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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Libero arbitrio - 91

Ultima osservazione del Collegio arbitrale del Coni sul lodo presentato dal Brescia Calcio :

?Ritiene peraltro il Collegio che la domanda presentata dal Brescia Calcio risulti comunque tardiva, poich? presentata oltre il termine di decadenza stabilito dall?art. 5, comma 1, del regolamento della Camera. In base a questa disposizione, le controversie di competenza della camera devono essere proposte, ?a pena di decadenza entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell?atto da cui trae origine la controversia?.

Si tratta, evidentemente, di un termine di preclusione, espressamente qualificato come ?perentorio? dalla norma richiamata.

Tale termine deve essere inquadrato nel generale istituto della decadenza, disciplinato dagli artt. 2964 e ss. c.c., e valutato alla luce di tali parametri normativi.

Ritiene il Collegio che il termine decadenziale valga sia per le azioni volte all?annullamento dell?atto che per quelle risarcitorie. La lettera e la ratio del Regolamento della Camera depongono in questo senso. La norma non pone infatti alcuna distinzione tra le due ipotesi: gi? il semplice dato letterale, dunque, suggerisce chiaramente l?indicata conclusione. Ci?, d?altra parte, appare coerente con la funzione del termine nel sistema di soluzione delle controversie amministrato dalla Camera. Tale sistema, infatti, garantisce una sollecita definizione delle controversie, a condizione che queste siano tempestivamente proposte: ci? anche per evitare che la facilit? del meccanismo procedurale e il contenimento dei costi del giudizio consentano un esasperato ricorso al conflitto, anche come mezzo improprio di pressione rispetto al normale svolgimento delle vicende federali. ?, dunque, coessenziale alla natura stessa dei rimedi speciali previsti dall?ordinamento sportivo la tempestivit? dei relativi interventi in modo che rimanga garantito l?ordinato corso delle manifestazioni e delle competizioni agonistiche e la civile e serena convivenza all?interno della comunit? sportiva.

Inoltre, trattandosi di materia sottratta alla disponibilit? delle parti, il Collegio pu? rilevare d?ufficio tale decadenza ai sensi dell?art. 2969 c.c.,

Bisogna, a questo punto, individuare il dies a quo del termine decadenziale cos? configurato.?

Brescia Calcio, il Collegio arbitrale del Coni ti rimprovera anche di non essere stato nei tempi della presentazione della domanda : ti dice che in base all?art.5 del regolamento della Camera arbitrale del Coni dovevi presentare domanda entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti : ok sui 30 giorni, ma da quando decorrono ?

?Secondo le allegazioni della parte istante, l?origine della controversia dovrebbe farsi risalire alla comunicazione del diniego Federale all?iscrizione del campionato 2006/2007 formulata dal Brescia.?

Il Brescia dice che i 30 giorni decorrono da quando la sua domanda di riammissione al campionato 06/07 ? stato respinto dalla Federazione, cio? la fine di agosto del 2006 : il Brescia ha presentato domanda il 4 settembre del 2006, per cui presume di stare ampiamente nei tempi.

?Il Collegio non condivide tale assunto.?

E ci mancherebbe!

Osservate il ragionamento che fa il Collegio arbitrale del Coni : altra prova lampante di aleatoriet? della giustizia sportiva : ? sempre difficile rispondere in maniera soddisfacente a coloro che affermano che Moggi doveva presentarsi alle sedute della CAF e della Corte Federale : a parte che si pu? rispondere dicendo che Giraudo si ? presentato e la cosa non ? cambiata; a parte che l?avvocato di Moggi si ? presentato ed ha finito la sua arringa affermando : ?L?innocenza del mio assistito sta nelle altre 99.960 telefonate? ed ha suscitato solo ilarit?, nessun tentativo di comprensione ( di quanto affermato, s'intende... ); ma la verit?, cio? la perfetta inutilit? della presenza ai processi viene evidenziata da spiegazioni come quelle che seguono che abbiamo avuto modo di vedere in altre parti del processo : purtroppo, la giustizia sportiva si presta a interpretazioni bislacche, affermazioni magniloquenti senza possibilit? di ribattere : valga come esempio la sovversione delle posizioni di Lazio e Fiorentina dalla sentenza CAF a quella della Corte Federale e, per contro, l?inflessibilit? nelle parti riguardanti Arezzo e Reggina : due pesi e due misure. Poi, non ? esattamente corretto dire che Moggi non si ? presentato alla giustizia sportiva : si ? presentato eccome all?arbitrato, le urla ancora si sentono : qual ? stato il risultato ? Il Collegio arbitrale del Coni si ? definito incompetente a giudicarlo : avete visto ?

?La controversia, infatti, trae origine dai fatti, asseritamente illeciti, posti in essere dalla Juventus nel campionato 2004-2005, nonch? dall?asserita inottemperanza della FIGC all?obbligo di vigilanza. Inoltre, i pregiudizi lamentati dal Brescia Calcio risalgono alla mancata iscrizione al campionato 2005-2006 e alla conseguente perdita di chances rispetto alla eventuale promozione in serie A nel campionato 2006-2007.?

Cio? ? Il Brescia doveva presentare arbitrato all?iscrizione del campionato 05/06 ? E chi mai immaginava a settembre 05 cosa sarebbe avvenuto a maggio 06 ? O meglio, a pensarci bene qualcuno che sapeva cosa sarebbe successo c?era, giusto ? Ma alzi la mano chi lo aveva preso in parola : si pensava soltanto ad una risposta piccata ad una delle tante provocazioni del nostro Direttore : ricordo di averla letta quella risposta, l? per l? non la capii : mi sembrava un desiderio espresso ad alta voce : desiderio che noi tutti, tifosi juventini, avevamo certezza che non si sarebbe mai potuto realizzato : mai avremmo pensato che nostri dirigenti, chiunque fossero, avrebbero mai potuto accettare consigli e/o convincimenti da parte di chicchessia, figuriamoci da parte di un direttore di un noto quotidiano sportivo non proprio filo-juventino : mi si potr? giustificare la cosa con mille parole : a me ne resta una sola : che umiliazione, detto da parte di un vecchio tifoso, come dice lei, presidente : no, non sono nostalgico : sono assetato di verit?, quella che anche lei stesso ha riconosciuto dicendo che la pena ? stata eccessiva a fronte di nessun illecito sportivo riscontrato : ripeto non sono nostalgico, sono curioso : perch? presidente non ha difeso la Juve a spada tratta senza andar a piangere sulla spalla di gente che con noi non c?entra nulla ? Era per caso un suo parente ?

?Ne segue che il pi? recente dei fatti da cui trae origine la presente controversia ? proprio la mancata iscrizione del Brescia nel campionato 2005-2006.?

No, dai, Collegio arbitrale del Coni non puoi essere serio in questa affermazione, dai : come faceva a saperlo, veramente?

?Quanto alla conoscenza di tali fatti, essa pu? essere collocata temporalmente, al pi? tardi, al momento in cui vennero irrogate per la prima volta sanzioni disciplinari alla Juventus (decisione della Corte d?Appello Federale di cui al C.U. del 14 luglio 2006).?

Beh, questo ? un po? pi? logico : si, gi? dopo Ruperto si capisce dove si vuole andare a parare?

?Sin da tale momento il Brescia, essendo venuto a conoscenza degli asseriti illeciti posti in essere dalla Juventus, e avendo gi? subito il pregiudizio costituito dalla mancata iscrizione al campionato 2005-2006, avrebbe potuto instaurare il presente procedimento arbitrale, finalizzato, per l?appunto, al risarcimento dei danni subiti, senza per ci?, peraltro, pregiudicare l?intervento effettuato nei procedimenti innanzi alla CAF e alla Corte Federale, e volto al diverso scopo di incidere sulle sanzioni concretamente irrogate nei confronti della Juventus.?

Mi sa di pezza a colori : bisognerebbe sapere cosa ne pensano gli avvocati del Brescia..

?? nel termine di trenta giorni dalla conoscenza di questi fatti che andava dunque proposta l?azione, attraverso la proposizione dell?istanza di conciliazione, che ? stata, invece, presentata in data 4.9.2006.?

Ohi, ohi?

?Non pu? neppure valere a rimettere in termini il Brescia Calcio la richiesta di ammissione al campionato del giorno 8 agosto 2006 e la lettera di risposta della FIGC del 31 agosto 2006.?

Neanche questa data vale ?

?Quest?ultima missiva non assume infatti alcuna valenza provvedimentale, in quanto non incide sulla posizione giuridica del Brescia Calcio, ma si limita a ribadire i provvedimenti gi? assunti in sede sportiva e, conseguentemente, a constatare l?inesistenza, in capo allo stesso Brescia Calcio, di titoli sportivi idonei all?iscrizione al campionato 2006-2007.?

Ahi, ahi Brescia Calcio?

?Conclusivamente, nel caso in esame, l?istanza arbitrale avanzata dal Brescia Calcio s.p.a. si appalesa, oltrech? inammissibile, improponibile, in quanto avanzata senza il rispetto del termine di cui all?art. 4, co. 1 del Regolamento sopra citato, ferma restando eventuale diversa valutazione da parte di altri ordini giurisdizionali, anche in connessione o a seguito degli esiti dei procedimenti penali in corso.?

E quindi, Collegio arbitrale del Coni ? Se la richiesta del Brescia fosse stata giudicata ammissibile, gliela respingevi perch? non aveva rispettato i tempi ? Oppure questa storia dei tempi ? solo per corroborare la ricusazione ?

?I rilevati profili di inammissibilit? e di improponibilit? appaiono assorbenti rispetto alle altre questioni preliminari sollevate dalle parti.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che, essendo state accolte questioni preliminari, tra cui quelle sollevate dalla FIGC, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale debbano essere poste a carico del Brescia Calcio.?

Per riepilogare :

Il Brescia a settembre del 2006 fa domanda di arbitrato al Coni citando la Juve e la Federazione : vuole la riammissione in Serie A, e 30 milioni di euro come danni pari ai due anni di mancata partecipazione alla massima serie.

La Juve risponde che nelle partite contestate a Moggi non figura il Brescia, oltre ribadire che non vi sono illeciti sportivi.

La Federazione risponde che il provvedimento ? gi? stato preso e che non vi ? spazio per un arbitrato giacch? non vi ha aderito.

Il Collegio arbitrale del Coni respinge la richiesta del Brescia perch? :

1)Per poter essere riammessa in Serie A occorre modificare la classifica e non vi ? nessun procedimento di riomologazione dei risultati in atto.

2)La richiesta danni non la si pu? avanzare prima di un passaggio in giudicato.

3)In ogni caso la domanda ? giunta in ritardo poich? sono trascorsi pi? di 30 giorni da quando ci si ? accorti che il campionato 04/05 ? stato taroccato, ovvero dalla sentenza della C.A.F. di met? luglio 06

E per punizione, caro Brescia Calcio, ti obbligo a pagare tutte le spese processuali.

Faccio solo notare un?altra cosuccia : il Brescia chiede l?arbitrato il 4 settembre 2006 e il Collegio arbitrale del Coni delibera il 1 Giugno 2007 : considerando l?argomento, gi? il tempo trascorso costituiva evidenza del fatto che non te lo avrebbero mai accolto?

?PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1. dichiara l?inammissibilit? e l?improponibilit? dell?istanza arbitrale proposta dal Brescia Calcio SpA;

2. dichiara i rilevati profili di inammissibilit? e di improponibilit? assorbenti rispetto alle altre questioni preliminari sollevate dalle parti;

3. pone a carico del Brescia Calcio SpA, fermo restando il vincolo di solidariet? tra le parti, gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell?art. 22 del Regolamento;

4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?arbitrato in data 1 giugno 2007.

Il presente lodo ? stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell?art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Mario Antonio Scino Presidente

F.to Learco Saporito

F.to Dario Buzzelli?

Bene, abbiamo finito tutti gli arbitrati della faccenda calciopoli : prima di passare al prossimo argomento, vorrei dedicare una, al massimo due puntate a tracciare un resoconto degli arbitrati.

Alla prossima.

Libero arbitrio - 91 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.

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Le Calende Greche - 10-2

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio

Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il fatto non costituisce reato

5) Decisione Stadio delle Alpi

13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione

18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

9) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 10-2 Continua

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Libero arbitrio - 92

Dunque, abbiamo letto tutte le sentenze della Camera Arbitrale del Coni relative alla faccenda cosiddetta Calciopoli. Come anticipato, prima di passare ad altro argomento, facciamo un resoconto su quanto abbiamo letto.

Le sentenze pi? evidenti.

Senza dubbio gli arbitrati di Moggi e Giraudo sono le pi? evidenti : di cosa ? : ma di Farsopoli! Li abbiamo letti tutti gli arbitrati, mi sembra proprio tutti : e quali sono quelli in cui il Collegio arbitrale del Coni non si ? pronunciato : soltanto quelli di Moggi e Giraudo! In tutti gli altri, si ? pronunciato : in quelli dei dirigenti della Juve, tra l'altro i pi? attesi, si ? dichiarato incompetente, definizione poco elegante per dire che non intercorreva la possibilit? di emettere giudizio : ma davvero ? E perch? ? Rinfreschiamoci un attimo la memoria.

Incompetenza su Moggi

Ecco il passaggio illuminante :

?3. Il Collegio ritiene che:

(i) al momento della proposizione della domanda di arbitrato, mancava (e manca ancor oggi) incontestabilmente la qualit? di tesserato della F.I.G.C. da parte del sig. Moggi;

(ii) l?irrevocabile proposta del Moggi di devolvere alla Camera la controversia in discorso contenuta nell?istanza di arbitrato ? stata inequivocabilmente respinta dalla F.I.G.C. in quanto la resistente, nei propri scritti difensivi, ha eccepito, in via preliminare, proprio l?inammissibilit?/improcedibilit? della domanda di arbitrato per carenza della qualit? di tesserato F.I.G.C. in capo al Moggi.?

Fantastico, no ? Si arriva all'arbitrato ed, opl?, ci si accorge che Moggi ha dato le dimissioni e che quindi non ? pi? tesserato : al contrario del caso di Bergamo, Ferri e la Fazi, le cui dimissioni sono state accettate, per Moggi le dimissioni non sono state accettate : e per forza : senza di lui, che Calciopoli sarebbe stato ? Ci si chiede per? la liceit? di questo comportamento : vi ricordo che il Codice di Giustizia Sportiva ? un Codice di Diritto Privato, pu? essere applicato solo per comminare pene di natura disciplinare ai tesserati che implicitamente si impegnano a rispettarlo : nel momento in cui ti dimetti, e le dimissioni possono essere unilaterali, ovviamente, non si deve procedere, punto. Invece, riesci a discriminare fra la posizione di Moggi e quella di Ferri, Fazi e Bergamo : inoltre, perch? hai accettato le dimissioni di quest'ultimo, designatore di arbitri per cui sodale della cupola ? In una partita tra l'altro si va a contestare una telefonata fra Moggi e Bergamo : come hai potuto condannare in assenza, da te accettata, di contradditorio con uno degli imputati ? ( Questo ? uno dei tanti esempi che si possono fare per dare idea della giustizia sportiva : vi lascio immaginare a quanto sale il mio nervosimetro quando in tv sento la frase fatta : "Lascia stare Napoli : voi siete colpevoli perch? la giustizia sportiva ha fatto il suo corso!" : detta poi dai tanti "avvocati" che vanno in tv... )

Pag. 50 della sentenza CAF :

?Il Presidente invitava quindi i difensori a riassumere brevemente le eccezioni preliminari formulate nelle loro memorie. L?avv. Gianaria, difensore di Luciano Moggi, richiamata la funzione disciplinare del giudizio, eccepiva per il proprio assistito, dimessosi in data 16 maggio 2006, il difetto di giurisdizione della CAF, stante l? impossibilit? di un suo futuro tesseramento e chiedeva pertanto che non si procedesse a carico dello stesso.?

Ma Ruperto risponde cos? ( pag. 53 della sentenza C.A.F. ) :

?III. In ordine alla giurisdizione di questo Collegio, contestata dai deferiti Luciano Moggi, Cosimo Maria Ferri e Diego Della Valle, osserva:

a) che Luciano Moggi, come ? pacifico, si ? dimesso prima dell?instaurazione del procedimento disciplinare, per cui egli non incorre nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall?art. 36, comma 7, N.O.I.F., sia dall?art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004.

Consequenzialmente permane nei suoi confronti l?interesse della F.I.G.C. ad ottenere un provvedimento che accerti l?eventuale responsabilit? del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non pu? non persistere l?operativit? del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell?art. 27, comma 2, Statuto federale;

[?]?

Per cui, le dimissioni non vengono accettate perch? ti sei dimesso prima del procedimento! Allora, il Direttore le formuler? di nuovo, dopo Ruperto e prima di Sandulli, ma :

Pagina 54 della sentenza della Corte Federale :

?Egualmente va ritenuta la giurisdizione di questa Corte nei confronti di Luciano Moggi, alla luce dell?inefficacia delle dimissioni da lui presentate anteriormente al deferimento, rispetto allo scopo di sottrarsi al procedimento disciplinare.

E ci?, in quanto tale momento cronologico non riesce a determinare l?effetto preclusivo della eventuale riammissione in ambito federale del tesserato dimissionario successivamente alla conclusione del procedimento stesso, ci? che, se avvenisse, non soddisferebbe il concorrente interesse del tesserato e dell?ordinamento all?accertamento della (sussistenza o meno della) responsabilit?.

Ed, invero, tale effetto preclusivo pu? solo conseguirsi, come acutamente rilevato dai primi giudici, successivamente all?atto di notificazione del deferimento in quanto tale momento determina l?effetto preclusivo in parola, alla luce della specifica disposizione dell?art. 36, comma 7, NOIF che prevede che ?non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico? ed in virt? della considerazione che la pendenza del procedimento disciplinare ? determinata dalla notificazione dell?atto di deferimento.

Va aggiunto che la reiterazione delle dimissioni di Moggi, successivamente a tale evento, ? irrilevante, essendosi l?effetto interruttivo dell?appartenenza federale prodotto all?atto delle precedenti dimissioni, senza possibilit? di utile duplicazione della loro efficacia.?

