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cccp

Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 10-Sep-2006
5136 messaggi

Sinceramente, ho molta fiducia in quello che riuscir? a dire Il Direttore nel processo.

Intendo dire il processo di Napoli che, a detta degli amici di questo forum competenti di tribunali, potrebbe essere veramente serio.

Io non so di preciso chi abbia scatenato Farsopoli, di sicuro hanno colpito l'anello debole della catena: proprio Moggi.

Perch? Moggi, il pi? furbo, era il pi? debole?

Lo ricavo leggendo il suo libro.

Si interessava di tutto, ma la sua forza era quella di saper attrezzare la squadra, la sua competenza strettamente calcistica.

Per il resto barava su tutto: si mostrava forte (nelle telefonate) nei confronti dei guardalinee, li minacciava di farli smettere (salvo poi vederli a sbandierare nei campionati del mondo), godeva a farsi passare per uno potente. Ma, di fatto, non lo era.Sapeva fare bene il mestiere per cui il Dottore lo aveva voluto alla Juve: conosceva tutti i giocatori e tutti gli allenatori.

Gli hanno teso la trappola sul cellulare. Lui, nonostante avesse avuto il giusto presentimento delle intercettazioni, non ? riuscito a capire il peso che alle sue conversazioni sarebbe stato dato. Forse non aveva abbastanza misurato l'odio che tutto l'ambiente covava nei confronti suoi e della Juve sempre vincente. Qua ? stato colto di sorpresa. "Mi hanno ucciso l'anima" disse a Bari.

Mi pare che adesso abbia preso coscienza della consistenza del suo nemico ed ho l'impressione che stia prendendo le misure per quella che resta la madre di tutte le battaglie: il processo ordinario.

Almeno lo spero.

Caro cccp, seguo le tue analisi da quando hai cominciato. Leggendoti mi sono convinto ancora di pi? di una cosa: gli avversari, i nostri avversari, ci hanno fatto un danno , il pi? grande, non togliendoci gli scudetti, non mandandoci in serie b, non costringendoci a svendere i pezzi forti della squadra, ma togliendoci il Direttore LM. Bada bene che quando dico "i nostri avversari" intendo dire le squadre, i loro tifosi con i loro dirigenti, i giornalai (dovrei dire giornalisti?) e tutti i falsi giudici che hanno sentenziato, addirittura sintonizzandosi sul sentimento popolare.

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Le Calende Greche - 17

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori.

Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara.

29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale.

17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso).

Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?.

Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.

29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo.

13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio.

27 Maggio 2008 : Uno sciopero dei trascrittori del tribunale di Roma fa saltare i confronti tra Franco Baldini e i calciatori Giorgio Chiellini (Juventus) e Davide Baiocco (Catania). I faccia a faccia sono stati rimandati al 17 giugno (Baldini-Baiocco) e alla fine dei campionati Europei (Chiellini ? fra i convocati azzurri). I confronti erano stati disposti alla luce delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni dei tre testimoni in relazione ai trasferimenti dei due calciatori alla Juventus.

30 Maggio 2008 --> 13 Giugno 2008 :

17 Giugno 2008 : confronto Baldini-Baiocco

7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati

2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

3) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC

11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 :

4) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve

18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 :

5) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

6) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

Procedimenti archiviati :

1) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto

3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova

9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati.

A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente.

7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini.

5) Processo Adamo Bove

22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine.

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 17 Continua

PS Siamo sempre in attesa delle motivazioni delle sentenze Tar di GLMDJ e dell'Ego di Napoli : nel frattempo posso commentare, come intermezzo, il ricorso presentato da Zaccone alla Corte Federale per impugnare la sentenza della CAF : mi sembra non se ne sia mai parlato : se invece avete altre curiosit?, fatemelo sapere.

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Le Calende Greche - 17.1

Chiedo scusa a tutti : quello che ho scritto nella puntata precedente era relativo al processo di Roma e non di Napoli. Segue l'aggiornamento di quanto avvenuto ieri a Napoli.

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori.

Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara.

29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale.

17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso).

Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?.

Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.

29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo.

13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio.

30 Maggio 2008 : La deposizione di Franco Carraro ? slittata al 13 giugno per uno sciopero degli stenotypisti. Al dirigente era stata proposta la trascrizione manuale dell'interrogatorio, ma l'ex numero uno della Figc ha deciso di rinviare l'interrogatorio.

Inoltre, Luigi Sena, il legale dell'arbitro Tiziano Pieri, che diresse Bologna-Juve del 12 dicembre 2004 ha depositato una perizia messa a punto da un ex arbitro, consulente della difesa, per dimostrare che la quasi totalit? delle decisioni adottate nel corso della partita del 12 dicembre 2004 (vinta 1-0 dai bianconeri tra mille polemiche) sarebbero state invece esatte, contrariamente a quanto sostiene l'accusa. Nel corso dell'udienza preliminare, che si ? svolta nell' aula bunker di Poggioreale davanti al gup Eduardo De Gregorio, il legale di Pieri ha chiesto il proscioglimento dell'arbitro.

13 Giugno 2008 : audizione di Carraro, intervento dell'avvocato di Moggi, Paolo Trofino, e ritiro in camera di consiglio.

7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati

2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

27 Maggio 2008 : Uno sciopero dei trascrittori del tribunale di Roma fa saltare i confronti tra Franco Baldini e i calciatori Giorgio Chiellini (Juventus) e Davide Baiocco (Catania). I faccia a faccia sono stati rimandati al 17 giugno (Baldini-Baiocco) e alla fine dei campionati Europei (Chiellini ? fra i convocati azzurri). I confronti erano stati disposti alla luce delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni dei tre testimoni in relazione ai trasferimenti dei due calciatori alla Juventus.

17 Giugno 2008 : confronto Baldini-Baiocco

3) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

?

4) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

?

Procedimenti archiviati :

1) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto

3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova

9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati.

A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente.

7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini.

5) Processo Adamo Bove

22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine.

6) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC

11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula

22 Maggio 2008 : ricorso irricevibile

7) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve

18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula

22 Maggio 2008 : ricorso inammissibile

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 17.1 Continua

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Date a Cesare quel che ? di Cesare ? 1

Dunque, in attesa delle motivazioni delle sentenze Tar di GLMDJ e dell?Ego di Napoli, inammissibile ed irricevibile nell?ordine, ci pregiamo andare a commentare il ricorso presentato dal nostro avvocato difensore ( ? ) Cesare Zaccone con il quale si intende impugnare la sentenza della CAF dell?altro Cesare, Ruperto. Ricordo ancora l?indignazione manifestata ( ? ) in tv da uno sbigottito Cobolli : davanti a due scudetti revocati ed a 80.000 Euro di ammenda non si batt? ciglio; ma la Serie B con 30 punti di penalizzazione parve un eccesso al quale Gigli reag? dicendo che la sentenza CAF sarebbe stata sicuramente impugnata. Ecco, quello che ci apprestiamo a commentare ? proprio la presentazione di questo ricorso presso la corte federale del Prof. Sandulli Piero.

Prima di procedere, due annotazioni.

La prima ? ?coeva? : nell?edizione di sabato scorso di Libero viene riportata l?intercettazione fra Carraro e Bergamo dopo Lazio-Brescia, intercettazione presentata come ?dimenticata?. A noi che abbiamo letto tutto, quella intercettazione non ? per nulla nuova. Bene, un encomio ed un appunto : l?encomio sta nel fatto che il solo Libero ogni tanto pubblica qualcosa che va in direzione opposta al ?comune sentire? ( ovvero la Juve rubava, ruba e ruber? ). L?appunto sta nel fatto che viene presentata la sola intercettazione senza dare seguito alla faccenda Carraro. Sarebbe stato bello leggere che in prima istanza per questi ?caldeggiamenti? alla Lazio Carraro si becca l?illecito sportivo. E sarebbe stato ancor pi? bello leggere la motivazione con la quale il Prof. Sandulli ( avvocato difensore, si ricorda, della Lazio all?epoca del calcio-scommesse ) sbianchetta l?illecito : Carraro, in qualit? di presidente federale, si sta occupando del regolare svolgimento del campionato! Ne deriva una sola multicina per la quale Carraro Franco ricorrer? al Tar giacch? l?arbitrato non si occupa di sanzioni pecuniarie. Il grottesco della storia sta nel fatto che la Lazio, avendo assolto Carraro, non risulta avere altre pendenze : vi ricordate l?arbitrato ? Preso atto che alla Lazio non si pu? contestare nulla, verranno prese due decisioni : con la prima si prende atto di non aver fatto partecipare alla UEFA la Lazio, e tanto vale come pena (!); con la seconda alla Lazio vengono dati 3 punti di penalizzazione : eh gi?, la Lazio non passa da ?11 a ?3 come vulgata vorrebbe : la Lazio passa da ?11 a 0 ( zero! ) : i 3 punti vengono comminati come funzione monitoria!

Sarebbe stato bello aver potuto leggere quanto sopra : per? il fatto di aver pubblicato l?intercettazione ( e tra l?altro con un certo piglio ) ? un fatto positivo : che dite, scrivo al giornalista invogliandolo a dar seguito a quell?articolo ?

La seconda ? del settembre del 2006. Si, per riprendere, l?argomento in questione, ovvero il ricorso di Zaccone, dobbiamo anche andare a riprendere quanto dissero gli avvocati della Juve al Tar del Brescia : siccome c?? pi? di qualcuno che ancor oggi pensa che i dirigenti (?) juventini si siano fatti prendere dal panico, ammettendo la colpevolezza, ? bello ricordare cosa dissero a quella seduta del Tar in cui furono chiamati in causa. Ecco l?estratto :

?Si costituiva la societ? Juventus Football Club S.p.A., (con gli Avv.ti Riccardo Montanaro, Andrea Gandini e Michele Briamonte del Foro di Torino e con il Prof. Avv. Stefano Vinti di Roma) che deduceva eccezioni preliminari di rito e argomentazioni di merito.

[?]

La domanda sarebbe inoltre infondata per l?inesistenza di alcun illecito ?in quanto i comportamenti di Luciano Moggi hanno dato luogo all?incriminazione di quattro sole partite, nessuna delle quali ha riguardato il Brescia Calcio (e in nessuna delle quali ? stato rinvenuto un illecito sportivo). Nei confronti di quest?ultima societ? nessun atto rilevante ai fini del diritto ? stato compiuto, e tantomeno alcun atto ?illecito? (difesa Juventus).?

Avete letto bene : gli avvocati della Juve, scesi in pompa magna al Tar del Lazio, dicono che alla Juve vengono contestate quattro partite, e in nessuna di queste c?? il Brescia. E fin qui : ma aggiungono che in nessuna di queste ? stato ravvisato illecito sportivo! Quindi lo sapevate : d?altronde lo dicono anche i gemelli Cobolli e Gigli nel dicembre dello scorso anno al direttore del Corriere dello Sport, tal Vocalelli : costui, benemerito, viene ringraziato dai gemelli per l?opera di dissuasione da improvvidi movimenti di ribellione ed invitato a bere l? ?amaro calice? : chiss? perch? questa cosa non era presente nell?intervista relativa riportata sulla carta stampata ed abbiamo dovuto attendere l?opera di amici che ci hanno messo a disposizione il video integrale.

Ok, ho finito la digressione. Si comincia con il ricorso di Zaccone : vi anticipo che ? costituito da sole 5 pagine ( la serie B l?aveva gi? chiesta all?omonimo alla CAF ) : per non essere pi? pesante di quanto gi? sono e per allungare il brodo in attesa delle motivazioni delle sentenze Tar di cui sopra, commenter? una sola pagine per volta.

?Ecc.ma Corte Federale

Roma

La societ? per azioni Juventus, corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris 32, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, assistita dal difensore che sottoscrive con lui il presente atto e che viene delegato a rappresentare la societ? avanti la Ecc.ma Corte, dichiara di impugnare la decisione relativa al Com. uff. n. 1/C (riunioni del 29 giugno e 3, 4, 5, 6, 7 luglio 2006) della Commissione di appello federale, comunicata il 14 luglio 2006, per i motivi infra precisati e formula le seguenti richieste:

- ritenere che anche i fatti ascritti al capo 1 della incolpazione all?amministratore delegato Antonio Giraudo e al direttore generale Luciano Moggi non costituiscono illecito sportivo, ma devono essere definiti come violazione dell?art. 1 CGS;?

Come prima cosa, il nostro Cesare sostanzialmente contesta la somma di art.1 che innerva l?art.6. Ricordate bene che a noi non viene contestato nessun illecito sportivo : per poterci mandare in serie B, come richiesto dall?avvocato difensore (?), sono necessari due passaggi fondamentali :

1.Il coinvolgimento del Dottor Giraudo

Eh gi?, per quante ne abbia fatte Moggi, e nessuna di queste comunque ? un illecito sportivo, il Direttore Generale non ha potere di firma. Occorre coinvolgere l?Amministratore Delegato : viene fatto con l?interpretazione di numero una telefonata che viene interpretata in modo da poter dire che fra Moggi e Giraudo sussiste univocit? di azioni ( anche se nel caso in cui non vengano trovate le evidenze caso per caso, bello no ? ).

2.L?art.6

Non avendo trovato uno straccio di illecito sportivo come si pu? fare a soddisfare le richieste dell?avvocato difensore (?) ? Elementare Watson, l? ?ovvero? dell?art.6 non ? esplicativo dei due casi previsti nell?art.6, ma realizza una terza opzione : l?illecito di pericolo, meglio detto a consumazione anticipata. Le jeux sans fait. Rien ne va plus.

" - ritenere, di conseguenza, che la societ? Juventus risponde esclusivamente ai sensi dell?art. 2 comma 4 CGS, e, in particolare, a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta per i fatti che sono stati ritenuti sussistenti a carico di Luciano Moggi;?

Vedete ? Zaccone ben sa che se non viene coinvolto Giraudo di responsabilit? oggettiva si pu? solo parlare e non di responsabilit? diretta ( che nel nostro caso sarebbe meglio definire ?forzata? ).

?- determinare la sanzione in misura coerente con le risultanze del procedimento di primo grado, e quindi in misura di gran lunga minore a quella inflitta, come infra precisato al motivo 4, escludendo la aggravante contestata.?

Questo, tra l?altro, ? un argomento presente in un altro ricorso, quello abortito al Tar : l?eccesso di pena. L?art.13 viene applicato nella sua interezza senzai distinguo previsti nello stesso articolo.

