto ai magistrati ordinari di ?prestare l?opera? come giudici sportivi. Il secondo provvedimento non ? invece molto chiaro : infatti, nello stesso provvedimento, non si fa riferimento agli eventuali magistrati ordinari sostituiti, ma si riferisce ad una ?integrazione? della corte. Il motivo di questa necessit? non ? dato sapere e, giustamente, i nostri avvocati contestano anche a fronte di un procedimento in corso. ?Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell'Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in pi? il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006). Si pu? dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice "speciale", appositamente nominato per il processo sportivo di cui ? causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.? Eh s?, l?impressione c?? tutta, non vi pare ? ?A ci? si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina ? inidonea a sostenere la legittimit?; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio.? ?i nostri avvocati se ne sono accorti? ?Tuttavia, questa motivazione ? del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit? e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).? Visto ? Se ne sono accorti anche i nostri avvocati : loro vanno oltre e parlano di sostituzione ma, lo abbiamo visto nel Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario, si parla di integrazione. Giusta, quindi, l?osservazione che non vi era motivo di integrare essendo presente il numero minimo previsto per l?operativit?. ?Manca altres? completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all'uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.? Facciamo un po? di ordine. Per l?art.34 comma 4 dello Statuto Federale : ?ART. 34 L?organizzazione della giustizia sportiva [?] 4. Sono Organi della giustizia sportiva: a) la Corte di giustizia federale; b) la Commissione disciplinare nazionale; c) i Giudici sportivi nazionali; d) le Commissioni disciplinari territoriali; e) i Giudici sportivi territoriali; f) la Procura federale; [?]? Invece, per l?art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva : ?Art. 23 Organi di giustizia sportiva [?] 4. Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti: a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito: [?] b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito: [?] c) la Commissione d?Appello Federale; d) l?Ufficio indagini; e) la Procura federale.? Balza subito agli occhi la differenza : lo Statuto Federale non annovera la CAF fra gli organi di Giustizia Sportiva!! Dimenticanza ? E? compresa in altro nome ? Qualcuno lo sa ? Inoltre, l?art.35 dello Statuto Federale : ?ART. 35 Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva 1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano: a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo; c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianit? nella funzione, anche a riposo. 2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano: [?] 3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano: [?] 4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano: [?] 5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano: [?] 6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano: [?]? E quali criteri devono essere seguiti per pote nominare un componente la CAF ? L?unico articolo che si occupa della CAF ? l?art.26 del Codice di Giustizia Sportiva : ?Art. 26 Commissione d?Appello Federale 1. La Commissione d?Appello Federale (C.A.F.) ? competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice, nonch? della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi previsti dall?art. 36 del Regolamento del Settore stesso. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. 2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, ? composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali ? designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalit? possono essere nominati due Vice-presidenti per Sezione. 3. La C.A.F. ? articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. 4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente pu? indicare una sede diversa. 5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti. 6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell?A.I.A. designato dalla stessa. 7. Il Primo Presidente pu? disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto gi? decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio. La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.? Scusate se il discorso si fa pesante, ma se vogliamo cercare di acchiapparci qualcosa, ci dobbiamo leggere le norme. Dunque, come vedete l?art.26 dice che a nominare la CAF ? il consiglio federale, ma non ci sono accenni a criteri. Inoltre, d? indicazione del numero minimo a giudicare. Andiamo avanti. ?Sul punto, la questione ? stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non pu? assolutamente essere condivisa. Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ci? tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma...).? Il caro Piero, di nuovo fra noi. Andiamoci dunque a leggere ci? che dice a Pag.53 : ?V - MOTIVI DELLA DECISIONE A. Questioni pregiudiziali e preliminari Va, in ordine logico, preliminarmente esaminata la duplice eccezione, formulata da pi? appellanti, circa la legittimit? sia del provvedimento commissariale di nomina dei nuovi componenti della Commissione di Appello Federale, che di quello, riferibile al presidente di quest?ultimo organo, di costituzione del collegio giudicante di primo grado.? Ecco, appunto Piero, dicci cosa ne pensi. ?Entrambe le eccezioni, teleologicamente tra loro connesse, non appaiono fondate.? Come al solito, Piero non sapendo cosa dire ricorre ai paroloni, tecnica gi? vista. Secondo il mio vocabolario ( Grazie, Piero per aver contribuito a migliorare le mie conoscenze! ), "teleologicamente fra loro connesse" dovrebbe significare che le eccezioni al riguardo dei due Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario hanno lo stesso fine. A scanso di equivoci, Piero taglia la testa al toro e ci dice che non sono fondate. Vediamo perch? : ?Ed invero, il primo dei provvedimenti ? stato legittimamente adottato allo scopo di reintegrare l?organico della CAF, la cui consistenza era sensibilmente diminuita, tanto sul piano numerico, quanto su quello funzionale, per effetto della sopravvenuta carenza autorizzativa all?esercizio dell?incarico in questione da parte dei magistrati originariamente nominati, anche con funzioni semi-direttive.? Questo non si evince nel C.U. n.15 nel quale non si parla di sostituzione ma di integrazione. ?Si ? trattato dell?esercizio di un insindacabile potere organizzativo del Commissario Straordinario (in attuazione dei poteri normalmente attribuiti al Consiglio Federale) al quale non pu? che essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l?organico ridotto in modo da garantire la piena funzionalit? dell?organo, senza che a precludere tale compito possa ovviamente intervenire la presenza di altri componenti, tenuto conto che l?art. 31, comma 2, dello Statuto Federale prevede un numero minimo, e non uno massimo, di componenti.? Da bravi, e pazienti, bimbi : ?ART. 31 Collegio dei revisori dei conti [?] 2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall?Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall?Assemblea federale e uno ? designato dal CONI. [?]? Scusate, qualcuno mi sa dire cosa centra l?art.31 comma 2 dello Statuto Federale con quello che si stava dicendo ? Sempre Piero. ?Allo stesso modo, il Presidente della CAF legittimamente ha esercitato il proprio potere discrezionale di individuazione dei componenti, titolari e supplente, del singolo Collegio in assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi, come fa invece, in omaggio all?art. 25, primo comma, della Costituzione, l?ordinamento statuale, e dei relativi vincoli (che la Corte auspica siano introdotti anche nell?ordinamento sportivo, in doverosa simmetria con quello statale).? Dobbiamo andare per punti : 1.Il Presidente della CAF cosa fa ? Individua componenti, titolari e supplenti ? Ma non abbiamo letto prima che i componenti della CAF li nomina il Consiglio Federale ? 2.? In assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi? E, abbiamo visto che, per quanto riguarda la CAF, ? vero non ci sono norme federali che stabiliscano i criteri. L?art.35 dello Statuto Federale che stabilisce i criteri per tutti gli altri organi di Giustizia Sportiva induce a pensare che non si possa nominare un componente della CAF a casaccio. Comunque, formalmente la norma pare non esserci. 3.Quando fa comodo, anche la Corte Federale cita la Costituzione della Repubblica i cui articoli auspica siano adottati anche dalla Giustizia Sportiva ( la quale, mi risulta, non risiede in una enclave avulsa dalla realt? italiana ). Grazie, Piero. I nostri avvocati hanno qualcosa da dire ? ?Al di l? della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost.; art. 3 L 24111990) che la F.I.G.C. non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta.? Giustamente i nostri avvocati si rifanno a principi di giurisdizione ordinaria : non so in base a cosa affermano che ?la FIGC non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta?, lo avremmo saputo dal Tar se gli avessimo consentito di esprimersi. Giovanni dalle Bande Nere ? 5 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. -
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La clausola compromissoria ? prevista dall'art.30 dello Statuto Federale. Dunque, niente di meglio che leggersi il testo integrale dell'articolo : "STATUTO DELLA F.I.G.C. TITOLO IV LE GARANZIE ART. 30 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria 1. I tesserati, le societ? affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all?ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall?art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell?ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell?organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l?obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo. 4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullit? dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunit?, pu? autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l?irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. 5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione pu? essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento." Mi sembra che il comma 4 sia il pi? importante ai fini del discorso e come si vede, anche dallo Statuto Federale viene riconosciuta la possibilit? di "agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato". Per chiarezza e completezza ti riporto l'intera Legge 280/03 : non spaventarti, sono solo 4 articoli! Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Ok ? Autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica. I nostri avvocati sono bravi e preparati per cui, nel ricorso al Tar, cercheranno di stare dentro questa Legge. Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) (lettera soppressa); d) (lettera soppressa). 2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Come vedi la Legge 280/03 descrive l'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge. 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'. 5. (comma soppresso). Quindi, l'art.3 comma 1 prevede la possibilit? di ricorrere al Tar per le controversie non previste dal comma 2. Certo, fatte salve le clausole compromissorie : ma tu dall'art. 30 dello Statuto Federale capisci che ci radieranno ? Non ? ancora peggio, per loro ? Secondo me infatti, se la radiazione a causa di violazione della clausola compromissoria non ? prevista da alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva ci sono motivi sensati per poter ricorrere al Tar ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 280/03, non ti pare ? Questi giochini di parole spero servano a capire il senso del ricorso al Tar e di cosa si occupa il Tar. Per completezza, l'art.4 Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella giornalaccio rosa Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Spero ti esserti stato di aiuto. Sempre Forza Juve -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 4 Non abbiamo ancora finito col FATTO. ?3-A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisione ha dato atto, scrivendo che "la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile, perch? improntato a lealt? e correttezza, ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario gi? attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione", sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall'art. 13 CGS, in un quadro che, come abbiamo visto, la Corte federale ha ulteriormente ampliato; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte.? Si continua con la linea colpevolista. Notate tra l?altro la constatazione che in prima istanza il quadro accusatorio ne esce ridimensionato. Ma allora non sarebbe stato meglio difendersi ? Vabb?, quante volte lo dobbiamo dire ? Resta il fatto che davanti all?applicazione dell?art.13 si resta stupiti : ma come ? Ci siamo comportati bene durante il processo, abbiamo riconosciuto gli errori del passato, abbiamo sostituito i dirigenti, il quadro accusatorio ? ridimensionato dalla prima decisione e voi, nonostante tutto ci applicate tutte le sanzioni dell?art. 13 ? Non ? che lo avete chiesto e ve lo hanno dato ? ?Ci riferiamo all'esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta pu? portare alla pratica impossibilit? di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione.? Questa gliela dobbiamo lasciar dire ? Mi sembra che l? ?esodo? sia iniziato ben prima di sapere se si sarebbe andati in B. Inoltre, all?epoca, circa 20-25 Agosto scorso, tante cose non le sapevamo. Tutti ci sembravano traditori, non ? vero ? Qualcosina in pi? oggi sappiamo, giusto ? Ai fini del discorso, considerando l?affermazione ?non erano disponibili a trascorrere due anni in Serie B?, qui voglio ricordare le dichiarazioni di Emerson. Comunque, siccome stiamo presentando un ricorso, mettiamo in evidenza i danni procurati. ?Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 della L. 280/2003 che non consentono all'ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento dello Stato.? Ma vedi : allora anche i nostri avvocati sanno dell?esistenza della Legge 280/03!! Non era una panzana di cui si vociferava in ambienti clandestini!! Come al solito, ce la andiamo a leggere : "Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo." La Legge 280/03 esiste ed ? applicabile e non ? una ancora di salvezza per peccatori sportivi : viene riconosciuta l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, ma vengono fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Poich? le societ? attuali non sono propriamente senza fine di lucro, questo non l?ho deciso io, esistono degli interessi di terzi da tutelare. Non mi sembra un discorso campato per aria : da un lato viene concesso l?esposizione del capitale di una societ? sportiva al libero mercato; dall?altro consenti che vengano presi provvedimenti sulla societ? ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Ed io che ho investito ? E gli sponsor che hanno profuso soldi che recuperano con l?immagine proposta ? Ecco quello che la Legge 280/03 tutela : gli interessi dei terzi. Quindi, le cose non si possono prendere allegramente : vanno individuati correttamente i reati e le pene vanno commisurate considerando gli interessi di tutti. Quindi, giustissimo mandare in Serie Q la societ? se questa fa illeciti sportivi conclamati ( ...e chi lo mette in dubbio ?? ); ma in caso contrario, tu Giustizia Sportivi non puoi, ripeto non puoi fare processi sommari che comportano la lesione di interessi collettivi : questo, secondo me, dice la Legge 280/03, e a questa legge si appellano i nostri avvocati. ?Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d'urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l'integrazione del danno pi? grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l'erroneit? ed illegittimit? delle sanzioni irrogate e la necessit? di un completo ridimensionamento del quadro sanzionatorio nei riguardi della Societ?.? Questa ? la richiesta cautelare : si richiede l?intervento d?urgenza in modo da annullare la sentenza e partecipare al campionato di Serie A. La Juve ? il principale portatore di interessi, quindi il Giudice del Tar avrebbe dovuto valutare per bene l?istanza cautelare. Infatti, il presidente del Tar del Lazio, Pasquale De Lise, apre subito una ?finestra? per poter fare la valutazione prima dell?inizio del campionato : la data stabilita ? il 6 settembre 2006, ricorso bene ? ?La Societ? ha tentato di utilizzare gli strumenti della giustizia sportiva per verificare la possibilit? di raggiungere una conciliazione con la Federazione, ed ha all'uopo presentato l'istanza di conciliazione avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI.? Ora sappiamo che rinunciando al Tar, le date per la Camera di Conciliazione ed Arbitrato sono state stabilite per quando si aveva tempo. L?unica cosa che ? stata fatta subito ? la sospensione delle tre giornate di squalifica del campo che il simpatico Piero ci ha rifilato per ?equilibrare? il fatto che ci decurtava la penalizzazione di 13 punti. Sapete pure che l?Arbitro del Coni ha sentenziato che una cosa del genere non poteva essere fatta : non esiste norma nel Codice di Giustizia Sportiva che la preveda. ?Questa iniziativa ha condotto all'incontro presso la Camera di Conciliazione del 18 agosto scorso, nella quale la Societ? ha dovuto registrare la indisponibilit? della Federazione all'esame di ogni proposta di conciliazione (si produce il Verbale dell'incontro).? ?ecco, appunto! Ma come non ci eravamo comportati bene al processo e bla bla bla ? Come si vede alla Federazione ( con a capo un ex (?!?) interista ) non interessa pi? di tanto? ?In questi situazione occorre ribadire come i diritti e gli interessi della Societ? siano gravemente pregiudicati dalle decisioni assunte dalla giustizia interna della F.I.G.C. e siano in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati, ove non si intervenga nei termini pi? immediati, quanto meno in via cautelare. Si consideri infatti che l'avvio del Campionato nazionale di calcio di Serie A ? fissato per il 9-10 settembre e dunque, prima di quella data, la ricorrente ha necessit? di ottenere un provvedimento giurisdizionale cautelare che le garantisca la possibilit? di partecipare al massimo campionato, pena, la stessa sostanziale inutilit? della successiva tutela giurisdizionale, trattandosi, con ogni evidenza di un danno gravissimo e non riparabile.? Notate come definiscono i nostri avvocati il Codice di Giustizia Sportiva : ?giustizia interna della F.I.G.C.? Ma non sbagliano : la Giustizia Sportiva ? un Codice di Diritto Privato, si capisce ancora di pi? l?applicabilit? della Legge 280/03. Comunque, si ribadisce la necessit? di vedere accolta l?istanza cautelare. ?Ci si rif? pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilit? per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l'autorit? giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.? ?anche la Costituzione!! Hanno studiato in nostri avvocati, nevvero ? Anche se la Costituzione la dovremmo conoscere a memoria, ci diamo una rinfrescatina : "art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa ? diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari." Bellissimo, l'art.24 non ? vero ? Lo dedichiamo, con simpatia, a tutti coloro che vorrebbero censurare il Direttore in ogni sua manifestazione, televisiva o cartacea. ?Nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda spetta in via di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 3 della L.280/2003; e deve essere attivata nelle forme previste dalle norme che regolano la giustizia amministrativa, e dunque con un ricorso ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971 e succ. mod. nell'ambito del quale venga pure proposta la domanda cautelare.? ?e quindi si ricorre al Tar!!! L'art.1 della 280/03 lo conosciamo. Vediamo l'art.3 : "Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge. 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'. 5. (comma soppresso)." Dedichiamo il comma 1 e il comma 2, simpaticamente, a tutti coloro che ci hanno detto che il ricorso al Tar non si poteva fare, che era illegittimo, che ci avrebbero radiato, e bla bla bla. Giovanni dalle Bande Nere ? 4 Continua PS L'argomento Reggina-Juventus ? sempre molto caldo : propongo di analizzarlo riportando cronologicamente le telefonate integrali fra i soggetti coinvolti : il fatto di aver gi? discusso dell'argomento, fa uscire fuori una lettura diversa delle trascrizioni. Siete d'accordo ? Ovviamente, dopo che si ? finita l'analisi del ricorso al Tar... -