Con la scusa che dare le dimissioni prima di un procedimento non esclude che in un tempo successivo si possa essere di nuovo tesserati, si afferma che non sussiste il difetto di giurisdizione : a nulla valgono le dimissioni date successivamente, con processo in corso, perch?, come diceva Mike Buongiorno, vale la prima risposta.

Dopo tutta questa tiritera, si arriva all?arbitrato ed ? la stessa Federazione, quella la cui giustizia sportiva non ha accettato le dimissioni, come abbiamo visto, a non accettare di devolvere al Coni le questioni poste da Moggi con la motivazione che il resistente ha dato le dimissioni e quindi non ? pi? tesserato! Le dimissioni vengono accettate o meno a seconda della convenienza : ora si, dopo no.

Ci sarebbe anche la posizione grottesca dello stesso Sandulli che in un provvedimento disciplinare preso dalla CAF successivo a Calciopoli ( altri sei mesi nei confronti del Direttore ) invalida la sentenza dicendo che Moggi non ? giudicabile in quanto dimessosi! Senza parole : lo stesso giudice solo dieci mesi prima ( Giugno 2007 ? Agosto 2006 ) si ? espresso, come abbiamo visto, in modo diametralmente opposto.

Vabb? come conclude il Collegio arbitrale del Coni nel lodo Moggi ?

?6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC.?

Di passaggio vorrei solo far rilevare che la FIGC come ulteriore motivazione di non ammissibilit? delle richieste di Moggi dice che :

?la resistente ritiene che, avendo il sig. Moggi preventivamente adito per la medesima questione di fatto e di diritto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il ricorrente avrebbe ?consumato? il proprio diritto ad ottenere il giudizio arbitrale;?

Cio? ritiene la FIGC che essendosi rivolto al Tar, Moggi non avrebbe diritto di ottenere giudizio arbitrale : avendo letto diversi arbitrati, sappiamo che non ? cos? : infatti :

?5. Infondata appare, diversamente, l?eccezione di inammissibilit?/improcedibilit? proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell?azione dinanzi alla Camera.

A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilit? di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come gi? affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.).?

Cara Federazione : perch? sostenere che rivolgendosi al Tar non si pu? ricorrere ai giudizi del Coni ? I tuoi avvocati hanno studiato poco o sono in malafede ? E chi ? stato a dire ai giornali che se si ricorreva al Tar non ci si poteva rivolgere alla Camera Arbitrale del Coni ? Giornalisti poco informati, giornalisti imbeccati o giornalisti in malafede ?

Incompetenza su Giraudo

Ancora pi? grave ? la definizione di incompetenza del Collegio arbitrale del Coni nel lodo Giraudo. Il lodo Giraudo sarebbe stato molto importante perch?, come sapete, per poter applicare la Responsabilit? Diretta ad una societ? ( ovvero per mandarla in B ) occorre che a commettere il reato sia un dirigente con potere di firma. Per quanto possa sembrare strano, il Direttore Generale non ha potere di firma : se non ci fosse il coinvolgimento di Giraudo, date che le malefatte le fa tutte Moggi, finirebbe come il Milan : Responsabilit? Oggettiva, punti di penalizzazione e fine delle trasmissioni.

Un momento, per? : come fanno a coinvolgere Giraudo ? Cosa ha fatto Giraudo ?

Ce lo spiega Ruperto a pagina 78 della sentenza della C.A.F. :

?3. Moggi e Girando - La posizione di questi due soggetti va esaminata congiuntamente perch?, pur essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito separatamente, ? provato che, altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la Procura ritiene rilevanti ai fini dell'incolpazione, ed inoltre che ciascuno di essi era consapevole e consenziente all'attivit? dell'altro, cosa peraltro del tutto comprensibile, atteso che entrambi agivano nell'interesse della medesima squadra (? sufficiente in proposito il riferimento alle telefonate del 6 febbraio 2005 prog. 31466 tra Moggi e Giraudo; dell'8 febbraio 2005 prog. 31956, tra Moggi e Giraudo).

La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica.

Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter? ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche, perch? gi? solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ci? che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cio? il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus.

Vi sono elementi, infatti, per ritenere che in occasione del campionato 2004/2005, del quale soltanto ci si deve occupare, la Juventus gioc? due distinti campionati. Uno sul campo di gioco ad opera dei suoi giocatori ed un altro fuori dal campo ad opera dei dirigenti Moggi e Giraudo.

Una prova in tal senso emerge nel modo pi? evidente dalla telefonata intercorsa tra Moggi e Giraudo il 6 febbraio 2005 (prog. 31466), nella quale i due fanno bene intendere che con riferimento al campionato gli ambienti che vanno curati sono due: quello relativo alla squadra (allenatore e giocatori), e quello che essi definiscono esterno, identificabile, come appare dal contenuto della conversazione, nel mondo arbitrale.?

Ovviamente di questa frase Moggi ha dato una interpretazione ( perch? di interpretazione si parla! ) diversa dicendo che il campionato da giocare fuori era la difesa del fortino cui ha accennato pi? volte : ma vabb?, non ? di questo che voglio parlare : qui si vuole parlare del coinvolgimento di Giraudo nella somma di art.1 di Moggi : interpretando parole ad arte e prendendo episodi a piacimento si dimostra che il comportamento di Moggi e Giraudo ? da considerarsi ?atomistico? : tutto ci?, ripeto, necessita perch? solo Giraudo ha potere di firma da cui deriva la Responsabilit? Diretta necessaria per mandarti in Serie B.

Per cui sarebbe importante sapere cosa ne pensa il Coni dei fatti contestati a Giraudo : si rischia di far saltare il banco : se Giraudo viene scagionato, viene meno anche la Serie B per la Juve : ? importante, cos? importante che dovremo attendere mesi per sapere cosa il Collegio arbitrale del Coni ha deciso : dopo mesi sapremo che il Collegio arbitrale del Coni ? incompetente sul lodo Giraudo, perch? :

?2.1. il dott. Antonio Giraudo non ? un tesserato della F.I.G.C. non ricoprendo pi? la qualifica di dirigente della F.C. Juventus S.p.A.. A tal fine ? circostanza pacifica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente nel maggio 2006 dalla carica di consigliere di amministrazione, quest?ultimo non sia stato rinnovato nella carica dall?assemblea della Juventus S. p,A del 29/06/2006.

In proposito, si osserva che, ai sensi degli artt. 15 e 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dell?art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., le societ? ?per ottenere l?affiliazione alla detta Federazione Nazionale debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda ? corredata dai seguenti documenti ? b) elenco nominativo dei componenti l?organo direttivo o gli organi direttivi ?? (art. 15 NOIF FIGC) e che le societ? ?ritenute idonee ? ad essere iscritte al Campionato di competenza ? devono far pervenire (alla Lega Nazionale Professionisti) ? c) elenco degli amministratori ?autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la societ? agli effetti sportivi e nel rapporto con gli Organi Federali? (art. 2 Regolamento LNP) e, infine, che ?il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all?atto dell?iscrizione al Campionato della societ? di appartenenza?? (Art. 37 N.O.I.F.).

Il combinato disposto delle richiamate norme e la pacifica circostanza del mancato rinnovo nelle cariche sociali della F.C. Juventus, comportano che il dott. Giraudo non ricopra la qualifica di tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2006/2007;?

Eccezionale : Giraudo le dimissioni dalla FIGC non le ha mai date, ma il Collegio arbitrale del Coni nota, arzigogolando, che Giraudo non ? comunque pi? nella posizione di tesserato e quindi non pi? giudicabile!!! E lo fa sempre intersecando norme, innovando giuridicamente e notando che non ? pi? un dirigente della Juve! Ma si pu? ? All?epoca dei fatti, Giraudo era tesserato, eccome : d'altronde, ? lui stesso che ha presentato arbitrato : vuol dire che ? interessato a proseguire il rapporto di tesserato : ma questi discorsi a nulla valgono : bisogna confermare in tutti i modi quanto stabilito dalla FIGC : non pu? essere il Coni ad accollarsi la nullit? di Calciopoli : e cos? fa :

?PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia;

[?]?

Alla prossima con qualche altra chicca.

Libero arbitrio - 92 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.

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Libero arbitrio - 93

Abbiamo finito la lettura degli arbitrati e, prima di passare oltre, ne stiamo facendo un breve excursus e lo stiamo facendo mettendo in evidenza le peculiarit? che pi? sono emerse : siamo partiti dalla prima peculiarit? che ho voluto chiamare la pi? evidente : gli unici due arbitrati in cui il Collegio arbitrale del Coni si dichiara incompetente, e quindi si esime dalla pronuncia, sono i due arbitrati pi? ispidi : quello di Moggi e quello di Giraudo. Li ho definiti i pi? evidenti : evidenti del pro-cesso posticcio, della macchinazione, come direbbe il Cavaliere : anche per giustificare la dichiarazione di incompetenza, cos? come gi? avvenuto nei primi due gradi della giustizia sportiva, si fa uso di motivazioni irridenti : nel caso di Moggi, ci si ricorda all?improvviso che ha dato le dimissioni ( argomento che non ? valso durante l?iter della giustizia sportiva ); nel caso di Giraudo, riescono ad andare oltre ogni pi? fervida immaginazione : pur di non pelare la patata bollente, vanno a notare che Giraudo non ? pi? dirigente di qualsivoglia squadra e ne consegue che, allo stato attuale, non ? pi? un tesserato : per definizione, la Camera arbitrale del Coni si occupa di dirimere le questioni poste fra tesserati e Federazione : mancando uno dei due addendi, in questo caso non si fa la somma. Potrebbe servire a qualcosa ricordare che all?epoca dei fatti Giraudo era tesserato ? A nulla, ecco a cosa pu? servire : ho notato che in Juventus Forum hanno aperto un topic sul perch? Moggi non si sia difeso : e a cosa sarebbe potuto servire ? A noi, che ci siamo fatti due maroni cos? a leggere queste amenit? spacciate per note di giustizia, credo sia chiaro perch? non si sia presentato : ma, purtroppo, dopo un anno e mezzo c?? ancora gente che se lo chiede : indicatore della non lettura degli atti : immaginate se non ci fosse stato Internet : fonte ufficiale, i giornali : e nessuna possibilit? di leggere gli atti ufficiali, n? di scambiare opinioni, pareri : certo, mi rendo anche conto che nonostante sia di pubblico dominio ( Grazie, Gigi! ) ci? che ha detto colui che veste i panni di presidente di questa squadra del direttore di un foglio capitolino non sia successo nulla : tifoseria strana, la nostra : si ritirano dal Tar, 109 anni di storia a ramengo e presenti sotto la sede 12 pensionati; Blatter rivela un retroscena scottante sul ritiro del Tar, e sempre nulla : ricordo che quando avevano minacciato la non iscrizione del Messina al campionato ( per questioni di debiti con l?Erario ) i tifosi del Messina bloccarono lo stretto fino a soluzione del problema ( la Regione Sicilia, in quanto a statuto speciale, avoc? a s? il debito, consentendo la rateazione, ergo il pagamento a babbo morto ) : Messina, giusto per fare uno dei tanti esempi possibili : noi no : noi accettiamo di tutto : io penso che questo avvenga perch? la tifoseria della Juve ? molto polverizzata sul territorio e, in fin dei conti, a Torino sono in minoranza : ma potrei sbagliare, anzi, sicuramente mi sbaglio?

La sentenza pi? scandalosa

Riprendendo il discorso, la sentenza pi? scandalosa all?arbitrato ? senza dubbio quella di Diego Della Valle : perch? ? : perch? ? l?unica sentenza in cui l?imputato arriva con un illecito sportivo e gli viene commutato in mancanza di lealt?! Anche in questo caso, diamo una rinfrescatina alla memoria :

?La Corte Federale, con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia della C.A.F., ha ritenuto il sig. Diego Della Valle responsabile della violazione dell?art. 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Chievo-Fiorentina, e della violazione dell?art. 6 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Lecce-Parma, disponendo, pertanto, la sua inibizione per tre anni e nove mesi e il pagamento di un?ammenda pari ad ? 55.000.?

Non so se mi spiego : nel nostro caso, per condannarci alla B, coinvolgono artatamente il Dott.Giraudo e fanno la somma di art.1 causando cos?, per inferenza, l?art.6.

Qui, l?art.6 c?? tutto. Tralascio Chievo-Fiorentina, art.1 : l?art.6 viene comminato per Lecce-Parma, 3-3 ultima di campionato che salva la Fiorentina e condanna allo spareggio il Bologna. Vi ricordo che per Lecce-Parma, oltre a Diego Della Valle, l?art.6 se lo beccano Bergamo ( in contumacia ), Mazzini ( il vice presidente federale ) e l?arbitro di quella partita, ovvero De Santis. Tutti a ricordare che De Santis era sodale della cupola, e tutti sono arcisicuri che De Santis si becca l?inibizione per la correit? con la Juve : spiacente, ma non ? cos? : pur di coinvolgerlo in qualcosa afferente la Juve, prendono Fiorentina-Bologna ed una telefonata di sfott? di Tony Damascelli ( ?birichino! ) a Moggi ( ?Abbiamo fatto il delitto perfetto, eh!? ). Ma anche in quel caso, non riescono a dimostrare l?illecito sportivo, ed infatti non glielo danno. L?art.6, De Santis, se lo becca in pieno per Lecce-Parma. Quindi sembra tutto coerente : il presidente onorario della beneficiaria del pareggio di Parma, un designatore, un dirigente della Federazione e l?arbitro dell?incontro coinvolti in un bel art.6 : faccio presente che non c?? il capo cupola, al secolo Luciano Moggi : possibile ?

Ma, cosa succede in arbitrato ?

?3. Da un?analisi approfondita delle dette intercettazioni ? considerate sia singolarmente, sia nel contesto generale in cui sono inserite ? non emergono elementi tali da ritenere provata l?imputabilit? al ricorrente di un illecito sportivo n? in relazione alla gara Lecce?Parma, per la quale invece la Corte Federale ha ravvisato la sussistenza degli estremi per l?applicabilit? dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, n? in relazione ad altre gare di campionato.?

Poich? hanno solo le intercettazioni come prove, solo di quelle parlano : e cominciano a preparare il terreno : non emergono prove della partecipazione all?illecito sportivo di Lecce-Parma per Diego Della Valle.

?4. Nella fattispecie in esame, dunque, non pu? dirsi raggiunta alcuna prova in ordine al compimento, da parte del ricorrente, ?di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica? e quindi deve escludersi la sussistenza di un ?illecito sportivo?, ai sensi dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.?

Ecco un utilizzo ben diverso del comma 1 dell?art. 6 rispetto all?accezione che si ? registrata nel nostro caso : qui, nonostante le evidenze, riescono a dire che non vi sono atti diretti n? ovvero ( nel nostro caso, poich? non riescono a trovare atti diretti, trasfigurano l?ovvero in somma di art.1 == art.6 ).

Segue la messinscena :

?5. Resta allora da verificare se, nel caso di specie, il sig. Della Valle abbia violato o meno i principi di lealt?, correttezza e probit? nell?espletamento dell?attivit? sportiva.?

Beh, un po? di pudore ? rimasto : non possono completamente sbianchettare un art.6 e quindi giustificheranno il declassamento dell?illecito sportivo a innocua mancanza di lealt?.

?7. [?], il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarit? della vicenda, sebbene - lo si ribadisce ? non integri gli estremi dell?illecito sportivo, lede per? certamente i principi di lealt?, correttezza e probit?, cui deve essere ispirato l?esercizio dell?attivit? sportiva.?

Notate come ci tengono a ribadire che non c?? illecito sportivo : come sono zelanti!

?PQM

Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, cos? decide:

A. dispone l?inibizione del sig. Diego Della Valle fino alla data del 30.3.2007;?

Ecco fatto! Da illecito sportivo a mancanza di lealt? con inibizione gi? consumata : serve altro ?

Qualche considerazione.

Avrete notato che nell?arbitrato di Diego Della Valle mancano riferimenti al tentativo di combine di Lazio-Fiorentina : per questo, lasciatemelo dire, illecito sportivo ( e Ruperto era d?accordo con questa affermazione ) ci ha pensato il secondo grado, ovvero la Corte Federale, ovvero il Prof. Piero Sandulli : considerata non una cosa veniale, Piero gli dedica ben sei pagine della sentenza, pagine nelle quali si applica caparbiamente a smontare le accuse rilevate da Ruperto costituenti l?illecito : ? un modo di procedere esattamente agli antipodi rispetto al metodo utilizzato per trasformare le nostre mancanze di lealt? in illecito sportivo : per le altre squadre, vale l?equazione art.6 >= art.1 : per noi vale art.1+art.1+?+art.1 = art.6. Ma nessun giornale pare aver letto con serenit? di giudizio le sentenze : tutto pronto e preparato e noi ad ingollare e zitti, anzi muti : bene ha fatto il Direttore a far notare che la trascrizione dell?intervista di quello che indossa i panni da presidente della nostra squadra rilasciata al direttore di un quotidiano sportivo capitolino non era fedele alle parole pronunciate : mancavano passaggi, altri sono stati riportati in modo diverso, ovvero sempre nell?ottica della Juve colpevole, a prescindere, diceva Tot? : e perch? avviene questo ? perch? ci nascondete le cose ? cosa non dobbiamo sapere ? cosa, invece, vorreste che noi tifosi pensassimo ?

Ritorniamo a Diego Della Valle : declassando l?illecito sportivo di Lecce-Parma a mancanza di lealt?, i prodi del Collegio arbitrale del Coni ottengono il seguente scempio : tre buontemponi, il pomeriggio dell?ultima giornata di campionato decidono, per motivi non ben specificati, di commettere illecito sportivo in quel di Lecce, salvando la Fiorentina e affossando il Bologna : o meglio, spedendolo, pilatescamente, allo spareggio con lo stesso Parma : poi andr? in Serie B il Bologna, nonostante avesse vinto la prima in casa del Parma ( chi ? causa del suo mal, pianga se stesso : o almeno, per essere pi? prosaici, individuate i veri responsabili prima di sgomitare : vero, Bologna e Brescia ? ). Ma cos? facendo si afferma implicitamente che la beneficiaria di tutto ci? non ne sa nulla : i tre decidono di farle il regalino di fine anno e il suo presidente onorario si becca la mancanza di lealt? perch? comunque quelle telefonate le ha fatte : sempre la stessa considerazione finale : due pesi e due misure?.