?I motivi che sorreggono le richieste sopra formulate sono i seguenti: ?

Ok, mi fermo qui : andremo motivo per motivo, cercando di non perdere il filo.

Date a Cesare quel che ? di Cesare ? 1 Continua

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Piccola annotazione al precedente articolo.

Ovviamente, nell'edizione di Libero odierna, il Direttore cogliendo l'occasione di un lettore che gli fa notare la pubblicazione della intercettazione Carraro-Bergamo ne approfitta per completare un p? la situazione Carraro : dice solo che da 4 anni e mezzo si passa alla multicina, non dice come si arriva alla cancellazione dell'illecito sportivo n? con quali motivazioni : vi ? per? da notare che chiaramente lui sa ma non pu? scrivere le cose cos? apertamente : dovrebbero farlo giornalisti super-partes ( fermo restando l'encomio del giornalista di Libero che ha deciso di pubblicare quella intercettazione ), giusto ? Pensate quale "revisione" di Calciopoli potrebbe venir fuori a discutere serenamente delle sentenze senza i "si, si, vabb?" che vengono sempre innescati quando in tv qualcuno prova a dire le cose con tranquillit?!

Sempre Forza Juve

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Date a Cesare quel che ? di Cesare - 2

Nell?attesa di poter disporre delle motivazioni delle sentenze Tar di GLDMJ e dell?Ego di Napoli, stiamo commentando il ricorso che la Juventus, merc? il suo avvocato difensore (?) al secolo Zaccone Cesare, ha presentato alla pregiata Corte Federale del Prof. Sandulli Piero, impugnando cos? la sentenza della CAF dell?altro Augusto, Cesare Ruperto.

Bene, nella scorsa puntata abbiamo visto che nel ricorso vengono presentate tre richieste : molto succintamente esse sono :

1. I fatti contestati a Moggi e Giraudo non costituiscono illecito sportivo, ma solo generiche mancanze di lealt?.

2. In ogni caso, poich? i fatti vengono contestati a Moggi, la societ? non pu? essere coinvolta direttamente, ma le dovrebbe essere contestata la responsabilit? oggettiva.

3. Le sanzioni comminate sono eccessive a fronte dei fatti contestati.

E poi venite a dire che la Juve non si ? mai difesa?

Ovviamente, nel presentare le richieste di cui sopra, vengono addotti dei motivi, ci mancherebbe altro. Nella puntata odierna, andiamo a leggerne il primo.

?1 - Erronea applicazione della norma di cui all?art. 6 comma 1 CGS. Contraddittoriet? interna della decisione nella parte in cui afferma che la contestazione sub 1 costituisce illecito sportivo (per il quale la societ? ? chiamata a rispondere al capo 2).?

Vedete ? Anche per il nostro avvocato difensore (?) l?applicazione dell?articolo 6, il tristemente famoso ?illecito sportivo?, ? stata poco ortodossa. Leggiamone il perch?.

?Chiamata (pag. 79) ad accertare se ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi dei cui all?art. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica? (e quindi realizzino la violazione dell?art. 6 c. 1), la CAF risponde affermativamente, precisando che ?le condotte accertate (di Moggi e Giraudo) erano soggettivamente ed oggettivamente idonee a interferire sulla terziet? della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e, quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una capacit? causale per il conseguimento del risultato sperato?.?

E? questo uno dei due punti cruciali per poterci spedire in Serie B ( l?altro ? il coinvolgimento ( ?forzato! ) di Giraudo nelle marachelle di Moggi ) : addirittura anche il nostro avvocato difensore (?) contesta che non si pu? applicare l?articolo 6 considerandolo come somma di articoli 1 ( mancanza di lealt? ). E perch?, avvocato ?

?A noi pare che si tratti di una affermazione che trova smentita poche pagine appresso, nella parte in cui si scrive (pag. 91) che, per ?Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis, la Commissione non ritiene che sia stata raggiunta la prova della responsabilit? degli incolpati in ordine alla violazione dell?art. 6, c. 1 CGS.?

Questa mancanza o insufficienza della prova esclude in radice la idoneit? della condotta di Moggi e Giraudo e, ancor pi?, nega qualsivoglia ?capacit? causale? a quelle condotte al fine di realizzare un vantaggio in classifica. E? del tutto ovvio che il vantaggio in classifica si ottiene attraverso gli arbitri (in questo senso la decisione ? concorde quando scrive che ?il vantaggio in classifica ? l?effetto del condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale (pag. 77); ma, se questo condizionamento non vi ? stato o non ? dimostrato, la condotta non ? n? idonea, n? casualmente adeguata a realizzare il vantaggio sperato.?

Vedete com?? sottile il nostro avvocato difensore (?) ?. E voi che lo avete sempre deriso?

Ha notato che nel prosieguo della sentenza della CAF a Mazzini ( vice presidente federale ), Pairetto ( designatore arbitrale ), Lanese ( presidente AIA ) e a De Santis ( arbitro ) non viene contestato l?illecito sportivo, l?articolo 6. Per cui, si chiede il nostro avvocato difensore (?) : se a coloro che avrebbero dovuto essere i sodali di Moggi e Giraudo nella attuazione del piano ?criminoso? non contesti l?illecito sportivo, come fai a contestarlo a me, controparte ? Come hanno fatto Moggi e Giraudo a condizionare il mondo arbitrale se quest?ultimo non si ? fatto condizionare, non dando seguito alle loro presunte richieste ?

?Altrettanto criticabile ? la seconda affermazione, secondo la quale l?insieme delle ?condotte costituenti di per s? comportamenti contrari ai principi di lealt? correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva (art. 1 c.1)? ? stato idoneo a realizzare un condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus e quindi sia stato violato l?art. 6, integrando la pluralit? delle condotte l?attivit? diretta a procurare alla Juventus un vantaggio in classifica?.

La critica, peraltro del tutto ovvia, consiste nell?osservare che non ? il numero delle condotte che ne cambia la sostanza; e, se ogni singola condotta non realizza l?illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate (pag. 89).

Pertanto i comportamenti descritti nel capo 1 vanno qualificati come violazione dell?art. 1 CGS.?

Parole sante, caro Cesare!

Questo documento ? datato fine giugno ? inizio luglio 2006 : pi? o meno l?insediamento del ?nuovo? cda : come si pu? leggere, tutti sapevano che n? Giraudo n? tantomeno Moggi avevano fatto illeciti sportivi : sar? per questo che C.G. non capacitandosi di tanto accanimento su di noi, si fa convincere da V. , direttore di un noto quotidiano sportivo di Roma, a trangugiare l?amaro calice della Serie B ? E come lo avr? convinto ? ?Si, lo so anch?io che non avete fatto nulla : ma, vedi come viene considerata a livello mediatico la Juve : viene il momento di dover accettare il verdetto emesso dal comune sentire : vedrai che dopo, fra qualche tempo, la Juve sar? considerata diversamente e non potrete far altro che trarre i vantaggi derivanti dall?emendazione? Sar? stato questo, ad occhio e croce, quello che V. ha detto a C.G. ? Accetta la Serie B che dopo starai meglio ??

?Le successive contestazioni mosse a Moggi e Giraudo al capo 3 ed al solo Moggi al capo 7 (fatti per i quali la societ? Juventus ? chiamata a rispondere per i capi 4 e 10) sono state gi? ridimensionate dalla decisione qui impugnata, che ha escluso l?illecito sportivo nell?episodio relativo alla gara Juventus Lazio, ravvisando la minore violazione dell?art. 1; a questa stessa violazione erano ricondotte le gare di Reggina-Juventus e Juventus-Udinese.

Per la gara Bologna-Juventus (contestata come illecito sportivo) vi ? stato proscioglimento di Moggi e De Santis dall?addebito di illecito sportivo e la condotta di Moggi ? stata ricondotta alla violazione dell?art. 1.

Dunque, quando si ? ricercata la prova di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare un illecito sportivo nello svolgimento delle gare o nel conseguimento di un vantaggio in classifica, non la si ? ritrovata.?

Ah, Cesarone nostro : quindi anche tu sapevi perfettamente che nulla abbiamo commesso! E perch? rispondere a brutto muso ai nostri tifosi che ti chiedevano lumi sulla possibilit? di evitare la Serie B : ?Non scherziamo ragazzi : ci sono almeno 4 illeciti sportivi nelle pagine che ho letto? Ricordo forse male ? Quando i nostri fratelli ti hanno chiesto questa cosa, tu, Zaccone Cesare, questo documento ce l?avevi in tasca : perch? disilluderli ? Forse perch?, come hai risposto ad un giornalista che te lo ha chiesto, ?Io rispondo ai miei clienti, mica a loro? ?

Ripeto : ricordo forse male ?

Date a Cesare quel che ? di Cesare - 2 Continua

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Date a Cesare quel che ? di Cesare - 3

cccp sei enconiabile,hai mai pensato a mettere su carta il contenuto di questo topic magari in un bel libro?

Grazie, Furia Ceka, per i complimenti : la questione libro : quando commentammo la sentenza della Corte Federale, anche Kefeo e Arthur Dent mi proposero la redazione di un libro : come ho detto a loro, io ho un problema : il tempo! Il lavoro che faccio ( ...e mia figlia! ) mi porta via un sacco di tempo, purtroppo : non pongo limiti a chi vuole utilizzare questi "appunti", ma io pi? delle puntate che faccio veramente, e mi dispiace, non posso. Sono disponibile a chiarimenti, eventualmente a puntate, ma la redazione di un libro la vedo come un'opera "importante". Grazie comunque della tua considerazione : ti faccio lo stesso invito che faccio a tutti ( anche se penso sia pleonastico ) : diffondere, diffondere, diffondere.

Bene, nel frattempo le motivazioni sono uscite, il Tar le ha partorite : me le sono gi? procurate. Dunque, velocemente concludiamo l'intermezzo, il ricorso alla Corte Federale del Prof. Sandulli Piero presentato dal nostro avvocato difensore (?) Zaccone Cesare, e poi subito al commento dei due Tar.

Il nostro avvocato difensore (?) con garbo ma con fermezza afferma che affibbiare alla Juve un qualsivoglia illecito sportivo ? operazione improponibile, atteso che :

-le condotte di Moggi e/o Giraudo vengono riconosciute come mancanza di lealt?, non come illecito sportivo.

-le contestazioni fatte in relazione alle gare sportive Juve-Lazio, Juve-Udinese e Fiorentina-Bologna (?) vengono riconosciute come mancanza di lealt?, non come illecito sportivo.

-sommare quanto sopra per farlo diventare illecito sportivo non pu? essere accettato giacch? nella sostanza qualunque cosa contestata alla Juve viene riconosciuta mancanza di lealt?, non illecito sportivo.

-parte della controparte, ovvero Mazzini, Pairetto ( si ricorda che Bergamo ? in difetto di giurisdizione, giacch? le sue, di dimissioni, sono state accettate e noi sappiamo anche in che modo ), Lanese e De Santis vengono scagionati dall?accusa di illecito sportivo.

-come si pu? costituire non si dice una cupola, ma almeno 'na cappelletta se il braccio armato ?succube? delle menti che stavano a Torino e che esercitavano su di loro forti pressioni ? stato, almeno parzialmente assolto ?

Leggendo quanto sopra, ancora oggi, uno si chiede : ma come siamo finiti in Serie B ?

Purtroppo, lo sappiamo tutti troppo bene : alle rimostranze, pacate ma fiere, dell?avvocato difensore (?) della Juve, il Prof. Sandulli Piero ( noto antijuventino, mi viene fatto notare in altri topic ) risponde con argomentazioni sfioranti la mera irrisione : ricordatevi comunque quanto pi? volte affermato dal componente la Corte Federale, Mario Serio : si ? presa questa decisione per volont? popolare. Ci siamo fatti la Serie B perch? cos? voleva il volgo ? E noi ? E noi annichiliti dagli organi di stampa che, quotidianamente e per mesi, hanno riportato atti di una Procura della Repubblica, facendo adirare i pm che volevano per s? la scena traducendo in ceppi i malfattori all?indomani della vittoria del Campionato del Mondo : in che tritacarne siamo finiti! ( e, ovviamente, abbiamo solo fatto menzione di parte della faccenda? )

Scusate la solita, cronica logorrea : procediamo con la lettura della seconda motivazione portata dal nostro avvocato difensore (?) alla Corte Federale.

?2 ? Sul titolo per il quale la societ? Juventus deve rispondere per i fatti attribuiti al Moggi.?

Interessante, no ? Vi ricordo che non si va in Serie B per i fatti ascritti a Moggi, ma per il bizantinismo grazie al quale si coinvolge Giraudo nei comportamenti di Moggi : gi?, cos?, come se nulla fosse, nella sentenza di Ruperto, riaffermata nella sentenza di Sandulli, si fa questa leggiadra affermazione : non importa se non si riesce a trovare la prova per la quale si pu? affermare che ogni comportamento di Moggi ? ascrivibile anche a Giraudo : loro sono Amministratore Delegato e Direttore Generale, ergo pappa e ciccia : arrampicarsi su questo specchio ? funzionale alla responsabilit? diretta della Juve : senza il ragionamento di cui sopra, nisba, niente Serie B!

?La CAF non ha motivato sul punto, anche se il tema era stato espressamente dedotto con qualche non inutile citazione. La decisione impugnata si ? limitata a richiamare le risultanze del censimento dell?anno in questione, l?art. 2 comma 4 CGS e l?art. 3 comma 4 del regolamento L. N. P. che, peraltro, avevamo espressamente citato nella nostra memoria e dei quali, quindi, avevamo tenuto conto.

Il problema era ed ? quello di comprendere che cosa significhi la ?rappresentanza ai sensi delle norme federali? e di valutare se questa possa discendere dallo stampato di un ?censimento? o debba fare riferimento agli atti sociali per verificare se, nel caso di specie, si possa ricollegare qualsivoglia atto del Moggi alla societ?, cos? come avviene per gli atti compiuti da Giraudo.?

Da cui deduciamo che anche per il nostro avvocato difensore (?) l?abnormit? del coinvolgimento di Giraudo nelle faccende di Moggi, ovvero il ricollegare i comportamenti di Moggi alla Juve ? cosa nota : ma veramente pensavate che Zaccone Cesare fosse un ottuagenario incapace di leggere banalit? astruse ? Pensate invece alla difficolt? del compito assegnatogli : da un lato soddisfare i clienti, dall?altro cercare ( ?ma non troppo! ) di difendere la Juve : il lavoro sarebbe riuscito alla perfezione senza il tranello teso dal coetaneo e omonimo in Commissione di Appello Federale : gi?, perch? di tranello si parla : verbalizzare un proprio parere indotto da domanda subdola e tendenziosa dopo aver concluso la propria arringa voi come lo chiamate ?