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Come sempre, ringrazio per le annotazioni. Vedo che l'episodio di Reggina-Juventus ? molto sentito, forse perch? nell'immaginario collettivo c'? il "sequestro di persona" di Paparesta. In ogni caso, ricordate che per questo episodio ci viene contestato l'art.1, la mancanza di lealt?, mentre per Paparesta e Ingargiola vale l'art.6 : no, non l'illecito sportivo, ma la mancanza di denuncia del fatto. Vediamo cosa dice il bel Gianluca al fustigatore Borrelli : "ADR Quando ho compilato il referto, ho ritenuto di non scrivere nulla dell'accaduto in quanto, in definitiva, ci saremmo complicati di pi? la vita per episodi che avrebbero comportato, al massimo, una multa nei loro confronti ma senza alcuna incidenza sul prosieguo del campionato e che valutai come frutto di eccessivo nervosismo dei dirigenti. Allora concordai con i miei colleghi di evitare di scrivere, assumendomi comunque in prima persona tale responsabilit?." Ok ? Allora, Paparesta vuole lasciare cadere la cosa perch? pensa che "ci saremmo complicati di pi? la vita". Cosa succede, dopo ? "La sera stessa, per? ero pentito di questa decisione perch? mi sembrava di aver ceduto a loro che erano stati molto aggressivi non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti degli assistenti." Abbiamo gi? visto che il Direttore si rivolge a brutto muso soprattutto a Copelli, quindi apostrofa Di Mauro. A rimproverare Paparesta ci pensa l'Amministratore Delegato. Andiamo avanti. "Le mie titubanze erano soprattutto per il prosieguo della mia carriera, perch? nel momento in cui si fosse presentato un episodio sfavorevole alla Juventus, loro stessi si sarebbero potuti sentire legittimati a ripetere il comportamento." Se anche ci fosse stato un altro sfogo del genere, ne avrebbe inficiato la carriera ? "Tanto ? vero che speravo di incontrare, al mattino dopo, la Juventus in aeroporto a Reggio Calabria per chiarire l'accaduto e per stigmatizzare l'accaduto nello spogliatoio" Visto che ci siamo, chi pu? rispondere a queste due domandine ? 1.La Juve quando faceva le trasferte di Coppa tornava nella notte e a Reggio Calabria pernottava ? 2.Bari non ? molto distante da Reggio Calabria : anche Paparesta resta affascinato dal pi? bel chilometro d'Italia ? E ora la famosa telefonata fra Paparesta e il Direttore : "Pronto? (fonia interlocutore non disponibile ) ...ma che hai pure il coraggio di chiamarmi ? (fonia interlocutore non disponibile ) ... a Gianl?, stavolta guarda ? l'ultima volta, guarda, mi dispiace non... (fonia interlocutore non disponibile ) ...che cosa devi fare ? Guarda, io ho visto in te...mica sul rigore, sai ? Sul rigore ?...? quel bastardo di Copelli...ma tu ieri (fonia interlocutore non disponibile )... tu ieri, tu ieri, mi sei stato...mi sei rimasto pi? antipatico quando hai fermato, quando hai fatto fallo su...su Ibrahimovic che poi ha segnato il goal! Cos? hai evitato tutti i problemi possibili! Quello ? pi? grave del rigore! Perch? s'? vista la volont? tua!...Comunque, guarda, io non ho voglia, ...non ho voglia di parlarti, basta! (Luciano interrompe bruscamente la conversazione col suo interlocutore chiudendogli il telefono in faccia. Poi si rivolge nuovamente all'originaria interlocutrice)" Osservazioni di rito : 1.Non si parla esattamente di "chiarire e stigmatizzare l'accaduto" 2.Il Direttore, come abbiamo gi? visto altrove, rimprovera a Paparesta non tanto il rigore ( ancora una volta trasaiono i dubbi su Copelli ), ma la punizione data alla Juve con la quale abbiamo segnato!! Perch? ? Si capisce in un'altra telefonata dove si commenta il fatto che Paparesta nel secondo tempo comincia a fischiare "pro-Juve" e quindi agli occhi del Direttore diventa "antipatico" perch? cos? evidenzia che nel primo tempo era "contro-Juve" 3.Chiarito una volta per tutte che ? stato Paparesta a chiamare il Direttore 4.Chiarito che ? stato il Direttore a chiudere il telefono a Paparesta 5.(fonia interlocutore non disponibile ) = scheda straniera ? Eppure i CC almeno in questo caso non lo scrivono... 6.Vi chiederete : ma allora dov'? la frase : "Poi li ho chiusi a chiave e volevo port? via le chiavi, me le hanno levate, senn? le portavo via" ? 7.Ricordate la dichiarazione di Paparesta a Borrelli : "Non ho avuto alcuna percezione di essere stato chiuso. Ho appreso questo fatto dai giornali" 8.Sempre Paparesta a Borrelli : "Pertanto, arrivato a Bari ho ritenuto opportuno telefonare alla societ? Juventus chiedendo di parlare con il sig. Moggi per dirgli quello che avevo pensato e che, cio?, non avrei pi? tollerato atteggiamenti del genere. Nel momento in cui mi venne passato al telefono il sig. Moggi, lo stesso, continuando nel suo atteggiamento, non mi consent? di esprimermi, tanto che, quando gli dissi lo scopo della mia telefonata, non mi consent? di parlare. La telefonata ? stata brevissima. Sono sicuro di essere stato io a interrompere la telefonata" Mi consentite una battuta dal film "Il fuggitivo" : "Chiamatemi Gianluca : ci ha detto bugie" Sempre Forza Juve -
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Sorella cla78, grazie per le tue bellissime parole :-) Putroppo la pazzia la abbiamo rasentata in tanti, almeno tutti coloro che non hanno accettato questa situazione e, increduli, hanno cercato di difendersi. Lotta impari : noi da sempre abbiamo rubato, noi da sempre abbiamo truccato, etc. La differenza ? che prima queste erano chiacchiere da bar, dopo questa vicenda l'abbiamo certificata. Uso il plurale maiestatis, per dire noi Juve, ma se ci fossi stato io, se ci fossi stata tu, o semplicemente se ci fosse stato qualcuno che teneva alla Juve, mai avrebbe permesso una cosa del genere. A questa dirigenza, spero senza essere additato come sovversivo, fra le tante cose, il rimprovero pi? importante che gli muovo ? di non aver tenuto conto di una cosa, ritengo, importantissima : la dignit? di essere un tifoso della Juve. Io per? voglio pensare diversamente : le cose che stai leggendo io le ho lette "in tempo reale" perch? volevo seguire a fondo questa storia. La rabbia che mi ha preso nelle trasmissioni televisive, lo sdegno nel leggere articoli sui giornali sfacciatamente fuorvianti, ma soprattutto aver constatato che molti fratelli nostri, loro malgrado, si sono fatti un parere seguendo i "mezzi di informazione", mi ha fatto decidere di dare il mio piccolissimo contributo iniziando questo topic e coinvolgendo gente come kefeo e tutti coloro che partecipano a questo topic per aggiungere informazioni : se lo si fa nella giusta maniera, sono tutti ben accetti, anche gli ospiti di altra fede. La speranza, sorella cla78, ? che la verit?, quella vera esca fuori, venga a galla. Nel frattempo, l'analisi di quanto successo ci pu? aiutare a capire che le cose potevano essere gestite diversamente. Cari saluti e Sempre Forza Juve -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 3 Si continua con il FATTO. ?2- I fatti, cos? pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti: A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche del Moggi e di altre persone, la Procura della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato; ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della F.I.G.C. Ne deriv? una attivazione dell'Ufficio indagini che ritenne, in, conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell'art. 1006 (si allega sub 1 e 2 la motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino).? Mah! Veramente io non ricordavo cos?. Provo a riassumere velocemente. Dal documento di archiviazione : 1.Nel Luglio del 2004, il fustigatore Guariniello non riusciva ad incastrare ( ?perch? bisogna per forza riuscirci, no ? ) la Juve nella faccenda doping e cosa pensa ? Chiede al G.I.P. di poter mettere sotto controllo il telefono di Agricola Riccardo nel disperato tentativo di beccarlo con le mani sulle marmellata : cercava, pensate, di sorprenderlo a spacciare epo : ma si pu? ? 2.Dopo 15 giorni, si ripresenta dal GIP e gli dice : non abbiamo trovato nulla, ma sai, ho potuto notare che Moggi Luciano e Giraudo Antonio fanno strane telefonate : gli prospetta la solita associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva!! Il GIP gliele concede. 3.Dopo altri 15 giorni, si ripresenta dal GIP perch? voleva continuare ad intercettare, ma costui gli dice : caro PM, stai indagando sul doping o cosa ? non ti posso concedere di continuare le intercettazioni con le seguenti motivazioni : "Con provvedimento in data 9.9.04, il GIP respingeva la richiesta di intercettazione per insufficienza indiziaria in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato reato di associazione per delinquere. Invero, nella motivazione il GIP si soffermava anche sulla mancanza di gravi indizi in ordine ai reati di frode sportiva, non riconoscendo-nel merito- una particolare ed univoca valenza probatoria alle telefonate intercettate, cos? testualmente esprimendosi :"gli elementi che si evincono da tali conversazioni non sono peraltro sufficienti a ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato indicato in epigrafe. Vi ? a monte un problema di individuazione dei gravi indizi in ordine al reato-fine (art.1 L.401\89) posto che il tenore delle conversazioni tra Moggi e Pairetto e le manifestazioni di speranza nella "bont?" degli arbitri lasciano aperti dubbi circa il fatto che gli arbitri richiesti da Moggi siano con sicurezza determinati - in base a previo accordo collusivo - a favorire la squadra diretta dall'indagato, e pertanto a realizzare una fraudolenta ed illecita interferenza nel leale andamento della competizione agonistica" Ma soprattutto in motivazione il GIP si soffermava sulla reale valenza indiziaria degli indizi del reato di cui all'art.416 c. p., ritenuti privi non solo del carattere della gravit? ma anche di quello della sufficienza (... ma soprattutto non possono ritenersi sussistenti sufficienti indizi in ordine al reato di associazione per delinquere.."), e ci? per mancanza di pressoch? tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: "... difettano in particolare gli elementi della organizzazione di mezzi (non essendovi elementi in tal senso) e della stessa sussistenza, stabilit? e continuit? di un vincolo e di una struttura associativa autonoma, la quale... deve essere caratterizzata dall'indeterminatezza del programma criminoso, cosa che nel caso di specie non ? affatto evincibile; difetta altres? dal punto di vista soggettivo l'elemento della continuativa colleganza tra gli indagati in relazione alla realizzazione di plurimi ed indeterminati reati-fine..." 4.Il procuratore della Repubblica Dr. Marcello Maddalena si va a leggere le intercettazioni, non scopre alcunch? e procede con l?archiviazione. 5.Intercettazioni stravolte dai media : 5a.La Maserati e la Casa Reale 5b.Pairetto e Dondarini 5c.Moggi chiede a Bergamo arbitri....per le amichevoli 6.Come da accordi, procura di Torino invia gli atti alla FIGC a Roma per verificare se ci sono gli estremi per reati di Giustizia Sportiva. Per quanto ne so, gli atti arrivano a Febbraio 2005 : la strada ? lunga e perigliosa da Torino a Roma. Avanti col Tar : ?Dal 2004 la Procura della repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si ? estesa a dismisura raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilit? dei signori Moggi Luciano, all'epoca direttore generale della soc. Juventus, e Giraudo Antonio, all'epoca amministratore delegato della stessa societ?. Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, rifer? su migliaia di telefonate - peraltro di contenuto non diverso da quello delle telefonate raccolte a Torino - intercettate sulle utenze in uso al Moggi, e ci? indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare "il sodalizio criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicit? di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo dell'intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della F.I.G.C. che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva".? Faccio notare che i nostri avvocati rilevano che il contenuto delle telefonate intercettate dalla procura di Napoli non ? diverso da quello delle telefonate intercettate dalla procura di Torino. Ancora il Tar : ?L'attivit? della Procura di Napoli prosegu? (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicch?, a conclusione delle indagini, intervennero le contestazioni che sono allegate sub. 3. Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all'Ufficio indagini della F.I.G.C., [?]? Sospendo un attimo il discorso, per fare un altro appunto. A me non risulta che la Procura di Napoli d?ufficio abbia inviato gli atti alla FIGC, d?altronde l?indagine non ? ancora chiusa. Cosa avvenne ce lo dice lo stesso Borrelli nella dichiarazione rilasciata alla Commissione Cultura del Senato : 1.Borrelli ha sostituito a capo dell?Ufficio Indagini il Generale della Guardia di Finanza, Italo Pappa, dimissionario 2.Dalla versione stenografa dell'audizione alla Commissione Cultura, 25? seduta 14 settembre 2006 : "BORRELLI. Certo sarebbe difficile ma qui vorrei pero` sottolineare alcune date. Sono venuto a Roma a prendere possesso dell?ufficio il giorno 26 maggio; dal primo contatto con l?avvocato Nicoletti, che il braccio destro del commissionario straordinario, professor Rossi, ho appreso che Napoli aveva una messe notevole di atti che avrebbe potuto trasmetterci e che poteva interessare la giustizia sportiva. Quindi, in seguito ad intese telefoniche preventive tra l?avvocato Nicoletti e la procura della Repubblica di Napoli, lo stesso 26 maggio, quando ho preso possesso dell?ufficio a Roma, l?avvocato Nicoletti ed io ci siamo trasferiti a Napoli su una macchina dei Carabinieri e dietro mia richiesta verbale, perche? non avevo ancora firmato nulla, il procuratore della Repubblica di Napoli, come risulta dalla lettera di accompagnamento datata 26 maggio, mi ha consegnato il cd-rom contenente la copia delle informative dei Carabinieri." 3.Dal sito del Coni : "Il Presidente del CONI, Giovanni Petrucci ha incontrato oggi il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Prof. Guido Rossi. Al termine del colloquio, in base alla delibera n. 222 del 16 maggio 2006 della Giunta Nazionale, d?intesa con il Commissario Straordinario, il Presidente del CONI ha nominato i seguenti Vice Commissari della FIGC: -l?Avv. Paolo Nicoletti, per il Coordinamento Generale -il dott. Settembrino Nebbioso, per il settore Norme e Regolamenti; -il Sig. Demetrio Albertini, per l?Attivit? Sportiva. In considerazione dei vincoli d?urgenza, i rapporti con le Autorit? Giudiziarie e i relativi problemi rimangono di competenza esclusiva ad interim del Commissario Straordinario. Al dott. Giancarlo Abete ? stato conferito un incarico speciale per il Club Italia. Roma, 18 maggio 2006" 4.L'avv.Paolo Nicoletti, come tutti ormai sanno, ? figlio di Francesco, professionista molto legato alla famiglia Moratti 5.Chi ha dato l'autorizzazione alla procura a dare le carte ad una persona non ancora incaricata ufficialmente ? Scusate, si riprende il Tar : ?Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all'Ufficio indagini della F.I.G.C., che, all'esito di una brevissima attivit? diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla Autorit? giudiziaria, ne segu? pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilit? di dirigenti di molte altre societ? (Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che "Giraudo e soprattutto Moggi sono apparsi come elementi fondanti di quell'associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005".? Faccio notare che i nostri avvocati rilevano che la FIGC segue pedissequamente l?impostazione della Autorit? Giudiziaria. Posso chiedere qual ? l?impostazione della Autorit? Giudiziaria ? La Procura di Napoli non ha ancora n? chiuso l?indagine n? rinviato a giudizio. Quindi in mano si hanno le mere intercettazioni telefoniche nonch? le conclusioni dell?arma. Se permettete, questa non l?ho mai capita : la Procura di Napoli decide di fare intercettazioni telefoniche per tutto ( ?e per tutti! ) il campionato 2004/05. Chiede quindi all?arma di fare il lavoro di intercettazione. Perch? l?arma fa rapporto ? Questa veramente non l?ho capita : non avrebbero dovuto semplicemente portare le intercettazioni in procura, cos? come altre prove richieste ( eventuali appostamenti, documentazione varia, etc. ) ? Sappiate che i termini ?Cupola? e ?Combriccola romana?, per dirne solo due, arrivano dal rapporto dell?arma : ma spettava a loro usare questo metro di giudizio ? Avanti col Tar : ?La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha - con riferimento a Moggi e Giraudo - costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art 6 CGS) che sarebbe realizzato dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS). A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarit? tali da integrare un illecito sportivo (all. 4).? Faccio notare che i nostri avvocati rilevano che l?art.6 arriva da somma di art.1 : ma io non lo so : che si sono sgolati a fare Cesare e poi Piero a dare dimostrazioni giuridiche del reato di illecito sportivo ? Tutti hanno inteso che l?art.6 arriva come somma di art.1. Ma, ricordate, qui ci stiamo difendendo? Avanti col Tar : ?Gi? nella decisione della C.A.F. queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la C.A.F. ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la esistenza di comportamenti contrari a lealt? e correttezza.? Visto ? Ci stiamo difendendo? ?Non solo: ma la decisione della C.A.F. ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti, smentendo la ipotesi formulata dall'Ufficio indagini.? Ci si continua a difendere? ?Non dimeno ha ritenuto condividendo l'impianto accusatorio formulato al capo 1 della Procura federale, che la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica". La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell'osservare che non ? il numero delle condotte che ne cambia la sostanza: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.? E vai!!! ?Ma vi ? un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della C.A.F. Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non ? sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe pi? distinguere il comportamento contrario ai principi di lealt?, correttezza e probit? dall'illecito sportivo e si sanzionerebbe un'intenzione.? Giusto, ovvio, elementare : se si procedesse come fatto da Cesare e da Piero non si riuscirebbe pi? a distinguere l?alveo della mancanza di lealt? con l?illecito sportivo. ?Il giudizio sull'idoneit? ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Girando ? condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito: infatti non pu? essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuoto e non viene raccolta da chi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato voluto.? Ma lo vedete che basta leggere le cose con onest? intellettuale ? Sono molti i casi in cui le richieste del Direttore cadono nel vuoto, come scrivono gli avvocati : alla faccia del capo della Cupola!! Lui ordina e i sottoposti se ne sbattono? ?Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all'art.1 CGS.? Anche questo ? verissimo : vi ricordo che l?unico arbitro che si becca l?illecito sportivo, il nostro amico De Santis, non se lo becca a seguito di favoreggiamenti alla Juve, mi dispiace per qualche amico di diversa fede che ci legge. Il, lasciatemelo dire, povero De Santis si ritrova l?illecito sportivo per Lecce-Parma. Povero, perch? De Santis ha dato pi? volte la sua versione sulla partita e sulla interpretazione delle sue parole intercettate. Ma converrete, quando si raccoglie una prova schiacciante come la dichiarazione dell?allenatore boemo sul sito della sua stessa squadra, non ci sono alibi che tengano!!! ?Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si pu? distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica ? frutto di numeri ed i numeri discendono dai risultati delle gare) che, come si ? visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti.? Visto ? Per i nostri avvocati, l? ?ovvero? dell?art.6 non ? una opzione aggiuntiva, bens? serve ad esplicitare le uniche due opzioni possibili : o si modifica in qualche modo lo svolgimento di una partita o si modifica in qualche modo il risultato di una partita. La terza opzione ? nella testa di poche persone? ?Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell'art. 1 CGS, cos? come per le restanti imputazioni.? E bravi i nostri avvocati del Tar : hanno verificato che di soli art.1 si tratta!! Ci chiederemmo chi ha detto ( ?o ha fatto dire!! ) all?Avvocato Zaccone che ?nelle intercettazioni telefoniche trova ben 4 illeciti sportivi?, altro ch?. Forse, con le tesi di colpevolezza che ci siamo assunti, speravamo nella clemenza della corte ? Giovanni dalle Bande Nere ? 3 Continua -
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Hai ragione, e ti ringrazio per la segnalazione. Io mi riferisco alla telefonata prog. 157 del 07/11/04 fra Moggi e Giraudo, dopo che Paparesta aveva chiamato il Direttore. Loro non parlano proprio del gol annullato per fuorigioco di Kapo. Ecco un paio di passaggi : G.A. : "...ti spiego una cosa, Luciano ti spiego una cosa, scusa, eh! Lui, ad un certo punto, questo tipo qua, ha fatto delle cose che...il rigore ? vero che doveva vederlo, assolutamente, Copelli, non c'? dubbio, per?, lui, un arbitro, non pu? non vedere un rigore cos?! ...perch? non ? in mischia, cose..io..sto in dubbio che lui lo abbia pure visto...adesso non riesco a vedere un filmato dove...la posizione..." M.L. : "...come...come sei ancora in dubbio ? Ma che dubbio ? Lui l'ha visto!! Antonio!! Come sei in dubbio ?" Cosa capiamo ? Il Direttore ce l'ha sicuramente con Copelli. L'Amministratore Delegato un p? di pi? con Paparesta. Guardate ancora : G.A. : "...ti voglio dire le ultime tre volte: ci ha fatto perdere la Coppa Italia; col Palermo ha dato una punizione che non c'era, l'ha fatta ribattere due volte; e ieri sera cos?! Questo ? Paparesta! Bisognerebbe metterle queste cose qua! Paparesta contro la Juve!!" Visto ? Il Dottor Giraudo pensa che sia Paparesta il problema. Ma per il Direttore : M.L. : "Si, si...no, no, infatti Di Mauro ( l'altro assistente di Reggina-Juve, n.d.r. ) ne ha gi? beccati sei con l'Atalanta ( turni di squalifica n.d.r. ). Hai visto a Di Mauro quando gli ho detto che...ieri sera...che non ci ha capito un c****...non ha fiatato. Era come impietrito, sembrava una statua...e quell'altro lo stesso...perch? quando c'hanno le colpe...ma Di Mauro non c'ha tanto colpa ( quello che ha annullato il gol di kapo n.d.r. )...Di Mauro perch? non c'ha capito un c****!! Copelli invece c'ha il conto perch? c'ha capito!!" Volete la conferma ? Ecco cosa dice Paparesta a Borrelli : "Moggi si rivolse al guardalinee Copelli, dicendogli che era vergognoso non dare un rigore del genere; poi pass? a Di Mauro e, puntandogli il dito, gli ricord? che tre anni prima anche a Bergamo aveva commesso errori a danno della Juventus. Giraudo mi disse, dandomi del lei a differenza di Moggi che, nel suo stato di particolare agitazione, dava il tu a tutti, che lei con noi ? sempre sfortunato. A quel punto invitai i due a uscire." Come in precedenti mail riporto fatti oggettivi, interpretabili come volete : 1.Copelli annulla il gol di Trezeguet nella finale di Supercoppa Italiana Juventus-Inter nell'agosto 2005. 2.Paparesta si rivolge al presidente vicario di una nota squadra di milano per ottenere un interessamento su un dossier... ...qualche dubbio viene, o no ? Sempre Forza Juve -
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Scusate, ieri sera guardavo la trasmissione di Ravezzani, ospite il Direttore. Nella discussione su chi dovesse essere l'arbitro di Inter-Milan era parere del Direttore che lo fosse Paparesta : e gi? risata generale. E' da un p? che seguo la trasmissione ( ...solo per sentire cosa dice il Direttore, ovviamente! ) e l'impressione che ho ? sempre la stessa : secondo me, sono pochissimi coloro che si sono documentati e/o che hanno provato a leggere le intercettazioni telefoniche senza esserre influenzati da partito preso. Ecco, molti degli ospiti che vanno da Ravezzani, ivi compreso lui stesso, mi sembrano non abbiano fatto questo. Io non lo trovo corretto : se vuoi attaccare qualcuno, mi sembra, lo devi fare in maniera circostanziata, altrimenti ? solo demagogia. Scusate, io al posto loro, se non conoscessi a fondo l'argomento non parlerei "ad minchiam", come diceva il compianto Professore : preferirei stare zitto. Fatta questa premessa, abbiamo gi? parlato di Reggina-Juve, ma ci ritorno volentieri per puntualizzare alcune cose : 1.Quando il Direttore e l'Amministratore Delegato entrano nello spogliatoio non se la prendono con Paparesta, no : se la prendono con Copelli, reo di non aver visto un fallo di mano in area a nostro favore e aver invece visto il fuorigioco di Kapo. 2.In realt?, i nostri nutrono gi? forti dubbi sull'operato di Copelli, indipendentemente da Paparesta. 3.Paparesta non si ? accorto di essere stato chiuso nello spogliatoio e lo ha appreso dai giornali : questa ? la sua deposizione da Borrelli. 4.La mattina dopo la partita Paparesta chiama il Direttore per scusarsi di averli buttati fuori non una, ma due volte. Questa ? l'unica telefonata fra il Direttore e un arbitro e finisce con il Direttore che gli chiude il telefono bruscamente. 5.La telefonata fra l'Amministratore Delegato e il Direttore, dopo che questi ha parlato con Paparesta, chiarisce che i due non ce l'hanno con Paparesta, ma viene confermato che nutrono forti dubbi su Copelli. 6.Non tutti i mali vengono per nuocere : dalle intercettazioni in mano al Direttore escono fuori "belle" comunicazioni fra l'addetto agli arbitri di una grande squadra italiana e l'assistente Copelli. 7.A scanso di equivoci, un altro caso in cui Copelli ci annulla un gol per sospetto fuorigioco ( Trezeguet ) ? la finale di Supercoppa Italiana del 20 Agosto 2005 a Torino contro l'Inter Questo ? quanto. Sempre e Comunque Forza Juve -