Alla prossima con qualche altra perla.

Libero arbitrio - 93 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.

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Libero arbitrio - 94

Vi scrivo mentre in sottofondo ascolto l?altro processo, quello che dura da 28 anni, non lo seguivo da un p? ligio al boicottaggio che porto avanti da un anno e mezzo : non ? qui la sede per commentare ci? di cui discutono (!?!), ma una cosa sola lasciatemela dire : di molte persone che parlano (!?!) l?, avevo una considerazione diversa : so benissimo che la mia stima vale poco : infatti non faccio nomi n? riferimenti, me li tengo per me : ma costoro hanno tutta la mia commiserazione. Punto.

Proseguiamo nelle chicche finali degli arbitrati relativi a Calciopoli. E? la volta dello (dis)scandalo : cio? del lodo che avrebbe dovuto suscitare l?indignazione da parte di tutti, avrebbe dovuto far intervenire qualche inquirente, almeno avrebbe dovuto innescare l?azione del Super(!?!)procuratore Palazzi. Di cosa sto parlando ? Apparentemente di un lodo innocuo, ma per quello che siamo venuti a sapere, illuminante : il lodo Carraro.

Premessa doverosa : a parte gli interventi telefonici qua e l?, Carraro viene condannato perch? reitera il comportamento di chiamare i designatori per ?raccomandare?, ?caldeggiare?, in senso buono, si intende, la terna arbitrale di una sola squadra : la Lazio.

Perch? lo fa ? Tutto l?iter processuale non lo chiarisce, lo possiamo intuire, ipotizzare, ma non viene chiarito.

A titolo di esempio, prendo Lazio-Brescia.

Pag. 112 della sentenza CAF :

?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio.?

A seguito di questa richiesta, Bergamo chiama Tombolini.

Pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC :

?Sempre lo stesso giorno, alle successive ore 20,08 (vds prog. 23571 utenza 335/54?. in uso a Paolo BERGAMO) BERGAMO, in ottemperanza alle ?disposizioni? impartitegli da CARRARO, chiama il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia, Daniele TOMBOLINI appartenente alla sezione AIA di Ancona. Il designatore dopo aver scherzato sulla designazione del suo interlocutore per la partita in argomento, passa al reale motivo della telefonata ed utilizzando un linguaggio soft, segnala al designatore quanto raccomandandogli da CARRARO ??Si, va bene, soltanto che ? una partita molto delicata domani Daniele, perch? trovi un ambiente, credimi? hai visto le squalifiche e cose?. <<>>? Mettiti sulla lunghezza d?onde giuste ? e proseguendo fa delle brevi valutazioni sull?ultima partita disputata e persa dalla Lazio a Reggio Calabria.?

La partita finisce 0-0 e c?? un episodio dubbio in area del Brescia, ma Tombolini, ahilui, non concede il rigore. Bergamo sar? raggiunto telefonicamente da Tombolini dopo la partita : Tombolini si aspetta i complimenti per aver fatto una bella partita e quindi non averlo deluso : invece Bergamo lo rimproverer? per la mancata concessione del rigore alla Lazio.

Sempre da pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC :

?Alcune ore dopo il termine dell?incontro, precisamente il 03 febbraio u.s. alle ore 00,00 (vds prog. 23737 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) Daniele TOMBOLINI chiama BERGAMO per informarlo dell?andamento dell?incontro da lui diretto ??ciao?e guarda la partita era tesa, come sapevi, quindi ? filata liscia, c?? un episodio che assolut?? venendo interrotto bruscamente dal suo interlocutore che con tono di voce adirato gli risponde ??c?? un rigore, non c?? un episodio Daniele??. L?arbitro, all?improvviso attacco verbale del suo interlocutore, tenta di difendersi ma viene pesantemente redarguito da BERGAMO che non sente affatto le giustificazioni addotte dall?arbitro, tanto che ? lo stesso designatore che tronca la conversazione.?

Per chiudere il cerchio, il presidente federale chiamer? Bergamo per ?ringraziarlo? dell?interessamento.

Sempre pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC :

?Alle rimostranze della Lazio per la mancata concessione del rigore nel corso dell?incontro Lazio-Brescia terminato 0-0, il giorno successivo alla gara, ovvero 3 febbraio 2005 alle ore 12,46 (vds prog. 23785 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) arriva puntuale la telefonata di CARRARO al designatore BERGAMO.

In particolare, il presidente federale rimprovera il designatore senza che questi riesca inizialmente a replicare in maniera compiuta ??ho visto che, anche un rigore gli hanno negato?<<>>?ebb?.. insomma ? inutile che le dica un c**** perch?, le dir? di fare il contrario, cos? forse riusciremo a ottenere qualche cosa, non lo so io?? ed al tentativo di replica di BERGAMO ??no, no io ho parlato, ho parlato?? CARRARO prosegue nei suoi rimbrotti, rincarando la dose ??ha parlato, ha parlato, allora vuol dire che ha parlato? vuol dire che anche a lei ascoltano al contrario??.

BERGAMO riesce a prendere la parola e pur riconoscendo l?errore da parte dell?arbitro tenta una giustificazione dicendo che non era posizionato bene per cui non aveva potuto vedere l?episodio e che comunque per tale errore TOMBOLINI sarebbe stato sospeso per un mese.?

Inutile ribadire che una situazione del genere non ? rintracciabile nelle 100.000 telefonate che fa Moggi. Ma ? anche inutile ricordarlo : al processo c?? Gigi Moncalvo ( Grazie! ) che si sta sgolando a cercare di dire che la telefonata Dondarini-Pairetto di Samp-Juve del settembre ?04 ? stata analizzata dal Procuratore Capo di Torino : ma ? inutile, in questi casi spuntano le frasi di rito : ?Si vabb?, vabb??, ?Ma a me non m?interessa del procuratore capo di torino?, ?Non riprendiamo i discorsi di calciopoli altrimenti non la finiamo pi??, etc. e, per chiudere con la leggiadria di un elefante, Biscardon manda la pubblicit? chiudendogli il microfono in faccia : non c?? verso, ragazzi : qui non c?? voglia di conoscere il vero : c?? una sola voglia, ed a distanza di un anno e mezzo ? sempre la stessa... ?La Juve era un fortino e noi avevamo il compito di difenderla?...

Scusate, procediamo con il lodo Carraro. Ruperto gli dar? :

?13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei;?

Si va in Corte Federale e il Prof. Sandulli Piero comincia l?opera di risanamento della posizione del presidente federale. Non la porto per le lunghe. Ecco come giustifica il comportamento poco ortodosso del presidente federale :

Pag. 87 della sentenza della Corte Federale :

?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.?

Capite ? Il comportamento di Carraro ? da interpretarsi come scopo istituzionale volto unicamente a garantire il regolare andamento del campionato! E come spiegare che le telefonate le fa sempre pro-Lazio ?

Ne consegue che :

?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.?

Il Prof. Sandulli gli toglie integralmente l?inibizione e la trasforma in una ammenda di 80.000 euro con diffida, il professore...

Ovviamente, Carraro ricorre all?arbitrato : ci si chiede se il presidente federale sapesse che la Camera arbitrale non pu? giudicare in tema di pena pecuniaria, ma tant??. E? in questa fase che avviene lo sconcio, reso pubblico da una dichiarazione del presidente del Collegio arbitrale, Ronzani. Riferisce Ronzani che il Presidente del Coni, Gianni Petrucci, lo ha chiamato per ?caldeggiare? la posizione di Carraro : vedete come va la vita, da caldeggiatore a caldeggiato. Petrucci tra l?altro ? recidivo : il comportamento ? gi? stato tenuto nel caso del lodo Lorbek, federazione basket.

Si ? scandalizzato nessuno ? Nessuno. Le comari che ciacolano in tv solo contro la Juve, spacciando il loro dire come giustizia e verit?, si sono mai pronunciate al riguardo ? Mai. Qualche procura si ? attivata, magari alla ricerca di fama ? Nessuna. Si ? per caso messo in azione Palazzi ? No, di certo. Magari si sar? messo la coscienza a posto pensando che non era compito suo intervenire in una questione Coni-Coni.

Vabb?, per completezza, cosa succede all?arbitrato ?

Come detto, il Collegio arbitrale del Coni non pu? decidere di pene pecuniarie. Resta qualcosa ? Si, la diffida : miiii, non penseranno anche a questa inezia ? Certo che lo hanno fatto e l?hanno, ovviamente, tolta :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria;

2. dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro;?

Et voil? : al presidente federale resta la sola sanzione, superiore, pensate a quella di Moggi e di Giraudo, di 50.000 e 20.000 euri rispettivamente.

Per concludere, un altro scempio : l?aver rimosso tutte le accuse a Franco Carraro ha una inferenza non da poco : non vi sono pressocch? accuse alla Lazio! Certo, il suo presidente Lotito qualcosa fa : fate uno sforzo, provate a ricordare : cosa fa Lotito ? Chiacchiere, solo chiacchiere. E quindi, la Lazio ?

Dal lodo Lazio :

?f) che, tuttavia, non risulta agli atti che n? il Presidente dott. Claudio Lotito, n? alcun altro dirigente della S.S. Lazio s.p.a. abbia avuto contatti diretti con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della categoria arbitrale;

g) che pertanto la S.S. Lazio s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile dei comportamenti individuali del dott. Claudio Lotito, perch? ripetutamente lesivi dei doveri di lealt? e probit? sportiva di cui all?art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati;

h) che, dunque, la penalizzazione di 30 punti inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. in relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni in classifica con il passaggio dal 6? al 17? posto, deve ritenersi proporzionata alle ripetute responsabilit? accertate, in considerazione della sua notevole afflittivit? sul piano economico, anche per la consistente riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilit? di partecipare alla Coppa UEFA;

i) che la sanzione inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura esclusivamente istituzionale dei contatti pur cos? impropriamente avviati e della notevole afflittivit? della penalizzazione irrogata per la stagione 2005-2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006-2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua funzione monitoria;?

La Lazio ? gravata da soli articoli 1 e gli dai 30 punti di penalizzazione e non la fai partecipare alla UEFA ? Il minimo che puoi fare ? rimuovere la penalizzazione del campionato 06/07, dove, per pudore, gli vengono comminati 3 punti per ?funzione monitoria? : metti le mani cos? : sdeng! : non lo fare pi?, capito ?

Alla prossima ( ...forse conclusiva della serie... ).

Libero arbitrio - 94 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.

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Libero arbitrio - 94

Vi scrivo mentre in sottofondo ascolto l?altro processo, quello che dura da 28 anni, non lo seguivo da un p? ligio al boicottaggio che porto avanti da un anno e mezzo : non ? qui la sede per commentare ci? di cui discutono (!?!), ma una cosa sola lasciatemela dire : di molte persone che parlano (!?!) l?, avevo una considerazione diversa : so benissimo che la mia stima vale poco : infatti non faccio nomi n? riferimenti, me li tengo per me : ma costoro hanno tutta la mia commiserazione. Punto.

caro cccp, tra il processo dell'emerito professore e quello di biscardi e' una bella lotta per decidere quale commiserare di piu'.

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Libero arbitrio - 95

Vorrei chiudere questo lunghissimo thread sugli arbitrati ricordando quelli che non hanno beneficiato di nulla o quasi.

Ci potremmo mettere il Milan : questo il suo P.Q.M. :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;

2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006-2007;?

Quindi il Milan non beneficia di nulla all?arbitrato. Ma seguiamone l?iter giudiziario : prima la C.A.F. da Ruperto Cesare :

?6) A.C. MILAN S.P.A., penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti quindici in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007; ammenda di ? 30.000;?

?e 44 punti di penalizzazione nella classifica 05/06 fecero sperare nell?ingresso in Coppa all?Empoli ( quanti scempi ha prodotto Calciopoli! ) : per fortuna dell?Empoli non ? andata cos? ( chiedere al Chievo cosa vuol dire essere recapitato in Europa senza preventivarlo ). Ma nel periodo di tempo che intercorre fra la sentenza della C.A.F. e l?inizio del procedimento in Corte Federale anche il Milan, come tutti tranne la Juve, si ? dato da fare. Ecco il provvidenziale intervento del Sandulli Prof. Piero :

?determina la sanzione a carico della A.C.Milan S.p.A. nella penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-06 e di 8 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006-07 e nella squalifica per una giornata di campionato del campo di gara, nonch? nell?ammenda di 100mila euro;?

Non risultano proteste n? richieste di arbitrato dell'Empoli, cos? come hanno fatto Bologna e Brescia nei nostri confronti, e ?30 nella classifica 05/06 consentir? al Milan di partecipare alla Champions : certo, accesso dai preliminari e nazionali del Milan inalberati dal dover anticipare il rientro al lavoro dopo le fatiche in Germania : ma pur sempre Champions e, come spesso accade in questi casi, addirittura vinta : quella sera eravamo tutti sul pullmann con Ambrosini : atto scellerato che gli ? valso il deferimento : certo, dare del c?one ad un arbitro ad incontro appena ultimato e vinto, dare del figlio di p?ana ad un tuo ex giocatore che ti segna contro nel derby, fare il gesto dell?ombrello al termine dello stesso derby non valgono deferimenti : d?altronde sono movenze da Signore, cosa avrebbero dovuto censurare ?

Per tornare al Milan, vero ? che l?arbitrato non gli concede nulla, ma il beneficio ? arrivato prima : Zio Fester lo sa, accenna una timida invettiva, ma ne ha le balle piene di questa storia e la pianta l? : risentiremo una voce dal Milan al riguardo di Calciopoli quando il Cavaliere dir? : ?Ma lo volete capire o no che Calciopoli ? tutta una montatura ?? e le comari che vanno in tv a starnazzare : ?Non si capisce come si pu? fare una affermazione del genere dopo tutto quello che si ? scoperto? e amenit? simili : ormai, care comari, hanno capito tutti : solo coloro che non vogliono sentire non capiscono : mi metto anche dalla parte di chi c?ha interessi : per forza che non vuole sentire : il sogno ? troppo bello ed ? stato a lungo agognato : ma coloro che si professano informatori super-partes avrebbero dovuto informarsi : ma c?? qualcuno che non risponde al proprio padrone e/o alla propria fede calcistica ? Ormai senza pudore, si va in tv e ci si vanta di essere di questa o quella squadra : l?unica concessione : anzich? definirsi, correttamente, curvaioli si definiscono simpatizzanti : noblesse oblige!

Un?ultima cosa sul Milan : la posizione del Milan ? sempre stata negare l?evidenza, come hanno fatto tutti tranne la Juve. A parte la presenza del nome Leonardo Meani nel censimento 04/05, mi preme ricordare l?art.65 delle Norme Organizzative Interne della Federazione che cos? recita :

?Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza.

[?]?

Da cui si evince che il Meani, per definizione, doveva essere un dirigente del Milan : il Milan non becca la Responsabilit? diretta solo perch?, ovviamente, Leonardo Meani non ha potere di firma e non possono tentare una improbabile strada di coinvolgere Galliani, per esempio, come hanno fatto con Giraudo coinvolto forzosamente nelle cose di Moggi.

Un?altra che ha beneficiato poco dall?arbitrato ? la Reggina. Si passa dai 15 punti, da scontare nella classifica 06/07, rimediati alla Corte Federale al P.Q.M. dell?arbitrato :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 11;?

Cosa aveva fatto la Reggina, o meglio il suo presidente Foti ? Sono state intercettate telefonate fatte con Bergamo. Chiedeva arbitri ? No. Chiedeva favori ? No. Ecco cosa dice l?arbitrato :

?l) che il contenuto e il tenore delle pur scorrette richieste di ?rassicurazione? avanzate dal Sig. Pasquale Foti, nella almeno putativa convinzione di dover reagire a ?torti? subiti, non rivelano l?esistenza di un compiuto disegno criminoso inteso all?alterazione delle competizioni sportive n? alcuna capacit? di seriamente condizionare o alterare la condotta istituzionale del designatore arbitrale;?

Cio? ?11 solo per averle materialmente fatte, quelle telefonate ? Non pu? essere! Infatti si danno la giustificazione :

?i) che tali contatti, per la loro plurima e costante reiterazione, andavano al di l? di una comunque superflua e sicuramente anomala sollecitazione all?esercizio di un potere-dovere del designatore arbitrale in merito alla formazione di terne arbitrali adeguate e alla preparazione tecnica, fisica e psicologica delle direzioni di gara, assumendo un carattere anche solo oggettivamente discriminatorio in assenza di analoga ?sollecitazione? da parte della squadra di volta in volta avversaria;?

Poich? non vi sono telefonate delle avversarie della Reggina al designatore, il canale attivato dalla Reggina non ? pareggiato dalle dirette concorrenti!

Solo una grande Reggina, con enorme determinazione, riuscir? a salvarsi da questo affronto.

Ma, io ritengo il pi? bistrattato l?Arezzo : non vi sono telefonate dei suoi dirigenti, e quindi non vi ? altro. E allora perch? viene penalizzata ? Molto casualmente viene intercettato ?petrosino ogni minestra?, al secolo Leonardo Meani, con un guardalinee, Titomanlio. Costui gli confida che nell?ultima riunione a Coverciano lo avrebbe avvicinato Mazzei per favorire l?Arezzo nella partita con la Salernitana. Anzich? interrogarsi sul motivo per il quale Titomanlio deve dire ?sta cosa a Meani, penalizzano l?Arezzo. Ecco che dicono all?arbitrato :

?e. il materiale probatorio in atti ? sufficiente per ritenere dimostrata la responsabilit? presunta della Ricorrente, ai sensi dell?art. 9 comma 3 del CGS, attesi essenzialmente il significato e le finalit? dei comportamenti posti in essere dai protagonisti della vicenda, mentre non assume rilievo, alla luce delle considerazioni che precedono (punto d), l?effettiva alterazione degli esiti dell?incontro Arezzo-Salernitana;?