?Noi riteniamo che, ai fini della rappresentanza sociale, si debba fare esclusivo riferimento allo statuto sociale o alle delibere del consiglio di amministrazione, atteso che essa rappresenta un essenziale profilo dell?attivit? di amministrazione della societ? e deve essere accompagnata da forme di pubblicit?; pertanto abbiamo sostenuto che, per i fatti ascritti al Moggi, non si pu? ritenere una responsabilit? diretta della Juventus.?

Ragazzi, per quanto possa sembrare abnorme ? cos? : un Direttore Generale non ha potere di firma, non rappresenta direttamente la societ?. Ma poi, perch? meravigliarsi : ? l?Amministratore Delegato la diretta emanazione della societ?, o no ?

?Su questo punto ne verbum quidem, anche se il tema appare di particolare rilievo, ai fini della sanzione da irrogare alla societ?.?

Il nostro Cesare, forbito e con fare aulico, conclude cos? il secondo motivo, con un latinismo : ?ne verbum quidem? : non se ne ? parlato, non se ne ? fatto accenno nella sentenza della Corte Federale, si duole il nostro avvocato difensore (?)!

Date a Cesare quel che ? di Cesare - 3 Continua

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Date a Cesare quel che ? di Cesare - 4

Le motivazioni delle sentenze del Tar del Lazio sui ricorsi di GLMDJ ( giudicato inammissibile ) e dell?Associazione Ego di Napoli ( giudicato irricevibile ) sono state pubblicate : andiamo allora a concludere, velocemente, il commento al ricorso alla Corte Federale presentato dal nostro avvocato difensore (?) Zaccone Cesare nell?ormai lontano luglio 2006.

Dunque, abbiamo gi? analizzato le prime due motivazioni del ricorso, che ricordo succintamente :

?1 - Erronea applicazione della norma di cui all?art. 6 comma 1 CGS. Contraddittoriet? interna della decisione nella parte in cui afferma che la contestazione sub 1 costituisce illecito sportivo (per il quale la societ? ? chiamata a rispondere al capo 2).?

Ovvero viene criticata la somma di mancanza di lealt? costituente illecito sportivo ai sensi dell?art.6 comma 1.

Viene fatto notare che Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis vengono scagionati o, quanto meno, non direttamente coinvolti nei comportamenti di Moggi e Giraudo.

Viene fatto notare che Juve-Udinese, Juve-Lazio e Fiorentina-Bologna non costituiscono illecito sportivo.

?2 ? Sul titolo per il quale la societ? Juventus deve rispondere per i fatti attribuiti al Moggi.?

Ovvero, Moggi ? Direttore Generale non Amministratore Delegato : la societ? dovrebbe risponderne con responsabilit? oggettiva non diretta. Come si arriva al coinvolgimento di Giraudo, si chiede il nostro avvocato difensore (?) ?

Ok, procediamo con il terzo motivo e le conclusioni.

?3 ? Mancanza e contraddittoriet? di motivazione sulle sanzioni irrogate. Illegittimit? delle sanzioni di cui all?art. 13 comma 1, lettere b), f), i).?

I nostri la sentenza di Ruperto l?hanno letta, eccome : vedete come Zaccone tocca in soli tre punti tutte le assurdit? che ci vengono contestate ( non credo sia una esagerazione definirle cos? : ? sufficiente leggere con serenit? di spirito la sentenza per addivenire a tale conclusione ).

?Le sanzioni inflitte alla societ? Juventus sono state molte e particolarmente gravi: noi affermiamo che questo cumulo di sanzioni particolarmente afflittivo non ? compatibile con la riconosciuta (e da noi contestata) presenza di un solo caso di illecito sportivo e con le considerazioni svolte in premessa: ?la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perch? improntato a lealt? e correttezza (che sono le qualit? che sono state assenti nel passato, secondo la decisione impugnata); ha dimostrato, inoltre, con l?opera di rinnovamento gi? attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione?.?

Infatti, Cesarone nostro, per poterti rifilare l?illecito sportivo si inventano che l??ovvero? del comma 1 dell?art.6 ? da vedersi come una terza ipotesi, l?illecito di pericolo o a consumazione anticipata! D? la verit?, Cesarone : nemmeno tu l?avevi prevista una simile interpretazione!

Ripeto una cosa detta pi? volte : tu hai voluto tirare fuori dal cilindro una tale interpretazione. Bene, si ? pensato alle conseguenze di tale innovazione ?

1. Qual ? il confine fra art.1 ed art.6 ?

2. Dopo quante infrazioni dell?art.1 si configura la terza ipotesi del comma 1 dell?art.6 ?

3. Le infrazioni all?art.1 sono giudicate in via discrezionale o oggettiva ?

E via di questo passo : e? stato tutto necessario solo per mandare in B noi, e quindi utilizzata tale interpretazione una tantum o far? giurisprudenza ? Vedremo mai qualcuno che si appeller? a tale sentenza per giustificare le motivazioni di simili malefatte ? Con tali premesse, dato che ci hanno se non distrutto, almeno annichilito, credete ancora che magnati stranieri possano solo pensare di venire ad investire nel calcio italiano ? (ndr l'ho scritto prima dell'acquisto del Bologna da parte di un fondo americano : buona fortuna! )

?Questo rinnovamento ? stato provato con la produzione dei verbali del consiglio di amministrazione della societ? che, fin dal giorno 11 maggio 2006, aveva ridotto i poteri a Giraudo e Moggi e aveva revocato questi poteri fin dal 19 maggio, sostituendo integralmente il consiglio, subito dimissionario, e dotandosi di un codice etico e di nuove regole per il controllo interno: e ci? assai prima dell?inizio del procedimento disciplinare.?

Un solo commento : voi lo sapevate che dall?11 maggio 2006 al 19 maggio 2006 a Moggi e Giraudo i poteri erano stati ridotti ?

?Non vi ? stato certo ? come sostenuto dall?ufficio indagini ? un Moggi gestore del calcio italiano, perch? la decisione riconosce che ?non un unico reticolo abbracciante tutti i rapporti denunciati dalla procura federale esisteva, bens? tanti reticoli quante erano le squadre del campionato attualmente deferite, le quali si attivavano, ciascuna nel proprio interesse, al fine appunto di alterare i principi di terziet?, imparzialit? ed indipendenza del settore arbitrale?.

Non vi sono state partite alterate nel loro svolgimento e non vi ? stata alcuna dimostrazione del conseguimento di un vantaggio in classifica.?

Vi rendete conto di cosa ha detto Zaccone ? Mi chiedo solo perch? ha sostenuto tesi diverse in pubblico?

?Perch? allora la sanzione (che non ha giustificazione alcuna e che non ? motivata) della non assegnazione dello scudetto per il campionato 2005/2006, rispetto al quale non esiste alcuna prova di irregolarit???

Perch? ?

Ancora non era avvenuto, mi sembra, ma perch? nominare un consiglio di saggi ( nominati ovviamente a propria discrezione ) per assegnare lo scudetto alla terza arrivata ? L?UEFA ? Ho sentito con le mie orecchie la risposta di Pancalli, appena insediato, ad una domanda fatta da un allibito I.C. alla radio : in tale risposta, Pancalli candidamente affermava che l?UEFA aveva chiesto di sapere chi avrebbe dovuto fare le coppe, non di assegnare gli scudetti a g?-g?

?Perch? aggiungere alla sanzione molto affittiva della revoca dello scudetto 2004/2005 (che ? la sanzione pi? grave, in quanto, secondo precedenti decisioni (Com. uff. n. 10 del 2005, caso Genoa), la indicazione delle sanzioni contenuta nell?art. 13 CGS ? ?incrementale?, nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravit?) la retrocessione in serie B ed una penalizzazione che equivale, in sostanza, ad una retrocessione in serie C? Non sfuggir? all?attenzione della Corte Federale che 30 punti di penalit? possono significare una retrocessione dalla B alla C se non si raggiungeranno, nella prossima stagione, almeno quei punti (circa 70) che consentiranno di non retrocedere.?

Ve lo ricordate ? Fu l?unico scatto di reni in quell?estate calda da parte del novello presidente : Serie B va bene, ma con ?30 non si pu? concepire : a furia di non difendersi, c?? mancato poco che ci mandassero in Serie C : ridimensionare la Juve ok, annullarla no, avranno pensato?

?Anche se non menzionata nel dispositivo, un?altra ? e ancora pi? grave sanzione ? colpisce la societ?: quella prevista dalla lettera l) dell?art. 13 CGS "non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni". Nel caso di specie, alle sanzioni irrogate consegue inevitabilmente la non ammissione alla competizione internazionale della Champions League.

A queste gravissime sanzioni un'altra, anch?essa, come la precedente, non considerata dalla decisione impugnata, ma non meno grave, se ne aggiunge: l?esodo dei migliori giocatori, pronti a sostenere la societ? per un anno in B, ma non disponibili (e comprensibilmente, trattandosi di talenti di rilievo internazionale) a rischiare una retrocessione in C o, nella migliore delle ipotesi, una permanenza in B per almeno due anni.?

Sulla questione giocatori si ? molto discusso, per cui non aggiungo altro ( ?anche se mi piacerebbe farlo? )

?Di qui la conclusione.

La decisione impugnata ha di molto ridimensionato le costruzioni accusatorie dell?ufficio indagini e della Procura federale; ha riconosciuto che, al massimo, un solo caso di illecito sportivo ? sussistente (varrebbe la pena di verificare quanti illeciti sportivi sono attribuiti a quelle squadre che hanno ricevuto trattamenti sanzionatori molto pi? miti) e che la societ? ha fatto quanto possibile per voltare pagina.

Ma, sorprendentemente e in totale contrasto con le sue premesse, la decisione impugnata ha inflitto un cumulo di sanzioni gravissime: la condanna della societ? a due anni almeno di serie B, la revoca dello scudetto 2004/2005, la ammenda e la non assegnazione dello scudetto 2005/2006 guadagnato sul campo. Con le ulteriori, conseguenti sanzioni, di cui abbiamo gi? detto.?

Biii : e di quale illecito sportivo sussistente si parla ? Debbo andare a rileggermi la sentenza?

?Si osserva, infine, che l?art. 6 comma 3 CGS prevede che, in caso di responsabilit? diretta, possa essere inflitta alternativamente la sanzione di cui all?art. 13 comma 1 lettere g) o h). Solo in caso di pratica inefficacia di una di tali sanzioni, pu? aggiungersi altra diversa sanzione.

Noi contestiamo che, nel caso di specie, la sanzione della retrocessione all?ultimo posto in classifica (lettera g) possa essere ritenuta ?praticamente inefficace?. E ci? in quanto la inefficacia della sanzione (di cui alla norma) non pu? essere confusa con la sua insufficienza. Riteniamo, pertanto, che alla sanzione di cui alla lettera g) non potessero essere aggiunte quelle di cui alle lettere b) ammenda, h) penalizzazione di punti e i) revoca o non assegnazione del titolo.?

Meno male che l?art. 13 non comprende tutte le lettere dell?alfabeto : data l?aria che tirava, ce le avrebbero comminate tutte, sebbene, come giustamente dice il nostro avvocato difensore (?) molte delle sanzioni che ci sono state rifilate erano alternative.

?Un?ultima osservazione discende dall?esame dei precedenti: la richiesta del Procuratore Federale ? stata quella della esclusione dal campionato di competenza con assegnazione, da parte del Consiglio Federale, ad uno dei campionati inferiori alla B.

Quale ? il ?campionato di competenza"? Tutte le sentenze pronunciate dai giudici sportivi (Commissione Disciplinare e CAF) hanno ritenuto che campionato di competenza sia quello in cui si ? verificato l'illecito: "va precisato che con riferimento alla sanzione prevista dall'art. 13 co. lett. g) per campionato di competenza deve intendersi quello di appartenenza al momento della realizzazione dell'illecito" (cfr C.U. Commissione Disciplinare n. 10 del 27/7/2005 caso Genoa).

Orbene, il campionato in cui si sarebbe verificato l'illecito ? quello del 2004 - 2005. Il campionato 2005 - 2006 ? privo di qualunque irregolarit? in quanto non vi ? nessuna contestazione in proposito.

Se non ? pi? possibile applicare la sanzione al campionato 2004 - 2005, come si dovrebbe nel caso di specie (si ? gi? svolto e concluso il campionato 2005 - 2006), dovrebbe farsi ricorso all?art. 6 co. III CGS che prevede la sanzione maggiore della non assegnazione o della revoca dell?assegnazione del titolo di campione d?Italia. Pena gravissima applicata nella storia del calcio italiano una sola volta.?

Parole sante e santamente ignorate : toglierci lo scudetto 2005-06, anno del quale non hai accertato nulla e, per giunta, senza gli stessi protagonisti : a Bergamo e Pairetto era subentrato Mattei : giustamente il nostro avvocato difensore (?) si chiede : perch? toglierci lo scudetto 05/06 ?

?La circostanza aggravante di cui all?art. 6 comma va esclusa, cos? come ha ritenuto la CAF per quanto riguarda la societ? Lazio (pag. 120) trattandosi, comunque, di un solo illecito sportivo.?

Ma la Lazio si ? difesa ed aveva anche i santi in Paradiso : voi, oltre questa missiva, unico documento contenente le vostre doglianze, cosa avete fatto in concreto ? Allo scontro frontale avete preferito il patteggiamento con le varie sedute in Camera di Conciliazione, prima, ed Arbitrato, poi : la sentenza dell?arbitrato ? arrivata quando gi? si era quasi assorbita la botta della penalizzazione, per cui tutti contenti : da allora, nonostante tutte le incongruenze insorte e capite, avete chiuso la porta e anche la finestra : nei tribunali sportivi non ci si torna pi? : abbiamo pagato ( per che cosa ? come dimostra questo documento ), ci siamo mondati dai peccati ( quali ? come dimostra questo documento ) e tanto basta : contenti voi : ci piacerebbe, per? ( parlo a titolo personale, eh! ) che non vi lasciaste andare ogni tanto con le affermazioni in base alle quali gli scudetti restano 29, lo sappiamo di non aver fatto nulla ed amenit? del genere : non per altro, ma avete mai pensato che tipo di pensieri scattano nella testa di un tifoso a sentirsi dire queste cose ? Ah, gi? dimenticavo : quelle cose non le dite ai tifosi di Serie C, il vostro target ? diverso : vedete, non accetto nemmeno questo : tentare di dividire i tifosi in categorie ? operazione, posso dirlo ?, non accettabile.