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Giovanni dalle Bande Nere ? 2 Continuiamo l?analisi di ogni riga del ricorso al Tar del Lazio della Juve. Si procede con il FATTO. ?La Juventus Football Club ? una delle pi? importanti Societ? del calcio professionistico nazionale ed internazionale. E' stata fondata nel 1897 e da quel momento non ha mai mancato la partecipazione al massimo Campionato nazionale del calcio (la serie A). Nel corso di questi oltre cento anni di attivit? sportiva, la Juventus ha raccolto il maggior numero di successi nel Campionato nazionale, conquistando 29 "Scudetti", oltre a 9 "Coppe Italia"; in entrambe le competizioni si tratta di un risultato non conseguito da alcuna altra squadra. In campo internazionale, la Juventus ha ottenuto importanti e prestigiose vittorie, divenendo la prima squadra di calcio europea a conquistare la vittoria in tutte e tre le competizioni ufficiali UEFA ("Coppa dei Campioni" - ora denominata "Champions League" - "Coppa delle Coppe", "Coppa UEFA"). Le vittorie principali ottenute in ambito internazionale sono: - 2 "Coppe Intercontinentali" FIFA (che rappresentano il campionato mondiale per squadre in clubs). - 2 "Coppe dei Campioni" - 3 "Coppe UEFA" - 1 "Coppa delle Coppe" - 2 "Supercoppe Europee" La Juventus ha svolto e svolge una importante attivit? di formazione di giovani calciatori, nelle proprie squadre che partecipano a tutte le competizioni nazionali di categoria; nell'annata 2005-2006, le squadre giovanili della Juventus hanno vinto le principali competizioni nazionali di categoria ("Primavera" e "Allievi nazionali"); nel totale, il numero di giocatori che la Juventus forma sul piano sportivo nelle proprie varie squadre assomma a circa 450 elementi. Nell'anno 2005-2006, la Juventus ha vinto con largo margine il campionato nazionale di serie A, conquistando il 29? scudetto. La Juventus ha sempre dato un importante contributo alla attivit? delle squadre nazionali di calcio; si consideri che nella recente vittoriosa finale del Campionato Mondiale di Calcio 2006 in Germania la Juventus era presente con ben cinque calciatori, nella Nazionale Italiana Campione del Mondo e tre giocatori nella Nazionale francese seconda classificata; rappresentando senza dubbio la squadra maggiormente rappresentata al pi? alto livello nella massima competizione calcistica nazionale. Da alcuni anni, la Societ? ? stata quotata alla Borsa Italiana, ed ammessa al segmento della Borsa denominato "Star", che raggruppa le Societ? di minori dimensioni, ma di particolare affidabilit?, sulla base di una serie di indici e criteri. Nello scorso mese di maggio 2006, la Juventus si ? trovata coinvolta in una indagine sportiva per presunti comportamenti contrari alle regole dell'ordinamento calcistico, da parte di un rilevante numero di soggetti, tra cui il proprio Amministratore delegato, Dott. Antonio Giraudo, e il Direttore generale, Luciano Moggi.? Le sapevate queste cose, giusto ? Si pu? notare che per il Direttore non ? previsto nemmeno il canonico ?Sig.? Andiamo avanti : ?La Societ? ha ritenuto di rimarcare immediatamente la propria estraneit? a qualunque ipotesi di illecito sportivo, rinnovando rapidamente i propri vertici e dotandosi di un "Codice etico" e di nuove regole per il controllo interno, conformi al Codice di autoregolamentazione delle Societ? quotate.? Altre note : 1.Il cda si ? dimesso con la conseguente dimissione dell?Amministratore Delegato Dottor Antonio Giraudo. Non risultano dimissioni spontanee del Dottor Giraudo che d?altronde aveva cominciato a difendersi con la convocazione di una memorabile conferenza stampa in cui aveva minacciato querele a chi avesse pubblicato intercettazioni : ricordo male ? 2.Il Direttore Generale, Sig. Luciano Moggi, con contratto a tempo indeterminato, non ? stato licenziato ma si ? dimesso spontaneamente. 3.Nelle nuove regole per il controllo interno ci sono anche : 3a.I dirigenti non esternano alla stampa i loro pensieri sul comportamento della squadra in campo 3b.I giocatori rinunciano a discutere di mercato nelle interviste che rilasciano 3c.I giocatori che partecipano a trasmissioni televisive non sono autorizzati a diffondere notizie interne alla societ? 3d.Nel caso di comunicazioni trasversali utilizzare, per convenzione, frasi come ?Mai dire mai?, ?Mai dire sempre? e ?Sempre dire sempre? Si procede : ?1- La vicenda disciplinare cui si ? fatto cenno ? quella che ? stata oggetto delle pronunce della Commissione di appello federale in data 14 luglio 2006 e della Corte Federale in data 25 luglio 2005. Come ? noto, la Corte Federale ha pronunciato una decisione con la quale ha determinato la "sanzione a carico della societ? Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell'ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni gi? irrogate nella decisione impugnata (quella della C.A.F. in data 14 luglio 2006) per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006". La C.A.F. aveva cos? precisato le sanzioni a carico della soc. Juventus: "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007, revoca dell'assegnazione del titolo di campione d?Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006, ammenda di euro 80.000" Anche questo lo sapevamo, giusto ? ?In sostanza la Corte Federale si ? limitata a ridurre a 17 la penalit? di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato ed ha, invece, aggravato pesantemente la sanzione complessiva, aumentando della met? la sanzione dell'ammenda ed aggiungendo la squalifica del campo per tre giornate. Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate dalla situazione di fatto come infra precisata, che hanno provocato e provocheranno danni ingenti alla Societ? ricorrente e che impongono l'immediata attivazione del presente ricorso avanti alla giustizia amministrativa, al fine di cercare di evitare almeno i pi? gravi danni, e nella specie la retrocessione in Serie B. Tale effetto ? conseguibile solo per il tramite di un provvedimento cautelare da parte della giustizia amministrativa da assumersi con la massima urgenza, essendo ormai imminente l'avvio dei Campionati nazionali di Serie A e B e la pubblicazione dei relativi calendari.? Oohh, andiamo al Tar, dai : ricordo che al Tar vengono valutate : 1.L?istanza cautelare, se applicabile. In questo caso, il Tar, se ravvisa la necessit?, accoglie la richiesta e il suo provvedimento diventa immediato. Nella fattispecie, dato che l?applicazione della sentenza si sarebbe esplicitata con l?inizio del campionato, si suppone che l?istanza cautelare avrebbe potuto essere accolta. Nel caso dei ricorsi al Tar di... a.Sig. Luciano Moggi b.Dott. Antonio Giraudo c.Ego di Napoli d.Giu-le-mani-dalla-juve ...l?istanza cautelare non ? stata accolta. 2.L?istanza di merito Il Tar decide che il ricorso ? ammissibile e che ne discuter?. Si ricorda che nel caso dei ricorsi al Tar di... a.Sig. Luciano Moggi b.Dott. Antonio Giraudo c.Ego di Napoli d.Giu-le-mani-dalla-juve ...l?istanza di merito, contrariamente a quanto artatamente riportato dai mezzi di comunicazione, ? stata accolta. Giovanni dalle Bande Nere ? 2 Continua -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Giovanni dalle Bande Nere ? 1 Come promesso, si va ad analizzare il ricorso della Juventus Football Club al Tar del Lazio, competente in materia di Giustizia Sportiva. Il posizionamento delle date lo ha gi? fatto l?amico Kefeo. Vogliamo ricordare come si ? arrivati alla decisione ( ?all?unanimit?! ) di ricorrere al Tar ? Brevemente, sia la Commissione di Appello Federale, presieduta da Cesare Ruperto, quanto la Corte Federale, presieduta da Piero Sandulli, ci condannano alla retrocessione in Serie B. Dai 30 punti previsti da Ruperto si scende ai 17 di Sandulli. Ci tolgono due scudetti, e non ne faremo mai richiesta, soprattutto dell?ultimo quello del 2005/06, campionato quest?ultimo non oggetto di indagine. Infarciscono la sentenza tre giornate di squalifica e una multicina di 80.000 euro. Siamo agli inizi di Agosto, ancora non sono rientrati dalle giuste ferie i campioni del mondo. Cosa succede in casa Juve ? Improvvisamente, dopo aver tanto subito, un colpo di reni : l?attuale presidente annuncia che il cda ha deciso di ricorrere al Tar contro le sentenze della Giustizia Sportiva. Poich? ? in ballo l?inizio del campionato, una volta depositato, il presidente del Tar del Lazio, Pasquale De Lise, apre una ?finestra? alla Juve, cosa che consentir? di valutare per tempo l?eventuale accettazione dell?istanza cautelare. Ok, dopo questa premessa, peraltro arcinota, passiamo alla lettura riga per riga del ricorso. ?Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma RICORSO Della JUVENTUS FOOTBALL CLUB , societ? per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, cod. fisc. ???????, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega a margine del presente atto, dall'ALA. Riccardo Montanaro del Foro di Torino e dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via ????, (tel. 06 ????, fax 06 ????, e-mail s???@v?????.com)? Ben tre avvocati a supporto : 1.Riccardo Montanaro ( membro del cda della Juve ) 2.Paolo Vaiano 3.Stefano Vinti ?Contro -la F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore -la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI A e B, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti -del C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CON SEDE IN Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore; -del FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; -del FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;? Resistenti di rito : notiamo che questa ? una delle poche volte che in maniera ufficiale ci dimostriamo, per quanto formale, contro l?Inter. ?Per l'annullamento previ provvedimenti cautelari -della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al dispositivo in data 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/Cf in data 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Societ? rispetto alla decisione di primo grado della C.A.F.; -della precedente decisione della Commissione di Appello Federale - C.A.F. - in data 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.;? Chiediamo l?annullamento delle due sentenze, quella di Cesare e quella di Piero. Ma anche? ?di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui in specie: -il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 15 giugno 2006, con cui sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, ed ? stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare della C.A.F., in primo grado e della, Corte Federale, in grado d'appello;? Ma bene!! Allora non sono passati inosservati i provvedimenti pedestri del Rossi Guido. Li dobbiamo analizzare per bene, giusto ? Cominciamo con il primo : il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15 Giugno 2006. ?ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO Il Commissario Straordinario, ai sensi dell?art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.? Come vedete il caro Guido si arroga il diritto di modificare i tempi dei termini procedurali per illecito sportivo, e lo fa il 15 Giugno!! Comunque, lui dice che lo fa ai sensi dell?art.29 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto sembri una matrioska, noi da bambini diligenti ci andiamo a leggere tale comma : ?TITOLO V. NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 29 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali [?] 11. II Presidente federale ha facolt? di stabilire modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una pi? sollecita conclusione dei procedimenti. [?]? Eh, ragazzi, putroppo la Giustizia Sportiva ? cos?, un codice di diritto privato. Cosa si pu? notare ? 1.A ben leggere, il comma 11 si applica al Presidente federale. Bisognerebbe cercare se esiste una norma che preveda per il Commissario straordinario le stesse facolt? esercitabili da un Presidente federale. Vi ricordo che un Presidente federale viene eletto, un Commissario straordinario viene designato direttamente. Usualmente i regimi di Commissariamento sono da considerarsi temporanei e necessari per assolvere le funzioni basilari per garantire la governabilit? dell?organo soggetto a commissariamento. 2.Siamo stati fortunati : il comma 11 prevede la concessione al Presidente federale di due facolt? : modalit? procedurali particolari e abbreviazioni dei termini. Il caro Guido si ? limitato alla seconda facolt?. 3.Chi stabilisce i ?casi particolari? per cui ? applicabile codesto comma 11 ? Ritorniamo al C.U. n.12 per vedere cosa fa il caro Guido : ?Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione di Appello Federale, le modalit? procedurali sono quelle previste dall?art. 37 del codice di giustizia sportiva con i termini cos? abbreviati: -Il termine di 5 giorni previsto dall?art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni; -Il termine di 10 giorni previsto dall?art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva ? ridotto a 5 giorni.? Al solito, lettura dei due commi citati : ?TITOLO VI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA Art. 37 Giudizio [?] 2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata l?avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell?atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell? art. 34, comma 7, dispone la notificazione dell?avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l?avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant?altro ritengano utile ai fini della difesa. 3. II termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non pu? essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell' avviso di convocazione.? Sempre il C.U. n. 12 : ?Per i procedimenti di ultima istanza, presso la Corte Federale , avranno validit? i seguenti termini e le seguenti disposizioni procedurali: [?] ? Questa parte non l'ho riportata per non appesantire oltre il lecito : ci sono solo modalit? procedurali di notifica, etc. per cui non mi sembra possa influire sul discorso. Si va avanti col ricorso al Tar : ?-Il Comunicato Ufficiale del Commissariato- Straordinario della F.I.G.C. N.14 in data 16 giugno 2006 con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale;? Eccoci : con altro comunicato ufficiale, il n.14, viene eletto il tronfio Cesare. Da bravi bambini, ce lo andiamo a leggere. ?Il Commissario Straordinario -preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si ? stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva; - considerato che, in virt? di detta decisione, si rende allo stato necessario provvedere alla nomina del Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale; -visti l? art. 31 dello Statuto Federale e l?art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva d e l i b e r a di nominare Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale il Prof. Cesare Ruperto Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d?Appello Federale che non svolgono attivit? di magistrato ordinario.? Allora, cosa succede ? 1.Il C.S.M. sempre il 15 giugno decide il divieto assoluto per i magistrati di partecipare alla Giustizia Sportiva. Dovremmo chiederci come una cosa del genere sia stata tollerata fino ad allora, ma tant??. 2.Il primo presidente della Commissione di Appello Federale ?, come sappiamo, Pasquale De Lise, presidente del Tar del Lazio!! 3.Art.31 Statuto Federale "Collegio dei revisori dei conti" Ho letto e riletto questo articolo, ma non riesco a trovare il nesso con il Comunicato ufficiale n.14. L'articolo si occupa di Collegio dei revisori dei conti : cosa c'entra con la nomina d'ufficio del presidente della Commissione di Appello Federale ? Qualcuno di voi lo sa ? 4.Art.26 Codice Giustizia Sportiva si occupa della figura, nella Giustizia Sportiva della Commissione di Appello Federale : questo articolo ? pi? attinente 5. ?Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d?Appello Federale che non svolgono attivit? di magistrato ordinario.? Avanti con il Tar : ?-il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale? E andiamo a leggerci anche quest?altro : ?Il Commissario Straordinario -preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si ? stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;? E questo lo abbiamo letto gi? prima? ?- considerato che, in virt? di detta decisione, si rende allo stato necessario integrare la Commissione d?Appello Federale con alcuni Componenti;? Eh? Cosa vuol dire ? Nel precedente C.U., il n.14 ci ha detto che i magistrati non ordinari restavano al loro posto. Quindi, in caso contrario vanno sostituiti, mi sembra, non integrati, giusto ? Quindi, che vuol dire "si rende allo stato necessario integrare" ? ?-visti l? art. 31 dello Statuto Federale e l?art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva d e l i b e r a di nominare Componenti della Commissione d?Appello Federale i Sigg.ri: Avv. Riccardo CONTE Prof. Avv. Francesco DELFINI Prof. Avv. Pierfrancesco GROSSI Avv. Gianfranco IADICOLA Pres. Michele LO PIANO Dott. Giuseppe MARZIALE Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d?Appello Federale che non svolgono attivit? di magistrato ordinario.? Quindi, deliberatamente, vengono integrati, aggiunti, questi altri sei. Perch? ? Ancora il Tar : ?-di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l'altro a: -assegnazione del titolo di Campione d'Italia per l'anno 05/06; -formazione dell'elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l'anno 2006-2007; -formazione dell'elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007; nonch?, ove dovesse occorrere, degli art. 1,2,6 e 18 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso.? E questo ? quello che rivendichiamo : ?e per la declaratoria -del diritto della Juventus F.C. alla iscrizione e alla partecipazione al Campionato nazionale di Serie A per l'anno 2006-2007; -del diritto della Juventus F.C. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati.? Leggere queste cose adesso fa venire i brividi : il diritto alla iscrizione al campionato di Serie A 2006/07 e il diritto al risarcimento danni!!! Giovanni dalle Bande Nere ? 1 Continua -
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La Guerra di Piero ? 22 Si chiude, ragazzi. Ci dobbiamo solo occupare della sentenza Sandulli. Prima di cominciare vi vorrei raccontare un ?nanetto?. Dunque, prima dell?ambaradan il presidente della Corte Federale non era l?esimio Prof. Piero Sandulli, no. Il presidente della CAF era il Dottor Cesare Martellino. Il Dottor Martellino, procuratore a Terni, rappresentante italiano di Eurojust, evidentemente non andava bene ai nuovi padroni del vapore. Come fare per "sostituirlo" ? Voi pensate che sia stato il tronfio Rossi Guido ( ?vi siete chiesti perch? tutti i Rossi, almeno quelli famosi, sono interisti ? ) a sollevarlo dall?incarico ? No, ha cambiato un po? di giudici con palla in movimento, ma il presidente della CAF non lo ha sollevato lui!! Ma allora chi ? stato ? Qualche chilometro pi? a sud rispetto alla Curva Monte Mario, all?ombra del Vesuvio dei solerti garantisti di giustizia erano ormai giunti alla fine ( ?!? ) delle indagini che li hanno impegnati per un intero anno ( ?certo i napoletani gli saranno grati per essersi occupati in siffatte malefatte : si sa nella citt? partenopea avvengono facezie cui per farsi le ossa vengono designati i neolaureati? ). Si era in quella, quando ci si ? imbattuti nell?ennesima malefatta del nostro Direttore : la vertenza dell'uzbeko Ilias Zeytulaev e dell'ucraino Viktor Boudianski. Non sto qui ad entrare nello specifico, diciamo solo che si rivolgono alla giustizia sportiva per ottenere lo svincolo dalla Juve. La decisione in prima istanza spetta al Dottor Martellino e decide che ha ragione la Juventus : grave reato, dare ragione a Moggi, pu? costare l?esposizione a pubblico ludibrio condito da improperi di ogni tipo. Infatti, ci? ? sufficiente per vedersi recapitare l?arma usata in Italia se si vuole screditare una persona : l?avviso di garanzia, l'ultimo emesso dalla Procura di Napoli, con eccellente scelta di tempo, aggiungo io. Il Dottor Cesare Martellino in una intervista dichiara : ?Sono deluso dei colleghi di Napoli. La faccenda Boudianski-Zeytulaev ? evidente, bastava chiedere le carte e leggerle per capire che non si poteva non prendere la decisione che ? stata presa.? (e.g. http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/s...artellino.html) Ok, forse Martellino ha pensato come state maliziando voi in questo momento, capisce e lascia la presidenza della CAF. A quel punto bisognava sostituirlo e arriva l'irreprensibile Cesare Ruperto ? Capita l'aria che tira, il presidente della Corte Federale, il Dottor Pasquale De Lise si autosospende. Si fa presente che il Dottor Pasquale De Lise era anche il Presidente del Tar del Lazio, competente in materia di Giustizia Sportiva. Anche se fino ad allora si era andati avanti cos?, senza che nessuno sollevasse l'evidente conflitto di interessi, il Dottor Pasquale De Lise si autosospende. Giustamente, direi. E chi nominiamo allora al posto di De Lise ? Ovviamente una persona al di sopra delle parti, in modo da non alimentare alcun sospetto. D'altro canto il nuovo corso non ? integerrimo ? E allora chi meglio dell'ex avvocato della Lazio, Prof. Piero Sandulli ? Non vi sembra una scelta ottimale, in sintonia con la linea che si ? dato il nuovo che avanza ? Infatti, il suo scopo il professore lo raggiunge in pieno senza preoccuparsi di fare un pastrocchio : d?altro canto, chi mai si andr? a leggere, d?estate, un documento di 117 pagine infarcito di note giuridiche ampollose, algebra degli spazi lineari, interpretazioni controverse e incontrollate ? Pag. 75 : ?Concluso l?esame delle varie ed articolate posizioni, ricomprese nei capi di incolpazione da 1 a 10, la Corte osserva quanto segue in relazione alle sanzioni da irrogare ai soggetti dichiarati colpevoli e, in via preliminare, ai criteri di presidio per la relativa determinazione.? Ti ascoltiamo, Piero. Sempre a Pag. 75 : ?La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal primo comma dell?art. 13 C.G.S., e dipendenti dalla natura e gravit? dei fatti commessi con quelli, sempre in punto di gravit?, desumibili dall?art. 133 del codice penale e legati alle modalit? delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato 2004/2005 ed all?immagine dello sport italiano, all?intensit? della colpevolezza in relazione alle singole posizioni funzionali, all?accertata pluralit? di illeciti, alle condizioni economiche del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed all?immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri).? L?abbiamo letto, Piero, l?abbiamo letto. Pag. 76 : ?La Corte ritiene che, in linea di principio e con riferimento alla generalit? dei casi su cui ? chiamata a pronunciarsi, debbano essere tenuti in considerazione i citati criteri ispiratori di natura generale ed astratta, salva la necessit? di concreta commisurazione e temperamento con ulteriori criteri integrativi da applicarsi nei singoli casi in modo da realizzare un bilanciamento tra la doverosa afflittivit? della pena e particolari condizioni soggettive ed oggettive tale da portare ad una determinazione equa e ragionevole della sanzione.? Vediamo se riesco a rendere potabile l?affermazione di Piero : 1.La corte ? chiamata a pronunciarsi. 