Davvero ? E quali sono queste prove ?

?f. in particolare vi ? prova che, il giorno antecedente la partita tra l?Arezzo e la Salernitana del 14 maggio 2005, l?assistente arbitrale Titomanlio, designato per la partita, ebbe un colloquio con il Vice Designatore della CAN Gennaro Mazzei in occasione di un raduno arbitrale tenutosi a Coverciano, in cui venne discussa la conduzione della gara del giorno seguente, come pacificamente confermato dalle dichiarazioni rese all?Ufficio Indagini sia dal Titomanlio che dal Mazzei, e dalla circostanza che il designatore arbitrale, Paolo Bergamo, avesse, prima di detto incontro, preavvertito il Titomanlio del fatto che sarebbe stato avvicinato dal suo vice;?

Purtroppo, non vi posso confermare la dichiarazione del Mazzei all?Ufficio Indagini perch? non ho tale documento : ma diciamo sia vera : non vi pare che manchi il soggetto attivo, cio? l?Arezzo che fa richiesta ? Da quanto si legge, viene ritenuto colpevole per induzione, senza avere prove dirette. Ma loro imperterriti :

?h. tale ricostruzione appare confermata dal tenore della conversazione telefonica tra il Titomanlio e il Meani intercorsa, successivamente alla gara, in data 16 maggio 2005, dal quale appare evidente come l?assistente arbitrale fosse stato oggetto di pressioni da parte del vice designatore Mazzei allo scopo di condizionare l?andamento dell?incontro in favore della squadra dell?Arezzo. Sono inequivocabili, in particolare, gli inviti di Mazzei a tenere riservato il colloquio (riservatezza che non avrebbero avuto ragion d?essere se avesse semplicemente chiesto la ?massima attenzione? alle situazioni di gioco), e il diretto riferimento di Titomanlio a due episodi in cui ha interrotto per ?il rischio che pareggiasse? altrettante azioni di attacco della Salernitana, a commento dei quali l?Assistente chiosa con una qualche dose di cinismo: ?ho detto m? vado su perch? almeno, almeno che la cosa sia pulita ? capisci??. E non meno concludenti sono la frase ?sono gi? in tensione perch? l? cio? la vittoria era necessaria per? sai non ? che gli ha spianato la strada?, che lo stesso Titomanlio non riesce a giustificare dinanzi all?Ufficio indagini, e l?ammissione che non poteva spiegare a Luci (osservatore arbitrale) le vere ragioni (interrompere sul nascere le azioni potenzialmente pericolose della Salernitana) del suo eccessivo interventismo in campo (?? non gli potevo mica dire sta attento che stava premendo?). Il fatto che si possa opinare, sulla base della visione del filmato della partita, che la vanteria del Titomanlio di aver adempiuto a tale incarico fosse corrispondente al vero, non modifica l?attendibilit? di una ammissione resa in un contesto confidenziale. Del resto sarebbe stato privo di senso, dal punto di vista del Titomanlio, fregiarsi con il Meani di un titolo di demerito quale quello di aver condizionato una gara se non vi fosse stato da parte sua un effettivo intento di assecondare la richiesta dei vertici arbitrali. Senza considerare poi, che le dichiarazioni di Luci all?Ufficio indagini, se pure possono essere inesatte negli specifici riferimenti a singoli episodi di gioco, sono chiarissime ed univoche circa l?eccesso di zelo di Titomanlio nel segnalare i falli della Salernitana;?

Saranno inutili tutti i tentativi dell?Arezzo : dal fatto che non ci sono telefonate dirette al portare come prova la cassetta della partita : il risultato finale sar? :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1. respinge le istanze dell?A.C. Arezzo S.p.A.;?

La Juve del nuovo corso completer? l?opera facendo la prestazione contro l?Arezzo e mollando la partita allo Spezia, a Serie A acquisita. Con buona pace di Corradini e Conte?

Ok, il brodo l?ho allungato abbastanza : nei prossimi post si ricomincia a commentare. Cosa ? Beh, due sentenze della giustizia ordinaria per i fatti di Calciopoli ci sarebbero : sono il Tar dell?arbitro De Santis e proprio dell?Arezzo : si avvicinano altri Tar, pi? interessanti : vogliamo andare a vedere se riusciamo a capire che aria tira al Tar del Lazio ? O c'? qualcuno che ? curioso di sapere cosa ha scritto l'Avv. Cesare Zaccone nel ricorso alla Corte Federale del Prof. Piero Sandulli ?

Libero arbitrio - 95 Fine

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.

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Tarallucci e vino - 1

Nell?attesa spasmodica di un rinvio a giudizio da parte della Procura di Napoli, gli unici pronunciamenti sui fattacci di Calciopoli sono rappresentati dalle sentenze del Tar del Lazio a seguito degli esposti fatti dall?arbitro Massimo De Santis e dall?Arezzo. Inoltre, si avvicinano le date delle pronunce del Tar di Luciano Moggi ( 13 Marzo ), Glmdj ed Ego di Napoli ( 15 Maggio ). Ci sarebbe anche da definire la data del Tar di Antonio Giraudo. Insomma, se decidono di decidere, carne al fuoco ce n?? e penso sia interessante andare a leggersi i primi due cos? cerchiamo di capire come si procede al Tar.

Prima di procedere con i commenti, collochiamo il Tar nell?alveo delle dispute sportive. Il Codice di Giustizia Sportiva ? un codice di diritto privato cui, implicitamente, si dichiara di assoggettarsi divenendo tesserato della Federazione, in questo caso, calcistica. Il Codice di Giustizia Sportiva, per?, si occupa di provvedimenti disciplinari e, in quanto tale, ne viene rispettata l?autonomia. Sorge per? un problema e non ? da poco, nel mondo moderno delle S.p.A. e quotate in borsa : la questione ? legata alla coerenza del provvedimento disciplinare. E? una questione a tutt?oggi non propriamente risolta e oggetto di discussioni : ? evidente che non si sta discutendo delle giornate di squalifica anche a fronte di gravi situazioni ( per esempio, le ?cassanate? ); si sta discutendo delle implicazioni che possono avere i provvedimenti disciplinari : questi dovrebbero essere commisurati alla violazione commessa e, nel limite del possibile, svolgere funzione monitoria. C?? un altro aspetto da considerare : il cosiddetto processo sportivo ? solo sommariamente descritto nei relativi codici, non vi ? un vero e proprio disegno processuale : lo si ? visto chiaramente nel processo Calciopoli dove alle difese sono state concesse poche possibilit? di esporre le proprie tesi, spesso non ammettendo prove, magari per non perdere tempo, giacch? di tempo non ve n?era al punto che il Commissario Straordinario ha imposto unilateralmente un provvedimento che dimezzava i tempi processuali. Proprio quest?ultimo atto ci offre un altro esempio della sommariet? del processo : un atto cos? importante viene preso in maniera unilaterale senza alcun contraltare, senza nessun dibattimento con il solo alibi dell?emergenza del caso.

Sempre per riepilogare, descrivo per sommi capi il procedimento sportivo : inizialmente vi ? la raccolta delle prove da parte dell?Ufficio Indagini (i.e. Borrelli); segue il deferimento da parte del procuratore federale (i.e. Palazzi) che avr? anche il ruolo di ?p.m.? nel processo; il primo grado, costituito dalla Commissione di Appello Federale, meglio nota come C.A.F.(i.e. Ruperto); l?appello a questa prima sentenza in Corte Federale (i.e. Sandulli). Qui la giustizia federale finisce. Come si procede ? Si possono portare avanti i due procedimenti, quello sportivo, davanti al Coni, e quello ordinario, davanti al Tar del Lazio.

Al Coni, vi ? prima un passaggio alla Camera di Conciliazione in cui i due soggetti tesserati con la presenza del conciliatore nominato dal Coni tentano un compromesso : nel caso di Calciopoli, questo non ? mai avvenuto, nemmeno per i soggetti verso i quali si era oggettivamente ben disposti. Indi, se si fa richiesta, si pu? esporre la questione alla Camera arbitrale del Coni a cui entrambi i soggetti devono convenire di far prendere la decisione. Se si fa richiesta con la clausola dell?equit? si consente alla Camera arbitrale di prendere la decisione anche al di fuori del quadro normativo dei codici sportivi vigenti.

In alternativa non esclusiva ci si pu? rivolgere al Tar : ovvio che in questo caso si viola la cosiddetta clausola compromissoria, cio? rivolgendosi al Tar si dichiara apertamente di non riconoscersi nel Codice di Giustizia Sportiva e ne consegue che, se si rimarr? tesserati, gli organi competenti potranno prendere ulteriori provvedimenti, sempre di natura disciplinare.

Per chiarire meglio dove si pone il Tar, diamo una lettura alla legge 280/03 che ne prevede il ricorso :

?Art. 1. Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.?

Questo articolo 1 ? fondamentale : si riconosce autonomia alla giustizia sportiva salvi i casi di rilevanza per l?ordinamento giuridico : e non ? lo stesso concetto espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella faccenda Nimur, squadra belga difesa dall?Avv. Misson ?

?Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.?

L?articolo 2 chiarisce l?ambito di autonomia dell?ordinamento sportivo : sostanzialmente la giustizia sportiva si deve occupare di sanzioni disciplinari.

?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.

5. (comma soppresso).?

Fatta salva la clausola compromissoria che la giustizia sportiva vorr? adottare per il caso, la Legge 280/03, legge dello Stato Italiano, esistente ed emanata, offre l?opportunit? di dirimere ogni altra questione al di fuori di quanto previsto dall?articolo 2 al Tar del Lazio. Perch? far finta che la legge 280/03 non esiste ? Perch? minacciare clausole compromissorie deliranti ? Certo sarebbe auspicabile una maggior connotazione del limite fra i due ordinamenti, senza dubbio : ma prendete il caso della Juve : ben 13 punti tutti abbondantemente analizzati e motivati : dalla composizione del giudice, ai provvedimenti unilateralmente adottati dal commissario straordinario, alla composizione della pena, davvero sproporzionata : quindi non si contesta il provvedimento disciplinare a seguito di una violazione prevista dal codice : si contesta come si giunge a quella sanzione : argomenti da atto amministrativo, per cui da Tar.

?Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella giornalaccio rosa Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge?

Varie ed eventuali.

Fatte tutte queste premesse, prima di commentare il Tar dell?arbitro Massimo De Santis, occorre fare un?ulteriore premessa.

Massimo De Santis, come molti, ? coinvolto nella faccenda Calciopoli : molti pensano, e molti altri si prodigano a farlo credere, che l?arbitro De Santis sia stato inibito per sodalizio strutturale alla cupola. Cos? invece non ? : la violazione principale di De Santis ? l?illecito sportivo Lecce-Parma 3-3 : viene riconosciuto che, con Bergamo e Mazzini, ordiscono illecito a scapito del Parma per favorire la Fiorentina : quest?ultima, che beneficia dell?illecito sportivo, non viene penalizzata come dovrebbe con la conseguenza che, stando alle sentenze, il salvataggio della Fiorentina ? decisione che riguarda soggetti esterni alla stessa squadra che, almeno apparentemente, niente traggono dal commetterlo : mah!

L?arbitro De Santis da Ruperto si becca :

?19) Massimo DE SANTIS, inibizione per anni quattro e mesi sei;?

Come vedete, nessuna ammenda n? pena pecuniaria. Da Sandulli, invece :

?determina la sanzione a carico di Massimo De Santis nella inibizione per 4 anni;?

Il buon Piero, addirittura, gli toglie sei mesi sei di inibizione, quale magnanimit?!

Vabb?, che fa De Santis ? Ovviamente decide di ricorrere al Coni, e, per quanto sopra detto, bisogna passare dalla Camera di Conciliazione. Ovviamente, non otterr? risultato : per? qualcosa succede, e di grave pure : uno degli avvocati della Federazione ( per i nomi vedere la puntata del 30/04/2007 di "Luned? di rigore" : video e trascrizione li potete trovare sul sito www.ju29ro.com ) gli propone, di sottecchi al conciliatore, la possibilit? di essere salvato a patto di far atto di delazione : in pratica, dovesse De Santis dichiarare che prendeva troppe maglie dalla Juve, il suo illecito sportivo viene trasformato magicamente in mancanza di lealt?! (altra situazione da far notare a chi dice "la giustizia sportiva ha fatto il suo corso" : bel corso, aggiungo io! ) Bello, no ? Qualcuno ha preso provvedimenti ? Palazzi ? partito alla carica ? Qualche inquirente in cerca di fama ha colto l?occasione ? Niente di niente : eppure ? una proposta scandalosa, al punto tale che De Santis si inalbera, manda tutti a quel paese e senza passare dalla Camera arbitrale andr? direttamente al Tar.

Ok, fine delle premesse : mi sono accorto di essere stato troppo lungo : cominciamo a commentare nella prossima puntata.

Tarallucci e vino - 1 Continua

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Ottima idea cccp,come sempre ;)

Non sei stato lungo n? noioso:questa premessa era d'obbligo e sei stato molto chiaro.Un ripasso ogni tanto ? sempre utile.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 2

Nella puntata precedente abbiamo introdotto l?argomento Tar : ricordo che ci si pu? rivolgere al Tar solo dopo aver esaurito i gradi di giustizia sportiva federale : ci? vuol dire che, una volta passati dalla Corte Federale, si pu? scegliere di proseguire devolvendo la questione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni e/o fare ricorso al Tar. Contrariamente a quello che i giornali cercano di farci intendere, la Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni non ? un terzo grado di giudizio n? ha funzioni simili alla Cassazione : alla Camera di Conciliazione ed Arbitrale del Coni si devolve, come ho scritto prima, una questione da dirimere fra tesserati e Federazione ( ed occorre che entrambi i soggetti siano concordi nella devoluzione al Coni pena l?improcedibilit? ), e solo di quella si occupa il Collegio giudicante del Coni : non procede alla revisione del processo sportivo che ha portato a quella decisione : emette parere solo sulla questione proposta, tant?? che esiste la possibilit? di richiedere la procedura con equit? tramite la quale si concede al Collegio arbitrale del Coni la possibilit? di decidere in piena libert?, anche al di fuori del quadro delle normative vigenti : ho gi? fatto notare, nelle discussioni sull?arbitrato, che la procedura con equit? ? ?pericolosa? in quanto non controbilanciata : ma dobbiamo sempre ricordare che le sanzioni adottate sono pur sempre sanzioni di natura disciplinare.

Proprio per tutelare il soggetto imputato dalle ?derive? della giustizia sportiva ? stato prevista la Legge 280/03 che consente al tesserato, ferma restando la clausola compromissoria, di fare ricorso al Tar per tutelare i propri diritti che si presume siano stati violati dalle sanzioni disciplinari decise.

Ok, abbiamo deciso di cominciare a commentare la sentenza del Tar dell?arbitro Massimo De Santis e quindi :

?REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco CORSARO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10800 del 2006 Reg. Gen. proposto da De Santis Massimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Morescanti, Roberto Ficcardi e Paolo Gallinelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio della prima, alla Via Flaminia n. 19;

CONTRO

-F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, presso il primo dei quali ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?Avv. Alberto Angeletti, presso il quale ? elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ? pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;?

Bene, c?? anche il Ministero dello Sport, bene?

?per l?annullamento

della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25/7/2006, nella parte in cui al ricorrente ? stata inflitta la sanzione, in parziale riforma della precedente gi? inflitta dalla C.A.F., della inibizione per anni quattro, tenuto conto del fatto che il programma illecito fu ideato dal Vice Presidente Federale e dal designatore arbitrale, soggetti nei cui confronti vale la presunzione che egli versasse in una condizione di sottomissione psicologica, nonch? di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riguardo all?atto di deferimento della Procura Federale, ed alla decisione della Commissione d?Appello Federale del 14/7/2006.?

Abbiamo qui un richiamo alle motivazioni della sentenza della Corte Federale : il periodo di inibizione viene infatti ridotto di 6 mesi dopo aver constatato, il simpatico Piero, che l?illecito sportivo, e come vedete sempre di Lecce-Parma si parla ( andatelo a spiegare a quelli che credono che De Santis ? stato inibito per via della Juve e Moggi, Moggi, Moggi, ? ), dicevo che l?illecito sportivo fu ideato da Bergamo e Mazzini e che quindi De Santis, loro subalterno, non pu? che essere ?semplicemente? lo strumento di attuazione : stupisce sempre che in mezzo a questa situazione non si sia trovato il modo, diciamo cos?, di penalizzare in maniera oggettiva la Fiorentina beneficiaria di tale illecito : vabb?, ne abbiamo parlato mille volte, andiamo avanti col Tar :

?Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e del Ministero per i Giovani e lo Sport;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3/5/2007, il Cons. Stefano Fantini;

Udito gli Avv.ti Ficcardi, Morescanti e Gallinelli per il ricorrente, gli Avv.ti Medugno e Valori per la F.I.G.C., nonch? l?Avv. Angeletti per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.?

Si?

?F A T T O

Con atto notificato in data 14/11/06 e depositato il successivo 24/11 il ricorrente, premesso di essere arbitro del giuoco del calcio iscritto all?A.I.A., ed appartenente al C.A.N. - Comitato Arbitri Nazionali di serie A e di serie B fin dal campionato 1994/1995, espone di essere stato, in data 22/6/06, deferito dal Procuratore Federale della F.I.G.C. dinanzi alla Commissione di Appello Federale della stessa Federazione con la seguente incolpazione :?

Finora tutto chiaro, giusto ?

?a) per violazione dei principi di cui all?art. 1, I comma, del C.G.S., per violazione dell?art. 6, I e II comma, del C.G.S. in quanto parte di un sistema di rapporti non regolamentari tra diverse persone, tra cui i signori Moggi, Bergamo, Pairetto e Lanese;?

Gi? sento le voci : hai visto, hai visto che c?? anche l?art.6 anche per le relazioni con Moggi ? Hai visto ? Certo che ho visto, ma ho anche visto che questo ? il deferimento di Palazzi alla C.A.F. : quindi, calma e gesso?