?Si confida nell?accoglimento

Torino-Roma 17 luglio 2006.?

Il risultato ? stato passare da ?30 a ?17 : si sono un po? risollevati?segue la farsa del ricorso al Tar, in una settimana si ? passati dalla presentazione all?unanimit? al ritiro sempre all?unanimit?, e quindi la riduzione a ?8 dell?arbitrato : la Juve ? morta, viva la Juve!

Date a Cesare quel che ? di Cesare - 4 Fine

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continuo per? a questo punto a nutrire seri dubbi su tta la liena di difesa.

mi era sembrato di capire(chiedo venia sono a lavoro e leggo a tratti tutto per cui potrebbe essere plausibile un errore di valutazione delle cose scritte) che seconde le tue parole zaccone non si fosse comprtato male ma che addirittura avesse notato l'incongruit? della pena con la causa del male.

poi per? mi viene in mente che chiese la B e allora mi domando perch? questa procedura e cambi di direzione della stessa.

poi non capisco ancora come si sia potuto procedere con la'auto accusa, quando ancora no si era a conoscenza della verit?.

cosa che vlatamente e neanche tanto ormai consciamo tutti, che ? stata ammesa da tutti pi? o meno ma che in tribunale non ? stata mai richiesta, e che rinunciando al tar ? stata definitivamente abbandonata.

io sono per la verit? ma a questo punto sono sempre pi? del parere che questi (scusa il termine ma sai sono un vecchio rancoroso) bambocci, hanno danneggiato la juve volutamente che zaccone era una pedina, e che tutto rester? cos? fino a quando non ci sar? un cambiamento reale della societ? e soprattutto di chi la guida.

semplicemente perch? NON chiese la B

disse, e ci? ? agli atti, che se per la Fiorentina e la Lazio alle quali si contestavano quattro illeciti si CHIEDEVA (quindi si riferiva all'accusa non al giudice) la B a - 15 si doveva fare lo stesso per la Juventus alla quale venivano contestati solo due illeciti

chiese EQUITA' non la B

con ci?, lo specifico ogni volta, lungi da me difendere lo scellerato operato di Zaccone e le sue vergognose dichiarazioni successive al processo

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Tarallucci e vino - 27

Dopo l?intermezzo rappresentato dal ricorso presentato dalla Juve alla Corte Federale per impugnare la sentenza della CAF, riprendiamo la ?saga? delle sentenze Tar : abbiamo gi? analizzato quella di Luciano Moggi, Massimo De Santis e dell?Arezzo, ci apprestiamo a commentare quella dell?associazione ?Ego? di Napoli e di GLMDJ, iniziando da quest?ultima.

Prima di cominciare, una premessa.

Credo di non fare dispetto a nessuno dicendo che le due associazioni che hanno fatto ricorso al Tar meritano tutta la nostra stima ed ammirazione.

Ora, nell?analisi delle motivazioni delle loro sentenze cercher? di essere quanto pi? possibile asettico, cercando di fornire solo informazioni. Ci? al contrario di quanto fatto finora : lo confesso candidamente, nel commentare le altre cose sono stato tendenzioso. Mi premeva infatti mettere in evidenza la risibilit? dell?accusa : da ci? discende la smania di ?denudare? i ?giudici?, costretti a tirar fuori forzature evidenti per poterci condannare, e i ?difensori?, inconcepibilmente assuntori di colpevolezza. Da questa consapevolezza derivano alcuni miei commenti non dico derisori, lungi da me, ma palesemente irridenti. A tutt?oggi, c?? qualche juventino a cui non sarebbe aggradato se la societ? avesse difeso il blasone ? 109 anni di storia, ormai macchiati! La cosa che mi manda in tilt ? : avessimo fatto qualcosa, pagato qualcuno, avrei accettato in silenzio. Cos? no, proprio non ci sto : da qui il mio piccolo contributo alla causa.

Ora, nel commentare le sentenze delle due associazioni l?obiettivo ? conoscere per bene le motivazioni del ricorso e vedere come il Tar del Lazio se ne ? uscito. Prego chiunque voglia contribuire, soprattutto i protagonisti dei ricorsi se ci onorano della loro attenzione, a precisare aggiungere, migliorare e, perch? no, confutare quanto vado scrivendo. Alla fine l?obiettivo finale ? sempre lo stesso : essere informati e diffondere.

Spero di essere stato breve e, soprattutto, chiaro. Si va a cominciare, piano e senza fretta.

?REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo RIGGIO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore?

Se ricordo bene, si era diffuso un certo pessimismo nei giorni antecedenti il Tar derivante dalla composizione della Corte : mi limito a riportare le corti delle sentenze precedenti :

Tar Moggi

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Consigliere ? relatore

Diego Sabatino Primo referendario

Tar De Santis

Francesco CORSARO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

Tar Arezzo

Francesco CORSARO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

Ne deriva che il presidente della Corte era lo stesso della sentenza Moggi, Italo Riggio. Ma non mi sembra che con presidente Francesco Corsaro le cose siano andate diversamente?

?ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12270 del 2006 Reg. Gen. proposto dall?Associazione ?Giulemanidallajuve?, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Belviso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Antonucci ed Antonio Molentino, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell?Avv. Gigliola Mazza;

CONTRO

- C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?Avv. Alberto Angeletti, presso il quale ? elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- C.C.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

- della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?Avv. Luigi Medugno, presso il quale ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

- del Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ? pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- della Juventus Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- della F.C. Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli ed Adriano Raffaelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58, presso lo studio dell?Avv. Letizia Mazzarelli;?

Solo per far notare che la Juve non si ? costituita in giudizio e che l?Inter si ? presentata con n.3 avvocati.

?per l?annullamento

del lodo arbitrale deliberato in data 27/10/06 dalla C.C.A.S. del C.O.N.I. nel procedimento di arbitrato promosso dalla Juventus F.C. S.p.a.; di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.?

Ok ?

Quindi, l?associazione GLMDJ fa ricorso al Tar chiedendo l?annullamento della sentenza emessa dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni nei confronti della Juventus.

Ovviamente la domanda sorge spontanea : ma come, non ha fatto ricorso la Juve e lo fa una associazione ? Beh, l?associazione comprende anche dei piccoli azionisti e questi, visto il comportamento della propriet?, da qualche parte devono pur difendere i propri interessi, o no ? In ogni caso, credo che questo sia uno dei punti cruciali del ricorso, e sentiremo cosa avr? da dire il Tar sulla questione.

?Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Ministero per i Giovani e lo Sport, nonch? della F.C. Internazionale Milano S.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15/5/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Uditi gli Avv.ti Antonucci e Molentino per l?associazione ricorrente, gli Avv.ti Perli e Raffaelli per la controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., l?Avv. Medugno per la F.I.G.C., nonch? l?Avv. Angeletti per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.?

Ok, mi fermo qui, per il momento : alla prossima dove si ricapitoler? il ?Fatto?

Tarallucci e vino - 27 Continua

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Cubanito, ti rispondo, per quello che posso : io sono solo un umile scriba che dal commento delle varie sentenze cosiddette sportive cerca di mettere in evidenza le incongruenze di tutta questa faccenda.

Io credo che l'aggettivo che possa pi? rappresentare lo stato d'animo di uno juventino ? essere disorientato. Mi spiego. Noi abbiamo sempre pensato e creduto che la Juventus fosse espressione della passione della Famiglia : in modo traumatico abbiamo appreso che cos? non ? pi?, almeno allo stato. Emblematica l'intervista rilasciata lo scorso anno a Vittorio Feltri da parte di John Elkann : come interpretare parole come "La Juventus ? un asset" e i tifosi definiti come "clienti" ? Certo, ci rendiamo conto che una Spa vada gestita finanziariamente, con freddezza. E le voci di corridoio sulle frasucce di Marchionne ? Non proprio amenit?, visto che la propriet? in persona si ? sentita in dovere di smentirle. E la scelta degli uomini che attualmente la gestiscono, la Juve ?

A ben vedere, va tutto in una direzione. Ma cerco di andare per gradi.

All'inizio di maggio '06, mi chiama un mio amico e mi fa : "Hai visto cosa sta succedendo ?" Gli rispondo di star tranquillo, ch? quelle erano le intercettazioni della Procura di Torino, gi? archiviate. Ma il ciclone non si ferma : la rosea prosegue imperterrita e, a ruota, c'? anche il giornale di famiglia ( possibile ? ).

Giraudo, da Amministratore Delegato, indice conferenza stampa in cui comincia a minacciare le vie legali se si fosse proseguito cos?. Torna in sede ( in realt?, circa una settimana dopo ) e si ritrova il cda dimesso : da allora, Giraudo non parla pi? in pubblico : io credo abbia capito. Solo un mese prima, al cda della Juve si era discusso un progetto su come far diventare la societ? la pi? grande ed importante al mondo : come ? possibile che ora stia succedendo questo ?

Piccolo inciso, prima di proseguire : in occasione dell'altro processo, cosiddetto doping, l'Amministratore Delegato fu raggiunto da avviso di garanzia : non mi sembra che la propriet? si sia comportata nello stesso modo, tutt'altro : sbrigatevela voi, gli avr? detto il Dottore. Qui no, non va pi? cos? : l'impressione ? che si colga al balzo l'occasione per togliersi da torno gente non gradita. Andiamo avanti.

Comincia la nuova gestione : o meglio, con tranquillit? il nuovo cda viene comunicato un mese e mezzo dopo : la gestione ? affidata all'Amministratore Straordinario : in Juve, il marasma ? totale : basta ricordare le faccende del rientro di Miccoli e l'arrivo di Boijnov, per fare due esempi.

Mamma mia, ma cosa avremo mai fatto di cos? drammatico ? Possibile che costruivamo squadre impressionanti ( e a divorare le spoglie della Juve non mi pare abbiano partecipato squadre minori ) e poi avevamo bisogno di "ungere" ? E la capacit? di Moggi, sempre riconosciuta e mai venuta meno, di individuare giocatori, campioni in pectore, a cosa serviva ?

Arriva la prima sentenza ( subito letta, bastavano un paio d'ore di tempo ) e si scopre che, per quanto ben disposti, non riescono a trovare un illecito sportivo, dicasi uno : per spedirci in Serie B fanno la somma degli articoli 1, una abnormit? evidente : siamo la Juve, vedrete che ci difenderemo : e, a dir la verit?, ho sentito anche i nostri detrattori affermare che ce la saremmo cavata.

E invece no, lentamente, ma inesorabilmente scivoliamo in Serie B : la propriet?, tranne il falso colpo di reni del ricorso al Tar, supinamente accetta il verdetto.

"Non scherziamo, ragazzi : qui ci sono almeno 4 illeciti sportivi" disse Zaccone ai ragazzi juventini che lo attendevano prima dell'arringa in Corte Federale. Poi, Sandulli, avvocato difensore della Lazio all'epoca dello scandalo scommesse ed ora elevato al rango di giudice ( accettiamo anche questo! ), salva Lazio e Fiorentina e concede uno sconticino sulla penalit? della Juve. Si va in Camera di Conciliazione con conciliatore uno che raccoglieva le firme in parlamento per mandare la Juve in B e ripescare il suo Bologna ed alla domanda, posta all'esercito di avvocati della Juve scesi a Roma per conciliare, se avessero da obiettare sulla sua presenza i nostri, eticamente e francescanamente, hanno risposto : "Nulla da obiettare" !! Ovviamente, non si ? conciliato nulla e Monsieur Blanc si ? molto adirato.

Non potevamo fare nulla davanti all'evidenza dei fatti.

L'abbiamo sentita un sacco di volte, no ? Ho proposto il ricorso alla Corte Federale per far capire che invece non era cos? : ed anche il ricorso abortito al Tar che ho gi? commentato ( ma che probabilmente ripropongo dopo i due Tar attuali ) ha dimostrato che cos? non era.

Allora perch? accettare la sentenza cos? ? Ecco spiegato come io mi sento : disorientato. Io sono disorientato, non sento di avere un punto di riferimento all'interno della Juve.

E poi, infine, perch? sostenere una versione di facciata, come per esempio quella di disconoscere Moggi, al punto tale da non inviargli nemmeno un telegramma di condoglianze alla morte del padre ? Perch? il sito della Juve ha ricordato l'anniversario della scomparsa del Dottore solo su pressioni da parte degli utenti ?

Credo adesso di averti risposto. Io ti dico che continuer? a commentare carte fino a quello che io penso possa essere il mio momento di soddisfazione : la verit?, io voglio sapere la verit?.

Sempre Forza Juve ( nonostante tutto! )

caro cccp come te mi sento anch'io rileggevo la cronistoria dei fatti e nel leggere le tue parole rivedevo quello che succedeva ame in quel periodo.

ho sentito in quel periodo la necessit? di capire e mi sono iscritto al forum consapevole del fatto che avrei incontrato altri fratelli juventini che come me non capivano e sperando di avere delle risposte, avevo cmq dei dubbi ed ho sperato che cobolli fosse il rancoroso e cattivo che sbraitava in tv la sua rabbia con parole forti per colpa di calciopoli.

ho capito ben presto che non era come volevo pensae e che a pensare male si faceva in un attimo visto che moggi e giraudo erano stati lasciati soli al proprio destino.

la fortuna vuole che conosco personalmente alessandro moggi e con il quale ho potuto scambiare diverse idee sulla vicenda e mi sono reso conto che tutta calciopoli era una farsa, il mio dispiacere ? stato rinunciare al tar ricordo la frase del cugino di palladino "i giocatori su jut 'n frev" italiano i giocatori si sono incazzati perch? la rinuncia al tar era ammettere che i loro successi erano stati manipolati e non sudati sul campo.

tutta la vicenda mi ? chiara, ma resto perplesso di fronte ad una dirigenza che rivendica i 29 scudetti, ma rinuncia a lottare per riaverli.

cosa C***O stanno facendo penso e comprendo sempre pi? che la vicenda ? intricata ? difficile e forse anche voluta da dentro e non solo da moratti.

cosa dire continuate il vs lavoro ma come vorrei spaccare la faccia a questi ladri e delinquenti, perch? tra loro ed un mafioso mandante di omicidi cambia solo una laurea il pi? delle volte ed una casa in una zona perbene senza dover fuggire alla polizia.

con stima mimmo

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Joined: 11-Aug-2006
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Ciao, Mimmo!

la fortuna vuole che conosco personalmente alessandro moggi e con il quale ho potuto scambiare diverse idee sulla vicenda e mi sono reso conto che tutta calciopoli era una farsa, il mio dispiacere ? stato rinunciare al tar ricordo la frase del cugino di palladino "i giocatori su jut 'n frev" italiano i giocatori si sono incazzati perch? la rinuncia al tar era ammettere che i loro successi erano stati manipolati e non sudati sul campo.