2.Lo far? tenendo in considerazione i citati criteri ispiratori di natura generale ed astratta. Cosa pensate di questa frase ? Un attimo prima ti citano l?art.133 del codice penale; un attimo dopo ti dicono che applicheranno criteri dalla natura astratta. Ma cosa vuol dire, se non nulla ? 3.Per? se insorge la necessit? di concreta commisurazione e temperamento Concreta commisurazione ? Temperamento ? 4.Verr? fatto un bilanciamento fra la doverosa afflittivit? della pena e? 5?particolari condizioni soggettive e oggettive tali da portare ad una determinazione equa e ragionevole della pena. Condizioni soggettive ? Condizioni oggettive ? E per chi le hai applicate queste cose, Piero ? Sempre a Pag. 76 : ?Con riferimento alle posizioni, sin qui, esaminate la Corte osserva quanto segue. Va confermata la pena di cinque anni di inibizione e proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e all?ammenda di 50.000 euro motivatamente inflitta a Moggi alla luce sia dell?affermata responsabilit? per gravi episodi di illecito sportivo, sia dalla protrazione nel tempo, sostanzialmente corrispondente allo svolgimento del campionato 2004/2005, della sua condotta strutturalmente rivolta al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per effetto del condizionamento della classe arbitrale, sia, infine e con particolare rilievo, alla luce della completa realizzazione in termini effettuali dell?illecito disegno, che ha incrinato la pubblica fiducia nella lealt? delle competizioni sportive.? La pena inflitta al Direttore non viene equilibrata da nessuna condizione n? soggettiva n? oggettiva. Ci avreste mai creduto ? Quanto tempo perso, Avv. Trofino!! Giraudo, sempre a pag. 76 : ?Considerazioni analoghe valgono per Giraudo, la cui pena va confermata, anche se essa contempla una pi? lieve sanzione economica (20.000 euro di ammenda) a causa della minor frequenza dei colloqui telefonici con i designatori, senza che ci? possa essere, in alcun modo, considerato indice di dissociazione o inconsapevolezza dall?operato di Moggi e della sua attivit? strutturalmente orientata verso scopi illeciti.? Anche in questo caso, non vediamo la pena equilibrata da condizioni soggettive o oggettive. Impensabile, vero ? Quanto tempo perso, Avv. Chiappero!! La Juve a pag. 77 : "Per quanto concerne la pena da irrogare alla societ? Juventus occorre tenere conto cumulativamente di una serie di fattori. In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, gi? ricordato, carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei propri dirigenti, del conseguimento dell?obiettivo di condizionamento a proprio favore del settore arbitrale, dell?ulteriore vantaggio dell?alterazione della classifica e dell?ottenimento della vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parit? di condizioni di contendibilit? del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un ?sistema?, solo per difetto della previsione dell?illecito sportivo associativo, sicuramente possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicit? e della stabilit? organizzativa: l?aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi ?, peraltro, addebitabile, tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ci? che ne rende incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro. Va poi tenuto conto della ricorrenza dell?aggravante dell?effettivo conseguimento del vantaggio in classifica, come prescritto dall?art. 6, comma 6, C.G.S..? Io chiedo a voi tutti tifosi juventini che avete seguito la squadra, magari in trasferta, che avete sofferto per la squadra, che avete gioito per la squadra : come non vi siete accorti che riuscivamo a vincere il campionato grazie al condizionamento continuativo nei confronti del settore arbitrale ? Buffon, Nedved, Vieira, Del Piero, Ibrahimovic, Cannavaro, Camoranesi, Trezeguet, e tutti gli altri, cosa vi affannavate a fare ? Non era chiaro anche a voi che le partite le vincevate perch? si condizionava il settore arbitrale ? Sempre a Pag. 77 : ?A fronte di tali pesantissimi elementi negativi appare equo porre, con il dovuto effetto mitigativo della pena, rispetto a quella inflitta in primo grado, l?importante e prestigiosa storia sportiva, di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale, della societ? (elemento di cui l?ordinamento sportivo tende, sempre pi? spesso, a tener conto, come dimostra il favore verso la riammissione in campionati immediatamente meno elevati, di quello di competenza, di societ? dichiarate, fallite, ma portatrici di un glorioso passato atletico) nonch? la rimozione, o la mancata opposizione alle dimissioni, dei dirigenti responsabili della condanna.? Notiamo : Pena equilibrata da condizioni soggettive : a.L?importante e prestigiosa storia sportiva : ah, Piero, almeno tu lo hai riconosciuto!! b.Di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale : Piero, basta rivedere la storia dei mondiali vinti c.La societ? che ha rimosso o non si ? opposta alle dimissioni dei dirigenti responsabili della condanna : No comment La pena per la Juve a pag. 78 ?Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice traiettoria temporale: 1) la sanzione della revoca dell?assegnazione dello scudetto 2004/2005 ? l?effetto diretto dell?accertata alterazione del campionato ad opera della societ? e dei suoi dirigenti e va inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell?art. 13 CGS, cos? confermandosi la decisione di primo grado; 2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della retrocessione all?ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato disposto della disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendono dalla circostanza che va considerato ?campionato di competenza?, a scopi concretamente sanzionatori, quello nel quale l?illecito ? accertato (argomentando dalla logica osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisione del 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti, relativa al cd. ?caso Genoa?) o giudicato, allorquando non sia pi? possibile intervenire su quello in cui l?illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di ?competenza?): sanzione generata dalla speciale gravit? dei fatti commessi e, dunque, da confermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurata alle capacit? economiche della societ?.? Mah, sulla ammenda di 80.000 euro, certamente commisurata alle capacit? economiche della societ? avrei qualche dubbio? Pag. 78 : ?3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit? della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco, cos? riformandosi equitativamente l?originaria pronuncia.? Ecco su questa storia di Zaccone, vorrei anch?io dire la mia. Secondo il nostro superbo principe del foro, la richiesta di congruit? della pena, ergo la serie B, ? avvenuta a margine dell?arringa come chiosa fra due ?vecchi? giuristi quali sono lui stesso e l?ottuagenario Cesare. Quindi per lui ? stato un discorso fra amici. Romanziamo : Cesare : ?Senti, pippo, in confidenza ma tu quale pena riterresti congrua ?? Zaccone : ?Guarda la serie C mi sembra eccessiva, ritengo che la pena congrua sia quella comminata anche alle altre squadre, cio? la Serie B? La rosea, il giorno dopo : ?L?avvocato della Juve patteggia la B? Vorrei dire al nostro avvocato, che i giudici sportivi non hanno inteso la sua affermazione come un discorso fra amici, l?hanno proprio intesa come patteggiamento, al punto da menzionarla nella sentenza. Come la mettiamo ? C?? stato un errore di comunicazione, una tremenda gaffe, o l?accertamento del raggiungimento dell?obiettivo preposto ? La Guerra di Piero ? 22 Fine Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. Accusa per Juventus-Lazio : da una telefonata si evince che il Direttore conoscesse prima gli assistenti della partita : art.1 comma 1. Accusa per Bologna-Juventus : nella partita precedente, Fiorentina-Bologna vengono ammoniti alcuni diffidati del Bologna. C?? una telefonata con mister X in cui il Direttore dice di essere interessato a Fiorentina-Bologna Accusa per Juventus-Udinese : Abbiamo suggerito gli arbitri in prima fascia e ci siamo scelti gli assistenti per la nostra partita. ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve. 6.Discrepanza fra le accuse di Ruperto per Bologna-Juventus e la parte motiva della stessa -
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La Guerra di Piero ? 21 Allora, mi sembra che abbiamo analizzato tutto. Facciamo un breve riepilogo delle accuse : 1.Condizionamento del settore arbitrale 2.Sequestro di persona in Reggina-Juventus 3.Ore 11.53 del venerd? : il Direttore ? gi? a conoscenza degli assistenti di Juventus-Lazio designati alle 11.30, ma ancora non ufficialmente comunicati 4.Bologna-Juventus a causa di Fiorentina-Bologna 5.Se non ? zuppa ? pan bagnato per Juventus-Udinese Ci restano da analizzare i dispositivi delle sentenze. Alzatevi in piedi, per favore : fa il suo ingresso in aula il magniloquente Cesare. Pag. 149 : ?Capitolo VI Traendo le conclusioni da quanto sinora ritenuto, questo Collegio deve dunque: -prosciogliere da ogni addebito Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Tagliavento, Pasquale Rodomonti e Paolo Bertini; -dichiarare la responsabilit?, nei limiti di volta in volta gi? indicati, degli altri soggetti deferiti, irrogando le relative sanzioni, quali previste dall?art. 13 C.G.S. a carico delle societ? e dal successivo art. 14 a carico delle persone fisiche? La sentenza, dunque. Sempre a Pag. 149 : ?Tali sanzioni vengono, come appresso, commisurate, in applicazione della norma prevista nel comma 1 del citato art. 13, ?alla natura e alla gravit? dei fatti commessi?. Gravit? desumibile, a stregua del principio generale cui si ispira anche l?art. 133 codice penale: -dalle modalit? delle azioni poste in essere; -dalla incidenza concreta che queste hanno avuto sul campionato di serie A 2004 ? 2005 e, di riflesso, anche sull?immagine di tutto lo sport italiano, cos? in Italia come all?estero; -dall?intensit? della ritenuta colpevolezza, apprezzata in rapporto alla posizione funzionale di ciascun soggetto, alla sua personalit?, all?apporto dato all?inquinamento dell?ambiente calcistico, all?intento che lo ha animato; -dalla accertata ?pluralit? di illeciti?, dal conseguimento delle alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o del vantaggio in classifica, secondo quanto previsto nel comma 6 dell?art. 6 C.G.S., avuto riguardo anche all?eventuale vincolo di continuazione; -infine, per quanto riguarda le ammende, dalle condizioni economiche dei relativi destinatari. In particolare si tiene conto: -per i dirigenti federali, della lesione arrecata alla funzione; -per gli arbitri, della lesione all?immagine della categoria.? Ok, a parte tutta la pappardella, io noto una equiparazione ad un principio generale contenuto nell?art.133 del Codice Penale. Qui faccio una considerazione : secondo me, il Prof. Ruperto e il Prof. Sandulli di Codice di Giustizia Sportiva ci acchiappano poco. Vi ricordo che l?arbitro del CONI in sede di arbitrato tanto per la Juve quanto per la Lazio ha censurato la pena comminata dal Prof. Sandulli alle due squadre : il simpatico Piero, nel tentativo maldestro di alleviare le pene in punti di penalizzazione inflitte dall?inflessibile Cesare alle due squadre ha creduto di bilanciare lo sconto con alcune giornate di squalifica. Ecco, l?arbitro del CONI gli manda a dire che nel Codice di Giustizia Sportiva non ? prevista una siffatta norma e che le giornate di squalifica vengono previste nel solo caso di intemperanze da parte del pubblico. Come ho gi? avuto modo di puntualizzare, nella giustizia ordinaria se ci si presenta in Cassazione con una sentenza del genere il processo viene invalidato. A me, questo particolare, non di poco conto, invero, mi serve per eccepire sulla, posso dirlo?, preparazione del Prof. Sandulli relativamente al Codice di Giustizia Sportiva. Anche per quanto riguarda Cesare, in modo diverso, ma ho da puntualizzare che il Codice di Giustizia Sportiva ? un Codice di Diritto Privato : non credo sia una buona pratica fare cos? tanti riferimenti ai Codici di Giustizia Ordinaria. Non per altro, ma se si riportano articoli di Codice Penale a giustificazione delle proprie tesi, bisognerebbe consentire anche agli imputati di poter fare altrettanto. Ci? ? impedito alla luce della pressocch? inesistente procedura processuale; vista sotto questo aspetto, la Giustizia Sportiva si presta ad interpretazioni di giustizia sommaria, come si ? potuto constatare. Andiamo avanti : A pag. 150 : ?Mentre nella determinazione delle sanzioni da infliggere alle societ? e ai loro dirigenti la Commissione ha presente quanto segue: -Moggi e Giraudo, sono stati ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo; tuttavia l?illecito ? caratterizzato dall?attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l?intento di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, secondo le modalit? descritte in motivazione, e costituisce, quindi, fatto disciplinarmente pi? grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita.? ?e che ho appena finito di dire ? ?-La Juventus, ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perch? improntato a lealt? e correttezza; ha dimostrato inoltre, con l?opera di rinnovamento societario gi? attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione; di conseguenza la sanzione richiesta dalla procura federale deve essere notevolmente attenuata.? E veniamo a noi. Cesare ci riconosce : 1.Un comportamento processuale improntato a lealt? e correttezza E te credo : non gli abbiamo mai dato fastidio!! 2.Il rinnovo societario testimonia gli errori commessi nel passato Vedete cosa succede a non difendersi ? Nell?ottica cesarea il cambio societario ? sinonimo di aver preso coscienza degli errori del passato. Posso far notare che pi? volte il Direttore ha affermato che non lo ha licenziato nessuno ? E che ha preferito lui dimettersi ? Ricordate che, mentre il Dott. Giraudo aveva un contratto a tempo determinato, il Sig. Moggi aveva un contratto di Direttore Generale della Juventus a tempo indeterminato. Mi si pu? obiettare che mi sto arrampicando sugli specchi. Forse. Resta il fatto che il Sig. Luciano Moggi non ? stato licenziato in tronco, licenziamento che avrebbe fatto supporre la decisa voglia di ricambio societario cos? come interpretato da Cesare. Sarebbe stato pi? opportuno difendersi sui fatti contestati, piuttosto che accettarli supinamente e chiedere clemenza alla corte con argomenti che sono stati riconosciuti comprovanti la colpevolezza. 3.Poich? gli abbiamo fatto pena, Cesare ritiene che la pena vada notevolmente attenuata rispetto a quanto richiesta dall?innominabile Palazzi. Si chiude a Pag. 152 : ?P.Q.M. La CAF, [?] -visti gli artt. 1, 2, 6, 13, comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c), e) e comma 2, C.G.S., infligge ai restanti soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) Luciano MOGGI, inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ammenda di ? 50.000; 2) Antonio GIRAUDO, inibizione per anni cinque con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ammenda di ? 20.000; 3) JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., retrocessione all?ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; revoca dell?assegnazione del titolo di campione d?Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006; ammenda di ? 80.000;? La frittata ormai ? fatta?. Scusate, ci sarebbe lo spazio per commentare il dispositivo della sentenza del tenero Piero, ma non posso : devo andare a festeggiare Valencia-Intercom 0-0 ;-) La Guerra di Piero ? 21 Continua Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. Accusa per Juventus-Lazio : da una telefonata si evince che il Direttore conoscesse prima gli assistenti della partita : art.1 comma 1. Accusa per Bologna-Juventus : nella partita precedente, Fiorentina-Bologna vengono ammoniti alcuni diffidati del Bologna. C?? una telefonata con mister X in cui il Direttore dice di essere interessato a Fiorentina-Bologna Accusa per Juventus-Udinese : Abbiamo suggerito gli arbitri in prima fascia e ci siamo scelti gli assistenti per la nostra partita. ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve. 6.Discrepanza fra le accuse di Ruperto per Bologna-Juventus e la parte motiva della stessa -
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Caro Tristan, mi permetto di replicare alle tue osservazioni. Innanzitutto, ti dico che mi fa molto piacere che a leggerci ci siano anche tifosi di altre squadre. Sai, qui si rischia di non avere le, peraltro ben accette se opportune e circostanziate, contrapposizioni, essendo qui tutti juventini, quindi ritengo di parte. Cionondimeno, il tuo intervento ? sulla tua squadra, la Fiorentina. Se hai letto dall?inizio questo topic, avrai notato che inizialmente era proprio incentrato sulla Fiorentina e sulla Lazio, le squadre che hanno visto una decisa diversit? di vedute, diciamo cos?, fra la prima sentenza e la seconda, fortunatamente per voi, risolta in senso positivo. Altra peculiarit? di questo topic ? riportare, eventualmente anche in modo integrale, le prove a disposizione, ergo le intercettazioni, ed eventualmente legarle ad altri fatti, sempre oggettivi, di modo che se le si vuole commentare diversamente da quanto fatto dai giudici, non lo si faccia per ?massimi sistemi? ma circostanziando le affermazioni. E? evidente che si pu? non essere d?accordo con i commenti che si fanno e, se il confronto ? costruttivo, si possono raggiungere conclusioni insperate, utili poi a tutti. Questa premessa, noiosa e logorroica ( ?ormai lo sapete che ? un mio difetto? ), solo per confrontarmi con te su Lazio-Fiorentina della quale tu fai due affermazioni : 1.I due presidenti hanno discusso di diritti televisivi 2.La telefonata ? di un mese prima Bene, cercher? di riportare un po? di elementi a supporto della mia tesi. Dunque, vediamo cosa dice Cesare di Lazio-Fiorentina. Ti avviso : Cesare ? inflessibile, ? in completa sincronia con quanto ?assume? la Procura ( ehm, si intende Palazzi ) e di conseguenza quanto ?raccolto? dai CC. A Pag. 10, gi? ti avvisa : ?27. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere rivolto una proposta al presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio Lotito, avente ad oggetto un?ipotesi di combine, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina ed in particolare a raggiungere un accordo su un risultato di parit? tra le due squadre (art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.), come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Converrai il reato ipotizzato ? grave : scusa la divagazione, ma se ti fai un giro fra le accuse a Moggi non ce n?? una di combine, nemmeno ipotizzata come in questo caso. Scusa di nuovo, ma come si dice a Roma, a noi ancora ?ce rode?. Dopo un breve passaggio da pagine 37 e 38, la parte motiva ? a Pag. 135 : ?5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi per la gara Lazio?Fiorentina, disputata il 22 maggio 2005. In relazione ad essa, nell?atto di deferimento viene ipotizzata l?esistenza di due distinti episodi di illecito sportivo puntualizzatisi, nel primo caso, nella proposta di <accomodamento> della partita, avanzata da Diego Della Valle (in una data imprecisata, ma comunque anteriore al 22 aprile 2005) al presidentedella Lazio, Claudio Lotito, e da questi rifiutata; nel secondo caso, in una serie di iniziative successivamente assunte, secondo il modulo gi? descritto, dai fratelli Della Valle e dal Mencucci nei confronti del designatore arbitrale Bergamo con il sostegno del Mazzini, onde ottenere la designazione di un arbitro ben disposto ad una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore a vantaggio della Fiorentina: la valutazione della posizione specifica dell?arbitro, che non figura tra i deferiti, potr? essere compiutamente effettuata, secondo il Procuratore federale, solo all?esito di una ulteriore attivit? istruttoria, non essendo stato egli sentito n? dall?Autorit? giudiziaria, n? dall?Ufficio indagini (atto di deferimento, p. 66).? Quindi vi si accusa di due cose : 1.Proposta di accomodamento con la Lazio, che il presidente Lotito rifiuta. 