?b) per violazione dei principi di cui all?art. 6, I comma, con riguardo alla gara disputata in data 5/12/04 tra la Fiorentina ed il Bologna;?

Che sbadato : senza nessun riferimento ero andato a cercare fra le incolpazioni alla Fiorentina, non trovandovi nulla, ovviamente : la contestazione della partita Fiorentina-Bologna ? a noi! Si, ? quella che io chiamo la ?mezza? partita, dopo Juventus-Lazio e Juventus-Udinese. Ok, ci vogliamo rinfrescare la memoria ? Da pagina 100 della sentenza C.A.F. :

?3. Gara Fiorentina ? Bologna del 5 dicembre 2004

La Procura assume che la giornata di campionato, successiva a quella del 5 dicembre 2004, avrebbe visto la Juventus fronteggiare fuori casa il Bologna. L?interesse di Moggi alla precedente sfida tra la Fiorentina e il Bologna concerneva i giocatori felsinei diffidati, la cui eventuale ammonizione, nel corso della gara con la squadra toscana, ne avrebbe comportato l?automatica squalifica per la successiva gara con la Juventus (gara, quest'ultima, di notevole rilevanza, in quanto la partita seguente avrebbe posto dinanzi la medesima Juventus al Milan; donde l?esigenza di indebolire l?organico della squadra del Bologna, per agevolare il conseguimento di un risultato pienamente positivo, tale da consentire di mantenere inalterato il vantaggio in classifica).

Reputa questa Commissione che dal materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio non emerga, con sufficiente grado di certezza, la responsabilit? del Moggi e del De Santis in ordine al compimento di atti integranti l?illecito sportivo loro contestato dalla Procura.

La principale fonte di prova sul punto ? costituita dall?intercettazione della conversazione telefonica che Moggi intrattiene in data 3 dicembre 2004 con tale SG (prog. 8790), nel corso della quale lo stesso, sospendendo momentaneamente tale conversazione senza riattaccare e quindi trasformando l?apparecchio telefonico sul quale sta conversando in microfono che consente di udirne la voce, intraprende un?ulteriore conversazione telefonica su un?utenza non intercettata con un interlocutore non identificabile, del quale non pu? percepirsi la voce.

Dal contenuto delle frasi profferte dal Moggi, tuttavia, appare piuttosto evidente che detto interlocutore sia un arbitro (<?. oh, la peggiore che ti poteva tocc? eh! ?>, dice il Moggi, con evidente riferimento al sorteggio arbitrale appena avvenuto - sono le ore 12,46 del venerd? - ed alla partita per la quale il suo interlocutore ? stato designato, proseguendo poi suggerendogli: <? per? tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regal? niente a nessuno, con ?.con tranquillit? ?>), al quale il dirigente juventino, dopo aver nominato il direttore di gara designato per la partita Juventus - Lazio (Dondarini), si rivolge con estrema famigliarit?, illustrandogli quali siano i favori arbitrali che egli si auspica siano acconsentiti alla propria squadra nell?imminente giornata di campionato.

In tale ottica Moggi, forse rassicurato dal fatto che sta conversando su di un?utenza ritenuta <sicura>, formula chiaramente all?arbitro suo interlocutore le proprie richieste, <.. ma a me quello che mi serve ? ? ? ? ? Fiorentina - Bologna, ??.. in modo particolare ?.. apposta ! il minimo ? eh ? eh ? quello mi serve in particolare e poi ?. ehm ?. ehm ? mi serve ?. ehm ? il Milan, di avanzare ehm ? ehm ? nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma ! ? Vabb? ! Tanto comunque ne parliamo stasera poi!>.

Pur tuttavia, tale condotta di Moggi, sulla cui gravit? dal punto di vista disciplinare non vi ? ombra di dubbio, di per s? sola non appare in grado di integrare gli estremi dell?illecito sportivo, in quanto costituente solo il primo segmento di quella complessiva attivit? volta all?alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara, ovvero al conseguimento di un vantaggio in classifica, non potendo apparire, se autonomamente apprezzata e considerata, idonea al conseguimento dello scopo.

Occorrerebbe, cio?, dimostrare che anche il secondo segmento della condotta integrante gli estremi dell?illecito sportivo si sia realizzato, vale a dire che, in ipotesi, le richieste di Moggi siano (quanto meno) effettivamente pervenute a De Santis.

La Commissione non reputa raggiunta la concludente prova di tale circostanza.

Ed infatti, occorre escludere, pur nel dubbio, che l?interlocutore non identificato di Moggi nella suddetta conversazione telefonica sia il menzionato arbitro, posto che il dirigente della Juventus, facendo riferimento alla partita per la quale lo stesso ? stato designato, sembra riferirsi ad una gara diversa da Fiorentina ? Bologna, che sarebbe stata invece diretta da De Santis.

In difetto di ulteriori prove sul punto, dunque, non pu? dirsi dimostrato in atti che lo stesso De Santis sia poi stato effettivamente raggiunto dalla richiesta di Moggi di sanzionare con l?ammonizione i calciatori del Bologna gi? diffidati, al fine di provocarne l?automatica squalifica per la successiva gara Bologna ? Juventus.

N? tale prova, a giudizio della Commissione, pu? positivamente trarsi per via deduttiva dalla circostanza che effettivamente De Santis abbia nel corso della gara ammonito due calciatori del Bologna diffidati, anche tenendo conto del fatto che, in base a quanto risulta dal rapporto dell?osservatore A.I.A. per detta gara, il direttore della stessa ha fatto corretto uso dei propri poteri sanzionatori, irrogando ammonizioni dovute (<dopo aver subito agito in prevenzione ? poi intervenuto a comminare giusti provvedimenti d?ammonizione>).

Nessuna concludente dimostrazione ? poi dato ricavare dall?ulteriore materiale probatorio in atti, ivi comprese le intercettazioni telefoniche specificamente indicate dalla Procura, che non possono che essere considerate meri indizi, in alcuni casi privi anche del requisito della concordanza, senza mai assurgere al rango di piena prova delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in difetto di seri riscontri probatori oggettivi, idonei a suffragare il convincimento del giudicante.

Infine, nessun elemento di prova, neppure di carattere indiziario, pu? ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche afferenti alle vicende legate alla gara Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, che sono relative a fatti non dedotti in giudizio, dovendosi precisare che nella prospettazione della Procura, di tale ultima gara si ipotizza alterato lo svolgimento in relazione agli accadimenti propri esclusivamente della precedente gara Fiorentina - Bologna.

Occorre, dunque, procedere al proscioglimento di Moggi e di De Santis dagli addebiti di illecito sportivo formulati nei loro confronti.

Nondimeno, come gi? accennato, la condotta nella fattispecie posta in essere da Moggi, peraltro sintomatica dell?abitudine dello stesso di intrattenere contatti telefonici su utenze non intercettabili con direttori di gara, ai quali era evidentemente solito richiedere particolari <favori> arbitrali, va con decisione stigmatizzata, rappresentando l?ennesima conferma della antidoverosit? del complessivo atteggiamento comportamentale del medesimo, gi? esaminata ai capi precedenti; tale condotta costituisce gravissima violazione del generale obbligo di lealt?, correttezza e probit? sportiva, di cui all?art. 1, comma 1, C.G.S. e va quindi proporzionalmente sanzionata.?

L?ho riproposta integrale : ora qualche osservazione :

1.E? fuor di dubbio che Moggi stia parlando con un arbitro : lo si capisce dalle parole ( ammesso che la trascrizione sia fedele ) e dal fatto che, interrogato sulla faccenda in qualche trasmissione tv, lui non abbia voluto dare spiegazioni su chi fosse l?interlocutore.

2.Ma perch? interpretare sempre in un senso le intercettazioni ? E? un arbitro, e allora ? Cosa gli sta chiedendo Moggi di favorire questo o quello ? Non mi sembra proprio, anzi gli sta dicendo di ?? per? tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regal? niente a nessuno, con ?.con tranquillit? ..?

3.Forse ? reato dire che mi ?serve? Fiorentina-Bologna per via delle ammonizioni ? E perch? non interpretare ?serve? come mi interessa ?

4.Comunque, anche in questo caso non si riesce a rifilare l?articolo 6 n? a De Santis n? a Moggi : viene fatto notare che manca il costrutto dell?illecito sportivo, le prove non sono sufficienti ( ergo, non hanno intercettazioni compromettenti n? interpretabili )

5.Infine l?osservazione fatta da Moggi in tv : la domenica di Bologna-Juve ( ricordo vinta grazie ad calcio di punizione di Nedved, verso la fine della partita, giusto per dire che i due che ci avrebbero squalificati sono stati degnamente sostituti ), c?? anche Milan-Fiorentina, con arbitro De Santis. E la domenica dopo ci sarebbe stato Juventus-Milan : orbene, il Milan aveva tre diffidati e, come dice Moggi in tv, ?De Santis mi era cos? amico che non me ne ha ammonito nemmeno uno?

Si riprende il Tar :

?c) per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni specifiche del designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della direzione della gara, tendente a scongiurare la vittoria del Parma, con conseguente vantaggio in classifica della Fiorentina.?

E questa ? l?accusa, ormai famosa, di Lecce-Parma?

?Con decisione del 14/7/2006 la C.A.F. riteneva il ricorrente responsabile della violazione dell?art. 6 del C.G.S. con riferimento alla gara svoltasi in data 29/5/05 tra Lecce e Parma irrogandogli la sanzione della inibizione di anni quattro e mesi sei.?

Come si vede, ricordavo bene : De Santis ? stato inibito per quattro anni e sei mesi a seguito del solo illecito sportivo di Lecce-Parma. Le prime due accuse, passate al vaglio di Ruperto vengono ridimensionate in articolo 1, generica mancanza di lealt?.

?In sede di appello avverso la predetta decisione, la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 4/8/2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il sig. De Santis a quattro anni di inibizione, motivando lo sconto con la di lui presunta sudditanza psicologica nei riguardi del Vice Presidente della F.I.G.C. (Mazzini) e del designatore arbitrale (Bergamo).?

E questo ? quello che abbiamo detto prima sulla magnanimit? del Prof. Piero Sandulli che gli toglie i 6 mesi considerando la presunta sudditanza psicologica di De Santis nei confronti degli organizzatori dell?illecito, ovvero un designatore, Bergamo, e il vice presidente federale, Mazzini : pensa te che motivazioni, professore!

Ok, basta cos? per ora : si continua nella prossima puntata.

Tarallucci e vino - 2 Continua

PS Abbiamo oggi l'aggiornamento della questione Arezzo : come sapete l'Arezzo si era rivolto al Tar ( che analizzeremo dopo quello di De Santis ) e come violazione della clausola compromissoria la sanzione ? stata un bel -3 in classifica di quest'anno, inibizione per un anno al presidente Mancini e 15.000 euro di ammenda. Orbene, la Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso dell'Arezzo togliendogli i tre punti di penalizzazione in classifica. Questo ? quanto si sa finora : raccoglier? informazioni e vi terr? aggiornati.

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Joined: 10-Sep-2006
5137 messaggi

Caro cccp,

vorrei avere da te un chiarimento.

Negli ultimi tuoi post ho letto, mi pare in un paio di occasioni, della mancanza di prove che hanno impedito alla GS di comminare delle sanzioni; in altre occasioni, invece, le sanzioni vengono comminate anche senza le prove.

Nel periodo caldo di Farsopoli spesso si ? sentito dire, soprattutto dai cosiddetti giornalisti, che, contrariamente a quanto succede nei processi della G. Ordinaria, non si ha bisogno delle prove. Effettivamente per la nostra Juve ? stato cos?: senza prove e senza pentiti (c'? rimasto male borrelli) le hanno dato il massimo (per noi tifosi ma non per zaccone) della pena.

A questo punto ti chiedo:

sino a che punto ? vero, se ? vero, che alla GS non servono le prove?

Io penso che per lievi infrazioni, che comportano la perdita di una gara o la penalizzazione di qualche punto in classifica, possa pure essere sufficiente l'indizio senza la prova. Ma quando si tratta di mandare in serie B con penalizzazione una squadra che ha vinto lo scudetto, con rilevantissimi danni economici, non si pu? non ricercare la prova evidente.

O no?

Se vuoi, rispondimi, grazie!

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 3

Abbiamo appena iniziato il commento della sentenza Tar dell?arbitro Massimo De Santis : giusto il tempo di riepilogare l?iter processuale :

Palazzi lo accusa di :

1.aver intrattenuto rapporti poco ortodossi con Moggi, Bergamo, Pairetto e Lanese

2.Fiorentina-Bologna del 05/12/04, nella quale si sarebbe prestato al disegno di Moggi di ammonirgli i deferiti, visto che la domenica dopo ci sarebbe stata Bologna-Juventus

3.Lecce-Parma, nella quale viene accusato di ?stare in mezzo? fra le due squadre in modo da favorire la Fiorentina, come da disegno di Bergamo e Mazzini ( ?e Della Valle no ? )

Ovviamente Palazzi per queste cose vorrebbe l?articolo 6 con aggravanti varie, nerbate sul fondo schiena, additamento a pubblico ludibrio, etc.

Ma gi? Ruperto gli ridimensiona le prime due violazioni ad articolo 1, mentre confermer? l?articolo 6 per la terza violazione ( curioso : articolo 1 dove c?entra Moggi; articolo 6 dove non c?entra! ) : risultato : ben quattro anni e sei mesi di inibizione.

Sandulli, forse per evidenziare che lui le carte le legge, gli toglier? i sei mesi giacch? non pu? essere stato lui ad architettare l?illecito sportivo di Lecce-Parma, ma ne ? stato solo lo strumento nelle mani superiori di Bergamo e Mazzini.

Prima di proseguire, consentitemi una breve divagazione sulla questione arbitri, che si ? fatta oggettivamente pesante.

Per iniziare, ? mia opinione che qualunque metodo non risolva la questione : moviole in campo, arbitri stranieri, 48 arbitri in campo non andrebbero a risolvere il vero problema : scusatemi, ? solo la mia opinione : in Italia non c?? cultura sportiva, mentre ? fortemente radicata la cultura del sospetto. Inoltre, nella fattispecie, non sono ben definiti i ruoli delle varie istituzioni : Federazione, Lega ed AIA. Faccio un paio di esempi, per chiarire : si assiste ogni santa domenica alle doglianze del danneggiato di turno : sempre nella stessa maniera, sempre la stessa solfa : se il danneggiato ? un piccolo club, le proprie rimostranze non hanno valore, a meno che sia un caso eclatante ed allora si diventa tutti paladini di quel club : difesa che, tra l'altro, non porta ad un bel nulla; se ad essere danneggiato ? un club cosiddetto grande, dipende dal club :

1.Se ? la Juve, l?atteggiamento ? di solenne deferenza, incondizionata fiducia nel prossimo e nel suo sicuro ravvedimento.

2.Se ? il Milan, si scatenano i media a disposizione

3.Se ? la Roma, la capitale ribolle

4.Se ? l?Inter, il Signore ( ed il suo proselita che sta in panchina ) lanciano strali che a confronto Zeus giocava con la fionda : ma il tutto con molta signorilit?, ci mancherebbe.

Ecco, tutto questo gran vociare non credo faccia bene alla causa : ci si preoccupa, e giustamente, delle minacce agli arbitri, ma, io credo, che ad attizzare le ceneri sono proprio coloro che invece dovrebbero dar l?esempio. Qualche tempo fa si era pensato ad una multa salata a chi avrebbe protestato a fine gara : anche se di certo non li avrebbe ridotti sul lastrico, non ? mai stata applicata : e chi doveva prendere la decisione ? La Federazione ? La Lega, cio? loro stessi ? L?AIA, che nei fatti ? satellite delle altre due ? Risultato ? Continua il bailamme di sempre, ma si cercano le origini delle minacce nelle mele marce che stanno fra i tifosi, cos? si arrestano un paio di balordi e ci si mette la coscienza a posto.

Anche Calciopoli, in realt?, non ha contribuito a fare chiarezza, tutt?altro : arbitri sospesi a go-go ma vai a leggere e scopri che nessun arbitro ? stato sospeso per attiguit? con Moggi, nemmeno De Santis. Come Moggi abbia potuto realizzare il suo disegno criminale ? un mistero gaudioso. Il solo De Santis viene inibito per Lecce-Parma : ricordo una dichiarazione dell?epoca, ad opera se non erro di Bertini che si lamentava appunto del fatto che gli arbitri erano usciti sostanzialmente assolti dalla vicenda ma nessuno a prenderne le difese, nessuno, nemmeno l?AIA. La verit? ? scomoda per qualcuno, il quale continua a difendere a spada tratta la ?propria? di verit? : e cio? che Moggi comprava le partite e gli arbitri : ? chiaro che questo sta solo nella sua testa, ma non mi sembra in buona fede : dovesse mai venire sconfessato questo teorema bisogner? necessariamente tirare le somme e dire che non si vinceva per propria incapacit? : e questo ? assolutamente da evitare : e gi? fiumi di parole, meglio sarebbe chiamarle col proprio nome, di veleno pressocch? quotidiane : come sia possibile sostenere che il proprio club non ? mai stato giudicato quando un suo dirigente ha patteggiato una pena ( cosa ancora non avvenuta per noi ) col Tribunale di Udine ? operazione improvvida che ? stata subito censurata : no, non dai francescani che ci sono a Torino, ma dall?altra sponda milanese, chiamata in causa dal profluvio verbale del Signore.

Per riprendere il discorso, il resto degli arbitri viene sospeso direttamente da Gussoni dopo la cosiddetta Calciopoli 2 in cui i CC presentano i tabellini dei roaming delle schede svizzere : Bertini, Paparesta, Gabriele, Cassar?, Dattilo, Racalbuto e Pieri : intervento intrapreso sull'onda mediatica sinusoidale che stava risalendo, per cui un po? avventata da parte di Gussoni che ha costretto Collina ad arruolare le nuove leve ( ...non faccio nomi... ) con i risultati che vediamo.