Ricordo alcune cose del ritiro del ricorso al Tar :

1.Lo sbigottimento di Didier Deschamps

La sera del 31 Agosto 2006 stava per iniziare il Trofeo Tim a Milano. Un giornalista si avvicina e chiede a Didier cosa ne pensasse del ritiro del ricorso. Didier era incredulo, non gli sembrava possibile. Anche perch? lo avevano fatto esporre in prima persona con gente come Trezeguet, per esempio, e l?opera di convincimento verteva solo ed unicamente sul ricorso al Tar. Ricordo una intervista di qualche giorno prima in cui gli chiesero come avrebbe affrontato la Serie B, e lui stizzito : "Ma perch? continuate a dire che faremo la Serie B ?"

Da voci di corridoio mi sembra di ricordare che Didier diede le dimissioni : non so se sia vero, ? probabile, conoscendo il carattere del basco. Possiamo comunque dire che, oggettivamente, lo hanno tenuto all'oscuro della decisione presa in quel pomeriggio all' "unanimit?", come la settimana prima.

2.Le parole di Nedved

Per confermare le parole del cugino di Palladino, che tu hai riportato ( grazie, ogni particolare ? benvenuto ), io ricordo che Nedved disse che lo spogliatoio si ammutin? a Rimini, non volevano scendere in campo. Il D.S., tal Secco Alessio alla sua prima uscita di "polso", scese negli spogliatoi a convincerli con risultati non proprio "soddisfacenti" ( evidente eufemismo ). Sarebbero stati i giocatori, in particolare la vecchia guardia, a guardarsi in faccia e decidere di giocare in rispetto a noi tifosi.

3.L'intercessione di Bettega

Dopo l'1-1 di Rimini con tanto di rimbrotto da parte dei "nuovi" dirigenti, il luned? a tenere discorso nessuno ? sceso in campo a Torino : n? Secco, n? Cobolli, n? Gigli, n? Blanc, niente di niente. C'hanno mandato l'unico che poteva avere ascendente sui giocatori : il consulente esterno dell'Amministratore Delegato, Roberto Bettega. Non sto qui a ricordare come gli hanno dato il benservito a Giugno del 2007 ( per quanto lo dovrei fare, viste le dichiarazioni di Cobolli prima e di Gigli dopo )

tutta la vicenda mi ? chiara, ma resto perplesso di fronte ad una dirigenza che rivendica i 29 scudetti, ma rinuncia a lottare per riaverli.

cosa C***O stanno facendo penso e comprendo sempre pi? che la vicenda ? intricata ? difficile e forse anche voluta da dentro e non solo da moratti.

Secondo me, la faccenda va inquadrata su pi? lati, ci provo succintamente ;-)

1.Milano sapeva

Lo arguiamo da tante evidenze :

a.La risposta di Mancini al Direttore a settembre del 2005

b.L?assenza di intercettazioni riguardanti il club, nonostante le dichiarazioni di Bergamo. Questo punto merita precisazioni. Mi sembra si possa affermare con pacata certezza che la societ? Inter F.C. si ? avvalsa dei servigi della security Telecom prima dell?indagine della Procura di Napoli : i vari dossier Ladroni, Como, etc. sono antecedenti al 2004. Bene, quando la procura di Napoli decide di intercettare il mondo del calcio, mi sembra evidente che la security Telecom ne viene a conoscenza ( potremmo anche dire diretta, dato che materialmente le intercettazioni vengono fatte l? ). Ora, la presenza nelle alte sfere dirigenziali della societ? Inter F.C. di persone come Tronchetti Provera Marco e Buora Carlo ( diretto responsabile della security Telecom ) ci pu? far pensare con ragionevole certezza che i dirigenti dell?Inter F.C. siano stati, quanto meno, avvisati ? Credo sia questa la spiegazione del punto a.

c.Nonostante sapessero dell'indagine della Procura di Napoli, il presidente Moratti Massimo si diceva scorato : nell'Aprile 2006, pochi giorni prima del cataclisma, aveva dato mandato a due banche d'affari di vendere la Inter F.C. e le banche gli avevano trovato pure gli acquirenti. Cosa ? successo dalla fine di Aprile '06 ai primi giorni di Maggio '06 ? Io posso solo supporre e la mia supposizione la trovi pi? avanti.

2. E Roma ?

Bergamo dice che le societ? che lo martellavano di pi? erano le pi? diffidenti, nell?ordine Inter e Roma. Capito l?Inter, perch? non ci sono intercettazioni sulla Roma ?

Il Direttore, nella deposizione al processo GEA di marted? scorso, ci ha invitato a porre l?accento sui rapporti fra Baldini e Auricchio, per cui ne seguo la falsariga.

a.L?intercettazione pubblicata sul Tirreno

Nel settembre 2005, il Tirreno pubblica una intercettazione ?compromettente? fra Sensi e Bergamo. Scatta subito la Procura di Roma che indaga : p.m. sar? Palamara.

b.L?archiviazione della inchiesta di cui al punto a.

Nel settembre 2006, sar? proprio Palamara a chiedere al GIP l?archiviazione dell?inchiesta : strano, no ? Si sta indagando sul calcio sporco, si hanno ?belle? intercettazioni, ma lui chiede l?archiviazione : forse perch? ha di meglio da fare : infatti :

c.Il Processo GEA

Archiviata l?indagine Bergamo-Sensi, sempre Palamara inizier? nello stesso settembre 2006 l?indagine GEA! Certo che si voleva partecipare al giro di valzer, ma altre procure hanno miseramente toppato ( vedasi l?indagine sulle scommesse on-line a Parma ).

d.L?anello di congiunzione

L?anello di congiunzione ? il rapporto Baldini-Auricchio ( per approfondimenti c'? un topic fresco fresco ). Auricchio, con Arcangioli, ? l?ufficiale dei CC che redige le due relazioni frutto delle intercettazioni fornite dalla security Telecom. Auricchio, per?, conosce Baldini ( e questo lo avremmo saputo molto dopo : la domanda che l'avvocato di Moggi, Giulia Bongiorno, fa al maggiore Zito circa le conoscenze con Baldini ? di quest'anno al processo GEA ). Sono stati in molti ad avanzare dubbi su quelle relazioni : contengono riferimenti difficili da recuperare con le sole intercettazioni : insomma il dubbio ? che le relazioni non siano proprio tutta farina del sacco degli investigatori. Voi dite : ma, forse ? esagerato pensare cos? : pu? darsi : per? : e le intercettazioni della Roma ? e l?archiviazione del precedente procedimento sulla Roma ? Non sono elementi che fanno riflettere sulla asserita conoscenza Baldini-Auricchio ?

e.La pubblicazione delle relazioni

Passo importante : da quanto affermato da Beatrice e Narducci, a pubblicare le intercettazioni sarebbero stati i CC ( badate che non sono io ad affermare una cosa del genere : cercate su google "cos? sfum? l'arresto di Moggi" ) : loro avrebbero voluto il colpo di scena dopo i Mondiali con la traduzione in ceppi degli indagati : operazione spettacolare andata a monte a seguito della pubblicazione. Bene, i CC non hanno mai smentito i PM di Napoli : per? riflettiamo : quale interesse potevano avere loro a pubblicare le relazioni ? Non vi sembra un altro elemento che fa riflettere sulla asserita conoscenza Baldini-Auricchio ?

f.L?intercettazioni di Zavaglia

Ora andatevi ad ascoltare qui l?intercettazione di Zavaglia, fatta nel 2004/05, e fatemi sapere cosa ne pensate di ci? cui lui era venuto a conoscenza?

3. Torino ha colto la palla al balzo

Negare che si volesse far fuori la coppia Moggi-Giraudo vuol dire negare l?evidenza. Ma come farlo ? Come mandare a casa un manager che vuol fare diventare la squadra la pi? importante e ricca al mondo ? Inoltre :

a.Le voci di corridoio di Marchionne

Cos? insistenti che la IFIL ? dovuto intervenire con un comunicato ufficiale per smentire la presunta dichiarazione. Quale ? La Juventus ? un asset del quale l?IFIL si deve disfare velocemente, luglio 2006 ( basta cercare su google : cessione juve marchionne fiat ifil )

b.La dichiarazione di De Meo

Grazie al recupero dell?immagine di Lapo e alle sconfitte della Juve, la FIAT ha potuto riguadagnare fette di mercato

c.L?intervista di John Elkann a Libero

La Juve un asset, i tifosi clienti.

Etc, etc. segnali ce ne sono tanti

Purtroppo, questi signori godono di una congiunzione astrale particolarmente favorevole : non ci sono pi? Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli e Giovannino Agnelli. Quest?ultimo sarebbe stato perfetto per la successione : juventino, vero di passione, si allenava anche con la squadra. Morti tutti, coloro che sono rimasti, possiamo affermare con pacatezza, non sono proprio proprio appassionati di Juve.

Dunque, quale migliore occasione di defenestrarli a seguito dello scandalo mediatico, meglio definito calciopoli ?

Dopo aver sentito l?intercettazione di Zavaglia, pensate ancora che a chiamare Baldini alla Juve sia stato Capello ?

Per concludere : la distruzione della Juve ? operazione bipartisan : come vedete, un po? tutti avevano interessi a farlo, chi per un motivo e chi per un altro. Come dite ? La Storia della Juve ? I loro tifosi ? Capiranno, capiranno?e se non vogliono capire, glielo faremo capire?

cosa dire continuate il vs lavoro ma come vorrei spaccare la faccia a questi ladri e delinquenti, perch? tra loro ed un mafioso mandante di omicidi cambia solo una laurea il pi? delle volte ed una casa in una zona perbene senza dover fuggire alla polizia.

Comprendo il tuo astio, veramente rancoroso.

Per parte mia, come gi? detto altrove, continuer? a commentare sentenze ed affini fino alla conoscenza della verit? oggettiva, non quella evidentemente stabilita a tavolino nei salotti che contano.

Quindi, buona lettura Mimmo!

Sempre Forza Juve ( nonostante tutto )

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Le Calende Greche - 18.1

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori.

Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara.

29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale.

17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso).

Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?.

Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.

29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo.

13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio.

30 Maggio 2008 : La deposizione di Franco Carraro ? slittata al 13 giugno per uno sciopero degli stenotypisti. Al dirigente era stata proposta la trascrizione manuale dell'interrogatorio, ma l'ex numero uno della Figc ha deciso di rinviare l'interrogatorio.

Inoltre, Luigi Sena, il legale dell'arbitro Tiziano Pieri, che diresse Bologna-Juve del 12 dicembre 2004 ha depositato una perizia messa a punto da un ex arbitro, consulente della difesa, per dimostrare che la quasi totalit? delle decisioni adottate nel corso della partita del 12 dicembre 2004 (vinta 1-0 dai bianconeri tra mille polemiche) sarebbero state invece esatte, contrariamente a quanto sostiene l'accusa. Nel corso dell'udienza preliminare, che si ? svolta nell' aula bunker di Poggioreale davanti al gup Eduardo De Gregorio, il legale di Pieri ha chiesto il proscioglimento dell'arbitro.

13 Giugno 2008 : Si ? svolto, davanti al Gup di Napoli Eduardo De Gregorio, l'interrogatorio dell'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro nell'ambito dell'udienza preliminare per Calciopoli. Carraro ? imputato, in particolare, di presunte pressioni sui designatori arbitrali per "dare una mano" alla Lazio nel campionato 2004-2005. Accusa che l'ex presidente della Federcalcio ha respinto, sottolineando che il suo unico intento era che tutto si svolgesse secondo le regole. Inoltre ha precisato di non aver aver mai avuto alcun interesse nella formazione delle cosiddette "griglie" arbitrali e di non averne mai parlato con i designatori Bergamo e Pairetto. Quanto ai rapporti con Moggi, Carraro ha sostenuto che con l'ex dg della Juventus era tenuto a parlare in quanto dirigente della societ? di calcio che dava il maggior numero di giocatori alla Nazionale. E ha aggiunto, comunque, di non aver mai parlato con Moggi di arbitri e di designazioni. L'udienza preliminare riprender? il 7 luglio.

7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati

2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

27 Maggio 2008 : Uno sciopero dei trascrittori del tribunale di Roma fa saltare i confronti tra Franco Baldini e i calciatori Giorgio Chiellini (Juventus) e Davide Baiocco (Catania). I faccia a faccia sono stati rimandati al 17 giugno (Baldini-Baiocco) e alla fine dei campionati Europei (Chiellini ? fra i convocati azzurri). I confronti erano stati disposti alla luce delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni dei tre testimoni in relazione ai trasferimenti dei due calciatori alla Juventus.

19 Giugno 2008 : confronto Baldini-Baiocco

Il faccia a faccia pero' e' servito a ben poco perche' i due 'contendenti' sono rimasti sulle stesse posizioni. "In un incontro avvenuto anni fa nell'ufficio del procuratore Stefano Antonelli - ha ribadito anche oggi Baldini - Baiocco, all'epoca al Perugia e gia' nel mirino della Roma, mi disse che aveva subito pressioni da parte del presidente Luciano Gaucci perche' firmasse per la Gea, passaggio propedeutico al suo trasferimento alla Juventus". Baiocco, ora al Catania, ha escluso ogni tipo di pressioni: "Non mi ricordo di aver detto questo ad una persona che conoscevo per la prima volta. Rifiutai la Roma perche' il mio contratto sarebbe scaduto dopo un anno e mezzo e volevo valutare altre opportunita'".

? : confronto Baldini-Chiellini

3) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

?

4) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

?

Procedimenti archiviati :

1) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto

3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova

9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati.

A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente.

7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini.

5) Processo Adamo Bove

22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine.

6) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC

11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula

22 Maggio 2008 : ricorso irricevibile

7) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve

18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula

22 Maggio 2008 : ricorso inammissibile

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 18.1 Continua

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Joined: 21-May-2007
323 messaggi
Mimmo,

come detto, capisco il tuo rancore, ? ampiamente comprensibile.

Ti invito, per?, a ponderare bene le tue intenzioni : la protesta per strada sarebbe certo un fatto eclatante, ma io ho sempre creduto nella "coscienza di classe" del tifoso juventino. Ogni giorno, quando mi capita di scambiare due chiacchiere con un nostro fratello, mi accorgo subito della differenza che c'? se ha "solo" letto la rosea o ha provato ad informarsi diversamente.

Debbo dire che leggere la rosea al Bar ? esercizio di diletto, senza alcun impegno. Cionondimeno, i suoi titoloni, strillati, hanno pi? valenza di ore di discussione con tanto di riferimenti.

Informarsi, tenersi informati, fare collegamenti fra i riferimenti ? operazione "difficile" e "pesante" : mi capita spesso, sai, di accorgermi che l'interlocutore dopo pochi minuti ? "andato". Nonostante questa consapevolezza, io non mollo : avr? ripetuto cento, mille volte le cose che mi sembra che mi si arrivi ad evitare quando mi si vede arrivare : "Ecco, ? arrivato 'o pesantone!".

Il mio contributo alla causa ? in questo topic che vive da pi? di un anno e mezzo : ho pensato a metodi alternativi, come organizzare una "Serata Juve" con mia concione al bar, o intervenire presso gli Juve club locali : ecco, a parte che dove sto io di Juve Club ce ne sono pochi, in ogni caso sarebbero espedienti, appunto, locali.

Per cui Mimmo, il mio consiglio ? il solito : diffondere, diffondere. Se poi vuoi comunque organizzare proteste, che dire, ti capirei perfettamente.

Ciao,

Antonio

caro antonio, la mia intenzione non ? quella di fare una cosa eclatante, ma quella di rendere pubblico il vero sentimento bianconero.

come te mi capita ma di rado di incontrare fratelli bianconeri, a napoli purtroppo ce ne sono una quantita indefinita ma nascosti e spesso non ci si incontra, e cmq mi rendo sempre pi? conto che sono tutti molto dispiaciuti e molto dubbiosi, in calabria poi non nem parliamo proprio quanti amici mi dicono che vorrebbero una protesta vera e civile.

non si tratta solo di far pubblicit? ma far capire a questa dirigenza ed a questa propriet? che non ne possiamo pi? di queste prese in giro.

come si pu? fare a non rendersi conto che il ns silenzio e la nostra civilt? viene scambiata per un atteggiamento remissivo, e da loro carta bianca su come comprtarsi senza tenere conto del sentimento popolare.

la juve ? un bene di tutti e per questo merita di essere resa la verit?, e per questo noi meritiamo rispetto, e la storia della juve merita cmq una difesa netta e decisa.

non basta solo la sede di un tribunale, e non bastano pi? le singole iniziative di gruppo a cui io appartengo come giulemanidallajuve, ci vuole un'iniziativa popolare che faccia capire che ? ora di darsi una regolata, fare un sit-in alle figc alla lega in corso galileo ferraris presso le sedi regionali della figc far capire che il popolo juventino ? sveglio, ? vivo, e cmq non accetta di essere messo cos? alla merche di tutti e alla gogna per ogni cosa. inoltre credo che proprio il ns silenzio ha autorizzato gli organi competenti come magistratura e quant'altro a proseguire nella campagna di distruzione che va avanti da due anni, se non ci si muove si rischia di essere bersaglio perenne di moratti & Co., questo non pu? essere pi? tollerato, nelle sedi competenti non valiamo nulla siamo chiusa da un sistema che non da risalto a noi, ma se facciamo una protesta a livello nazionale con tanto di comunicato stampa vedrai che prenderanno in considerazione le ns riflessioni e lamentele. non credo con questo di risolvere le cose, non sono uno sprovveduto, ma spero di dare per una volta un segnale ai media e agli organi competenti, come hanno paura degli altri ma per la violenza che abbiano paura di noi ma perch? siamo un popolo civile ma che pensa e pu? pesare molto in tutte le direzioni, siamo ancora 14ml.

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Joined: 25-Sep-2006
38 messaggi
Tarallucci e vino - 29.1

Attinente con la discussione di cui ai punti 1 e 2 della sentenza Tar di GLDMJ, ovvero la violazione della costituzione del giudice naturale, con molto piacere riporto le dichiarazioni del giudice Giuseppe Benedetto, giudice della FIGC dimessosi il 18 luglio 2006 in aperta polemica con i vertici della giustizia sportiva per quello che andava avvendendo ( grazie a kefeo di averlo ricordato e a firewall76 di averlo conservato e riportato ).

?Quale insegnamento i cittadini di domani possono trarre dall?incredibile processo tutto e solo mediatico a cui abbiamo assistito in questi giorni, in una sentenza annunciata pi? che dai giudici o dai magistrati direttamente dal popolo? Facile coprirsi le spalle con le intercettazioni. Ma prego, prego. Qualcuno potrebbe farmi vedere dove sta l?illecito??

Ha letto la sentenza di venerd? scorso, ha seguito il lavoro del presidente della Caf Ruperto e del commissario straordinario Guido Rossi. Poi scrive la lettera.

?Ne ho ribrezzo. Non sono rassegnato, sono semplicemente indignato?.

Quindi le dimissioni.

?Voglio stare a posto con la mia coscienza. Si trovi un altro giudice, caro Rossi?

?E? stato il processo pi? importante della storia del calcio italiano e non ? stato possibile riscontrare neanche una singola partita truccata. Non c?? per? un illecito quindi tutto diventa strutturale, un unico sistema. Ma l?illecito strutturale sta al diritto sportivo esattamente come la concussione ambientale sta al diritto penale. Caro Rossi, perch? non diciamo davvero le cose come stanno e che non si ? riusciti a trovare nulla??

?Non sono state rispettate le regole e sono state utilizzate modalit? piuttosto anomale nella strutturazione del processo?.

?Ovvio. Non c?? stato neanche il tempo necessario. Perch? l?accusa ha avuto tempo per formulare le sue accuse mentre la difesa non ha avuto neanche il tempo di ascoltare le intercettazioni in aula? Perch? gli avvocati difensori non hanno avuto la possibilit? di produrre testimonianze proprie? E poi, una camera di consiglio che dura pi? del processo, che non riesce a evitare fughe di notizie con giornali che pubblicano la sentenza prima ancora che sia emessa, ha qualche senso? Il processo ? sui giornali o nelle aule??

?Senza entrare nel merito, mi sembra per? che ci sia stato uno stravolgimento della giustizia sportiva. C?? una cupola che ha condizionato il campionato senza condizionare le singole partite. Non vien fuori nessun caso di articolo 6 e non ? possibile pensare che una somma diarticoli possa fare un articolo 6. Ci sono state violazioni delle norme dei doveri e obblighi di lealt?. Ovvio. Ma episodi di illecito semplicemente non esistono. Quando si ? trattato del caso del Genoa calcio retrocesso in serie C sono state trovate le mani nella marmellata. Cio? le borse con i soldi. La corruzione. Qui soldi non ce ne sono e quando non si trovano i reati e non si trovano gli illeciti tutti diventiamo magicamente concussi e concussori. E tutti iniziano a parlare di un?ambiente. Di un diffuso malcostume. Ma nulla di tutto ci? si potrebbe risolvere con delle condanne per responsabilit? oggettiva?

Infine, la dichiarazione pi? pertinente al discorso che abbiamo fatto sulla costituzione del giudice naturale.

?Mi chiedo come sia possibile non indignarsi. Se Cesare Ruperto non fosse stato in pensione non sarebbe stato nominato presidente Caf. Questo perch? i magistrati non possono far parte della giustizia sportiva. E quindi Guido Rossi ha avuto la non proprio eccellente idea di nominare tutti i nuovi giudici praticamente alla vigilia del processo. Ma non sono stati sostituiti solo i magistrati. E? stato direttamente rivoluzionata tutta la Caf. Sono stati cambiati anche gli avvocati. Ora. Se io dovessi essere processato da un giudice nominato dal mio accusatore e che durante la camera di consiglio pensa pure di andarsene in Parlamento a spiegare cosa ? l?etica e cosa ? un sistema pulito e sano, io sinceramente non starei tanto tranquillo. Quindi, o il processo ? una farsa oppure qui ognuno fa un po? come crede sia giusto fare. Come si fa a portare avanti un processo senza alcun criterio oggettivo? Vogliamo una giustizia sportiva oppure una bella giustizia tribale??.

Non credo abbia bisogno di commenti se non che il giudice Giuseppe Benedetto va a fare il paio con il Prof. Mario Serio, componente della Corte Federale : due transfughi che non hanno avuto il giusto risalto sugli organi di stampa, e quindi le loro dichiarazioni valgono a poco. Volete un esempio : in settimana, tutti sapevano del "saluto" di Moggi a Baldini ma nessuno sapeva qual'era stata l'occasione che li aveva fatti incontrare, cio? pi? importante il "saluto" di Moggi che il confronto Baldini-Baiocco!

Tarallucci e vino - 29.1 Continua

ENCOMIABILE

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 31

Stiamo leggendo i punti presentati dall?associazione GLMDJ nel ricorso presentato al Tar. Abbiamo gi? letto i primi sei punti che riassumo :

1)Violazione della costituzione del giudice naturale ( C.U. n. 14 )

2)Violazione della costituzione delle corti sportive della FIGC ( C.U. n.15 )

3)Violazione della procedura : Commissioni Disciplinari-CAF non CAF-Corte Federale

4)Riduzione unilaterale della tempistica del processo ( C.U. n.12 )

5)Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche

6)Violazione dell?art.6 del C.G.S.

Pi? conciso di cos?...spero comunque che finora sia tutto chiaro : bene, procediamo.

?7) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, e 6 del C.G.S.; errore di presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta.?

L?applicazione contraddittoria dell?art.6 ? stata gi? contestata al punto 6 di cui sopra. Leggiamo cosa contesta adesso l?associazione.

?Si contesta inoltre che i comportamenti ascrivibili al sig. Moggi possano essere imputati alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, atteso che l?art. 2, IV comma, del C.G.S. prevede detta forma di responsabilit? solamente per chi rappresenta la societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le societ? rispondono solamente a titolo di responsabilit? oggettiva, con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili.?

Ah, ok, ora ? chiaro : l?associazione contesta che alla Juve sia stata rifilata la responsabilit? diretta, visto che i comportamenti sleali sono ascrivibili al suo Direttore Generale. La storia la sappiamo, avendo letto le sentenze Ruperto e Sandulli. In effetti, se ci si fosse limitati alla evidenza, cio? contestare i fatti al Direttore Generale, in Serie B non ci potevano mandare. Sembra incredibile, ma ? cos? : per poter ascrivere la responsabilit? diretta occorre che le malefatte vengano commesse da dirigenti con potere di firma : ora, un Direttore Generale, tale potere di firma non ce l?ha : per? ce l?ha l?Amministratore Delegato, ergo il Dott. Giraudo. Bene, come coinvolgere il Dott. Giraudo nelle marachelle del Direttore Generale, Luciano Moggi ? Ecco come fa Ruperto :

Pag. 79 della sentenza CAF :

?La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica.?

Seguono una serie di ?evidenze?, e si conclude cos? a pag. 89 :

?Gli atti posti in essere da Moggi e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la condotta addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacch? la soglia di punibilit? viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica).?

A questa posizione, necessaria per la contestazione della responsabilit? diretta alla Juve, si adeguer? il Prof. Sandulli Piero nella sentenza della Corte Federale.

Andiamo avanti col Tar per leggere cosa ne pensa l?associazione di questa cosa.

?Ora, Moggi non era amministratore della societ?, e non aveva poteri di rappresentanza legale della stessa, ma era solo autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive, come si evince dal censimento annuale.?

Infatti, e inoltre?

?Per quanto riguarda, invece, Giraudo, il lodo arbitrale non specifica le condotte attribuitegli, ma solamente una comunione di intenti con il Moggi, quasi una sorta di associazione a delinquere, desunta da una telefonata intercorsa tra i due.?

La telefonata cui fa riferimento l?associazione ? una delle ?evidenze? di cui sopra : quella famosa in cui Moggi e Giraudo si dicono che comincia un altro campionato, uno da fare in campo e uno da far fuori : vi lascio immaginare come ? stata interpretata questa frase dagli ?inquirenti? : frase, ovviamente, estrapolata dal contesto, pi? volte riportato da Moggi : ma a che serve ? a Moggi nessuno gli crede?

?Le condotte illecite e di interferenza con il mondo arbitrale appaiono invece riconducibili al solo Moggi, con la conseguenza che delle stesse la Juventus non poteva essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilit? diretta.?

Gi?, ma in questo caso come accontentare il nostro avvocato difensore (?) che aveva chiesto come pena congrua, dato che non si commettono vergogne superiori a quelle di Fiorentina e Lazio, la Serie B come loro ?

?8) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, 6 e 13 del C.G.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, illogicit? ed ingiustizia manifesta, disparit? di trattamento.?

Altro argomento portato da altri e, purtroppo, miseramente bocciato : eccesso di sanzioni, addirittura cumulo di sanzioni.

?Il pesantissimo quadro sanzionatorio inflitto alla societ? bianconera ? frutto di un?errata applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 6, III comma, 13.1, lett. G) o H) del C.G.S.

In particolare, appare sprovvista di fondamento normativo la non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006; per di pi?, detta sanzione appare illegittima, in quanto per detto campionato non esiste alcun atto di indagine;?

?e questo lo ha detto anche Pancalli, appena insediatosi, in una trasmissioni radiofonica in cui glielo chiesero : l?UEFA non aveva fatto nessuna pressione per assegnare lo scudetto 05/06 : voleva sapere chi doveva partecipare alla Champions, null?altro?

?inoltre il campionato di competenza, cui occorre fare riferimento, ai sensi dell?art. 13, lett. g), ? quello di appartenenza della societ? al momento di realizzazione dell?illecito.

Si aggiunga che l?art. 6, III comma, del C.G.S. non contempla un cumulo di sanzioni, ma solo la ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite, mentre nel caso di specie si ? violato il principio del ne bis in idem.?

Anche questo ? evidentissimo : ci hanno dato tutte le sanzioni possibili, quando invece si sarebbe dovuto applicare l?art.6 comma III che riporto :

?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

[?]

3. Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

[?]?

?e quindi?

?Art. 13 Sanzioni a carico delle societ?

1. Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi:

[?]

g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;

h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

[?]?

Come la mettiamo ?

Tarallucci e vino - 31 Continua

1) Violazione dell?art. 3 della legge n. 280/2003; eccesso di potere per violazione dell?art. 27 dello statuto della F.I.G.C.; eccesso di potere per violazione dei principi del giudice naturale precostituito e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento di giustizia sportiva.

2) Violazione delle norme del C.G.S. attinenti alla costituzione ed alla procedura delle Corti di Giustizia della F.I.G.C.; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; violazione degli artt. 24, 25, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di nomina dei membri della C.A.F.; sviamento di potere; incompetenza; illegittimit? del C.U. n. 12 del 15/6/2006 del Commissario Straordinario per violazione degli artt. 30, 31 e 32 dello Statuto federale.

3) Eccesso di potere per violazione degli artt. 30, V comma, 31, I comma, e 32 dello Statuto federale, degli artt. 25 e 37 del C.G.S.; incompetenza.

4) Riduzione del principio del contraddittorio; violazione dell?art. 30, I e II comma, dello statuto federale e dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I.; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria e della motivazione.

5) Eccesso di potere per motivazione erronea; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell?art. 2 della legge n. 241/90; inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche.

6) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria e violazione dell?art. 6 del C.G.S.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittoriet?; eccesso di potere per disparit? di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalit?.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 35

Scusate, sono in ritardo con la pubblicazione della puntata : ogni mi capita di dover lavorare ;-)

Allora, il Tar ha bocciato il ricorso dell?associazione GLMDJ ritenendolo inammissibile e, di conseguenza, facendo a meno di discutere i punti presentati nel ricorso che ripropongo :

1)Violazione della costituzione del giudice naturale ( C.U. n. 14 )

2)Violazione della costituzione delle corti sportive della FIGC ( C.U. n.15 )

3)Violazione della procedura : Commissioni Disciplinari-CAF non CAF-Corte Federale

4)Riduzione unilaterale della tempistica del processo ( C.U. n. 12 )

5)Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche

6)Violazione dell?art.6 del C.G.S. : somma di art.1 == art.6

7)Violazione degli art.1 e 2 : attribuzione della responsabilit? diretta alla Juve

8)Erronea applicazione dell?art.13 : eccesso di sanzioni

9)Violazione art.3 legge 241/90 : La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

10)Disparit? di trattamento

11)Violazione degli artt.39, 49, 81 e 82 del Trattato CE : superata la soglia del 10% del volume di affari annuo come danno economico subito a seguito della imposizione delle sanzioni.

Nella puntata precedente, abbiamo analizzato il punto 3 delle motivazioni della sentenza Tar che sancisce l?inammissibilit?. Cerco di riproporlo schematicamente, cos? da rendere chiari ( ?almeno spero! ) i motivi succitati :

1. La natura dell?atto della Camera Arbitrale del Coni.

Come prima cosa, anche perch? sollecitato dalle opposizioni rappresentate da FIGC, Coni e Ambrosiana ( capisco le prime due, ma la terza perch? ? presente ? Per scongiurare la bench? minima possibilit? che vengano invalidate le carte che gli consegnano lo scudetto di cartone e, di fatto, gli scudetti di bachelite degli anni a venire ? ), dicevo, come prima cosa il Tar si deve occupare della natura dell?atto dell?arbitrato : gli oppositori menzionati sostengono che non ? un atto amministrativo. Ora, capisco che il Tar per sostenere che invece lo ? vada a riferirsi a precedenti sentenze del Consiglio di Stato, e va bene; ma come si pu? sostenere che le sentenze emesse dall?arbitrato non sono atti amministrativi, mentre le sentenze che riformano, ovvero le sentenze della Corte Federale lo sono ?!?

2. La composizione e lo scopo statutario dell?associazione GLMDJ

L?associazione ? composta da piccoli azionisti e tifosi. Il suo scopo ? di ?di promuovere tutte le iniziative presso qualsiasi Autorit?, giudiziaria e/o amministrative e/o sportive, ? atte a tutelare gli interessi degli associati, azionisti, tifosi - simpatizzanti della Juventus ? allo scopo di ottenere tutti i possibili miglioramenti di tutela giuridica a difesa dei loro interessi economici, finanziari, morali e di immagine degli stessi ??

3. Fondamenti giuridici della legittimit? del ricorso

3.1 Art.9 della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Riporto l'articolo :

"Art. 9 Intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonch? i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt? di intervenire nel procedimento."

Come si legge, ci sarebbe la possibilit? di intervento nel procedimento amministrativo di soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati.

Il Tar, per?, si rif? ad un paio di sentenze del Consiglio di Stato che affermano la legittimit? della facolt? di intervento nel procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi diffusi ?se sussista un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalit? dell?azione amministrativa, di cui ? titolare la generalit? dei cittadini (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 29/8/2002, n. 4343; Cons. Stato, Sez. III, 4/11/2003, n. 458)?.

Ne deriva la necessit? di fare una valutazione se in questo caso sussista l?interesse ?qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalit? dell?azione amministrativa?.

3.2 Art.27 della legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Anche in questo caso, riporto l'articolo :

Art. 27 Tutela degli interessi sociali e collettivi

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell?interesse dell?associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalit? generali perseguite dall?associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l?annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalit? di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altres? ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell?articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sembra bello anche quest'altro articolo, ma leggiamo cosa dice il Tar : "pur riconoscendo alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, presuppone la lesione dell?interesse collettivo perseguito dall?associazione, e non d? ovviamente per scontata la sussistenza della legitimatio ad causam."

Ne deriva la necessit? di fare una valutazione in merito alla sussistenza della lesione di tale interesse collettivo perseguito dall?associazione.

PS L'uso dell' "ovviamente" mi sembra del tutto gratuito...

4. Valutazioni di cui al punto 3

4.1 Interesse qualificato

L?Interesse non viene definito qualificato perch? :

a.L?associazione non fa parte dell?ordinamento sportivo

b.L?associazione ? sorta il 30/08/06

c.L?associazione non ha partecipato all?arbitrato : conseguenza immediata ? la preclusione di procedibilit? alla giurisdizione amministrativa

d.Il diretto protagonista ha accettato la sentenza dell?arbitrato, non ricorrendo al Tar

4.2 Interesse differenziato

Il Tar dice che non ? sufficiente il mero scopo associativo od il suo statuto per rendere differenziato un interesse, specie quando lo scopo associativo si risolva nella finalit? di proporre l?azione giurisdizionale.

4.3 Interesse collettivo

Qua il Tar glissa molto : avrebbe dovuto dare delle motivazioni a supporto dell'art.27 della legge 383/2000 e invece dice solo "potendosi anche dubitare che sia azionato un interesse riferibile a tutta l?associazione in modo complessivo ed unitario." e questo lo dice a corollario della mancata impugnativa degli atti federali.

5. Tutela degli interessi patrimoniali

A parte gli articoli di cui sopra che avrebbero dovuto legittimare il ricorso al Tar dell'associazione e demoliti come abbiamo visto, mi sembra che non esistano strumenti giuridici a disposizione di piccoli azionisti che vogliano tutelare i propri interessi. Anzi il Tar va in direzione opposta riportando sentenze sue e del Consiglio di Stato per dire che a tutelare gli interessi degli azionisti ? deputata la sola societ?. La qualit? di socio non individua la titolarit? di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali.

6. Tutela degli interessi passionali

Ma vi pare che possano riconoscere i tifosi come portatori di interessi ? Ecco cosa dice il Tar : anche sotto questo profilo, appare ben difficile che lo stesso possa tradursi nella titolarit? di una posizione qualificata.

Chiusura di rito :

?4. - Le considerazioni che precedono impongono una pronuncia di inammissibilit? per difetto di legitimatio ad causam dell?associazione ricorrente.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; le stesse possono invece essere compensate nei confronti del Ministero per i Giovani e lo Sport, in ragione della limitata attivit? defensionale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti C.O.N.I., F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) per ciascuna parte creditrice.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008.

Italo Riggio Presidente

Stefano Fantini Componente,est.?

Le motivazioni viste, possono anche essere plausibili, atteso che in Italia non esistono meccanismi tipo ?class action? o cose simili; si prende atto che i piccoli azionisti non hanno modo di vedere tutelati i propri diritti e in situazioni come queste ( alcune tristemente famose ) se la prendono in saccoccia.

Il mio unico commento ? questo :

Atteso che nel ricorso al Tar 1/9/2006, n. 7909, facilmente reperibile sul sito relativo, viene immediatamente pronunciata la inammissibilit? del ricorso, gi? in fase di istanza sospensiva, non capisco perch? nel ricorso in questione sebbene non sia stata accettata l?istanza sospensiva, ? stata accettata l?istanza di merito. Bene, quando poi si ? andati a discutere l?istanza di merito si ? definita l?inammissibilit? del ricorso! Mi pare che l?unica differenza sia che nel primo ricorso, i ricorrenti sono persone fisiche mentre nel secondo ? una associazione; ma la formulazione del ricorso mi pare la stessa : qualcuno sa il perch? di un siffatto comportamento da parte del Tar ?

Attendo commenti, poi passo all'analisi del ricorso al Tar dell'Ego di Napoli.

Tarallucci e vino - 35 Continua

1) Violazione dell?art. 3 della legge n. 280/2003; eccesso di potere per violazione dell?art. 27 dello statuto della F.I.G.C.; eccesso di potere per violazione dei principi del giudice naturale precostituito e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento di giustizia sportiva.

2) Violazione delle norme del C.G.S. attinenti alla costituzione ed alla procedura delle Corti di Giustizia della F.I.G.C.; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; violazione degli artt. 24, 25, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di nomina dei membri della C.A.F.; sviamento di potere; incompetenza; illegittimit? del C.U. n. 12 del 15/6/2006 del Commissario Straordinario per violazione degli artt. 30, 31 e 32 dello Statuto federale.

3) Eccesso di potere per violazione degli artt. 30, V comma, 31, I comma, e 32 dello Statuto federale, degli artt. 25 e 37 del C.G.S.; incompetenza.

4) Riduzione del principio del contraddittorio; violazione dell?art. 30, I e II comma, dello statuto federale e dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I.; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria e della motivazione.

5) Eccesso di potere per motivazione erronea; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell?art. 2 della legge n. 241/90; inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche.

6) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria e violazione dell?art. 6 del C.G.S.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittoriet?; eccesso di potere per disparit? di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalit?.

7) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, e 6 del C.G.S.; errore di presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta.

8) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, 6 e 13 del C.G.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, illogicit? ed ingiustizia manifesta, disparit? di trattamento.

9) Violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90; errore dei presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta.

10) Eccesso di potere per motivazione erronea e disparit? di trattamento.

11) Illegittimit? degli atti impugnati e degli artt. 1, 2, 6 e 13 del C.G.S. della F.I.G.C. per contrasto con gli artt. 39, 49, 81 e 82 del Trattato C.E.

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Meno male, cccp, mi fai stare in apnea.

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Tarallucci e vino - 36

Sempre grazie a tutti per gli interessamenti e...le apprensioni!

Con questa puntata, iniziamo l?analisi della sentenza del ricorso al Tar presentato dall?associazione L?Ego di Napoli. L?associazione, senza fine di lucro, sorta nel 2004, leggo dal sito, "? impegnata nella promozione e nella diffusione dei temi a cittadinanza partecipata, del rispetto delle leggi, della legalit? democratica e della tutela della sicurezza."

L'associazione ha inteso presentare il ricorso contro l?assegnazione dello scudetto 2005/06 all?Ambrosiana; atto, questo, che ? stato visto come lesivo dei principi che ci si propone di diffondere.

Ricordiamo che l?assegnazione dello scudetto 05/06 ? stata ?legittimata? dalla farsa del comitato di saggi nominati dal Commissario Straordinario : costui si ? difeso dicendo che tale assegnazione gli ? stata imposta dall?UEFA che voleva sapere i nomi delle squadre che dovevano partecipare alle Coppe. Il suo successore, Pancalli, ha affermato che, appunto, l?UEFA voleva conoscere i nomi delle squadre che dovevano fare le Coppe, non chi ha vinto il campionato 05/06; ha anche aggiunto che non era in essere nessun obbligo di assegnazione dello scudetto 05/06. Era dal 1998, anno domini, che il Commissario Straordinario, all?epoca assiso nel cda dell?Ambrosiana, voleva assegnare uno scudetto a tavolino alla propria squadra del cuore : il tempo, nel suo caso, gli ? stato galantuomo : ha dovuto aspettare solo otto anni e si ? preso una bella rivincita su quel rigorillo che anche oggi, andandoglielo a chiedere, l?arbitro Ceccarini risponde dicendo che, anche rivedendolo con tutte le moviole, a tutt?oggi non te lo avrei dato. Annosa questione che fece inalberare il (pseudo)tranquillo Simoni, che da allora cominci? ad esternare i soliti veleni, come protocollo comanda.

In tanti anni di regno morattiano, lo scudetto non l?abbiamo mica vinto sempre noi : ma loro vogliono solo i nostri scudetti e non quelli del Milan, Roma, Lazio, etc. Vabb?, andiamo avanti.

Il Tar, all?epoca, non ha accolto l?istanza cautelativa, ma, come nel caso del ricorso al Tar dell?associazione GLMDJ, ha accolto l?istanza di merito. Purtroppo, nel caso dell?associazione GLMDJ il ricorso ? stato poi definito ?inammissibile?; nel caso dell?associazione L?Ego di Napoli il ricorso ? stato giudicato ?irricevibile?. Leggiamo, dunque, e vediamo perch?.

?REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo RIGGIO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11384 del 2006 Reg. Gen. proposto dall?Associazione L?Ego di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Raffaele Di Monda, dal medesimo rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Tribunale;?

I componenti la corte sono gli stessi del ricorso dell?associazione GLMDJ : brutta premessa, ma d?altronde le due discussioni in aula sono avvenute lo stesso giorno.

?CONTRO

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?Avv. Luigi Medugno, presso il quale ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

e nei confronti

della F.C. Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli e Adriano Raffaelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell?Avv. Letizia Mazzarelli, alla Via Panama n. 58;?