2.Serie di iniziative assunte per ottenere la designazione di un arbitro ben disposto Si continua a Pag.135 : ?La responsabilit? del presidente onorario della Fiorentina, ai sensi dell?art. 6, primo e secondo comma, C.G.S., troverebbe conferma, per quanto concerne il primo episodio, nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse: a)il 21 aprile 2005, ore 15:42? (prog. 10435) tra Andrea Della Valle e il Mazzini; b)il 21 aprile 2005, ore 15:56? (prog. 10438) tra Mencucci e Mazzini; c)il 22 aprile 2005, ore 17:28? (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini; d)il 22 aprile 2005, ore 23:06? (prog. 10710) tra Lotito e Mazzini; e)il 23 aprile 2005, ore 12:37? (prog. 10744) tra Mazzini e Renzi.? E quindi come d?abitudine si va a vedere cosa si dice in queste telefonate. a)il 21 aprile 2005, ore 15:42? (prog. 10435) tra Andrea Della Valle e il Mazzini In questa telefonata Andrea Della Valle chiama Mazzini perch? dopo Fiorentina-Messina ( 1-1 recupero di 6 minuti, al terzo di questi pareggia il Messina, espulsione di un giocatore della Fiorentina, arbitro Nucini ) pensa che ce l?abbiano con la Fiorentina. Si rivolge a Mazzini in qualit? di Vice Presidente della Federazione e fiorentino. b)il 21 aprile 2005, ore 15:56? (prog. 10438) tra Mencucci e Mazzini Telefonata dello stesso tenore fra altro dirigente della Fiorentina, Mencucci, e sempre Mazzini. Questa ? la telefonata cui fai accenno tu, Tristan, in cui si parla del D.G. Lucchesi, che tu ritieni abbia dissanguato la Fiorentina con i suoi giochini con Moggi : se puoi circostanziare questa affermazione te ne sarei grato. Effettivamente, in questa telefonata, Mencucci riferisce a Mazzini di proposte poco ortodosse da parte di Lucchesi ai Della Valle che non ne vogliono sentire parlare. Fra le tante cose riporto questo passaggio : ?Quasi prima di concludere la conversazione, MAZZINI ritorna sull?argomento principale della stessa, ovvero gli aiuti alla Fiorentina ed in particolare fornisce le linee guide su come far comportare i DELLA VALLE con i designatori ed in particolare con Paolo BERGAMO ??Bisogna che Paolo BERGAMO abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire non fare niente di strano se non quello di essere tutelati per la realt? che ? la Fiorentina?. Tutto qui. Per? come tu li hai infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici: Caro Paolo guarda che noi forse abbiamo sbagliato?.inc?per? siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo persone per bene da voi, noi vorremmo essere tutelati. Quando tu hai fatto questo basta e m? avanza, per? se non lo fai e ti vanno nel c**o. Io non ho da dirti altro?? in modo tale da mettere lui in condizione di agire per il buon fine degli aiuti. Infine, i due si accordano per incontrasi di l? a poco.? Ok ? Da qua io capisco che Della Valle aveva avuto parole non tenere nei confronti del designatore e forse per questo motivo lo penalizza. Si dovrebbe cercare di definire in che modo lo penalizza : l'arbitro di Fiorentina-Messina non ? proprio Nucini ? c)il 22 aprile 2005, ore 17:28? (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini Telefonata fatta dopo che Mencucci ha parlato con i Della Valle del fatto che Mazzini consiglia di porre a pi? miti consigli il designatore Bergamo. Mazzini far? presente a Bergamo della possibilit? di una telefonata con i Della Valle. d)il 22 aprile 2005, ore 23:06? (prog. 10710) tra Lotito e Mazzini Qui riporto integralmente quanto scrivono i CC ?E? FERRI che chiama MAZZINI e dopo un breve saluto gli transita LOTITO che immediatamente esclama ??senti un po? oh ? Dopodomani lo sai che c?era sta guerra, non ti mettere a ridere perch? poi ti racconter? una cosa che ? vergognosa?? ed alla richiesta di ulteriori precisazioni del suo interlocutore, prosegue utilizzando la massima cautela ben consapevole dello scottante argomento che sta riferendo ??eehh !! Dopo hai ? - inc - ?sia, il, il, tuo paesano, quello che l ? altra volta, quello pi? grande che stava da te, no, da te c?era il piccolo, l ? altra volta quando io ho telefonato, ti ricordi ? ...? e ricevuta risposta affermativa, sempre LOTITO prosegue ??Quel l ? altro, una proposta oscena mi ha fatto?<<>>? Hai capito??non puoi immaginare, e,e, hai capito quale? Che va molto di moda, eppure, quell ? alt ro, quell ? altro, quell ? altro??. Alla nuova richiesta di chiarimenti del MAZZINI a chi stesse facendo riferimento, ancora LOTITO aggiunge ??Quando io ti ho chiamato, avevi una persona mi hai detto, che vuoi che te lo passo, io ti ho detto, no, no, no, non me lo passare, non gli dire che sto qua, ti ricordi ? che stava parlando con te, tu mi avevi detto di chiamarti a casa, no..al lo 050?<<>>? C?era uno con te, mi hai detto che c?era uno no? La vicino da te, che sta la vicino da te insomma no ? Mio collega, mio collega ?<<>> ? Eh! Ieri ho parlato con quell ? altro, no con quello non conta un c****, con quell? altro, pi? grande no? Pi? grande di quello no, tu avevi quello piccolo no? ...? e MAZZINI, a quel punto comprendendo che il suo interlocutore fa riferimento a Diego DELLA VALLE (pi? grande) ed Andrea DELLA VALLE (quello piccolo), gli risponde affermativamente. Sempre LOTITO, prosegue e continua ad informare il suo interlocutore che ??mi ha fatto tutto un discorso, hai capito ? ...? ed alla richiesta di ulteriori precisazioni del vice presidente federale, LOTITO prima devia il discorso, esprimendo un giudizio critico sui f.lli DELLA VALLE, definendoli peraltro ??il piccolo?? (Andrea DELLA VALLE) cretino e ??l ? altro?? bandito e poi sempre il presidente biancoceleste, proprio riferendosi a quest?ultimo (Diego DELLA VALLE), aggiunge ??ma, ma hai detto bene, infatti mi ha fatto una proposta da bandito, te hai capito quale ? ...? ricevendo l?assoluta risposta positiva da MAZZINI ??io ho capito ! Eh bene?? tanto che alla successiva richiesta del presidente laziale se ha capito bene, sempre lo stesso MAZZINI esplicita ??eh ? figurati, quando giochi ? Fra un po? di partite ? - inc - ?par tite?? riferendosi all?incontro Lazio-Fiorentina del 22.05.2005. LOTITO poi informa MAZZINI di aver rifiutato categoricamente l?offerta formulatagli ??si, si ma io l ?ho mandato a*******o io?<<>>?non ti permettere guarda, non ti permettere, veramente con me, perch? io ti prendo a calci in c**o fino a dopo domani eh ?...? ricevendo il pieno assenso del suo interlocutore. I due poi cambiano oggetto della conversazione e LOTITO racconta a MAZZINI dei suoi litigi con PETRUCCI. Prima di concludere la conversazione, MAZZINI spinto dalla curiosit? di sapere ulteriori particolari sulla richiesta fatta da Diego DELLA VALLE a Claudio LOTITO per una combine di Lazio-Fiorentina, chiede ??ma dimmi, quello grande voleva fare l ?impiccio, l ?impiccio ? ...? ricevendo l?assoluta risposta di conferma da LOTITO tant?? che il vice presidente federale risponde ironicamente con una risata ed il suo interlocutore, ben conscio dell?argomento scottante riferito, si raccomanda ??oh ? non te ne uscire, oh ? p***o dinci guarda, no, se ne esci fuori guarda diventa un casino, eh ? non te usci, eh ? ...? ricevendo non solo le rassicurazioni da MAZZINI ma anche un quasi richiamo ??ma te mi conosci bene eh ?...?. Prima di concludere LOTITO si lamenta con MAZZINI del comportamento scorretto di Diego DELLA VALLE e CELLINO. e)il 23 aprile 2005, ore 12:37? (prog. 10744) tra Mazzini e Renzi Anche in questo caso riporto quello che scrivono i CC ?Ulteriore prova al tentativo di combine posto in essere da Diego DELLA VALLE con LOTITO si evidenzia il giorno successivo in una conversazione intercettata alle ore 12,37 (prog. 10744) tra MAZZINI ed il suo segretario Mario RENZI. In particolare, i due dopo aver parlato di alcuni problemi della lega nazionale dilettanti e delle dichiarazioni rilasciate dai ?buchi? (nd.r. DELLA VALLE), MAZZINI informa il suo interlocutore che ??ha telefonato LOTITO (n.d.r. presidente della S.S. Lazio), TREFOLONI?vabb? ! mi ha detto il buco gli ha chiesto la gara?? ed alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore ??gli ha chiesto la gara ? ...il buco direttamente o l ?ha chiesta tramite ? ...? MAZZINI precisa ??no, il buco, il buco??. Alla successiva richiesta di RENZI sulla risposta fornitagli dal presidente biancoceleste, MAZZINI precisa ??V********O?aaahhh?aahhh?, tu mi hai rotto i co*****i per tutta?tutto il mondo?(inc)?ora tu mi vieni a chiedere la gara ? Vai a cacare??. I due interlocutori si mostrano assolutamente concordi con il diniego fornito da LOTITO ai DELLA VALLE e RENZI sottolinea anche i motivi di tale rifiuto ??ha ragione, ha ragione?(inc)?a tutti questi cosi gli devono far pesare il modo?? riferendosi ovviamente alla contrapposizione che i DELLA VALLE avevano opposto al sistema moggiano, di cui il presidente LOTITO, come emerso dalla complessiva attivit? investigativa, risulta farne parte.? Andiamo avanti con Cesare a Pag. 136 : ?Diego Della Valle ha negato di aver mai avanzato una proposta siffatta (v. nota riassuntiva delle dichiarazioni rese all?udienza del 5 luglio 2006, p. 3), e tale affermazione trova riscontro positivo nelle dichiarazioni rese dal Lotito all?Ufficio Indagini il 9 giugno 2006 quando, interrogato sul punto, ha negato di aver mai ricevuto <proposte finalizzate a realizzare un accordo illecito per combinare una partita della Lazio>, dichiarazioni che ha successivamente ribadito in udienza, precisando che la proposta concerneva una diversa spartizione dei diritti televisivi.? Ovviamente, Della Valle e Lotito negano con la storia dei diritti televisivi, come anche da te riportato. Ti chiedo, caro Tristan, cosa vuol dire la frase di Lotito ??ma, ma hai detto bene, infatti mi ha fatto una proposta da bandito, te hai capito quale ? ...? Certo, Della Valle potrebbe avergli detto che nella spartizione dei diritti televisivi lui vuole il 50% e il resto se lo dividano le altre!! Resta da interpretare per? questa frase di Mazzini ??V********O?aaahhh?aahhh?, tu mi hai rotto i co*****i per tutta?tutto il mondo?(inc)?ora tu mi vieni a chiedere la gara ? Vai a cacare?? Continuiamo con Cesare a Pag. 136 : ?La sua esistenza ?, tuttavia, sufficientemente comprovata dalle risultanze dell?intercettazione della telefonata del 22 aprile 2006 tra il Mazzini e il Lotito. Nel corso della conversazione, infatti, quest?ultimo qualifica detta proposta <oscena> ovvero <da bandito>, pur senza precisarne il contenuto; contenuto che viene invece svelato dalla telefonata intercorsa il giorno successivo nel corso della quale il Mazzini rivela ad un suo uomo di fiducia, il Renzi, che la proposta aveva riferimento proprio alla gara che avrebbe contrapposto le due squadre. Il che spiega la reazione sdegnata del destinatario, che invece sarebbe scarsamente credibile se, come afferma ora il Lotito, essa aveva avuto riguardo ad una questione certamente meno rilevante sul piano deontologico come quella inerente alla suddivisione dei diritti televisivi.? ?anche Cesare non pu? che concludere nello stesso modo! Pag. 137 : ?Come si ? sopra chiarito, la struttura dell??illecito sportivo ? analoga a quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell?evento cui l?atto ?preordinato. L?art. 6, C.G.S., che definisce l?illecito sportivo non fa cenno alla idoneit? degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano <diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica>. Si ritiene, ci? non di meno, che la configurazione dell?illecito richieda che gli atti siano <concretamente idonei> a realizzare l?evento cui sono diretti. In tale quadro pu? rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalit? specificate nel citato art. 6, pure se non seguita da accettazione, purch? sia stata percepita dal destinatario e presenti <un minimo di concretezza>: requisiti, questi, chiaramente ravvisabili nel caso di specie, dal momento che la proposta ? stata chiaramente percepita ed intesa dal destinatario (il Lotito) nella sua effettiva portata, tanto da suscitare la sua reazione indignata. Il rifiuto della proposta formulata dal presidente onorario della Fiorentina, non esclude ogni responsabilit? del Lotito sul piano disciplinare, pacifico essendo che egli non ha provveduto a denunziare l?illecito del quale era venuto a conoscenza. L?incolpazione mossagli a tale riguardo con l?atto di deferimento in riferimento all?art. 6, settimo comma, C.G.S. deve essere pertanto ritenuta fondata. Dell?illecito commesso dal presidente onorario della Fiorentina, quest?ultima risponde in via oggettiva, non essendo comprovato che alla titolarit? di tale carica fossero associati anche poteri di rappresentanza della societ? (art. 2, quarto comma, C.G.S.). La Lazio risponde, invece, in via diretta dell?illecito del quale il Lotito ? stato riconosciuto responsabile, essendo egli il presidente del consiglio di amministrazione della societ? e non essendo contestata la sua qualit? di legale rappresentante di detta societ? (art. 2, comma4, C.G.S.).? Quindi due cose : 1.Illecito sportivo per la Fiorentina 2.Mancata denuncia ( lo stesso reato ascritto a Paparesta per Reggina-Juve ) a Lotito Si continua a Pag. 138 : ?L?esistenza del secondo episodio sarebbe comprovata, secondo l?atto di deferimento, dalle risultanze delle intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche avvenute nell?imminenza della gara e subito dopo la sua conclusione tra la dirigenza della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci), Moggi, Mazzini e Bergamo. Moggi, all?epoca dei fatti di causa consigliere d?amministrazione e direttore generale della societ? Juventus, non figura tra i deferiti in relazione a questo episodio, ma la telefonata (prog. 2902) da lui ricevuta da Diego Della Valle il 18 maggio 2005 (quattro giorni prima della partita Lazio-Fiorentina) ? particolarmente significativa, in quanto evidenzia le preoccupazioni dei dirigenti della squadra viola per l?esito di tale gara e il loro attivarsi, in tutti i modi, per evitare che questa potesse concludersi con un risultato negativo. L?interessamento del Mazzini trova, poi, positivo riscontro - oltre che nella telefonata appena riferita (nel corso della quale Moggi, con l?intento di tranquillizzare il proprio interlocutore circa l?esito della partita afferma testualmente: <?ho parlato anche con un amico tuo, proprio amico, amico e.. con Mazzini>), in quella con Andrea Della Valle del 18 maggio 2005 (prog. 14531) e in quella con Mencucci del 22 maggio 2005 (prog. 15005) ? nella conversazione telefonica del 16 maggio 2005 (prog. 8998) tra Mencucci e Mazzini, in cui quest?ultimo afferma la necessit? di <fare un piano>; piano la cui esistenza trova poi una conferma inequivocabile nelle parole rivolte con rammarico da Bergamo al Mazzini subito dopo la conclusione della partita, riferendosi al fallo di mani commesso in area da un difensore della Lazio non rilevato dall?arbitro: <tutto era sistema? sistemato ? non sistemato ? pilotato! ? pilotato!> (telefonata 22 maggio 2005, prog. 15052). Alla stregua di tali risultanze, l?esistenza di iniziative poste in essere dai fratelli Della Valle e dal Mencucci per il tramite e con l?aiuto del Mazzini al fine di ottenere una conduzione di gara <favorevole> alla Fiorentina, tale da garantire che il suo esito, prescindendo dall?atteggiamento assunto dalla Lazio, fosse <positivo> per tale societ?, pu? dirsi sufficientemente provata. Le incolpazioni rivolte sotto tale riguardo, ai sensi dell?art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., a Diego e Andrea Della Valle, al Mencucci e al Mazzini vanno quindi ritenute fondate. Su quella rivolta al Bergamo questa Commissione non pu? invece pronunciarsi per le ragioni gi? esposte. Il riconoscimento di tali responsabilit?, comporta la responsabilit? diretta, oggettiva e presunta della societ? Fiorentina, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 2, 3 e 4; 9, comma 1, C.G.S.).? Ci sarebbero da riportare le telefonate, ma il nocciolo della questione ? il primo episodio, se poi ti fa piacere possiamo discutere anche del secondo episodio. Ci? che mi preme mettere in evidenza come il tenero Piero declassa l?illecito sportivo a mancanza di lealt?. Pag. 94 di Piero : ?Si consideri, infatti, che: 1) dal punto di vista logico, ? arduo supporre che una proposta fraudolenta venga avanzata con cos? largo anticipo (almeno un mese) rispetto all?evento, in un momento in cui non era minimamente prevedibile quale sarebbe stata la posizione in classifica delle squadre e se, quindi, sarebbe stato ancora attuale l?interesse reciproco all?accordo illecito; 2) nessun brano delle due telefonate (Lotito-Mazzini e Mazzini-Renzi) contiene il minimo riferimento all?oggetto ed alle modalit? del presunto accordo: si ignora, infatti, se la frode consisteva nell?aver trattato un pareggio o un altro risultato; 3) manca, altres?, qualunque riferimento, anche indiretto o congetturale, al movente o all?utilit? dell?iniziativa o alla sua remunerazione; 4) la qualificazione, data da Lotito, di proposta ?oscena? o da ?bandito? ? insufficiente a connotare in senso fraudolento, e con riferimento alla gara in questione, la asserita richiesta di Diego Della Valle, alla luce delle carenze logiche e probatorie prima indicate; 5) ? rimasta del tutto incontestata, e, quindi, insuperata la spiegazione fornita da Lotito tanto all?Ufficio Indagini, quanto nel corso del dibattimento di primo grado, secondo cui la proposta avrebbe avuto ad oggetto i criteri di ripartizione dei diritti televisivi, questione in quel momento aperta e controversa tra i dirigenti calcistici italiani; 6) non si spiegherebbe, in ogni caso, la reticenza di Lotito a denunciare l?eventuale proposta illecita, tenuto conto che egli l?avrebbe rifiutata ed anche della sua manifesta ostilit? nei confronti di Diego Della Valle che traspare nel corso del colloquio con Mazzini. La Corte ?, quindi, dell?avviso che non possa ritenersi provato il primo episodio di illecito, con conseguente proscioglimento di tutti gli incolpati e di riforma, sul punto, della decisione impugnata.? Ora, beninteso, a me fa piacere che la Fiorentina sia rimasta in Serie A, sebbene gravata dal peso della penalizzazione. Caro Tristan, tu potrai anche trovare plausibili gli argomenti del Prof. Sandulli e me ne rallegro per te. Ci? che un po? tutti contestiamo qui ? che invece quando si arriva ad analizzare la posizione della Juve, le interpretazioni di Piero restano fedelmente quelle del simpatico Cesare. Noi tutti ci si chiede, come mai ? Avremmo avuto piacere anche noi di vedere interpretate diversamente le cose da Piero. Questo topic dimostra che si sarebbe potuto fare. Perch? non ? avvenuto ? Cordiali Saluti PS Scusate fratelli bianconeri : domani riprendo "La Guerra di Piero", ormai giunta all'epilogo... ...mi sa che hai proprio ragione, fratello Rui Barros. Per?, sono proprio osservazioni come la tua riportata sotto : ...che supportata dalle letture dei vari atti, possono condurre a farsi certamente ipotesi, ma con un buon margine di probabilit? di essere vicini al vero. Buona lettura, fratello. -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
La Guerra di Piero ? 20 Si va alla gi? analizzata Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, come detto, per facilitare il lavoro di Arthur Dent ;-) Anche in questo caso, ci dobbiamo rifare a quanto ci dice il sudato Cesare. Pag. 104 ?4. Gara Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005 - Con l?atto di deferimento la Procura assume che Moggi si ? reso responsabile della violazione dell?art. 1, comma 1, C.G.S., per avere interferito con l?attivit? del designatore Bergamo indicandogli i nomi degli arbitri da inserire nella prima griglia e facendogli espressa richiesta di assegnazione di specifici assistenti.? L?indicazione degli arbitri a Bergamo in realt? ? uno scambio di battute fra le ipotesi di griglie fatte da Bergamo e dal Direttore. Comunque, abbiamo la telefonata integrale che ? lunga e comincia con la discussione sul successore di Carraro in federazione. Se me lo consentite, la vorrei proporre tutta : vi vorrei far notare una cosa. Ne faccio il commento man mano che si presentano i punti che ci interessano. Testo integrale della telefonata del 09/02/05 ?Paolo BERGAMO chiama Luciano MOGGI su una utenza cellulare internazionale per continuare, verosimilmente, una precedente conversazione, su una tale utenza all?uopo dedicata. MOGGI Luciano : Pronto? BERGAMO Paolo: Ehm ?sono al numero di casa. MOGGI Luciano : Eh?Uhm?. BERGAMO Paolo: Vai, tanto qui son sicuro! Non ti preoccupare.? Ok, lo sappiamo ormai tutti che il Direttore usa le schede straniere e gliene ha data una a Bergamo. La domanda che ci dobbiamo porre ? : hanno timore della giustizia o intendono difendersi da eventuali orecchie indiscrete ? Vi faccio notare, per?, che Bergamo dice di chiamare dal numero di casa e di non preoccuparsi. Ora, se temessero la giustizia, secondo voi, sarebbero cos? ingenui da pensare che il telefono di casa del designatore non fosse stato messo sotto controllo ? Quindi, temono di essere ascoltati, ma dalle sedi ?istituzionali? non dai telefoni di casa?.possiamo per? fare un?altra ipotesi : Bergamo aveva appena cambiato numero di telefono, per esempio. Ma, se ci sono arrivati i CC, pensate che coloro che hanno dato loro questa informazione non lo sapessero ? Io ipotizzo che si sentissero tranquilli, anzi no : il Direttore storce un po? il naso. E? Bergamo a rassicurarlo. Voi potreste ancora obiettare che per usare le schede straniere fra di loro avevano qualcosa di losco da dirsi. Ora, come anticipato dai CC, questa conversazione era iniziata sulle schede straniere e poi continuata con chiamata da casa Bergamo : poich? alla fine di questa conversazione il Direttore fornir? a Bergamo informazioni su come ricaricare la scheda, l?ipotesi non ? che la batteria si sia scaricata ( d?altronde Bergamo ? a casa, potrebbe usare l?alimentatore? ) ma che la chiamata la debba pagare Bergamo!! Comunque, non voglio deviare discorso : dicevo questa conversazione ? un esempio di quello che si dicevano : giudicate voi se era giusto cautelarsi dalle ?orecchie? di cui abbiamo accennato?. ?MOGGI Luciano : Vabb?! Senti, no ti volevo d? , il problema, il problema che io credo?credo che in pratica che lui sicuramente ha parlato con questi qui, su questo non ho dubbi, non ho perfettamente dubbi, per? che ..che venga fuori una situazione del genere, guarda escludo anche che dipenda da voi, lo escludo in certi casi, in altri no. Perch? con DONDARINI e ROSETTI io credo che ci sia da?di?di? un qualcosa di diverso da parte sua, per?, voglio dire, non ?Per quanto riguarda la Juventus io credo che abbiano deciso , in pratica, di lavarsene le mani tutti quanti, visto e considerato che non gli rompe i co*****i nessuno giocando contro. Questa ?.questa ? un?analisi mia, ma un?analisi vera, eh? Un?analisi che in pratica corrisponde alla realt? ed ? un?analisi brutta perch? poi qualche arbitro ci fa gioco, eh? Non?.. BERGAMO Paolo: ?Si, si sai poi c??, d?altra parte se nella? poi l?altra voce che corre nell?ambiente, comunque, ecco perch? ti dico che la voce di LANESE ? accreditata . Perch? LANESE ed ABETE ?.. MOGGI Luciano : ?.Ma scusa , quella?.quella ? BERGAMO Paolo: ?ma LUCIANO, la voce ?la voce che arriva dalla ?.eh? a me me l?ha detto anche Innocenzo MAZZINI, non ? ? lui ha partecipato a questi accordi, cio?, il ?CARRARO , a noi ci sta vendendo pur di trov? l?accordo con ABETE ! MOGGI Luciano : No! No, no, allora guarda, ?allora ti dico io, ?ti dico io?. BERGAMO Paolo: Eh?. Ed allora nell?ambiente la voce circola! MOGGI Luciano : Ma probabilmente?.. BERGAMO Paolo: ?. E gli arbitri quando non hanno pi? un riferimento, LUCIANO, ? la peggiore situazione! MOGGI Luciano : Si, si, ma infatti io non ho dubbi sulla cosa, per? son voci a?messe cos? in giro a c****! BERGAMO Paolo: Si, ma no?LUCIANO, non sono messe in giro! ABETE ha sempre detto ufficialmente?.. MOGGI Luciano : ?.ascolta, PAOLO, ?PAOLO? BERGAMO Paolo: ?ascoltami, me lo ha detto a me! Lui non accetter? mai il doppio designatore! Ora poi non andiamo a ved? che cosa succeder? il prossimo anno, LUCIANO ascoltami,?. MOGGI Luciano : ?lui tanto?lui tanto non conta!! Conta quanto il 2 di briscola!! BERGAMO Paolo: ?ascoltami perch? , per capire le situazioni bisogna anche sforzarsi di?.di legare il ragionamento a?a oggi non a che cosa sar? a giugno! ABETE ha sempre detto: il doppio designatore mai! E questo l?ha detto a me, l?ha detto a?l?ha detto a? e tutti lo sanno! MOGGI Luciano : ?Uh? BERGAMO Paolo: ?allora, considerato che ognuno ? convinto che trovando l?accordo con CARRARO , ? un accordo che senz?altro deve? lo