Aggiungasi che un altro problema, e non da poco, ? che gli arbitri vengono pagati a cottimo, subendo inevitabilmente il ?fascino? del potente di turno : andare in Serie B o essere fermato per qualche turno sono soldini che saltano : facile capire che si cercher? di ?danneggiare? quello le cui lamentele avranno meno risonanza.

Come risolvere tutto ci? ? Con un salto culturale impossibile da praticarsi in questa piccola italia : nessuno ? disposto a fare un passo indietro ed a calmare gli animi : anzi, ? sport nazionale seminare veleni con i risultati tangibili conseguiti : pazienza, pazienza.

Scusate per la lunga divagazione, vado subito al Tar di De Santis :

?Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto : ?

Bene, le motivazioni del ricorso : sentiamo :

?1) Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. Ex art. 25, IV comma, del C.G.S. sono le Commissioni disciplinari gli organi competenti a giudicare in prime cure in merito ai fatti contestati ai tesserati che vengano denunciati dagli organi federali.?

Bene, interessante : leggiamo i due commi :

?Art. 26 Commissione d?Appello Federale

[?]

La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti

federali.

[?]?

?Art. 25 Commissioni disciplinari

[?]

Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali.

[?]?

Difetto procedurale, dunque : sar? interessante sapere cosa ne penser? il Tar, giacch? di queste cose si occupa. Per ora la parola ? al ricorrente che dice :

?Ne consegue che i fatti imputati al sig. De Santis, tesserato F.I.G.C., dalla Procura Federale relativamente al campionato di calcio di serie A per l?anno 2004 - 2005, dovevano essere giudicati in prima istanza dalla Commissione disciplinare, e non dalla C.A.F.; il ricorrente ? stato dunque privato del suo giudice naturale.?

Sembra giusto, sentiremo il Tar sul punto.

?N? pu? ipotizzarsi la competenza della C.A.F. derivante dal fatto che la stessa conosce in primo grado dei procedimenti che vedono coinvolti i dirigenti federali (ex art. 26, I comma), ravvisandosi un concorso nella causazione degli illeciti, ovvero una sorta di sodalizio criminale; ed infatti non esiste nella fattispecie alcun sodalizio (la c.d. cupola moggiana) perch? i fatti contestati non rispondono ad un medesimo disegno criminoso, e sono tra loro slegati.?

Anche questo mi sembra giusto, giustissimo : tentare di giustificare la C.A.F. come primo organo giudicante per via della ?vicinanza? degli organi federali coinvolti con gli arbitri : in realt?, come ben sappiamo poco c?? di coinvolgente fra le due parti ( e, yup, lo sa anche De Santis che nulla c?entra la cosiddetta cupola moggiana : sempre pi? interessante? )

?2) Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241.

Il ricorrente non ? stato informato dell?avvio del procedimento n? dall?Uffico Indagini, n? dalla Procura federale, ed ha acquisito la relativa notizia allorch? la stampa ha reso noto del deferimento alla C.A.F.?

In questa faccenda il ruolo dei giornali ? stato eccessivo e, soprattutto, fuori luogo : lo capiamo anche da lamentele come quella di cui sopra, che poi sarebbe il minimo?

?Non ha avuto informazione della trasmissione degli atti dall?Ufficio Indagini alla Procura federale e neppure della conclusione delle indagini, adempimento prescritto dall?art. 28 del C.G.S.; inoltre il ricorrente non conosce neppure il momento in cui l?indagine ? stata attivata, ed il relativo atto di iniziativa.?

Anche questi mi sembrano fatti gravi sui quali si dovr? pronunciare il Tar?

?3) Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio.?

Bene, benissimo : finalmente sapremo cosa ne pensa un tribunale di giustizia ordinaria su questa spinosa questione.

?Il materiale probatorio su cui si ? basato il procedimento degli organi di giustizia sportiva ? costituito prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche provenienti dall?attivit? di indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura della Repubblica di Napoli a proposito di una presunta somministrazione di E.P.O. e di altre sostanze dopanti da parte di tesserati della Juventus a calciatori della medesima compagine sportiva, nel corso della quale si acquisivano conversazioni che prefiguravano una frode sportiva da parte dei dirigenti della stessa societ?.

I procedimenti penali si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione, ma gli atti sono stati trasmessi alla F.I.G.C. ed acquisiti dall?Ufficio Indagini in data 27/9/05; detto Ufficio il successivo 6/3/06 ha trasmesso la relazione alla Procura federale per i conseguenti deferimenti.?

Esattamente?

?Va peraltro evidenziato che l?Uffico Indagini e la Procura federale non hanno acquisito l?intero materiale probatorio su cui si ? fondata l?indagine penale, ma hanno vagliato quella parte, frammentaria, del materiale loro trasmesso.

V?? dunque anzitutto un problema di completezza ed integrit? del materiale probatorio.?

Direi?

?Inoltre lo stesso ? stato esaminato senza un effettivo contraddittorio con il tesserato inquisito, chiamato a dare conto delle proprie azioni solo dopo la cernita delle intercettazioni.?

Altro argomento ispido del quale sar? interessante ascoltare le motivazioni del Tar.

Alla prossima con le altre tre motivazioni del ricorso De Santis

Tarallucci e vino - 3 Continua

P.S. Per totojuve : scusami sono entrato per postare ed ho letto solo ora il tuo post : ora non posso risponderti : ci provo domani, ok ?

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19 messaggi

finalmente una discussione come si deve, ma i next steps quali saranno?

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Nel periodo caldo di Farsopoli spesso si ? sentito dire, soprattutto dai cosiddetti giornalisti, che, contrariamente a quanto succede nei processi della G. Ordinaria, non si ha bisogno delle prove.

Mi sono fatto un giro veloce nel codice di giustizia sportiva, ma restano saldi i due articoli principali, l'articolo 1 e l'articolo 6. Rileggiamoli.

"Art. 1 Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva."

Come si vede, qui manca l' "oggettivit?" : chi stabilisce se tu ti comporti secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? ? Ci? ? delegato al Giudice Sportivo che fa e disfa a piacimento, cio? pu? giudicare che un tale comportamento ? da articolo 1 o meno.

Andiamo a leggere l'articolo 6 :

"Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo."

Questa ? una violazione pi? grave e quindi il codice prevede qualcosa di tangibile : bisogna aver compiuto atti per poter dire che vi ? illecito sportivo.

E per?, c'? un per? : l'interpretazione che un giudice sportivo d? di questi comportamenti o atti.

Faccio un paio di esempi per chiarire :

1.Il Presidente Federale Carraro

Per Ruperto, le telefonate che fa a Bergamo in cui cerca di richiamare l'attenzione della terna arbitrale sulla Lazio, sono illecito sportivo.

Per Sandulli, quelle stesse telefonate vengono interpretate lecite, poich? il presidente federale si occupava del "corretto svolgimento del campionato"

2.Diego Della Valle

Per Ruperto, i Della Valle commettono una serie di illeciti sportivi che culminano in Lecce-Parma.

Per Sandulli, gli illeciti sportivi vengono rivalutati in mancanze di lealt? ( il pi? grave Lazio-Fiorentina ) e resta il solo Diego Della Valle ad aver commesso illecito sportivo.

Il Collegio arbitrale del Coni, cancella l'illecito sportivo a Diego Della Valle, fermo restando l'illecito sportivo commesso da Bergamo, Mazzini e De Santis per Lecce-Parma, beneficiaria la Fiorentina.

Come concludere ? Le prove ci vogliono, eccome : purtroppo, vengono interpretate con la possibilit? di generare guasti, come abbiamo visto.

Effettivamente per la nostra Juve ? stato cos?: senza prove e senza pentiti (c'? rimasto male borrelli) le hanno dato il massimo (per noi tifosi ma non per zaccone) della pena.

No, scusa, non ? correttissimo dire che non avevano prove : le prove ce le avevano, ma non sono riusciti a dire, nemmeno Ruperto, che quegli atti o comportamenti erano illeciti sportivi.

Ricordati che per mandarci in Serie B, hanno fatto ricorso a due forzature :

1.Il coinvolgimento di Giraudo, definendo univoco il comportamento con Moggi : necessario per poter rendere responsabile un dirigente con potere di firma e quindi poter rifilare la Responsabilit? Diretta.

2.Tutti i comportamenti di Moggi sono stati valutati come mancanze di lealt? : ma cos? in Serie B non riescono a mandarti. Cos? per soddisfare l'avvocato difensore, riescono a dimostrare che il reiterarsi delle mancanze di lealt? ? sufficiente a formare un illecito sportivo! Quindi somma di articolo 1 uguale articolo 6!

Solo cos? ci hanno mandato in Serie B : vi ricordo che arbitri inibiti per colpa nostra non ce ne sono : un solo arbitro viene inibito, De Santis, per l'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Non ? colpa mia se non ci siamo difesi, la rabbia sale quando leggendo le carte avremmo potuto ben difenderci anzich? colpevolizzarci senza motivo.

Sempre Forza Juve

P.S.

finalmente una discussione come si deve, ma i next steps quali saranno?

Grazie per il complimento sulla discussione, ma per "next steps" cosa intendi ?

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1.Il coinvolgimento di Giraudo, definendo univoco il comportamento con Moggi : necessario per poter rendere responsabile un dirigente con potere di firma e quindi poter rifilare la Responsabilit? Diretta.

Sempre Forza Juve

P.S.

Grazie per il complimento sulla discussione, ma per "next steps" cosa intendi ?

.ciao

ciao CCCP, colgo l'occasione per salutarti e per rinnovarti i miei complimenti per il monumentale lavoro che stai svolgendo

rispetto al punto 1) non dimenticherei che si erano anhe parati il c**o per eventuali ricorsi su quell'univocit? di comportamenti Moggi-Giraudo inventandosi la rappresentanza legale di Moggi che non esisteva..........

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Mi sono fatto un giro veloce nel codice di giustizia sportiva, ma restano saldi i due articoli principali, l'articolo 1 e l'articolo 6. Rileggiamoli.

"Art. 1 Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva."

Come si vede, qui manca l' "oggettivit?" : chi stabilisce se tu ti comporti secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? ? Ci? ? delegato al Giudice Sportivo che fa e disfa a piacimento, cio? pu? giudicare che un tale comportamento ? da articolo 1 o meno.

Andiamo a leggere l'articolo 6 :

"Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo."

Questa ? una violazione pi? grave e quindi il codice prevede qualcosa di tangibile : bisogna aver compiuto atti per poter dire che vi ? illecito sportivo.

E per?, c'? un per? : l'interpretazione che un giudice sportivo d? di questi comportamenti o atti.

Faccio un paio di esempi per chiarire :

1.Il Presidente Federale Carraro

Per Ruperto, le telefonate che fa a Bergamo in cui cerca di richiamare l'attenzione della terna arbitrale sulla Lazio, sono illecito sportivo.

Per Sandulli, quelle stesse telefonate vengono interpretate lecite, poich? il presidente federale si occupava del "corretto svolgimento del campionato"

2.Diego Della Valle

Per Ruperto, i Della Valle commettono una serie di illeciti sportivi che culminano in Lecce-Parma.

Per Sandulli, gli illeciti sportivi vengono rivalutati in mancanze di lealt? ( il pi? grave Lazio-Fiorentina ) e resta il solo Diego Della Valle ad aver commesso illecito sportivo.

Il Collegio arbitrale del Coni, cancella l'illecito sportivo a Diego Della Valle, fermo restando l'illecito sportivo commesso da Bergamo, Mazzini e De Santis per Lecce-Parma, beneficiaria la Fiorentina.

Come concludere ? Le prove ci vogliono, eccome : purtroppo, vengono interpretate con la possibilit? di generare guasti, come abbiamo visto.

No, scusa, non ? correttissimo dire che non avevano prove : le prove ce le avevano, ma non sono riusciti a dire, nemmeno Ruperto, che quegli atti o comportamenti erano illeciti sportivi.

Ricordati che per mandarci in Serie B, hanno fatto ricorso a due forzature :

1.Il coinvolgimento di Giraudo, definendo univoco il comportamento con Moggi : necessario per poter rendere responsabile un dirigente con potere di firma e quindi poter rifilare la Responsabilit? Diretta.

2.Tutti i comportamenti di Moggi sono stati valutati come mancanze di lealt? : ma cos? in Serie B non riescono a mandarti. Cos? per soddisfare l'avvocato difensore, riescono a dimostrare che il reiterarsi delle mancanze di lealt? ? sufficiente a formare un illecito sportivo! Quindi somma di articolo 1 uguale articolo 6!

Solo cos? ci hanno mandato in Serie B : vi ricordo che arbitri inibiti per colpa nostra non ce ne sono : un solo arbitro viene inibito, De Santis, per l'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Non ? colpa mia se non ci siamo difesi, la rabbia sale quando leggendo le carte avremmo potuto ben difenderci anzich? colpevolizzarci senza motivo.

Sempre Forza Juve

P.S.

Grazie per il complimento sulla discussione, ma per "next steps" cosa intendi ?

Grazie, cccp.

Chiaro e brillante, come al solito.

Mando sempre i tuoi post ai miei amici, sia juventini che non.

Aspetto sempre che qualcuno di loro mi dica che in questi discorsi c'? qualcosa che non va.

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Tarallucci e vino - 4

Stiamo analizzando il Tar dell?arbitro Massimo De Santis. Dopo aver riepilogato l?iter della giustizia sportiva, il cui risultato, ricordo, ? quattro anni di inibizione, si ? cominciato ad analizzare le motivazioni del ricorso. Le prime tre le abbiamo viste nella scorsa puntata. Le ricordo :

1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S.

2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241.

3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio.

Gli argomenti sono interessanti, ed ancor pi? interessante sar? sapere cosa ne pensa la Giustizia Ordinaria. Per il momento, procediamo andandoci a leggere le altre tre motivazioni del ricorso del Tar di De Santis.

?4) Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.?

Come si legge, gli argomenti sono tutti belli forti : la curiosit? cresce?

?La prova della affermata responsabilit? del ricorrente ? stata desunta solamente dalle intercettazioni telefoniche, mentre le stesse, al pi?, potevano costituire punto di partenza di un?indagine, volta ad acquisire prove vere e proprie.?

Alzi la mano chi non ? d?accordo.

?Il De Santis ha ammesso di avere fatto le telefonate, ma non ha ammesso di avere commesso gli illeciti a lui riferiti, anzi li ha contestati puntualmente, sostenendo che il contenuto delle intercettazioni fosse stato male interpretato.?

Confutare di aver fatto telefonate sarebbe fuori luogo e contro producente : ma di qui ad affermare che si ? configurato un illecito sportivo, ne corre. La colpa dei protagonisti di calciopoli non ? aver messo su una cupola per gestire il calcio italiano : semplicemente ? aver fatto le telefonate e basta : il resto ? nell?immaginario collettivo : fate una prova : chiedete ai vostri amici perch? De Santis ? stato inibito : vi risponder? ?per il gol annullato a Cannavaro!? : avete dubbi ? Provate, provate e fatemi sapere.

?5) Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.?

De Santis va a toccare un altro argomento dolente : il D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, meglio conosciuto come legge sulla privacy. Di passaggio ricordo che la legge sulla privacy non ? stata pensata come il diritto all?anonimato : nella legge viene codificato il rapporto che intercorre fra due soggetti nell?eventualit? di utilizzo di dati personali. In caso di violazione di tale normativa, ? presente in Italia, ovvero lo paghiamo con le non poche tasse che ci esigono, una figura denominata Garante della Privacy. Questa authority ? entrata in azione in molte situazioni analoghe : per esempio, la faccenda Vittorio Emanuele a Potenza ( l? il ministro di grazia e giustizia ha anche mandato gli ispettori ), oppure le facezie nelle compravendite di banche ( manco fosse il Monopoli ) che hanno interessato furbetti del quartiere e politici pi? o meno rampanti. Nel caso di calciopoli, no, non ? intervenuta e se ne ? guardata bene dal farlo : si sa, in Italia il calcio ? argomento serioso e bigotto, per cui meglio non andare ad infilarsi in un ginepraio in cui il proprio operato venga giudicato in tv il luned? sera : meglio far scontrare le due fazioni fra di loro, soprattutto considerando che una di queste, l?accusata, non vuole essere difesa.

?Va considerato che il trattamento dei dati giudiziari e sensibili da parte dei soggetti pubblici, diversi dall?Autorit? giudiziaria (dello Stato), sono soggetti alle regole del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), e pertanto la F.I.G.C. avrebbe dovuto procedere all?informativa dell?interessato ex art. 13, IV comma, indicando la categoria dei dati trattati e dei presupposti.

Tutto ci? non ? stato fatto, con la conseguenza che i dati acquisiti devono ritenersi inutilizzabili alla stregua di quianto disposto dall?art. 11, II comma, dello stesso corpus normativo.?

Beh, pretendere che l?autorit? giudiziaria ti fornisca l?informativa prima di procedere nelle indagini ? pretendere un po? troppo e travisare il senso della 196/03 : vige gi? l?istituto dell?avviso di garanzia che serve appunto in questi casi. Vedremo.

?6) Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.?

Questo ? argomento pi? interessante : con le prove raccolte, si ? data una interpretazione dei fatti che, chiaramente, De Santis ritiene falsa.

?La condotta materiale ascritta al ricorrente ? consistita dunque nell?alterazione del risultato della partita di calcio Lecce - Parma; la responsabilit? ? stata desunta dalle conversazioni intrattenute dal De Santis con il Mazzini e con il Bergamo, senza che siano stati in alcun modo considerati i comportamenti in concreto tenuti dall?arbitro nel corso della manifestazione sportiva.?

Anche questo ? vero : pi? volte De Santis ha spiegato, in tv, le telefonate inerenti Lecce-Parma : ma non gli ha creduto nessuno, tanto meno Ruperto e/o Sandulli : De Santis come pedina fondamentale della credibilit? di calciopoli : una cosa ? accogliere le motivazioni di Tombolini, giusto per fare un nome, ed un?altra cosa sarebbe stato accogliere le motivazioni di De Santis : meglio condannarlo facendo intendere a tutti che ci? ? avvenuto per collusione con la cosiddetta cupola moggiana?