riporta anche la giornalaccio rosa oggi, velatamente, ? deve far? nell?accordo ci deve essere anche un accordo sugli arbitri, giusto? MOGGI Luciano : No!....No, no, no? BERGAMO Paolo: ?Eh, si! E lo riporta la giornalaccio rosa oggi, anche! MOGGI Luciano : E chi se ne fotte della giornalaccio rosa!? ?? forse per questo che la rosea ce l?ha tanto con il Direttore ? ?BERGAMO Paolo: E lo so ma ? un mese che si parla di quest?accordo che ? latente! Eh! MOGGI Luciano : Tu, se tu dici che la gente?ma vuoi che ti faccia una confidenza? BERGAMO Paolo: Uh?Uh? MOGGI Luciano : ?vuoi che te la faccia? BERGAMO Paolo: ..Luciano quello che ci diciamo io e te?.. MOGGI Luciano : ?? una presa per il c**o?? una presa per il c**o anche i 2 anni! E? una presa per il c**o anche i 2 anni! Quando ? stato eletto vale 4 anni l?elezione! Quindi ? una presa per il c**o. Adesso probabilmente non conoscono come vengono fatte le cose, e parla la gente senza sapere quello? BERGAMO Paolo: ?eh, lo so per? la gente, quando parla e la voce si diffonde, nel gruppo si crea scompiglio! Eh, capito? MOGGI Luciano : Eh. Lo so! Quello ? vero! BERGAMO Paolo: Perch? questi non trovano un punto di riferimento! MOGGI Luciano : Eh?vabb??per?, ora invece lo trovano!Perch? , quando luned? viene eletto CARRARO , la situazione, ?vogliamo estremizz?? Estremizziamo la cosa! Per due anni non si muove quella l?! Per due anni non si muove! E vuole fa la staffetta dei 2 anni, che poi non succeder?? Per due anni non si muove quella situazione! Dopo poi, dopo poi, ci fa gioco chi in pratica dice queste cose qua, eh? BERGAMO Paolo: Eh, lo LUCIANO, ma se noi non si rimedia subito, ho capito, se non si da una sterzata subito, in qualche modo, oggi dobbiamo trovere una iniziativa che sia immediata, credimi! Io faccio fatica a farmi capire! Perch? te pensi che io ?io mi voglia ancorare al prossimo anno! Credimi Luciano, non ? cos?! Io voglio quest?anno portare il campionato a casa! MOGGI Luciano : ?siamo noi che lo vogliamo fa?..ma siamo noi che lo vogliamo fare! BERGAMO Paolo: ?Oh?.oh?. allora le cose che dobbiamo fare devono essere immediate! Poi a giugno ci penseremo a cosa sar?! Dammi retta! Oggi bisogna dare un messaggio che sia un messaggio , in qualche maniera , visibile anche per gli altri!...Che in questo momento c?? una CAN che funziona e ?e punto e basta! Quindi GIGI, bisogna che si allinei con il lavoro che si deve fare insieme! Oggi, l?unica cosa ? questa! Poi a giugno vedremo, dammi retta! Tanto a giugno?. MOGGI Luciano : ?a giugno vediamo?a giugno non vediamo niente?.. BERGAMO Paolo: ?ma chi se ne frega! Ma chi se ne frega di giugno ? oggi che se non raddrizziamo questa situazione ? MOGGI Luciano : ?Paolo?Paolo? a giugno ? gi? stato visto! Quando luned? senti l? il presidente CARRARO ? tutto?? tutto gi? visto! Non?non ci son altre situazioni che tengano! E non c?? nessuno che pu? mettere i bastoni tra le ruote! Te lo dico io con tutta tranquillit?! Lascia perdere le chiacchiere che vengono fatte, perch? vedi , anche, INNOCENZO, tutto vero, tutto giusto, per? Innocenzo c?ha un problema! Sente molto in giro e parla molto! No, ? un?amico nostro , ? fuori dubbio, per? chiacchiera come un libro stampato, va sulle impressioni di 1000 persone perch? sente 1000 discorsi, quindi va preso col beneficio! Lui ha paura di perde il posto nella Nazionale, cosa che invece non perder?! Tutte cose che in pratica?per? lui ha una paura che si caca sotto! E, probabilmente, far? bene ad aver paura ma non fa bene ad aver paura quando sa che , in pratica, ? tutto predisposto! Tanto qui, ?ABETE?ABETE , sa perfettamente che il Presidente non sarebbe mai diventato! Tutto al pi? veniva fuori un Commissario! Tutto al pi? veniva fuori un Commissario! ABETE, presidente della federazione mai diventato! E ti dir? di pi?, vado anche oltre, e mai diventer?! E mai diventer?! Vado anche oltre, guarda, voglio essere , voglio essere ottimista su certe cose, perch? a lui non lo caga nessuno! Lui ha fatto soltanto il servo stupido di DELLA VALLE e , prima di dire delle cose, dice : scusate un attimo vado a?va a sentire quello? e se ne so accorti gi?. Se ne so accorti ehm.. ZAMPARINI, se ne so accorti CELLINO, se ne ? accorto il tuo di Livorno, se ne so accorti tutti di queste cose qui, oh? BERGAMO Paolo: ?Uh? MOGGI Luciano : ? E di conseguenza lui non potr? mai diventare il Presidente della Federazione! Non ti dico la staffetta?. La staffetta ? una presa per il c**o! Non?non ? una cosa seria! BERGAMO Paolo: Eh, va ...va fatta circolare questa notizia, Luciano, scusami! Perch? , fin tanto che ce la diciamo io e te, vale per me e te, capito? Ma la..la ricompattazione del gruppo va..va rifatta velocemente! MOGGI Luciano : Ora?ora prima facciamo l?elezione!Tanto luned? ?, mica?.ci siamo quasi arrivati, eh! BERGAMO Paolo: Uh! MOGGI Luciano : Poi dopo vedrai come viene fuori il discorso! Non?non ? ?.poi chi?chi sta da una parte e chi da un?altra, io posso anche capire che magari qualcuno possa aver tentato un aggancio, tenendo conto che dall?altra parte poteva esse ipotizzabile?inc? , poi gli da le palle al c**o senza sap? quali so le sue, fidati di me! BERGAMO Paolo: Si, ma?. MOGGI Luciano : ?? successo spesso agli italiani di trovarsi di trovarsi con quattro palle al c**o senza di discernere quali so le proprie, eh? BERGAMO Paolo: Vabb?! Quello non c?? dubbio! MOGGI Luciano : Io..io credo che ora siamo vicini, per esempio, che in Lega ci sia un Commissario e non ci sia pi? GALLIANI ? altrettanto vero! BERGAMO Paolo: E questo sarebbe un bene! MOGGI Luciano : No, no, ma questo ? ?.questo ? gi? accertato! Questo ? gi? accertato! BERGAMO Paolo: Uh? MOGGI Luciano : ..per cui, perch? sai, quando si esagera, poi dopo diventa un problema serio! BERGAMO Paolo: Eh, bravo! Hai capito com?? il fatto,no? MOGGI Luciano : ?ma siccome esagerare non ? mai bello, ?e siccome da scemi non vuol passare nessuno, basta che noi ci tiriamo da una per te e diventa subito un casino. Ed in Lega sar? casino! Ora, prima c?? la Federazione e poi c?? il commissariamento della Lega! BERGAMO Paolo: Bravo! E quello?e quello ? l?iter giusto da seguire! MOGGI Luciano : Ehm?ma ? una prassi, te lo dico ora, si verifica luned? questa e poi quell?altra della Lega tra un mese! Ma ? ?? normale amministrazione! Ora , invece, ti dico quello che mi ero studiato io. BERGAMO Paolo: Vai! ?Vediamo cosa torna con quello che ho studiato io!? Ecco vi ho tediato con tutta questa discussione perch? vi volevo far notare due cose. 1.Forse adesso capite perch? il Direttore sostiene che sar? eletto Abete a presidente della Federazione. E, se ne parla in queste ore, forse c?ha azzeccato di nuovo? 2.Avete letto le ultime due battute ? Secondo voi sono congrue ? Mi spiego : il Direttore stava parlando di ?politica?, quando all?improvviso afferma : ?Ora, invece, ti dico quello che mi ero studiato io.? Non trovate strano che Bergamo non gli risponda : ?Su cosa ?? anzi gli dice : ?Vai?Vediamo cosa torna con quello che ho studiato io!?. Ho una ipotesi : quando fra loro si usava il verbo ?studiare? si comprendeva che si voleva parlare delle griglie. Lo ritenete plausibile ? Se anche fosse, ? un bel salto di palo in frasca, non trovate ? O, scusate se penso male, qualcuno fra i cc e il tt c'ha messo mano ? Come avete saputo in altro topic, il Direttore ha fatto richiesta delle intercettazioni alla Procura e, previo lauto compenso di 20.000 euro, gli sono state date. Ma, mi risulta, il Direttore non si sta limitando alla curiosit? di ascoltare dal vivo le voci? ?MOGGI Luciano : ..vediamo un pochino se?. BERGAMO Paolo: ..vediamo chi ha studiato meglio?Chi ci metti in prima griglia di squadre? Di partite? MOGGI Luciano : ?asp?..fammi pigli? il foglietto! Perch? io me la son guardata oggi per bene, ?uhm ?uhm?Allora, io ho fatto:Inter- Roma; BERGAMO Paolo: ?si? MOGGI Luciano : Juventus-Udinese; BERGAMO Paolo: ?si? MOGGI Luciano : Reggina-Milan; BERGAMO Paolo: ?si? MOGGI Luciano : Fiorentina ?Parma , che non pu? non esse non messa qui; e Siena-Messina. BERGAMO Paolo: ?si? MOGGI Luciano : ?Ho fatto di cinque, ma si po fa anche di quattro per?! Non ? che , per?, Siena-Messina mi sembra una partita abbastanza importante! Mi sembra, eh? BERGAMO Paolo: Poi c?? anche Livorno-Sampdoria che all?andata c?? stato casino! Comunque, vabb?! Vai avanti, tanto questo ?cambia poco! MOGGI Luciano : ?so squadre che?so due squadre Livorno e Sampdoria che in pratica so un po pi? tranquille! BERGAMO Paolo: Uhhh! Insomma! ?! Vabb?, vai! Tanto questo cambia poco , se ne po aggiungere anche una volendo, per? arbitri per la 1^ fascia ce ne ho pochi! Dimmi! MOGGI Luciano : Io c?ho messo: BERTINI ? BERGAMO Paolo: ?uh? MOGGI Luciano : ?PAPARESTA che ritorna,? BERGAMO Paolo: ?no, PAPARESTA non ritorna! MOGGI Luciano : Ritorna venerd?! BERGAMO Paolo: Ma sei sicuro? MOGGI Luciano : Sicuro! BERGAMO Paolo: Ma se mi ha detto GIGI che questo impegno con l?UEFA lo tiene fuori fino al 12? MOGGI Luciano : ?.ehm?ti ha detto una ca? ed il 12 quand??? BERGAMO Paolo: ?sabato! MOGGI Luciano : No, no, lui ritorna venerd? sera! ? BERTINI, PAPARESTA, TREFOLONI, RAGALBUTO, ci avevo messo TOMBOLINI, per? TOMBOLINI, poi ha fatto casino con la LAZIO, non lo so questo qui com??, cio? ha fatto casino, ha dato un rigore, ? BERGAMO Paolo: ?uh? MOGGI Luciano : ? e questi qui erano gli arbitri che io avevo messo in questa griglia! BERGAMO Paolo: ?e RODOMONTI al posto di TOMBOLINI, no? MOGGI Luciano : ?o RODOMONTI al posto di TOMBOLINI, va pure bene! BERGAMO Paolo: ?ed allora s?era fatta uguale, vedi! MOGGI Luciano : ?io, io, credo?credo che questa qui possa essere una griglia?una griglia?. BERGAMO Paolo: ?cio? io non c?ho PAPARESTA. Io ce ne avevo 4. C?avevo: BERTINI, RAGALBUTO, RODOMONTI e TREFOLONI! E sinceramente TOMBOLINI volevo tenerlo un turno ferma perch? ha sbagliato, senn? questi se non li punisci mai ? MOGGI Luciano : ?.si?si?no, no,no?. Eh?.oh? Guarda, ora ti dico?pu? darsi pure che io mi sbaglio, io pure c?ho della gente da ten? sotto, no? Se tu, per esempio , non punisci COLLINA e ROSETTI, gli altri sono tutti autorizzati ? BERGAMO Paolo: ?ma infatti, io, COLLINA e ROSETTI non ce li ho mica messi, eh? MOGGI Luciano : No, per dirti! Ma gli altri sono autorizzati a dire: se lo fanno loro possiamo farlo anche noi, non ci devono rompere i co*****i! BERGAMO Paolo: Si?..si, infatti che ti ho detto?. MOGGI Luciano : ? questa?questa ? una legge di gruppo! BERGAMO Paolo: ?io ce li ho scritti: BERTINI, RODOMONTI, TREFOLONI , poi te mi dici PAPARESTA, meglio! PAPARESTA arriva e si fa arbitrare! L?importante ? che arrivi di venerd? perch? Inter-Roma anticipa al sabato! MOGGI Luciano : No, no venerd? sera lui arriva! No, no, non ci son problemi! BERGAMO Paolo: Eh, allora bisogna sentire?bisogna che senta GIGI perch? io c?ho l?anticipo?l?anticipo di sabato ? Inter-Roma. Quindi non posso rischi? che questo arrivi l? il sabato e va ad arbitrare! MOGGI Luciano : No, no questo qui no ? fuori dubbio. No ma lui io lui l?ho sentito?oggi cos??? BERGAMO Paolo: Eh, oggi ? marted?. MOGGI Luciano : ?.Marted??l?ho sentito sabato e m?ha detto che venerd? sera rientrava! BERGAMO Paolo: Allora, se rientra venerd? il 5? ? lui! MOGGI Luciano : ?le partite poi,? BERGAMO Paolo: ?e TOMBOLINI, poi , che?che fa il suo turno di riposo, si?si riutilizzer? quest?altra domenica. Eh?.oh? MOGGI Luciano : ?? furi dubbio?.no, no ? fuori dubbio! Io credo ?credo che questa qui non abbia?non abbia nessun problema questa griglia! Penso! Lo penso io, poi sai, nel calcio non si sa mai, se son problemi o meno, per? ? BERGAMO Paolo: ?no, ma anch?io ci credo a questa qui, eh?l?unica cosa , non mi interessa nemmeno che BERTINI va a fare Reggina-Milan che ? la 6^ volta del Milan e ?e da quel momento poi sar? precluso! Pazienza, oh? MOGGI Luciano : Vabb?, ma se tu stai a guard? queste cose finisci?. BERGAMO Paolo: ?.appunto! Lo dico perch??.perch? ci sta anche quello! Perch? lui l?ha gi? fatta 5 volte, purtroppo questo regolamento del c**** mi obbliga che pi? di 6 volte un arbitro non fa la stessa squadra, quindi se fa il Milan col Milan poi sar? precluso, lo mettiamo sempre nella griglia sapendo che ? precluso! Non ? mica un problema, eh? No far? Milan-Juventus, ma insomma! Non ? questo che poi ci preoccupa! Perch? tanto ha gi? fatto l?andata , quindi! MOGGI Luciano : Si,?si?. No, ma facciamo in questo modo. Questa qui ? sicuramanete una cosa buona, dai! Non esiste di meglio in questo momento! BERGAMO Paolo: Oh, allora, domattina?. MOGGI Luciano : ?senti un po! No, no, ma io,?guarda?guarda, allora, avevo in mente , avevo in mente una cosa, di?.di?.. cambi?,? intanto segnati il numero?i numeri! ?C?hai una penna? BERGAMO Paolo: ..Eh?si?.si! MOGGI Luciano : ?8150? BERGAMO Paolo: ?8150? MOGGI Luciano : ?si, si, no ma so i numeri per caricare! BERGAMO Paolo: ?ah, si, si, si! MOGGI Luciano : ?0381?. BERGAMO Paolo: ?0381?eh? MOGGI Luciano : ?9540? BERGAMO Paolo: ?9540? MOGGI Luciano : ?6115.. BERGAMO Paolo: ?6115? MOGGI Luciano : ..poi un altro: 5870? BERGAMO Paolo: ?si?.5870.. MOGGI Luciano : ?6549? BERGAMO Paolo: ?6549? MOGGI Luciano : ?9175.. BERGAMO Paolo: ?91 ? ? MOGGI Luciano : ?.75?. si! ?9096? BERGAMO Paolo: ?9096? MOGGI Luciano : Tu carica ed io domattina aspetto una telefonata tua! BERGAMO Paolo: Comunque?! MOGGI Luciano : Eh? Verso le 09,00, ?.08,30- 09,00, quando ti pare a te! BERGAMO Paolo: Va buono!! MOGGI Luciano : Ed io tengo aperto! Ok? BERGAMO Paolo: Buonanotte, ciao!? La cosa pi? esilarante ? che Bergamo degli ultimi numeri non c?ha capito niente : il Direttore ha rivelato che non ? riuscito a ricaricarlo!!! Ok, buona parte della telefonata l?avevamo gi? commentata quando si ? parlato del fatto che i designatori erano succubi del Direttore. C?? altro da aggiungere ? Come dimostrato anche di recente, non ci vuole molto a indovinare le griglie e gli arbitri abbinati. La domanda che ci dobbiamo fare ? : il Direttore indica gli arbitri a Bergamo ? 1.La prima griglia ? fatta da : Inter-Roma Juventus-Udinese Reggina-Milan Fiorentina-Parma Non avreste mai messo queste partite in prima fascia, vero ? Dopodich? convengono che ci debba stare anche Siena-Messina Bergamo commenta che forse anche Livorno-Sampdoria ci dovrebbe stare. Il Direttore pensa che Livorno e Sampdoria sono un po? pi? tranquille e comunque Bergamo dice : ?Tanto cambia poco? 2.Gli arbitri da abbinare sono ipotizzati dal Direttore in : Bertini, Paparesta, Trefoloni, Racalbuto e Tombolini Ma, nota il Direttore, Tombolini ha fatto una brutta prestazione ( ?con la Lazio!! Cosa gli interessava al Direttore, non fosse una discussione e basta? ) e Bergamo conviene ( Tombolini far? un turno di riposo ) e aveva pensato a Rodomonti. Il Direttore risponde : ?E Rodomonti al posto di Tombolini va pure bene!? 3.Poich? Bergamo pensava che Paparesta non tornasse in tempo dalla partita UEFA che ha dovuto arbitrare aveva pensato a Bertini, Racalbuto, Rodomonti e Trefoloni. Ma visto che sarebbe stato disponibile Paparesta, avr? una partita in pi? da mettere in prima griglia. 4.E? il Direttore a dirgli che Paparesta ? disponibile!! Perch? i punti esclamativi ? Perch? un mese e mezzo prima, era successa la baraonda di Reggina-Juve : il Direttore non era cos? arrabbiato nei confronti di Paparesta che lo avrebbe voluto mandare alla Legione Straniera ? E ? questo il secondo particolare di ?riabilitazione? di Paparesta da parte del Direttore : l?altro era il commento ad una partita con Baldas. Ci? pu? testimoniare che nonostante tutto, finita la sfuriata, il Direttore nutre stima nei confronti dell?arbitro barese, non vi pare ? Se avesse comandato lui tutto, e i designatori fossero succubi, dopo quello che abbiamo letto in occasione di Reggina-Juve, ci saremmo dovuti aspettare attacchi continui nei confronti di Paparesta : ci? non avviene, tutt?altro? Andiamo all?altra accusa : ci siamo scelti gli assistenti. Questa ? una parte che ? stata gi? analizzata. La riporto per completezza. Pag. 85 Cesare : ?La stessa interferenza ? provata anche con riferimento alla designazione degli assistenti, come si desume dalla conversazione telefonica prog. 523, sempre del 9 febbraio 2005, ma in ora successiva a quelle sopra indicata, intervenuta tra F. e Bergamo. La conversazione, nella parte che qui rileva ? del seguente tenore: Bergamo: <Ho detto [a Moggi]: chi vuoi assistenti domenica ? [gara Juventus-Udinese]; dice: voglio Ambrosini e Foschetti; ho detto: no, ti mando Ricci e Gemignani .... [ride] ... insomma sai, se non ? zuppa ? pan bagnato, per?, tanto per non dirgli quello che vuole lui ...>. F.: <Certo, no, no, ma Ricci ? suo, Gemignani va bene, quindi ...>. Bergamo: <E va b?, ma tanto per dirgli ... e... o ... ma senti ...>. F.: <Ma hai fatto bene Paolo ?, ? cos? ...> Bergamo: <Nun posso, mettermi a fa il Pierino ...>. F.: <Ma t'ha richiamato lui o l'hai chiamato tu ?>. Bergamo: <No, ho chiamato io ...>. F.: <Hai fatto bene, corteggialo adesso e ... fa una telefonata in pi?, guarda fanne una di meno a me, che ti risento fra 20 giorni>.? Faccio solo qualche altra considerazione. 1.La telefonata riportata fra Bergamo e il Direttore ? del 9 febbraio alle 1.04 ( l?orario ? da considerarsi una aggravante : per chiamarsi a quest?ora si capisce che c?? familiarit? fra i due : per inciso, il codice di Giustizia Sportiva non riporta restrizioni di orari in cui fare telefonate, ma tant?? ) 2.La telefonata fra la Fazi e Bergamo ? sempre del 9 febbraio ma alle 10.28 3.Poich? non c?? traccia della telefonata fra Bergamo e il Direttore di cui parla Bergamo con la Fazi c?? da ipotizzare che sia la telefonata da farsi sulle schede straniere alle ore 8.30-9.00 come da accordi 4.Dunque, all?1.04 parlano di arbitri; vanno a nanna; sono persone di una certa et?, per cui dormono poco; sicuramente avranno avuti gli incubi, poich? Bergamo decide di fargli una domanda a trabocchetto con la storia degli assistenti; e il Direttore non ci avr? dormito la notte al pensiero che nella telefonata dell?1.04 non gli aveva detto chi voleva come assistenti; si richiamano alle 8.30 e si rimettono a parlare di assistenti, incredibile! Alle 10.28, Bergamo chiama la Fazi e, per me, si sfoga con lei : come si fa a sopportare un rompiballe come il Direttore ? 5.Per inciso gli assistenti non saranno n? quelli indicati dal Direttore, n? quelli indicati da Bergamo : saranno uno e uno. Giudizio salomonico di Mazzei o pura coincidenza ? 6.Secondo voi, cosa intendeva Bergamo con la frase "Se non ? zuppa ? pan bagnato" ? Che sono tutti nelle nostre mani o che un assistente vale l'altro ? Per noi, ovviamente, l'ultima; per Cesare, straovviamente, la prima! 7.Ultima nota di colore sulla Fazi, la segretaria figc, che meriterebbe una serie di puntate della nostra saga, in quanto ci sono diverse telefonate integrali e dai contenuti succosamente ?confessori?. La nota ? relativa alla sua dichiarazione il giorno 05/06/06 alle 9.15 al capo dell?ufficio indagini, Prof. Dott. Cav. Francesco Saverio Borrelli e ai suoi vice presenti : ?Non intendo rispondere ad alcuna domanda che l?Ufficio mi vuole rivolgere sui fatti. Ci? in quanto sono sottoposta ad indagine dalla Procura della Repubblica di Napoli e ritengo che ogni risposta che dovessi oggi fornire all?Ufficio pregiudicherebbe la mia difesa nel procedimento penale. Verbale chiuso alle ore 9.33? Tosta la Maria Grazia! La conseguenza, considerando anche le dimissioni ( ?accettate!! ) di Bergamo, ? che abbiamo solo le intercettazioni raccolte dai CC, il materiale probatorio!! La Guerra di Piero ? 20 Continua Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. Accusa per Juventus-Lazio : da una telefonata si evince che il Direttore conoscesse prima gli assistenti della partita : art.1 comma 1. Accusa per Bologna-Juventus : nella partita precedente, Fiorentina-Bologna vengono ammoniti alcuni diffidati del Bologna. C?? una telefonata con mister X in cui il Direttore dice di essere interessato a Fiorentina-Bologna Accusa per Juventus-Udinese : Abbiamo suggerito gli arbitri in prima fascia e ci siamo scelti gli assistenti per la nostra partita. ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve. 6.Discrepanza fra le accuse di Ruperto per Bologna-Juventus e la parte motiva della stessa -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Ho anche quello, Kefeo, e, consentitemi l'affermazione, secondo me non centra un bel nulla con il ricorso della Juve. D'altronde era stato messo in giro da un quotidiano che, sempre a mio parere, prima ha pompato molto il ricorso al tar e poi, gi? il luned? dopo, ha cominciato a fare marcia indietro. La nota sul ricorso al tar del Trapani risale infatti a sabato 1 settembre, dopo il ritiro del tar all' "unanimit?" per cercare di giustificare l'ingiustificabile. Se siete d'accordo, ne far? accenno dopo aver discusso del ricorso al tar della Juve. Comunque, Sempre Forza Juve -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Ottima idea, amico Rui Barros!! Certo che l'ho letto, in tempo reale l'ho letto, cio? appena reso disponibile, ed ero molto fiducioso : ahim?, non avevo ancora capito :-( E' corposo, circa 60 pagine ben fatto e circostanziato a mio parere : se vi interessa, dato che in un altro paio di puntate finisco "La Guerra di Piero", ve lo posso commentare tutto dalla prima all'ultima riga, cos? sbugiardiamo anche questi altri. Per?, Kefeo, mi occorre una mano : vedo che hai un bell'archivio di articoli di giornale : non sarebbe male commentare gli articoli di giornale relativi al tar, cos? sbugiardiamo anche questi altri, per esempio : la uefa ci estromette, facciamo la fine del ricorso al tar del Trapani ed altre sciocchezze del genere. Fatemi sapere. Forza Juve, comunque!! -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
La Guerra di Piero ? 19 Si va a quella che chiamo la ?mezza? partita : Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004. Perch? mezza ? Perch?, come vedrete, non ci contestano Bologna-Juventus, bens? la partita della settimana prima : della Juve ? No, ci contestano Fiorentina-Bologna!!! Abbiamo gi? visto che il tenero Piero non perde tempo nella valutazione delle partite : art.6 per tutte e buonanotte. Quindi, siamo nuovamente costretti a rifarci all?ampolloso Cesare e a quanto trascritto dagli inflessibili CC. Pronti, via!! A Pag. 100, Cesare comincia cos? : ?3. Gara Fiorentina ? Bologna del 5 dicembre 2004 - La Procura assume che la giornata di campionato, successiva a quella del 5 dicembre 2004, avrebbe visto la Juventus fronteggiare fuori casa il Bologna.? La Procura assume ?? Si continua a pag. 101 : ?L?interesse di Moggi alla precedente sfida tra la Fiorentina e il Bologna concerneva i giocatori felsinei diffidati, la cui eventuale ammonizione, nel corso della gara con la squadra toscana, ne avrebbe comportato l?automatica squalifica per la successiva gara con la Juventus (gara, quest'ultima, di notevole rilevanza, in quanto la partita seguente avrebbe posto dinanzi la medesima Juventus al Milan; donde l?esigenza di indebolire l?organico della squadra del Bologna, per agevolare il conseguimento di un risultato pienamente positivo, tale da consentire di mantenere inalterato il vantaggio in classifica).? Ennesima applicazione del metodo dell?intransigente Cesare : senza dubbio alcuno, l?interesse del Direttore per la partita Fiorentina-Bologna riguardava i diffidati del Bologna, successiva avversaria della Juve. Viene sottolineato che, poich? dopo il Bologna avremmo incontrato il Milan, era importante tenere a distanza il Milan. Il tutto senza nutrire il minimo dubbio, il tutto condito con affermazioni inconfutabili. Sempre Pag. 101 : ?Reputa questa Commissione che dal materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio non emerga, con sufficiente grado di certezza, la responsabilit? del Moggi e del De Santis in ordine al compimento di atti integranti l?illecito sportivo loro contestato dalla Procura.? Dalle mie conoscenze di italiano, reputare vuol dire ritenere, considerare. Si aggiunga che la Commissione fa questa valutazione coscientemente ?con sufficiente grado di certezza?. Non posso che chiosare che l?italiano ? una lingua? Ancora a Pag. 101 : ?La principale fonte di prova sul punto ? costituita dall?intercettazione della conversazione telefonica che Moggi intrattiene in data 3 dicembre 2004 con tale SG (prog. 8790), nel corso della quale lo stesso, sospendendo momentaneamente tale conversazione senza riattaccare e quindi trasformando l?apparecchio telefonico sul quale sta conversando in microfono che consente di udirne la voce, intraprende un?ulteriore conversazione telefonica su un?utenza non intercettata con un interlocutore non identificabile, del quale non pu? percepirsi la voce.? Innanzitutto, mi preme sottolineare che la principale fonte di prova ?, al solito, una telefonata. Questa volta nemmeno di prima mano : mi sembra chiaro che i CC abbiano ?origliato?. Dunque, il Direttore stava parlando con un?altra persona, tale S.G. Arriva una telefonata su una scheda straniera : questo manda in bestia tanto i CC quanto Cesare, in quanto avrebbero voluto acquisire in qualit? di prove le malefatte che sicuramente sono transitate per quelle schede. Il Direttore commette l?errore ( ?come se sapesse di essere intercettato? ) di non chiudere la telefonata con S.G. e quindi possiamo sapere cosa si sono detti con Mister X. Ecco quanto riportano i CC : ?Moggi riferiva all?interlocutore ??oh, la peggiore che ti poteva tocc?, eh ! ....per? tu fa la partita tua, regolare, eh? ?no, senza regal? niente a nessuno, con?con tranquillit? perch? qua a me mi serve per la?eh? ?Ok ! ??Dondarini !......eh, ma a me quello che mi serve ????? Fiorentina-Bologna??in modo particolare ??apposta ! ...il minimo ?eh?eh? quello, quello mi serve in particolare e poi ?ehm?ehm?mi serve ?eh? il MILAN, di avanzare ?ehm?ehm?nelle?nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma !...Vabb? Tanto comunque ne parliamo stasera poi ! ...oh, sentiamoci stasera, verso le 21,30 cos? 21,00-21,30 !..??. Mi sembra che non ci siano dubbi che l?interlocutore sia un arbitro. Siccome la giornata in questione ? quella del 5 Dicembre 2004, analizzando le partite e gli arbitri relativi possiamo ipotizzare con chi parlasse il Direttore. Dalle risposte date, mi sembra si possa escludere Dondarini, l?arbitro di Juventus-Lazio : si capisce che il Direttore risponde alla domanda ?hai visto chi ? capitato a voi ??. Ma possiamo anche escludere De Santis, l?arbitro di Fiorentina-Bologna, non vi pare ? Non sarebbe congruo con l?invito ?per? tu fa la partita tua, regolare, eh ?? con l?interessamento alle diffide per la stessa partita, o no ? Volete provare ad ipotizzare chi fosse ? 15 giornata di andata 05/12/04 Cagliari ? Chievo Trefoloni Fiorentina ? Bologna De Santis Inter ? Messina Collina Juventus ? Lazio Dondarini Lecce ? Livorno Morganti Palermo ? Atalanta Rizzoli Parma ? Milan Pieri Reggina ? Brescia Racalbuto Roma ? Sampdoria Tombolini Udinese ? Siena Rosetti Credo si possa escludere anche Collina : non credo scorra buon sangue, n? credo Inter-Messina possa essere la peggiore. Volete un aiutino ? Leggete bene, il Direttore non dice : ?Hai beccato proprio la peggior partita?. Ma dice : ?La peggiore che ti poteva capit??. Quindi, l?affermazione va calata alla luce delle griglie?. Considerazioni : 1.Il Direttore invita la persona all?altro capo, presumibilmente un arbitro, ad arbitrare in modo tranquillo, senza regalare niente a nessuno. 2.Dovete sapere che la settimana successiva ci sarebbe stata Bologna-Juventus, ma anche Milan-Fiorentina!!! 3.Dato il punto 2, nel ragionamento che fa il Direttore, l?interessamento per le diffide non potrebbe essere per i giocatori della Fiorentina piuttosto che quelli del Bologna ? 4.Il punto 3 lo potete valutare congiuntamente a quello che si dicono il Direttore e l?Amministratore delegato dopo Reggina-Juve. Ricordate ? Nutrivano pi? di un dubbio sul fatto che il Milan potesse beneficiare di trattamenti particolari?. 5.Dati i punti 2, 3 e 4 perch? non pensare che il Direttore era preoccupato del fatto che si sarebbe facilitato il Milan ? 6.Pensate che io pecchi di eccesso di difesa nei confronti del Direttore ? Vi posso riportare un paio di frasuccie del Direttore dette nelle tante interviste ? ?Non tutti i mali vengono per nuocere : grazie alle intercettazioni mi sto rendendo conto che quello che ipotizzavamo era vero?; e quest?altra : ?Le telefonate che facevo avevano uno scopo esplorativo? ( il virgolettato solo per riportare il senso e chi le ha dette ). Si potrebbe obiettare che lo scopo esplorativo serviva a verificare se il vento era cambiato o meno, indirettamente confermando che i ?venti? c?erano. E ci sono. E, ad esclusione del Direttore, gli altri Eoli mi sembra ci stian quasi tutti. Mi rivolgo a quelli che pensano che il Direttore poteva fare a meno di quello che, innegabilmente, ha fatto : voi preferivate che un bel giorno il nostro Direttore andava, magari a Mediaset, a fare una dichiarazione del genere ?Noi della Juve nutriamo dubbi sul fatto che il Milan venga aiutato; pensiamo anche che a Roma certi soggetti in Federazione cerchino di aiutare le squadre capitoline; etc.? ? Sapete, in Italia, la fine che fanno i Don Chisciotte ? E? censurabile il fatto che il Direttore abbia preso atto di come si svolgeva il gioco ed abbia cercato di tutelarsi ? Anzi, no, scusate di tutelare la Juve ? Voi lo potete ritenere un arrogante, un presuntuoso e altri epiteti del genere, ma quanto mi manca vedere da parte di chicchessia la Juve tutelata. Quanto mi manca! Sar? mica anch?io in odor di illecito sportivo ?? Si va avanti con Cesare a Pag. 101 : ?Dal contenuto delle frasi profferte dal Moggi, tuttavia, appare piuttosto evidente che detto interlocutore sia un arbitro (<?. oh, la peggiore che ti poteva tocc? eh! ?>, dice il Moggi, con evidente riferimento al sorteggio arbitrale appena avvenuto - sono le ore 12,46 del venerd? - ed alla partita per la quale il suo interlocutore ? stato designato, proseguendo poi suggerendogli: <? per? tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regal? niente a nessuno, con ?. Con tranquillit? ?>), al quale il dirigente juventino, dopo aver nominato il direttore di gara designato per la partita Juventus - Lazio (Dondarini), si rivolge con estrema famigliarit?, illustrandogli quali siano i favori arbitrali che egli si auspica siano acconsentiti alla propria squadra nell?imminente giornata di campionato.? Applicazione del solito metodo. Si continua a pag. 102 : ?In tale ottica Moggi, forse rassicurato dal fatto che sta conversando su di un?utenza ritenuta <sicura>, formula chiaramente all?arbitro suo interlocutore le proprie richieste, <.. ma a me quello che mi serve ? ? ? ? ? Fiorentina - Bologna, ??.. in modo particolare ?.. apposta ! il minimo ? eh ? eh ?quello mi serve in particolare e poi ?. ehm ?. ehm ? mi serve ?. ehm ? il Milan, di avanzare ehm ? ehm ? nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma ! ? Vabb? ! Tanto comunque ne parliamo stasera poi!>.? Noi siamo juventini e quindi abbiamo cercato di capire per difenderci. Per chi non lo ?, questa ? un?altra occasione ghiotta per poterci colpevolizzare. Ancora a Pag. 102 : ?Pur tuttavia, tale condotta di Moggi, sulla cui gravit? dal punto di vista disciplinare non vi ? ombra di dubbio, di per s? sola non appare in grado di integrare gli estremi dell?illecito sportivo, in quanto costituente solo il primo segmento di quella complessiva attivit? volta all?alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara, ovvero al conseguimento di un vantaggio in classifica, non potendo apparire, se autonomamente apprezzata e considerata, idonea al conseguimento dello scopo.? Sorprendente, ? vero ? Nonostante il rigore di Cesare, quest?ultimo non pu? fare a meno di notare che si, la condotta ? grave dal punto di vista disciplinare, ma non si pu? configurare un illecito perch? c?? solo il primo segmento di quella complessiva attivit?. Cesare riconosce che per fare un illecito occorre : 1.Fare una richiesta 2.Bisogna che la controparte accetti 3.Necessita che la controparte stia ai patti attuando la richiesta E, per colpevolizzare il Direttore in questa faccenda, qualcosa manca?come vi ho detto altre volte, non vi esaltate : ci hanno gi? condannato!! Ora Cesare ce lo spiega quello che vuole dire. Pag. 102 : ?Occorrerebbe, cio?, dimostrare che anche il secondo segmento della condotta integrante gli estremi dell?illecito sportivo si sia realizzato, vale a dire che, in ipotesi, le richieste di Moggi siano (quanto meno) effettivamente pervenute a De Santis. La Commissione non reputa raggiunta la concludente prova di tale circostanza.? Si ? per caso ravveduto, Cesare ? Si continua a Pag. 103 : ?Ed infatti, occorre escludere, pur nel dubbio, che l?interlocutore non identificato di Moggi nella suddetta conversazione telefonica sia il menzionato arbitro, posto che il dirigente della Juventus, facendo riferimento alla partita per la quale lo stesso ? stato designato, sembra riferirsi ad una gara diversa da Fiorentina ? Bologna, che sarebbe stata invece diretta da De Santis.? Uh, Cesare ha ragionato come noi, pu? essere mai ? Pag. 103 : ?In difetto di ulteriori prove sul punto, dunque, non pu? dirsi dimostrato in atti che lo stesso De Santis sia poi stato effettivamente raggiunto dalla richiesta di Moggi di sanzionare con l?ammonizione i calciatori del Bologna gi? diffidati, al fine di provocarne l?automatica squalifica per la successiva gara Bologna ? Juventus.? Assolti per insufficienza di prove ? Pag. 103 : ?N? tale prova, a giudizio della Commissione, pu? positivamente trarsi per via deduttiva dalla circostanza che effettivamente De Santis abbia nel corso della gara ammonito due calciatori del Bologna diffidati, anche tenendo conto del fatto che, in base a quanto risulta dal rapporto dell?osservatore A.I.A. per detta gara, il direttore della stessa ha fatto corretto uso dei propri poteri sanzionatori, irrogando ammonizioni dovute (<dopo aver subito agito in prevenzione ? poi intervenuto a comminare giusti provvedimenti d?ammonizione>).? Impressionante : Cesare porta come prova il referto dell?osservatore A.I.A. a discolpa di De Santis. Pag. 103 : ?Nessuna concludente dimostrazione ? poi dato ricavare dall?ulteriore ateriale probatorio in atti, ivi comprese le intercettazioni telefoniche specificamente indicate dalla Procura, che non possono che essere considerate meri indizi, in alcuni casi privi anche del requisito della concordanza, senza mai assurgere al rango di piena prova delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in difetto di seri riscontri probatori oggettivi, idonei a suffragare il convincimento del giudicante.? Nessuna concludente dimostrazione?.non possono che essere considerati meri indizi?.senza mai assurgere al rango di piena prova?.in difetto di seri riscontri probatori oggettivi : scusa, Cesare : ma allora di che stiamo parlando ?!? Avanti a Pag. 104 : ?Infine, nessun elemento di prova, neppure di carattere indiziario, pu? ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche afferenti alle vicende legate alla gara Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, che sono relative a fatti non dedotti in giudizio, dovendosi precisare che nella prospettazione della Procura, di tale ultima gara si ipotizza alterato lo svolgimento in relazione agli accadimenti propri esclusivamente della precedente gara Fiorentina - Bologna. Occorre, dunque, procedere al proscioglimento di Moggi e di De Santis dagli addebiti di illecito sportivo formulati nei loro confronti.? Ooohhh, allora ce la siamo cavata ? Pag. 104 : ?Nondimeno, come gi? accennato, la condotta nella fattispecie posta in essere da Moggi, peraltro sintomatica dell?abitudine dello stesso di intrattenere contatti telefonici su utenze non intercettabili con direttori di gara, ai quali era evidentemente solito richiedere particolari <favori> arbitrali, va con decisione stigmatizzata, rappresentando l?ennesima conferma della antidoverosit? del complessivo atteggiamento comportamentale del medesimo, gi? esaminata ai capi precedenti; tale condotta costituisce gravissima violazione del generale obbligo di lealt?, correttezza e probit? sportiva, di cui all?art. 1, comma 1, C.G.S. e va quindi proporzionalmente sanzionata.? Eh ? Art.1 comma 1 ? Mancanza di lealt? ? Vi riporto quanto dichiarato da Cesare a Pag.4 ?7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralit? di condotte poste in essere.? Non solo : guardate cosa aggiunge al punto 9. : Pag. 4 : ?9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta.? Ma, porca vacca, o sono io che ho qualche problema con l?alcool o Cesare ha qualche problema di coerenza nelle sue affermazioni. A me sembra che nella motivazioni delle incolpazioni non riesca a trovare sufficienti prove. Ma se la cava sempre in calcio d?angolo con la menata della ?pluralit? di condotte poste in essere? : uagli?, con queste cose ci hanno mandato in serie B? Infine, un inciso riferito dal Direttore mille volte nelle sue interviste. Dovete infatti sapere, e avrebbe dovuto saperlo anche l?oculato Cesare che l?arbitro di Milan-Fiorentina ? stato?.si, De Santis!!! Ora, se il Direttore era cos? tanto interessato alle diffide, ancor di pi? avrebbe dovuto esserlo per Milan-Fiorentina, visto che la partita dopo sarebbe stata Juve-Milan. Bene, ora dovete sapere che il Milan aveva tre diffidati : Ambrosini, Seedorf e Gattuso, se non ricordo male. Bene, queste sono state le parole del Direttore : ?De Santis mi era cos? amico che non me ne ha ammonito uno!!? Come la mettiamo, Cesare ? Certo, intercettazioni non ce ne sono perch? parlavano nelle schede straniere. Ma come mai De Santis non ci ammonisce i diffidati del Milan ? Non gli era piaciuta la cesta di arance che gli abbiamo fatto pervenire per il favore fattoci in Fiorentina-Bologna ? Gli abbiamo regalato qualche maglietta usata, magari con qualche buco sotto le ascelle ? Perch?, secondo te, Cesare, dato che mettiamo in atto una pluralit? di condotte, questa pluralit? non emerge nella partita Milan-Fiorentina ? Non credi ci sarebbe stato pi? utile che il Milan giocasse senza Seedorf, Ambrosini e Gattuso piuttosto che il Bologna giocasse senza Petruzzi, Nastase e Gamberini ? E? ipotizzabile, Cesare, che ci tremavano le gambe al solo pensiero di giocare con un Bologna a ranghi completi, ivi compresi i temibili Petruzzi, Nastase e Gamberini. Certo, Cesare, ti do una mano sfruttando il tuo metodo : sicuramente De Santis non ha dato seguito al progetto criminoso poich? ? risaputo che fra Milan e Juventus vi erano buoni uffici. Ragionare cos?, per?, Cesare, ti ricordo ? esattamente quello che noi, poveri juventini siamo costretti a sentirci al bar, ma non da ieri, da anni. E ti ricordo, Cesare, tu non puoi - potresti ? ragionare cos? : sei un costituzionalista di fama, con grande esperienza derivante, ahit?, dagli anni di esercizio nei fori principali italiani. Ma tu non credevi a quello che scrivevi, come hai confessato ad un tuo amico ( ...abbiamo avuto modo di leggere in altro topic... ), vero Cesare ? La Guerra di Piero ?19 Continua Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. Accusa per Juventus-Lazio : da una telefonata si evince che il Direttore conoscesse prima gli assistenti della partita : art.1 comma 1. Accusa per Bologna-Juventus : nella partita precedente, Fiorentina-Bologna vengono ammoniti alcuni diffidati del Bologna. C?? una telefonata con mister X in cui il Direttore dice di essere interessato a Fiorentina-Bologna ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve. 6.Discrepanza fra le accuse di Ruperto per Bologna-Juventus e la parte motiva della stessa -
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Bravo, Kefeo, questo ? un punto mai sottolineato abbastanza. Questa ? una delle cose pi? scandalose che sono avvenute. Per chiarire, vado per punti. 1.La Procura di Napoli decide di indagare sul campionato 2004/05. Anche questa ? una cosa poco nota : sono in molti a pensare che si sia indagato solo su Moggi e i suoi accoliti che costituivano "sistema". Non ? vero. Si ? indagato sul campionato 2004/05 perch? ci sarebbero delle scommesse clandestine che riguardano alcuni giocatori e il Messina con coinvolgimento di due arbitri,Palanca e Gabriele, e la solita GEA. Questa indagine, del 15/07/2004, ? la molla che fa scattare la Procura di Napoli. 2.La Procura di Napoli chiede di poter fare intercettazioni su personaggi del mondo calcistico. Di questo se ne occupano i carabinieri e sapete anche chi sono i coordinatori. 3.Bene, le trascrizioni delle intercettazioni possono essere in mano ai carabinieri o alla procura. In ogni caso, si tratta di atti della procura in relazione ad un procedimento in corso. 4.La Procura di Napoli a tutt'oggi, 03/04/07, non ha ancora chiuso il procedimento. 5.Come ha fatto l'Espresso a venirne in possesso ? Chi glieli ha dati ? 6.Non si intende qui affermare che la procura non debba fare il suo corso. Si intende affermare un diritto sacrosanto che ? il diritto alla riservatezza di atti processuali, soprattutto con processo in corso, senza aver ancora dei rinvii a giudizio. 7.Non vi sembra che cos? il processo sia uscito dal Tribunale e sia diventato di massa ? Non vi sembra che, visto che nessuno ? intervenuto per fermare n? per punire questa evidente infrazione, la pubblicazione degli atti sia stata strumentale ? 8.Anche per Vittorio Emanuele, indagato dalla procura di Potenza, come saprete ci si preparava allo stesso trattamento : alcune delle intercettazioni sono state date alle stampe, e la gente aveva gi? cominciato il suo giudizio : un principe non dovrebbe esprimersi cos?, guarda come si cade in basso, etc. Risultato ? E' intervenuto immediatamente il Prof. Pizzetti, il Garante per la protezione dei dati personali, mettendo a tacere la vicenda, ricordando che il diritto di cronaca non ? diritto al dileggio. Inoltre, il ministro Mastella ( ...che si professa juventino... ) ha mandato gli ispettori presso la procura di Potenza a controllare l'ipotesi ventilata di aver ceduto a qualche giornalista la password di accesso ai dati della procura. Carino tutto ci?, non ? vero ? Ovviamente, siamo intervenuti tempestivamente per evitare una spiacevole vertenza con il Regno di Piemonte e Sardegna... 9.I cittadini Moggi Luciano, Giraudo Antonio, e tutti gli altri di cui sono state pubblicate intercettazioni telefoniche private, numeri di telefono ( quello di Lippi, per esempio, che ? stato costretto a cambiare numero... ), riferimenti a persone nella sfera personale ed altro sono italiani ? 10.Non ho mai capito perch? i soggetti di cui al punto 9. non si sono almeno rivolti al Garante per la protezione dei dati personali ( ...lo si pu? fare anche via web... ) per fermare lo scempio fatto dalla stampa durato per mesi...con il fatto pi? grave rappresentato dalla pubblicazione di atti processuali. Cosa direste voi, se vi fosse capitata una cosa del genere ? Sempre Forza Juve -