?Il ricorrente ha correttamente diretto la gara, n? le decisioni oggetto di gravame hanno posto in evidenza in che modo sia stato alterato lo svolgimento della gara, il risultato sportivo, od ancora il torneo calcistico.

D?altro canto, il sig. De Santis, come ogni altro arbitro, era sottoposto al vaglio e controllo di un osservatore AIA, che, nelle competizioni in esame, nulla ha rilevato circa la condotta della terna arbitrale e del direttore di gara in particolare.?

Hai ragione caro De Santis : esistono gli osservatori arbitrali che nulla hanno rilevato in Lecce-Parma. E se ? per questo nemmeno in Fiorentina-Bologna hanno rilevato qualcosa : infatti ci condannano soltanto perch? l?arbitro di quell?incontro eri tu, De Santis : quanti guasti ha fatto quel gol di Cannavaro, a partire dalla domenica successiva a Perugia in cui senza quell?annullamento, magari avrebbero rinviato la gara : ah, che dico : quella gara l?arbitrava Collina : il tifoso laziale mai l?avrebbe rinviata?

?Da ultimo, i provvedimenti impugnati vanno censurati, in quanto del tutto mancanti di motivazione in ordine alla tipologia ed alla misura della sanzione irrogata.

Si consideri che l?art. 6 del C.G.S. prevede per l?illecito sportivo la sanzione della inibizione/squalifica nella misura non inferiore a tre anni; immotivatamente ? stata irrogata al De Santis la sanzione di anni quattro, nulla adducendosi circa la particolare gravit? oggettiva degli addebiti, ovvero le caratteristiche soggettive del ricorrente.?

Dice qui De Santis che poich? la gravit? del reato non ? stata evidenziata, per illecito sportivo doveva beccarsi al massimo tre anni : magari ha anche ragione?

?Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Giovani e lo Sport, la F.I.G.C. ed il C.O.N.I., eccependo l?improcedibilit? del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dall?ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale, la sua inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, nonch? ancora l?irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All?udienza del 3/5/2007 la causa ? stata trattenuta in decisione.?

Alla prossima puntata.

Tarallucci e vino - 4 Continua

PS Sempre grazie a tutti per le belle parole.

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Le Calende Greche - 11

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

5) Decisione Stadio delle Alpi

13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione

18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

9) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

10) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 11 Continua

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Tarallucci e vino - 5

Abbiamo finito di leggere le motivazioni del ricorso al Tar dell?arbitro Massimo De Santis, ricorso fatto contro la sentenza della Corte Federale che gli ha comminato quattro anni di inibizione a fronte di mancanze di lealt? varie e dell?illecito sportivo Lecce-Parma.

Giusto per riepilogare, le sei motivazioni del ricorso sono :

1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S.

2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241.

3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio.

4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.

5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.

Ok, andiamo a vedere cosa ne pensa il Tar di questo ricorso.

?D I R I T T O

1. - Risultando il ricorso infondato nel merito, per economia di giudizio, pu? prescindersi dall?esame delle preliminari eccezioni di improcedibilit?, inammissibilit? ed irricevibilit? prospettate dalla Federazione e dal C.O.N.I., la cui risoluzione implicherebbe, onde pervenire ad un esito sistematicamente equilibrato e costituzionalmente compatibile, un complesso percorso di approfondimento ermeneutico.?

L?esordio ? salomonico : da un lato ci anticipano che il ricorso ? infondato nel merito, dall?altro proprio per questo non discutono delle eccezioni sollevate da Federazione e Coni che avevano prospettato l?inammissibilit? del ricorso. Come al solito : o male informati ( ?e non credo? ) o in mala fede ( ?e propendo per questa ipotesi? ). Mi rendo conto di non aver commentato la richiesta di inammissibilit? fatta da Federazione e Coni, mi scuso e la ripropongo :

?Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Giovani e lo Sport, la F.I.G.C. ed il C.O.N.I., eccependo l?improcedibilit? del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dall?ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale, la sua inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, nonch? ancora l?irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale, e comunque la sua infondatezza nel merito.?

Vediamo cosa dicono :

1.Inammissibilit? per mancato esaurimento dei rimedi interni.

Ricorderete che nel prologo di questa discussione abbiamo ricostruito l?iter dell?arbitro di De Santis. Ricorderete che, ultimata, come tutti, la fase giuridica federale, ergo dopo la sentenza della Corte Federale, come chiunque abbia voluto farlo, ha fatto ricorso al Coni e da l? si passa prima in Camera di Conciliazione. Tralascio di rammentare cosa ? successo in conciliazione ( una cosa gravissima, ma evidentemente solo ai nostri occhi e non a quelli dei nostri, diciamo cos?, dirigenti ), De Santis, probabilmente irritato, decide di mollare l?iter sportivo e di fare subito ricorso al Tar. Coni e Federazione eccepiscono che non lo poteva fare, che prima doveva ultimare l?iter sportivo. Ecco un altro esempio che evidenzia la mala fede : se non avessimo letto le sentenze dell?arbitrato, avremmo pure potuto caderci nell?inganno : urca, ci saremmo detti, forse hanno ragione : invece, proprio dalle sentenze dell?arbitrato sappiamo che esaurito l?iter federale, un tesserato pu? decidere di continuare l?iter sportivo devolvendo la questione al Coni e/o facendo ricorso al Tar : e questo lo dice il Collegio arbitrale del Coni, lo stesso soggetto che qui al Tar va a sostenere l?inammissibilit? del ricorso di De Santis.

2.Inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva

Ulteriore prova della mala fede : come si pu? fare una affermazione del genere, essendo stata promulgata dal Presidente della Repubblica Italiana la Legge 280/03 ? Perch? far finta che non esiste ? Uscirsene col ragionamento di tirar l?acqua al proprio mulino non regge, giacch? qui non si sta discettando in una disputa dialettica, ma si sta portando le proprie motivazioni davanti ad un giudice : ecco, cosa deve pensare un giudice di questa affermazione ? Te la ricusa con garbo, come si ? visto, ma cosa ne pensa in cuor suo ?

3.Irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale

Abbiate pazienza : se non vengono specificati i tempi di chi, come e quando questa affermazione lascia il tempo che trova, non credete ?

4. ?e comunque la sua infondatezza nel merito.

Scusate, non essendoci motivazioni, non so come commentarla.

Vabb?, resta che di queste cose il Tar fa a meno di discutere ( per economia di giudizio, dice ), per cui andiamo avanti gi? frustrati dal fatto di aver saputo che il ricorso non verr? accettato nel merito.

?2. - Con il primo motivo di ricorso viene dunque dedotta l?incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei confronti di un tesserato della Federazione, che non sia dirigente della medesima, tale compito essendo attribuito dall?art. 25, IV comma, del C.G.S. alle Commissioni disciplinari; ci? ha asseritamente sottratto il ricorrente al suo ?giudice naturale?, privandolo altres? di un grado di giudizio; n? sussistono i presupposti di operativit? dell?art. 37, I comma, e dell?art. 28, VII comma, delloo stesso C.G.S.?

Il Tar inizia discutendo il punto 1 delle motivazioni del ricorso?

?La censura, se non anche inammissibile, ? infondata, e deve pertanto essere disattesa.?

Ma come ? Ma se c?? scritto nel Codice di Giustizia Sportiva : forse non l?abbiamo capito bene?

?Occorre anzitutto considerare che tale motivo non ? stato dedotto in sede amministrativa, con il reclamo alla Corte federale avverso la decisione della C.A.F., con la conseguenza che, ad instar di quanto avviene nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/1994, n. 455; Cons. Stato, Sez. IV, 19/3/1996, n. 355), ne dovrebbe essere preclusa la proposizione per la prima volta in sede giurisdizionale.?

Cio? ? Occorreva sollevare ricorso in Corte Federale avverso la decisione della C.A.F. e non avendolo fatto in quella sede, non ? ammissibile il ricorso alla giustizia ordinaria ?

?Ad ogni modo, anche a prescindere da tale, pur serio, profilo di inammissibilit?, il motivo, come premesso, ? infondato.?

Quindi, anche avendo peccato dal punto di vista formale, in ogni caso questa motivazione ? infondata : ce lo spieghi Tar, per cortesia ?

?Ed invero, come apertis verbis statuito dalla decisione della Corte federale, nella vicenda in esame ha operato il principio della vis atractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore, allo scopo di realizzare la concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati (il c.d. simultaneus processus).?

Capito ? Non aveva torto De Santis a dire che lui non andava processato in primo grado dalla C.A.F. Per?, De Santis ( e il suo avvocato ) non si sono accorti che la C.A.F. ha esercitato la vis atractiva : solite parolone per dire che poich? ci sono anche dirigenti nello stesso processo, vale la ?superiorit?? di questi per cui la C.A.F. viene legittimata.

?Si tratta dunque dell?applicazione di un principio processuale di portata generale, recepito anche dal C.G.S. (cfr. artt. 37, I comma, e 28, VII comma), in cui opera la connessione come criterio di attribuzione della competenza, tra l?altro, in caso di concorso di persone nella commissione di un illecito (a titolo esemplificativo si confronti il combinato disposto degli artt. 12 e 15 del c.p.p.).?

Ecco cosa dice l?articolo 37, comma 1

?Art. 37 Giudizio

1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.?

Ed ecco l?articolo 28 comma 7

?Art. 28 Procura federale

7. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all?art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2? Grado per il Settore per l?attivit? giovanile e scolastica.?

Leggendoli, mi sembra che ci si pu? ritrovare il principio dell?assorbimento al grado ?superiore? del tribunale competente, ma non mi sembra ci sia riferimento alla fattispecie : nel 37, comma 1, si parla di rapporti fra leghe, nel 28, comma 7, si parla di comitati diversi. Se per assonanza il Tar ritiene che quanto sopra espresso vale anche in questo caso, non possiamo far altro che accettarlo.

?Nella fattispecie controversa non ? poi contestabile che si verta in presenza di una connessione pluripersonale; la Corte federale invero ha riconosciuto, anche ai fini della dosimetria della sanzione, che ?il programma illecito fu ideato dal Vice Presidente federale e dal designatore arbitrale?.

Correttamente, dunque, il procedimento ? stato instaurato innanzi alla C.A.F. che, ai sensi dell?art. 31, I comma, dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 26, II comma, del C.G.S. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.?

Se si afferma che l?illecito sportivo lo hanno commesso il vice presidente federale ed il designatore, ci? vuol dire che De Santis non lo ha commesso ? O che De Santis appartiene ad una istituzione diversa ? Perch?, scusate, Bergamo non dipendeva dall?AIA, come De Santis ?

?Va precisato, anche se tale aspetto, a bene vedere, travalica ampiamente i limiti della controversia, come la disciplina della connessione non incida sul principio del giudice naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle norme sulla competenza generale, ma anche di quelle derogatorie, che siano peraltro rispettose della regola della precostituzione dell?organo.

In altri termini, ci? che conta ? che la competenza sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti.?

Inoltre, il Tar ha pure da ridire che il fatto che avendo la C.A.F. avocato a s? la competenza anche di altri soggetti imputati, cui non le spettava direttamente ma avocato per connessione, ci? non ha leso il principio del giudice naturale.

?Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un ?grado di giudizio?, atteso che al plesso Commissione disciplinare - C.A.F. ? subentrato il plesso C.A.F. - Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.?

E poi, caro De Santis, dice il Tar, dovevi essere giudicato da Commissione disciplinare ? C.A.F. ed invece sei stato giudicato da C.A.F. ? Corte Federale : e allora ? Non hai avuto anche tu due gradi di giudizio come tutti ? Di che ti lamenti ?

Piuttosto pesante seguire i ragionamenti dal Tar, non trovate ? Meglio andarci piano.

Alla prossima.

Tarallucci e vino - 5 Continua

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Tarallucci e vino - 6

Nella scorsa puntata abbiamo avuto una brutta sorpresa : abbiamo scoperto che il ricorso dell?arbitro Massimo De Santis ? stato dichiarato dal Tar inammissibile : si, certo che lo sapevo : ma a rileggere ora le sentenze ? un po? come scoprirle adesso : dietro l?angolo, mi aspetto sempre che la ruota si metta a girare nel senso giusto, nel senso di interpretare le cose come stanno, senza il filtro della propria visione delle cose : invece, questo non avviene mai : ? un po? come se qualche grande vecchio avesse deciso che adesso prende cos?, e a quella decisione si siano uniformati tutti : giornalisti, giudici sportivi, giudici ordinari, avversari e anche quelli che tu pensavi fossero dalla tua parte e che invece si sono allineati anche loro : raschiando il fondo del barile, sono rimasti i tifosi che hanno voluto capire e i giocatori della Juve che hanno voluto capire : per gli altri, tutti, tutti, tutti gli altri il disco si ? incantato : Moggi di qua, Moggi di la, gli arbitri di qua, gli arbitri di la : tutte frasi fatte, ripetute come pennuti variopinti, riprese dagli organi ufficiali e strumenti della decollazione : nessuno ha voglia di sapere come realmente siano andate le cose, anzi quando ci si mette a parlare ?seriamente? delle sentenze sembra che ci si stia imbarcando nella formula di scissione del deuterio : lo stesso fastidio che gli provocava la professoressa di chimica quando li interrogava a scuola : non le vogliono sentire le tue parole, non devi rovinare un sogno da sempre agognato e che finalmente ? diventato vero : finalmente lo si pu? affermare : la Juve ha sempre rubato! Sar? capitato anche a voi, mentre state cercando di convincere l?inter-locutore di quello che c?? scritto nelle sentenze, sentirlo sbottare : e perch?, nel 1981 a Catanzaro col rigore di Brady e la Fiorentina a Cagliari ? e perch?, il gol di Turone ? e Ronaldo nel ?98 ? : loro si ergono a paladini della Giustizia e della Correttezza e palesano questo loro atteggiamento dicendo : noi siamo sportivi, voi juventini siete sempre gli stessi, negate l?evidenza. Io questi frombolieri dell?onest? non li ho mai, mai, mai sentiti dire, per esempio, che a Perugia lo scudetto ce lo ha scippato un laziale : Mai! O che la catasta umana su Buffon al 90? di un famoso Ambrosiana-Juve era fallo : Mai!

Chiedo venia : ormai mi conoscete : ogni tanto ho un attacco di logorrea determinato da versamento cronico di bile : portate pazienza, eh!

Passiamo a leggere cosa dice il Tar del secondo punto del ricorso De Santis.

?3. - Con il secondo mezzo di gravame viene dedotta la mancata comunicazione dell?avvio del ?procedimento di giustizia domestica?, aggiungendosi che il ricorrente non ha avuto notizia della trasmissione degli atti dall?ufficio Indagini alla Procura federale, e neppure della conclusione delle indagini, in violazione di quanto prescritto dall?art. 28 del C.G.S.?

Per quanto riguarda la conclusione delle indagini, penso che De Santis faccia riferimento al comma 5 dell?articolo 28 : eccolo :

?Art. 28 Procura federale

[?]

5. La Procura federale ? tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

[?]?

Per quanto sia formale, ? contestabile il comma 5 ? Vediamo che dice il Tar

?Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.?

Appunto?

?Ed invero ? incontestato che il ricorrente abbia ricevuto l?atto di deferimento del Procuratore federale del 22/6/06, che costituisce l?avvio dell?azione disciplinare a conclusione delle indagini compiute dall?Ufficio Indagini, senza che dunque sia ravvisabile alcuna violazione dell?art. 28 del C.G.S.?

Delle due l?una : o De Santis ci prende in giro, o il Tar non dice il vero.

?Quanto poi alle altre asserite omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente di conoscere che l?Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27/9/05 e lo ha poi trasmesso alla Procura federale il 6/3/06 : cfr. pagg. 11 - 12 dell?atto di ricorso), ritiene il Collegio che non sussistono norme federali che impongono la comunicazione della data di avvio delle indagini da parte della Procura federale.?

Non avendo l?atto di ricorso, non posso dire a cosa faccia riferimento il Tar : posso dire che, si pu? non condividerlo, ma nel Codice di Giustizia Sportiva si rintraccia l?obbligo di comunicare la chiusura delle indagini ma non dell?apertura : non vi ?, in pratica, l'omologo dell?avviso di garanzia : ci tengo a precisare ulteriormente che il C.G.S. non ? un ?altro? Codice Penale : ? un Codice ?veloce? il cui scopo principale ? prendere provvedimenti disciplinari : e rimbombano nelle mie orecchie le parole dei soloni televisivi blateranti : non mi interessano le procure, la giustizia sportiva ha fatto il suo corso!

Tar ? De Santis 2-0 : andiamo al terzo motivo, speranzosi.

?4. - Con il terzo motivo si allega l?assunzione illegittima e l?uso arbitrario delle intercettazioni telefoniche nell?ambito del procedimento disciplinare che ha portato all?adozione delle decisioni impugnate, nella considerazione che solamente una parte delle intercettazioni disposte dalle Procure della Repubblica di Torino e di Napoli sia stata acquisita dagli uffici federali, con conseguente incompletezza e frammentariet? del quadro probatorio raccolto, che, per di pi?, ? stato utilizzato in assenza di un vero contraddittorio con il tesserato inquisito.?

Interessante, ma si parla di intercettazioni : cosa ne penser? il Tar ?

?La censura non ? fondata.?

Avevate dubbi ?

?Si deve in primo luogo evidenziare come il materiale proveniente dai procedimenti penali pendenti dinanzi all?Autorit? giudiziaria di Torino e di Napoli ? stato acquisito dagli uffici federali ai sensi dell?art. 2, III comma, della legge 13/12/1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell?art. 116 del c.p.p.?

Verissimo e nulla da eccepire.

?Ci? premesso, la tesi giusta la quale sul predetto materiale con valenza probatoria non sarebbe stato garantito un esame in contraddittorio appare smentita dall?allegazione della F.I.G.C., non contestata ex adverso, che rammenta come il primo atto adottato dalla C.A.F., su richiesta dei deferiti, sia stato proprio quello di consentire di estrarre copia degli atti della procedura (intercettazioni, rapporti di carabinieri, interrogatori, etc.).?

Cio? qui ci dicono che il contraddittorio sugli atti c?? stato perch? i deferiti hanno chiesto copia degli atti e la C.A.F., bont? sua, ha acconsentito ? E? questo sufficiente per affermare che il contraddittorio c?? stato ?

?Del tutto generica ? poi l?allegazione dell?incompletezza delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, non risultandone comprensibile il rilievo fattuale (nel senso che, ovviamente, sono stati acquisiti solamente gli atti rilevanti per gli organi della disciplina sportiva, secondo quanto recita il citato art. 2, III comma, della legge n. 401/89) e quello giuridico (che potrebbe evidenziarsi solo ove fosse dimostrata l?insufficienza delle prove a carico).?

Per punti :

1.Viene definito lecito estrapolare fatti avente valenza solo per gli organi della disciplina sportiva : gi?, ma tale liceit? chi la stabilisce ? Quando F.S. Borrelli ? andato a prendere gli atti a Napoli, A.D. 24 Maggio 2006 ( ed i giornali gi? ci stavano massacrando da oltre venti giorni, con tanto di pubblicazione di libri neri del calcio ) chi ha stabilito cosa si doveva estrapolare dal processo in corso ? Borrelli ? Nicoletti, che lo accompagnava, dato che Borrelli ancora non aveva avuto nomina formale ? Beatrice ? o Narducci ? Si pu? anche essere d?accordo in linea di principio sul fatto che si debbano prendere solo gli atti attinenti alla giustizia sportiva : per?, allora dobbiamo stabilire un criterio oggettivo su quali atti sono attinenti e quali no : giusto ?

2.Il secondo punto addotto, secondo me, contiene un lapsus : si ammette che si pu? avere soddisfazione dal punto di vista giuridico ove fosse dimostrata l?insufficienza di prove : orbene, allora non era meglio attendere lo svolgimento della giustizia ordinaria ? Tra l?altro questo, principio stabilito dalla Corte Europea ?

?V?? inoltre una considerazione di fondo che non pu? essere trascurata, connessa al fatto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.?

Fantastico : le decisioni della giustizia sportiva sono considerati atti amministrativi ( d?altronde siamo al Tar ) e non sono atti giurisdizionali : ne consegue che la richiesta non ? ammissibile in quanto non presidiata dalle garanzie del processo. Qui mi ricollego alla discussione con totojuve : per quanto non si stia parlando di prove, ma di garanzie connesse al processo, quanto dicono qui ? che nell?ambito della giustizia sportiva tutto si pu? : purch? vengano rispettate le formalit?, l?autonomia delle sue decisioni ? garantita da affermazioni come quella di cui sopra : la questione gli ? che autonomia va letta come libert? di interpretazione e la libert? di interpretazione ? soggetta al vento come lo spinnaker?

?In particolare, alla ?giustizia sportiva? si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell?istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.?

Davvero ? Non ce n?eravamo accorti?

?Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si evidenzia l?inapplicabilit? delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).?

Ci possiamo anche in-alberare, ma il Tar non ? un grado di giudizio : si occupa di atti amministrativi : e quindi, leggiamo, che nei processi al Tar non si possono applicare procedure tipiche del processo penale, in questo caso il contraddittorio della prova. Lo sapevamo, e da qui abbiamo conferma : il Tar si occupa della formalit? degli atti amministrativi, null?altro. Per dire : non entrer? mai nel merito della sentenza della Corte Federale : entrer? nel merito della formalit? della sentenza della Corte Federale, cio? se Sandulli ha rispettato tutte le procedure previste per emettere quell?atto amministrativo che ? la sentenza della Corte Federale.

?Pur valorizzando la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorch? la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell?effettivo avvio del procedimento, e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico - argomentativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30/6/2003, n. 3925).?

Non ha bisogno di commento l?affermazione di cui sopra : ? la conferma di quello che abbiamo appena detto : il Tar si occupa solo della formalit? degli atti amministrativi.

Alla prossima.

Tarallucci e vino - 6 Continua

1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile

2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile

3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile

4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.

5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.

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300 messaggi
Tarallucci e vino - 6

........

Delle due l?una : o De Santis ci prende in giro, o il Tar non dice il vero.

?Quanto poi alle altre asserite omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente di conoscere che l?Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27/9/05 e lo ha poi trasmesso alla Procura federale il 6/3/06 : cfr. pagg. 11 - 12 dell?atto di ricorso), ritiene il Collegio che non sussistono norme federali che impongono la comunicazione della data di avvio delle indagini da parte della Procura federale.?

il 27/9/05????

non capisco, ma di quale materiale probatorio stanno parlando????

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1495 messaggi
il 27/9/05????

non capisco, ma di quale materiale probatorio stanno parlando????

Si sapeva....farsopoli e' stata lasciata a stagionare per un po'......magari si aspettava di vedere se lo scudetto lo avessimo perso in favore dei perdenti e, quando ormai anche la matematica dava il suo verdetto, hanno azionato la leva.....

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5137 messaggi
Tarallucci e vino - 6

Nella scorsa puntata abbiamo avuto una brutta sorpresa : abbiamo scoperto che il ricorso dell?arbitro Massimo De Santis ? stato dichiarato dal Tar inammissibile : si, certo che lo sapevo : ma a rileggere ora le sentenze ? un po? come scoprirle adesso : dietro l?angolo, mi aspetto sempre che la ruota si metta a girare nel senso giusto, nel senso di interpretare le cose come stanno, senza il filtro della propria visione delle cose : invece, questo non avviene mai : ? un po? come se qualche grande vecchio avesse deciso che adesso prende cos?, e a quella decisione si siano uniformati tutti : giornalisti, giudici sportivi, giudici ordinari, avversari e anche quelli che tu pensavi fossero dalla tua parte e che invece si sono allineati anche loro : raschiando il fondo del barile, sono rimasti i tifosi che hanno voluto capire e i giocatori della Juve che hanno voluto capire : per gli altri, tutti, tutti, tutti gli altri il disco si ? incantato : Moggi di qua, Moggi di la, gli arbitri di qua, gli arbitri di la : tutte frasi fatte, ripetute come pennuti variopinti, riprese dagli organi ufficiali e strumenti della decollazione : nessuno ha voglia di sapere come realmente siano andate le cose, anzi quando ci si mette a parlare ?seriamente? delle sentenze sembra che ci si stia imbarcando nella formula di scissione del deuterio : lo stesso fastidio che gli provocava la professoressa di chimica quando li interrogava a scuola : non le vogliono sentire le tue parole, non devi rovinare un sogno da sempre agognato e che finalmente ? diventato vero : finalmente lo si pu? affermare : la Juve ha sempre rubato! Sar? capitato anche a voi, mentre state cercando di convincere l?inter-locutore di quello che c?? scritto nelle sentenze, sentirlo sbottare : e perch?, nel 1981 a Catanzaro col rigore di Brady e la Fiorentina a Cagliari ? e perch?, il gol di Turone ? e Ronaldo nel ?98 ? : loro si ergono a paladini della Giustizia e della Correttezza e palesano questo loro atteggiamento dicendo : noi siamo sportivi, voi juventini siete sempre gli stessi, negate l?evidenza. Io questi frombolieri dell?onest? non li ho mai, mai, mai sentiti dire, per esempio, che a Perugia lo scudetto ce lo ha scippato un laziale : Mai! O che la catasta umana su Buffon al 90? di un famoso Ambrosiana-Juve era fallo : Mai!

Chiedo venia : ormai mi conoscete : ogni tanto ho un attacco di logorrea determinato da versamento cronico di bile : portate pazienza, eh!

Passiamo a leggere cosa dice il Tar del secondo punto del ricorso De Santis.

?3. - Con il secondo mezzo di gravame viene dedotta la mancata comunicazione dell?avvio del ?procedimento di giustizia domestica?, aggiungendosi che il ricorrente non ha avuto notizia della trasmissione degli atti dall?ufficio Indagini alla Procura federale, e neppure della conclusione delle indagini, in violazione di quanto prescritto dall?art. 28 del C.G.S.?

Per quanto riguarda la conclusione delle indagini, penso che De Santis faccia riferimento al comma 5 dell?articolo 28 : eccolo :

?Art. 28 Procura federale

[?]

5. La Procura federale ? tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

[?]?

Per quanto sia formale, ? contestabile il comma 5 ? Vediamo che dice il Tar

?Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.?

Appunto?

?Ed invero ? incontestato che il ricorrente abbia ricevuto l?atto di deferimento del Procuratore federale del 22/6/06, che costituisce l?avvio dell?azione disciplinare a conclusione delle indagini compiute dall?Ufficio Indagini, senza che dunque sia ravvisabile alcuna violazione dell?art. 28 del C.G.S.?

Delle due l?una : o De Santis ci prende in giro, o il Tar non dice il vero.

?Quanto poi alle altre asserite omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente di conoscere che l?Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27/9/05 e lo ha poi trasmesso alla Procura federale il 6/3/06 : cfr. pagg. 11 - 12 dell?atto di ricorso), ritiene il Collegio che non sussistono norme federali che impongono la comunicazione della data di avvio delle indagini da parte della Procura federale.?

Non avendo l?atto di ricorso, non posso dire a cosa faccia riferimento il Tar : posso dire che, si pu? non condividerlo, ma nel Codice di Giustizia Sportiva si rintraccia l?obbligo di comunicare la chiusura delle indagini ma non dell?apertura : non vi ?, in pratica, l'omologo dell?avviso di garanzia : ci tengo a precisare ulteriormente che il C.G.S. non ? un ?altro? Codice Penale : ? un Codice ?veloce? il cui scopo principale ? prendere provvedimenti disciplinari : e rimbombano nelle mie orecchie le parole dei soloni televisivi blateranti : non mi interessano le procure, la giustizia sportiva ha fatto il suo corso!

Tar ? De Santis 2-0 : andiamo al terzo motivo, speranzosi.

?4. - Con il terzo motivo si allega l?assunzione illegittima e l?uso arbitrario delle intercettazioni telefoniche nell?ambito del procedimento disciplinare che ha portato all?adozione delle decisioni impugnate, nella considerazione che solamente una parte delle intercettazioni disposte dalle Procure della Repubblica di Torino e di Napoli sia stata acquisita dagli uffici federali, con conseguente incompletezza e frammentariet? del quadro probatorio raccolto, che, per di pi?, ? stato utilizzato in assenza di un vero contraddittorio con il tesserato inquisito.?

Interessante, ma si parla di intercettazioni : cosa ne penser? il Tar ?

?La censura non ? fondata.?

Avevate dubbi ?

?Si deve in primo luogo evidenziare come il materiale proveniente dai procedimenti penali pendenti dinanzi all?Autorit? giudiziaria di Torino e di Napoli ? stato acquisito dagli uffici federali ai sensi dell?art. 2, III comma, della legge 13/12/1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell?art. 116 del c.p.p.?

Verissimo e nulla da eccepire.

?Ci? premesso, la tesi giusta la quale sul predetto materiale con valenza probatoria non sarebbe stato garantito un esame in contraddittorio appare smentita dall?allegazione della F.I.G.C., non contestata ex adverso, che rammenta come il primo atto adottato dalla C.A.F., su richiesta dei deferiti, sia stato proprio quello di consentire di estrarre copia degli atti della procedura (intercettazioni, rapporti di carabinieri, interrogatori, etc.).?

Cio? qui ci dicono che il contraddittorio sugli atti c?? stato perch? i deferiti hanno chiesto copia degli atti e la C.A.F., bont? sua, ha acconsentito ? E? questo sufficiente per affermare che il contraddittorio c?? stato ?

?Del tutto generica ? poi l?allegazione dell?incompletezza delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, non risultandone comprensibile il rilievo fattuale (nel senso che, ovviamente, sono stati acquisiti solamente gli atti rilevanti per gli organi della disciplina sportiva, secondo quanto recita il citato art. 2, III comma, della legge n. 401/89) e quello giuridico (che potrebbe evidenziarsi solo ove fosse dimostrata l?insufficienza delle prove a carico).?

Per punti :

1.Viene definito lecito estrapolare fatti avente valenza solo per gli organi della disciplina sportiva : gi?, ma tale liceit? chi la stabilisce ? Quando F.S. Borrelli ? andato a prendere gli atti a Napoli, A.D. 24 Maggio 2006 ( ed i giornali gi? ci stavano massacrando da oltre venti giorni, con tanto di pubblicazione di libri neri del calcio ) chi ha stabilito cosa si doveva estrapolare dal processo in corso ? Borrelli ? Nicoletti, che lo accompagnava, dato che Borrelli ancora non aveva avuto nomina formale ? Beatrice ? o Narducci ? Si pu? anche essere d?accordo in linea di principio sul fatto che si debbano prendere solo gli atti attinenti alla giustizia sportiva : per?, allora dobbiamo stabilire un criterio oggettivo su quali atti sono attinenti e quali no : giusto ?

2.Il secondo punto addotto, secondo me, contiene un lapsus : si ammette che si pu? avere soddisfazione dal punto di vista giuridico ove fosse dimostrata l?insufficienza di prove : orbene, allora non era meglio attendere lo svolgimento della giustizia ordinaria ? Tra l?altro questo, principio stabilito dalla Corte Europea ?

?V?? inoltre una considerazione di fondo che non pu? essere trascurata, connessa al fatto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.?

Fantastico : le decisioni della giustizia sportiva sono considerati atti amministrativi ( d?altronde siamo al Tar ) e non sono atti giurisdizionali : ne consegue che la richiesta non ? ammissibile in quanto non presidiata dalle garanzie del processo. Qui mi ricollego alla discussione con totojuve : per quanto non si stia parlando di prove, ma di garanzie connesse al processo, quanto dicono qui ? che nell?ambito della giustizia sportiva tutto si pu? : purch? vengano rispettate le formalit?, l?autonomia delle sue decisioni ? garantita da affermazioni come quella di cui sopra : la questione gli ? che autonomia va letta come libert? di interpretazione e la libert? di interpretazione ? soggetta al vento come lo spinnaker?

?In particolare, alla ?giustizia sportiva? si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell?istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.?

Davvero ? Non ce n?eravamo accorti?

?Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si evidenzia l?inapplicabilit? delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).?

Ci possiamo anche in-alberare, ma il Tar non ? un grado di giudizio : si occupa di atti amministrativi : e quindi, leggiamo, che nei processi al Tar non si possono applicare procedure tipiche del processo penale, in questo caso il contraddittorio della prova. Lo sapevamo, e da qui abbiamo conferma : il Tar si occupa della formalit? degli atti amministrativi, null?altro. Per dire : non entrer? mai nel merito della sentenza della Corte Federale : entrer? nel merito della formalit? della sentenza della Corte Federale, cio? se Sandulli ha rispettato tutte le procedure previste per emettere quell?atto amministrativo che ? la sentenza della Corte Federale.

?Pur valorizzando la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorch? la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell?effettivo avvio del procedimento, e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico - argomentativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30/6/2003, n. 3925).?

Non ha bisogno di commento l?affermazione di cui sopra : ? la conferma di quello che abbiamo appena detto : il Tar si occupa solo della formalit? degli atti amministrativi.

Alla prossima.

Tarallucci e vino - 6 Continua

1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile

2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile

3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile

4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.

5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.

Leggendo questo tuo commento al verdetto del TAR sul ricorso di De Santis, mi sono convinto ancora di pi? del fatto che anche a quello della Juve avrebbero fatto fare la stessa fine.

Sono incompetente in materia e ti chiedo: Tu pensi che sandulli e ruperto non abbiano fatto in modo che tutte le formalit? fossero state regolarmente rispettate tanto da non poter essere attaccate da eventuli ricorsi al TAR?

Io temo di si.

E temo anche che il commissario della figc aveva preparato un delitto perfetto.

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Joined: 18-Apr-2007
457 messaggi
Inviato (modificato)
Leggendo questo tuo commento al verdetto del TAR sul ricorso di De Santis, mi sono convinto ancora di pi? del fatto che anche a quello della Juve avrebbero fatto fare la stessa fine.

Sono incompetente in materia e ti chiedo: Tu pensi che sandulli e ruperto non abbiano fatto in modo che tutte le formalit? fossero state regolarmente rispettate tanto da non poter essere attaccate da eventuli ricorsi al TAR?

Io temo di si.

E temo anche che il commissario della figc aveva preparato un delitto perfetto.

Era da dire, la cupola milanese ha messo in piedi farsopoli si ? coperta bene le spalle.

Hanno messo gli uomini giusti al posto giusto e fatto in modo che almeno dal punto di vista formale fosse inattaccabile.

Dal punto di vista sostanziale no, ma la stampa amica (quasi tutta) insabbia alla grande e non se ne accorge quasi nessuno.

Modificato da leo13

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
il 27/9/05????

non capisco, ma di quale materiale probatorio stanno parlando????

Scusami, fratello furino1945, il riferimento a questi atti ? della procura di Torino. Infatti, sempre nel ricorso De Santis, a pag. 5 si dice :

"Il materiale probatorio su cui si ? basato il procedimento degli organi di giustizia sportiva ? costituito prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche provenienti dall?attivit? di indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura della Repubblica di Napoli a proposito di una presunta somministrazione di E.P.O. e di altre sostanze dopanti da parte di tesserati della Juventus a calciatori della medesima compagine sportiva, nel corso della quale si acquisivano conversazioni che prefiguravano una frode sportiva da parte dei dirigenti della stessa societ?.

I procedimenti penali si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione, ma gli atti sono stati trasmessi alla F.I.G.C. ed acquisiti dall?Ufficio Indagini in data 27/9/05; detto Ufficio il successivo 6/3/06 ha trasmesso la relazione alla Procura federale per i conseguenti deferimenti."

Per quanto ci sia un riferimento alla Procura di Napoli, il procedimento penale concluso con provvedimento di archiviazione ? chiaramente quello della Procura di Torino.

Diciamo che a pag. 5 si stanno ancora riepilogando le richieste del ricorrente e tale riepilogo ( che scrive il Tar, peraltro ) ? stato redatto di "fretta"

Sempre Forza Juve

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