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La Guerra di Piero ? 18 E cominciamo l?analisi delle partite. Per la verit? di una di queste, Juventus-Udinese, ne abbiamo gi? parlato : ? quella di Gemignani e Foschetti, se non ? zuppa ? pan bagnato. Comunque, per facilitare il lavoro ad Arthur Dent riparleremo anche di questa, per completezza. Inoltre, abbiamo gi? visto che il simpatico Piero va per le spicce, quindi molta roba la dobbiamo prendere dall?augusto Cesare. Dunque, la prima in ordine cronologico ? Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004. Cesare ne fa menzione al punto 2 delle incolpazioni 7-8-9-10, per cui si comincia a : Pag. 99 : ?2. Gara Juventus - Lazio del 5 dicembre 2004 - Nella parte motiva dell'atto di deferimento la Procura assume, in relazione alla gara in oggetto, che Moggi ha interferito con la sua condotta nella designazione degli assistenti dell'arbitro, ponendo quindi in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara.? Ecco l?accusa per Juventus-Lazio : il Direttore con la sua condotta ha interferito con la designazione degli assistenti. Accusa precisa : sar? provata ? Pag. 100 : ?La Procura fa particolare riferimento ad un colloquio telefonico del 3 dicembre 2004, alle ore 11.53 (prog. 8771), dal quale si evince che Moggi conosceva, prima della comunicazione ufficiale il nome degli assistenti.? Bene, viene fatto riferimento alla telefonata prog. 8771, andiamola a sentire. Testo integrale della telefonata prog.8771 del 3 dicembre 2004 ore 11.53 ?OMISSIS : ALESSIA della Segreteria Sportiva chiama MOGGI Luciano . Moggi la tiene in attesa in quanto impegnato in altra conversazione su altra utenza. Poi dopo qualche minuto dice: MOGGI Luciano: Pronto? ALESSIA : Eccomi! M : Uh!! A : ?.Ho gli Arbitri di serie A e serie B! M : Non mi dica che noi??Eh?..... A : ?.( ?.Alessia ride?..)?. DONDARINI! M : ?DONDARINI?.. A : ?L?ha gi? saputo? ?.(?ride)?.Ed anche gli altri? M : ?.Che RACALBUTO sta a Reggio Calabria, che PIERI sta a Parma,?.. A : ?.ah?.gi? preso?tutto! Allora io le comunico gli assistenti?...Pi? tardi? M : ?se lei mi comunica MITRO e?da?.mi comunichi BAGLIONI per esempio ed ALVINO! A : Ma gli Assistenti non sono usciti ancora !! M : Eh, ma io gi? glieli dico! A : Ah?gi??gi? li sa? ?.(?ride?).. Allora come facciamo, la chiamo dopo e li confrontiamo? ?.(?ride?).. M : Ci vediamo dopo. A : Va bene ! Grazie, buongiorno! Per comprendere meglio questa discussione, urge chiarire il meccanismo di designazione arbitro e assistenti. Quanto segue ? quello che so io, se qualcuno ne sa di pi? lo prego di correggermi. Dunque : 1.Il sorteggio degli arbitri designati per fascia ? pubblico. 2.E? presente un notaio che non risulta essere stato incriminato da chicchessia, tantomeno la p.diN. 3.Dopo aver sorteggiato gli arbitri, il Sig. Mazzei indica gli assistenti per partita. 4.L?uscita ufficiale di arbitri e assistenti ? alle 12.30 5.Alle 11.30 sia il sorteggio che la selezione degli assistenti si ? gi? svolta. 6.La telefonata in questione ? delle 11.53 7.Non tutti i giornalisti presenti avevano in astio il Direttore? 8. ?A : ?.ah?.gi? preso?tutto! Allora io le comunico gli assistenti?...Pi? tardi?? Quindi qui la segretaria ha capito che il Direttore ha..gi? preso tutto. E gli chiede se vuole sapere gli assistenti, pi? tardi. ?M : ?se lei mi comunica MITRO e?da?.mi comunichi BAGLIONI per esempio ed ALVINO!? Qual ? il senso di questa frase ? Voi l?avete capita ? La segretaria gli ha appena detto che gli avrebbe comunicato gli assistenti pi? tardi, giusto ? Allora, visto che il Direttore gi? sapeva gli assistenti di Juventus-Lazio, che effettivamente sarebbero stati Baglioni e Alvino, perch? dice ??se lei mi comunica Mitro e?? ? Che c?entra ? Per farsi bello nei confronti della segretaria ? ?A : Ma gli Assistenti non sono usciti ancora !!? Per il discorso fatto prima, si, con comunicato ufficiale ancora non sono usciti. ?M : Eh, ma io gi? glieli dico!? C?? la possibilit? che qualche amico abbia alzato il telefono e glieli abbia comunicati, o no ? D?altro canto, ripeto, il sorteggio degli arbitri e la designazione degli assistenti erano pubblici. Andiamo avanti con Cesare. Sempre a Pag. 100 : ?Inoltre la Procura federale, nella parte della relazione dedicata al primo capo di incolpazione (pag. 27), osserva che la sera del 2 dicembre 2004 Moggi aveva incontrato a cena Bergamo, Pairetto e Giraudo, e poich? collega a questo incontro la sopra ricordata telefonata del 3 dicembre 2004 (prog. 8771), lascia intendere, se pure non esplicitamente, che la conoscenza dei nomi degli assistenti da parte del Moggi, anteriormente alla loro designazione ufficiale, dipendeva da un precedente accordo.? Non ho il documento della Procura Federale, ho il deferimento del capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale; ma penso che ci possiamo rifare alla fonte di entrambi i documenti : le indagini dei CC. Vediamo cosa dicono della cena : ?La sciente strategia moggiana nel quadro delle esigenze del momento, si rileva nell?incontro che il DG bianconero organizza a Rivoli (To), presso l?abitazione di PAIRETTO, per la sera del 2 dicembre 2004, convivio coincidente con la sera precedente al giorno dei sorteggi arbitrali per la 14^ giornata, che si terranno la mattina successiva presso la sede AIA di Roma.? Come vedete i CC sono tendenziosi : notano subito che la cena avviene giusto il giorno prima dei sorteggi. Cosa fanno il Direttore, l?Amministratore delegato e l?altro designatore a casa Pairetto ? Vale qualcosa ricordare che sono amici di vecchia data ? E? improponibile come argomento ? ?All?incontro prendono parte lo stesso MOGGI e consorte, il padrone di casa e consorte, Antonio GIRAUDO e consorte, e il co-designatore BERGAMO, occasione questa che mal cela l?effettiva necessit? per i partecipanti di incontrarsi, dal momento che lo scambio dei doni natalizi avviene con quasi un mese di anticipo, mentre si evince poi chiaramente dal complesso delle conversazioni intercettate, ma ancor pi? si rileva dagli eventi conseguenti la ragione vera dell?appuntamento, che risulta tutt?altro che una mondanit?.? Ripeto i CC sono tendenziosi, per cui questa non pu? essere una cena di Natale perch? avviene quasi un mese prima. Inoltre, provate ad immaginare la scena : di l? le mogli che parlano delle vacanze prossime, della neve, dei regali, etc. e di qua i mariti che ordiscono la tresca giocando con arbitri e assistenti fra gli sbuffi insofferenti delle consorti? ?Infatti, il 1? dicembre 2004, alle ore 20,25 (vds prog. 6014) viene intercettata una conversazione tra Maria Grazia FAZI e Paolo BERGAMO dalla quale emerge il motivo reale di tale occasione, allorch? la donna chiede a BERGAMO ??GIGI non t?ha detto niente su che verte domani sera?su che verter? l ?incontro eh ?...?.? Vi prego di avere pazienza con i CC : loro dalla frase riportata sopra, gi? capiscono tutto?. ?La serata si rivela anche l?occasione per omaggiare in via immediata i due designatori di lauti doni, come si evince dalla conversazione intercettata il 02 dicembre 2004 alle ore 20,10 (vds prog. 5542 ) ed in particolare da una risposta fornita da MOGGI alla moglie che vuole portare dei panettoni ??no?no?ride?gli diamo altra roba, non ti preoccup? ! ...non ti preoccup? ! ?? ed ancora sempre il MOGGI ??loro pi? che panettoni?loro?ehm?? interrompendo la frase con un eloquente silenzio.? Ma dico, Direttore, cos? si risponde alla propria moglie desiderosa di ben figurare ad una cena di?.Natale ? sshh, i CC potrebbero sentirci : sicuramente non era una cena di Natale, non pu? essere : ? di un mese prima!!! ?La conversazione intercettata alle ore 00,52 del 3 dicembre 2004 (vds prog. 6366 ) fornisce ulteriore conferma all?avvenuta cena. BERGAMO chiama la convivente V. A. e la informa che ? appena arrivato a letto ed alla richiesta della donna dell?esito della cena, BERGAMO risponde ??eh s?? fatto tardi!...Gigi ? arrivato un po? pi? tardi e loro sono arrivati un po? pi? tardi sicch??s?? cominciato a mangi? al le nove e un quarto?senti si parla domani sera topo io sono sfatto?uh!?...?. BERGAMO, proseguendo e di fronte alle insistenze della convivente, aggiunge alcuni particolari della cena ??no..problemi no!..loro tendono sempre a?a sistemar tutto!..comunque era la cena de..de Natale! ...? e di fronte all?esclamazione di sorpresa della donna, il designatore aggiunge ??uh..infatti c?era M. (moglie di GIRAUDO) ..c?era anche G. (moglie di MOGGI)??.? Quindi per Bergamo era una cena di Natale o sta mentendo alla sua donna ? ?Di fronte al rammarico di A. per il mancato invito, BERGAMO aggiunge anche ??uh uh uh uh !.....ci siamo scambiati i regali?? ed alla battuta della donna ??tu che ti sei scambiato nulla ! ...? BERGAMO replica ??eh io non c? avevo nulla ! ...?. Prima dei saluti finali BERGAMO informa la sua interlocutrice che ??ma io non lo sapevo perch??.m?hanno chiamato mentre ero in treno?ma A. c??? Ho detto no A. in verit? ? a Roma! ..ah dio buono!...? e di fronte alla richiesta ??e chi te l?ha detto questo ? ...? l?uomo riferisce ??il numero due !...? ben badando a non pronunciare mai il nome.? Sappiamo altre cose : 1.Bergamo non ha portato regali e la convivente lo prende in giro. 2.Il Direttore lo chiamava l?Atalanta, ma anche Bergamo, toscano come lui, non disdegna i nomignoli : il numero uno e il numero due : avete indovinato l?associazione ? 3.Mi vergogno ad aver riportato telefonate private, ma con la loro pubblicazione sono di pubblico dominio (che ne penser? Bergamo che tutta Italia sa che lui chiama la sua donna ?topo? ? Quello che ? stato fatto, la pubblicazione di atti in mano alla procura, non ? lesivo della dignit? delle persone ? ) ed inoltre sono riportate a supporto dell?accusa che i nostri dirigenti si sono messi d?accordo la sera prima su arbitri e assistenti. E Mazzei non ? venuto ? Voi potrete dire, no pensavano a tutto loro : certo, ci sono dichiarazioni in tal senso, ma altre no, per esempio dal deferimento del capo ufficio indagini Pag. 28 : ?Ivaldi (il 6 Giugno 2006) : ?le designazioni venivano fatte dalla CAN, nelle persone di Bergamo, Pairetto e Mazzei, e comunque l?ultima parola ce l?avessero Bergamo e Pairetto anche se non ho mai avuto riscontri in merito? Come al solito, si diceva che andasse cos?, ma ne siamo sicuri ? Bergamo a Matrix ha smentito un suo intervento diretto sugli assistenti, o ricordo male ? Conclusioni di Cesare a Pag. 100 : ?La commissione ritiene che la condotta ascritta al Moggi vada qualificata come contraria ai principi di correttezza e lealt? sportiva, come del resto altre volte ha prospettato la Procura in questo stesso procedimento (v. partita Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005, in questo stesso capo di incolpazione e partita Milan ? Chievo del 20 aprile 2005, nel capo di incolpazione relativo a Galliani, Meani e Mazzei); poich? l'interferenza nelle designazione ? una delle plurime condotte attraverso le quali Moggi ha realizzato l'illecito descritto nel primo capo di incolpazione, la commissione, riconosciuta la sussistenza della violazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S., ne dichiara l'assorbimento nell'illecito del quale Moggi ? stato gi? ritenuto responsabile.? Dopo averci dato colpe anche per Milan-Chievo (?!?), il magnoloquente Cesare ascrive la condotta del Direttore all?art.1 comma 1, mancanza di lealt?. Nonostante ci? dichiara che l?episodio ? idoneo all?assorbimento nell?illecito sportivo. Come ? andata Juventus-Lazio ? Questo il tabellino della rosea : JUVENTUS-LAZIO 2-1 (5 dicembre 2004) Arbitro: Dondarini Nella moviola del giorno dopo sono due i casi discussi, uno per parte. Dondarini non vede un rigore per la Juve (trattenuta di Talamonti su Ibrahimovic) e uno per la Lazio (uscita di Buffon su Inzaghi che cade in area). Ma i biancocelesti recriminano anche per una rimessa invertita da cui nasce il secondo gol juventino. Sempre i soliti "amici"... Questo il commento di Repubblica : TORINO - La Juve ha faticato a sbarazzarsi di una buona Lazio, passata in vantaggio per prima con un gol straordinario di Pandev che si ? bevuto mezza difesa della Juve e ha battuto Buffon. Gi? a San Siro la difesa bianconera aveva accusato qualche crepa e contro la vivace squadra di Caso la capolista ha dovuto faticare per vincere. Il pareggio di Olivera ? arrivato grazie a un colpo di testa su traversone da destra di Camoranesi, come al solito il miglior fornitore di palloni per gli attaccanti. Dopo il mediocre primo tempo, nella ripresa la Juve ha premuto sull'acceleratore, cozzando contro il buon assetto difensivo della Lazio che ha ceduto solo a pochi minuti dal termine per una deviazione sfortunata di Siviglia su Ibrahimovic che ne ha approfittato dando un successo determinante alla Juve. Ibrahimovic aveva colpito una traversa nel primo tempo, ma talvolta ? parso troppo lezioso. Il successo dei bianconeri ? stato tutto sommato meritato, anche se non si ? vista la Juventus delle occasioni migliori. Capello ha dovuto rinunciare a Nedved, ma ha reinserito Del Piero che ha disputato una buona partita. Caso, la cui panchina ? traballante, ha rafforzato il centrocampo, reparto che grazie alla buona giornata del trio A.Filippini, Giannichedda e Dabo per almeno mezzora ha dato filo da torcere alla Juve, schierata con Emerson e Appiah centrali. Male inizialmente la coppia difensiva bianconera Cannavaro-Thuram, colpevole sul bel gol di Pandev dopo che Ibrahimovic all'8' su traversone da destra di Camoranesi aveva colpito la traversa. Il gol biancoceleste: al 12', su sponda di Muzzi, Pandev si ? bevuto Cannavaro, Zebina e Thuram, battendo poi Buffon in uscita con un bel sinistro a mezz'altezza. Il gol ha risvegliato la Juventus: molto vivace Del Piero,che ha tentato tre volte il tiro senza fortuna. I bianconeri, punti nell'orgoglio, hanno preso in mano la partita e su cross di Camoranesi da destra, al 39', Olivera ha insaccato di testa: Sereni, sulla palla, non ? riuscito a salvare. Primo tempo intenso, gran lotta a centrocampo, buona Lazio all'inizio, difesa bianconera in difficolt?, poi ? venuta fuori la Juventus. Nella ripresa i bianconeri hanno cercato la vittoria, ma la Lazio si ? difesa bene. Alla fine per? la squadra di Caso ha ceduto un po': prima Couto ha colpito il palo alla destra di Serena per deviare un tiro di Ibrahimovic che poi ha segnato il gol della vittoria. Al 39', Kapo da destra ha crossato, c'? stata una deviazione di Siviglia per lo svedese che non ha perdonato in scivolata la difesa biancoceleste. Il brutto primo tempo della Juve ? stato ben compensato da un buon secondo tempo e cos? la capolista ? tornata a vincere avvicinandosi allo scontro diretto col Milan con quattro punti di margine che le consentir? di affrontare i rossoneri senza grossi patemi o pericoli di sorpasso. Si evince il vantaggio che ci hanno dato gli assistenti ? La Guerra di Piero ? 18 Continua Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. Accusa per Juventus-Lazio : da una telefonata si evince che il Direttore conoscesse prima gli assistenti della partita : art.1 comma 1. ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve. -
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Scusami, Kefeo : tu dici che Sandulli ha riportato la lettera e) di cui sopra rifacendosi a quanto scrive Ruperto : Per? la lettera e) di Sandulli viene nel capitolo : "C - Posizione della Juventus Football Club S.p.a., di Luciano Moggi, di Antonio Giraudo, di Gianluca Paparesta, di Tullio Lanese, di Pierluigi Pairetto e di Massimo De Santis." in cui, mi sembra, lui esamina le accuse che ci vengono fatte. Per? si concentra soprattutto sul condizionamento del settore arbitrale; poi analizza velocemente la storia con la Reggina e infine nelle pagg.74 e 75 parla delle tre partite, come ho scritto nella Guerra di Piero 17. Lo fa molto velocemente e contraddicendosi molto con le conclusioni di prima istanza. Cio?, a me d? l'impressione di rifilarci l'art.6 per le tre partite e di commentarle sommariamente nelle due pagine 74 e 75. Sandulli si ? molto dilungato sul condizionamento della classe arbitrale con le menate di cui abbiamo discusso precedentemente. Non mi sembrava di aver detto questo e se ? stata questa l'impressione me ne scuso. Io ho messo in risalto le differenti pronunzie al riguardo delle partite dei due. Io ritengo grave che Sandulli abbia stravolto le partite e non ne abbia dato motivazione. Tu dici che ha trascritto male. Io ti ricordo che all'arbitrato tanto di Juve quanto di Lazio il suo provvedimento di squalifica del campo ? stato censurato dall'arbitro come inapplicabile...dico, Ruperto ? stato pi? attento, per quanto abbia scritto anche lui mostruosit?; il lavoro di Sandulli ? un pasticcio che aveva il solo obiettivo ( raggiunto, per altro ) di salvare Fiorentina e, soprattutto, Lazio. Forza Juve -
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La Guerra di Piero ? 17 Come anticipato, analizziamo adesso le ?incolpazioni? relative ai fatti seri : ci accusano infatti di aver influenzato le partite con la Lazio, con l?Udinese e con il Bologna. Vediamo come ci accusa Cesare : Pag. 4 : ?7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralit? di condotte poste in essere.? Ok ? Dunque : art.6 comma 1 per le partite con la Lazio e con il Bologna. Art.1 comma 1 per la partita con l?Udinese. Infine, come al solito, art.6 comma 6 per la pluralit? degli atti commessi. Per quanto riguarda la pluralit?, vale la chiosa : Pag. 86 : ?La Commissione ritiene ragionevole presumere che l'episodio sopra descritto, riferibile alla partita Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005 (oggetto di un successivo capo di incolpazione), non sia isolato;? Voi pensavate che la pluralit? fosse relativa al fatto che le partite erano tre ? No, di sicuro : secondo il tronfio Cesare, ? "ragionevole presumere" che noi ci si comportava spesso cos? come fatto in Juventus-Udinese. Quindi, qui Cesare ha ragionato come tutti i detrattori della Juve : ?sa quante malefatte avete fatto??. La differenza fra ci? che sentiamo dire nei bar e un giudice che avrebbe dovuto valutare con presunzione di innocenza i reati contestati sta nel ?ragionevole? : nei bar sono certi dei nostri imbrogli, infatti avrebbero voluto vederci in Eccellenza, mentre per il giudice ? "ragionevole presumere" gli imbrogli, infatti ci hanno ?solo? mandato in B : quanta magnanimit?!! Vediamo invece come conclude il simpatico Piero : Pag. 61 : ?e) Moggi, di illecito ai sensi dell?art. 6, comma 1, CGS e la Juventus di responsabilit? diretta e presunta, per avere posto in essere atti diretti ad alterare le gare della societ? torinese contro Lazio, Bologna ed Udinese;? Eh, eh, Piero non ha tempo da perdere con le chiacchiere : art.6 comma 1 per tutte le partite e, visto che ci siamo, responsabilit? diretta e presunta per la Juve, nemmeno l?aggravante per la pluralit? che l?austero Cesare ci contestava. Come mai ? Ce lo puoi dire, Piero ? Pag. 74 : ?Per concludere l?esame della decisione appellata laddove ? dedicata alla posizione della Juventus, vanno affrontate le impugnazioni di incolpati e Procura Federale relativamente alle gare Juventus ? Lazio e Bologna ? Juventus (e, quale possibile antecedente logico, Fiorentina ? Bologna) e concernenti gli incolpati Moggi, De Santis e F.C. Juventus S.p.A. La Corte ritiene che le statuizioni, sul punto, della decisione impugnata (ad eccezione di quelle relative alla determinazione delle sanzioni, di cui si dir? in seguito) debbano essere confermate.? Bene, Piero, sei sicuro che stai confermando le statuizioni ? Pag. 74 : ?Ed invero, ? da condividere la generale conclusione della CAF secondo cui l?interferenza nella designazione arbitrale, riferibile ad un tesserato, non pu? dar luogo ad illecito sportivo ove non vi sia la prova rigorosa che a tale attivit? abbia fatto seguito l?ulteriore segmento che l?interesse per la designazione di uno specifico arbitro, manifestato da un dirigente di societ? sportiva, pervenga all?arbitro stesso e che da parte di esso traspaia, comunque, adesione alla richiesta.? m*****a, Piero!!! Ti sei per caso rinsavito ? O hai bevuto troppo ? Avete letto cosa dichiara ? Sapete cosa mi preoccupa ? L?uso di ?invero??. Pag. 74 : ?L?assenza del ?segmento? tecnico della fattispecie a formazione progressiva (tale perch? necessitante la concorrente partecipazione di pi? soggetti, ciascuno con competenze e responsabilit? di ruolo adeguati al raggiungimento del risultato alterativo della gara, competizione o classifica) ne impedisce il relativo perfezionamento, mentre non osta affatto alla possibile sussumibilit? delle condotte appartenenti al segmento iniziale (condotte interferenti) e , quindi, definibili come meri atti preparatori, nel paradigma di quelle poste in violazione dell?art. 1 CGS.? Piero, e non ? quello che stiamo cercando tutti di dirti ? Quanto fatto dal Direttore, calato nella lente d?ingrandimento di una valutazione comportamentale ai sensi del codice di giustizia sportiva, data l?assenza del ?segmento? atto al perfezionamento delle attivit? truffaldine non pu? che ?ostare? all?art.1, cio? la mancanza di lealt?!!! State calmi, vi prego : ci hanno gi? condannato? Sempre da pag. 74 : ?Pi? in particolare, la decisione impugnata ha isolato, dal contesto delle incolpazioni in esame, la posizione di Moggi decretandone correttamente la rilevanza nei termini appena menzionati, del tutto antagonisti rispetto alla contraria tesi difensiva.? Mah, provo a tradurre in italiano : gli avvocati di Moggi la pensano diversamente, ma noi correttamente ne abbiamo isolato la posizione. Mah, che c?azzecca, avrebbe detto un fedifrago tifoso juventino noto ai pi? ? Non stavamo parlando di altro ? Pag. 75 : ?Il profuso materiale probatorio dimostra che vi fu un incontro, di pochi giorni precedente la gara Juventus ? Lazio, tra Moggi, Giraudo, Pairetto e Bergamo e, altres?, che l?indomani di tale incontro e prima della comunicazione ufficiale del nome degli arbitri sorteggiati il primo ne fosse gi? a conoscenza. Vi ?, altres?, la prova, in atti, dell?indebita interferenza di Moggi su Bergamo in vista della formazione della griglia di arbitri destinati a dirigere gare da disputare nella giornata in cui si giocava Juventus ? Udinese.? Le prove acquisite le analizzeremo dopo questa esplicativa premessa : come sempre vi chiedo di portare pazienza?per? ascoltate ci? che dice il simpatico Piero a proposito di Bologna-Juventus : Pag. 75 : ?Non pu?, per?, ritenersi raggiunta ? contrariamente all?assunto della Procura Federale ? la prova che all?arbitro De Santis fosse pervenuta la richiesta di Moggi ? pur adombrata nel corso di una apposita conversazione telefonica, di cui a pag. 102 della decisione ? di intervenire punitivamente sui giocatori diffidati del Bologna per renderne certa la squalifica nella successiva gara che tale squadra avrebbe disputato contro la Juventus, n? che suoi, eventuali, errori tecnici disvelassero una illecita volont? favoritistica per tale squadra. Conclusivamente, va confermata la riconducibilit? delle condotte di Moggi alla trama dell?art. 1 ed esclusa qualunque responsabilit? di De Santis a proposito dell?incolpazione in esame.? Incredibile, vero ? Vi ricordo che per Bologna-Juve il grazioso Cesare ci rifila un bel art.6 comma 1. Piero contesta al Direttore l?art. 1 ed esclude l?arbitro De Santis da qualsiasi responsabilit?!! E questo era l?unico punto di contatto della Juve con De Santis : ma allora quest?ultimo per cosa ? stato condannato ? Per Lecce-Parma ? o per l?annullamento del gol di Cannavaro in Juventus-Parma di mille anni fa (?prescrizione?) ? Ancora pi? incredibile alla luce di quanto scrive lo stesso Piero a Pag. 61 : ?f) Bergamo, di illecito sportivo in relazione alle gare da ultimo menzionate; g) De Santis per la medesima violazione, per aver aderito al disegno di alterare, a favore della Juventus, la gara di quest?ultima in trasferta a Bologna, precostituendo la necessaria squalifica di giocatori di tale squadra, gi? diffidati, ammonendoli nel precedente incontro da lui diretto.? Cio?, nella premessa lo accusa di illecito sportivo per Bologna-Juve e nelle conclusioni lo assolve!! E poi come si concilia l?art.1 al Direttore con quanto affermato solo poche pagine prima, sempre a pagina 61, come sopra riportato ? Ai posteri l?ardua sentenza. Nelle prossime puntate ci andremo a vedere partita per partita le prove raccolte. La Guerra di Piero ? 17 Continua Riepilogo Prove : Premessa alla accusa principale : M.e G. si occupano di gestire due distinti campionati Accusa Principale : Stretto rapporto con i due designatori arbitrali. Supporto n.1 alla A.P. : Altri soggetti per intervenire sul settore arbitrale hanno dovuto farlo attraverso M. e G. Supporto n.2 alla A.P. : Fornitura di M. a B. di telefonino su utenza non intercettabile. Supporto n.3 alla A.P. : Sconti di auto del gruppo fiat ad amici di B. Supporto n.4 alla A.P. : Interferenza di M. alla fase di predisposizione delle griglie. Supporto n.5 alla A.P. : Impedire alle squadre concorrenti di poter usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Supporto n.6 alla A.P. : Trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla Juve Supporto n.1 al n.6 alla A. P. : Discussione sul turno di riposo a Tombolini per Lazio-Brescia Supporto n.2 al n.6 alla A.P. : Fatti di Reggina-Juventus Supporto n.7 alla A.P. : Uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa. Supporto n.1 al n.7 alla A.P. : Discussioni sugli argomenti del Processo con Fabias e Biscardon. ------------------------------------------------------- Evidenti punticini a nostro favore : 1.Non abbiamo alterato il procedimento del sorteggio arbitrale 2.Gli assistenti non vengono scelti dai designatori, come riportato, ma da altro componente aia 3.Non ? vero che il designato B. per decidere di sostituire un arbitro in griglia chiede consenso a M. 4.Non corrisponde al vero affermare che ?solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale? 5.Discrepanza fra le accuse di Ruperto e di Sandulli relativamente alle partite Juve-Lazio, Juve-Udinese e Bologna-Juve.