Ricorderete che l?Ambrosiana era presente anche nell?altro ricorso. Qui la sua presenza mi sembra pertinente : il ricorso ? contro un atto che esplicitamente la favorisce, cosa volete, sono le conseguenze di collocare gli uomini ?giusti? al posto giusto, non ? vero ?

Vi posso dire una ulteriore cosa che, all?epoca, mi fece cadere le braccia pi? in basso di quanto gi? non le avessi ? Voi ricorderete che poi lo scudetto di cartone ? stato festeggiato, con rito privato e per invito : si sono presentati tutt?un insieme di quelli che io chiamo vetero-interisti, ovvero gli oltranzisti, quelli non disposti ad alcun compromesso, quelli che vivono nella stessa realt? virtuale del loro presidente e guai a chiunque ( ?anche interisti stessi, pi? critici di loro, ovviamente! ) gliela tocchi. Lo so, sto trascendendo, ma lasciatemelo dire : quanti personaggi hanno perso la mia stima in quella occasione : certo, loro dormono lo stesso, per carit? : ma io non compro pi? loro libri, non leggo pi? loro articoli, non sento pi? loro canzoni, non vedo pi? loro trasmissioni, etc. Vorrei chiedere, sempre a loro : ma voi, e non ho difficolt? a riconoscere in qualcuno un certo grado di cultura, ripeto, voi, come avete fatto a festeggiare uno scudetto cos? ? Con la giustificazione che le prime due imbrogliavano ? Faccio una inutile domanda : che gli altri imbrogliassero ne siete convinti pienamente ? Intendo, dopo due anni e tante cose venute a galla, il vostro convincimento resta pieno, compiuto ? Ma la difesa a spada tratta di questa assegnazione ( questa sentenza Tar ? del 14 Maggio di quest?anno ) nonch? dell?intera sentenza, mi fa capire che loro a questo scudetto ci tengono, eccome!

?e con l?intervento ad adiuvandum

del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Alberto Scotta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Martinetti, Giorgio Giacardi e Roberto Colagrande, presso quest?ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Paisiello n. 55;?

Benemeriti!

?per l?annullamento

del provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005 - 2006 all?Inter Football Club, emesso dalla F.I.G.C. in data 26/7/2006; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.?

Ecco il motivo del ricorso, come abbondantemente anticipato.

?Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e della F.C. Internazionale Milano S.p.a.;

Visto l?atto di intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15/5/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l?Avv. Di Monda per l?associazione ricorrente, gli Avv.ti Perli e Raffaelli per la controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., l?Avv. Giacardi per il Comitato interveniente, nonch? l?Avv. Medugno per la Federazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.?

?visto che non abbiamo nessuna fretta, mi fermo qui : nella prossima puntata si ?attacca? il fatto, cos? ci daremo una bella rinfrescata alla memoria.

Tarallucci e vino - 36 Continua

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Tarallucci e vino ? 37

Abbiamo appena iniziato il commento della sentenza Tar relativa al ricorso presentato dall?associazione L?Ego di Napoli. Obiettivo del ricorso ? l?annullamento dell?atto con il quale si assegna lo scudetto 2005/06 all?Ambrosiana. Viene evidentemente contestato che nell?anno in questione non vi sono n? indagini n? prove : la revoca dello scudetto 05/06 alla Juve avviene per l?onda lunga delle sanzioni adottate ai sensi dell?art.13 del Codice di Giustizia Sportiva. Il buon Guidone Rossi, circondatosi di amici di comprovata fede, nascondendosi dietro una improbabile richiesta pervenuta dall?UEFA ( mai visto tale documento, per esempio ) nomina ad personam uno sparuto gruppo di ?saggi? i quali, inaspettatamente, conferiscono lo scudetto all?Ambrosiana. I dirigenti di tale compagine, loro malgrado, si vedono costretti ad accettare quello che si potrebbe definire un regalo bello e buono ma viene da loro impalmato come titolo concretamente meritato. Va dunque festeggiato e difeso con il coltello fra i denti.

Bene, proseguiamo nella lettura del Tar, riprendendo dal Fatto.

?F A T T O

Con atto notificato nei giorni 23/11/06 e seguenti e depositato il successivo 7/12 la ricorrente, associazione senza scopo di lucro istituita nel dicembre 2004, impegnata nella promozione e diffusione dei temi della cittadinanza partecipata, del rispetto delle leggi, della legalit? democratica, e dunque anche interessata alla vicenda c.d. ?Calciopoli?, in relazione alla quale ha assunto iniziative nei confronti della Federazione al fine di ottenere una modifica del codice sportivo, volta a convertire la sanzione della retrocessione in sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravit? della violazione, da destinare al finanziamento di progetti a favore dello sport giovanile, ha impugnato il provvedimento della F.I.G.C. in data 26/7/2006, di assegnazione all?Inter F.C. dello scudetto 2005/2006, precedentemente revocato alla Juventus a seguito dell?accertamento degli illeciti sportivi.?

Solo per annotare il giorno in cui l?associazione presenta il ricorso al Tar : 23/11/06, la notifica dell?atto e 07/12/06, il deposito dell?atto.

?Premette di avere avanzato formale istanza all?allora Commissario Straordinario della Federazione perch? provvedesse alla revoca del provvedimento di assegnazione dello scudetto all?Inter, senza ricevere peraltro alcun riscontro.?

Guidone Rossi non ha nemmeno risposto alla richiesta dell?associazione ? Chi lo avrebbe mai detto!

?Esposto dunque di essere titolare di un interesse collettivo e qualificato, e di essere stata danneggiata dal caso ?Calciopoli? se non altro perch? si ? vista revocare la sponsorizzazione (di 50.000,00 euro) gi? riconosciutale dalla Maleam S.r.l. al fine di realizzare corsi di etica sportiva presso le scuole della Campania, deduce a sostegno del ricorso il vizio di eccesso di potere per contraddittoriet?, disparit? di trattamento, perplessit?, illogicit? ed ingiustizia manifesta.?

Ed ecco il motivo del ricorso dell?associazione : la Meleam S.r.l. aveva sponsorizzato l?associazione nell?ambito della realizzazione di corsi di etica sportiva presso le scuole campane. A seguito del provvedimento di Guidone, la Meleam si ? tirata indietro : le saranno cadute le braccia : cosa vai ad insegnare a scuola, se gli scudetti vengono assegnati a tavolino ? Il danno c?? ed ? quantificato in 50.000 euro, e non mi sembrano pochi?

?La Commissione di esperti officiata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per decidere sulle sorti dello scudetto 2005/2006 in caso di revoca del titolo per modificazioni di classifica ha rilevato che l?art. 49 delle N.O.I.F. prevede l?automatica acquisizione del titolo per la squadra che risulta prima classificata;?

Ecco l?art.49 del NOIF :

?Art. 49 Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati

secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A ? proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18?, 19? e 20? posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1?, 2?e 3? posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19?, 20?, 21? e 22? posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C-1a divisione (C1).

[?]?

Perdindirindina, che saggi!

Pleonasticamente, hanno rilevato che la prima classificata vince lo scudetto! Ma l?Ambrosiana ? arrivata terza, o mi sbaglio ?

?gli organi federali possono tuttavia intervenire con apposito provvedimento di non assegnazione allorch? ricorrano motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio ove le irregolarit? siano state di numero e di portata tali da falsificare l?intero campionato.?

Motivi di ragionevolezza ? A Guidone Rossi, parlate di ragionevolezza ed etica sportiva ?

?In questa prospettiva appare evidente che serie ragioni di etica sportiva avrebbero imposto di non attribuire lo scudetto all?Inter, in considerazione di quanto emerso all?esito delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti del designatore arbitrale Pierluigi Pairetto nell?ambito dell?inchiesta sulla frode sportiva, che hanno visto coinvolto un dirigente dell?Inter, nonch? della sentenza di condanna per ricettazione, falsit? in certificazioni, contraffazione ed uso di pubblici sigilli, patteggiata in data 27/4/06 da altro dirigente della medesima societ? con riferimento al falso passaporto del calciatore Alvaro Recoba.?

Non vi esaltate : nel riproporre il Fatto, il Tar riporta le tesi e le posizioni del ricorrente e dell?oppositore non il proprio pensiero?

?Appare, in definitiva, viziata da illogicit? ed incoerente motivazione l?assegnazione dello scudetto 2005/2006 all?Inter, tanto pi? se si procede alla comparazione della posizione dell?Inter con quella della Juventus, che, a seguito dell?accertamento degli illeciti sportivi, a differenza della prima, ha integralmente rinnovato il proprio Consiglio direttivo e si ? dotata di un codice etico.?

Ho comunque l?impressione che di questo codice etico non freghi niente a nessuno, tantomeno ai nostri detrattori storici?

?Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. e la F.C. Internazionale Milano S.p.a. eccependo l?inammissibilit? del ricorso per carenza di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo, oltre che per difetto di legittimazione ad agire, l?irricevibilit? e comunque la sua infondatezza nel merito.

E? intervenuto ad adiuvandum il Comitato ?DifendiAMOlaJuve? concludendo per l?accoglimento del ricorso.

All?udienza del 15/5/2008 la causa ? stata trattenuta in decisione.?

Bene, alla prossima con il Diritto, cio? cosa dice il Tar.

Tarallucci e vino - 37 Continua

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Tarallucci e vino - 38

Abbiamo letto il ?Fatto? riassunto dal Tar in relazione al ricorso presentato dall?associazione l?Ego di Napoli.

L?associazione si occupa anche della diffusione dei principi sportivi e, nell?ambito di un progetto di divulgazione di tali principi presso le scuole campane, era riuscita ad ottenere un contratto di sponsorizzazione da parte della Meleam srl per un importo pari a 50.000 euro.

La Meleam, a seguito della decisione di assegnare lo scudetto 05/06 all?Ambrosiana, ha ritenuto opportuno ritirare il contratto di sponsorizzazione all?associazione l?Ego di Napoli.

Allora questa si ? sentita in diritto di presentare ricorso al Tar contro questo atto di assegnazione dello scudetto 05/06, assegnato alla fine senza avere la bench? minima prova di colpevolezza da contestare agli avversari in quell?anno.

Proseguiamo la lettura della sentenza del Tar.

?D I R I T T O

1. - Deve essere preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine processuale, l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per difetto di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo, sollevata dalla F.I.G.C. nell?assunto che la res litigiosa verta su di una materia riservata all?autonomia dell?ordinamento sportivo, implicando l?applicazione di regole interne disciplinanti l?ordinamento dei campionati ed i criteri di formazione delle classifiche finali.?

Solita storia : la FIGC solleva eccezione di inammissibilit? del ricorso, poich? vi sarebbe difetto di giurisdizione nella devoluzione della questione al Tar : le questioni sportive, dice la Federazione, devono essere risolte in ambito FIGC, prima, ed eventualmente Coni, dopo.

?L?eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.?

La Federazione fa finta di non sapere che in Italia ? stata promulgata da tempo una legge, la 280/03, che d? facolt? di poter ricorrere alla sezione terza ter del Tar del Lazio.

?Occorre considerare come l?art. 2 della legge 17/10/2003, n. 280 riserva all?autonomia dell?ordinamento sportivo (e dunque al suo sistema di giustizia sportiva) le c.d. controversie tecnico - sportive (lett. a) e le controversie originanti da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, implicanti l?irrogazione di sanzioni disciplinari sportive (lett. b).?

Cose che ormai conosciamo a memoria, non ? vero ?

?Ora, l?impugnato provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005/2006 all?Inter non rientra nel novero delle controversie tecnico - sportive, aventi cio? ad oggetto l?applicazione di regole idonee a garantire il corretto svolgimento delle attivit? sportive, e sottratte alla giurisdizione statale per l?assorbente ragione che tale tipo di regolamentazione costituisce proprio l??intrinseco sportivo?, e non rileva come ?norma? dal punto di vista dell?ordinamento generale.?

Avete letto cosa dice il Tar ?

L?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana non ? una sanzione disciplinare, cosa che ti sarebbe stata garantita, stante l?autonomia operativa che ti viene riconosciuta in tal senso.

?L?assegnazione del titolo di ?campione d?Italia? per il campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata all?esito dei giudizi disciplinari ? espressione di un?attivit? a connotazione pubblicistica, svolta dalla Federazione in luogo dell?ente pubblico C.O.N.I., cui vengono imputati i risultati.?

Quindi, ci? vuol dire che l?atto che assegna lo scudetto all?Ambrosiana ? da vedersi come ?mero? atto amministrativo : atto amministrativo emesso dalla Federazione ?in luogo? dell?ente pubblico Coni : guardate che curva che fa il Tar per giustificare la propria legittimit? : considera l?atto come emesso, ?in ultima istanza? potremmo dire, dall??ente pubblico? Coni!

?Sotto altro profilo, ove voglia evidenziarsi la connessione tra l?impugnato provvedimento e la modifica della classifica finale di campionato, conseguente all?irrogazione di sanzioni disciplinari, ? noto come la Sezione abbia riconosciuto, facendo ricorso ad un?interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 1, II comma, e 2, I comma, della legge n. 280/03, la propria giurisdizione anche in materia disciplinare, al cospetto di atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell?ordinamento generale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21/6/2007, n. 5645; 8/6/2007, n. 5280; 19/3/2008, n. 2472).?

Qualora, invece, si voglia considerare l?atto emesso come una conseguenza delle sanzioni disciplinari assunte, facendo cos? restare l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana nell?alveo sportivo, il Tar risponde velocemente prendendo in considerazione delle decisioni precedenti e dice che qualora l?atto ?sportivo? incide su posizioni giuridiche rilevanti per l?ordinamento generale, il Tar diviene tribunale legittimo.

Come vedete, quando c?? ?voglia? di prendere certe decisioni, non ci sono argomenti che tengano?

?Ritiene il Collegio, nonostante la dissenting opinion del C.G.A. Sicilia 8/11/2007, n. 1048, che tale indirizzo meriti di essere confermato;?

Abbiamo gi? visto la posizione del Tar di Catania che nel famoso provvedimento preso in occasione del ricorso presentato da 82 abbonati del Catania che si sono visti negare non solo la possibilit? di seguire la squadra in casa, ma anche in nessuno dei campi scelti a seguito della squalifica. Si ricorda che questa squalifica ? stata assunta a seguito dei fatti gravi prima di Catania-Palermo.

Orbene, in quella sentenza il Tar di Catania ?sconfessa? la 280/03 dicendo che non ricorrono mai condizioni tali che si possa impugnare una sentenza sportiva ai tribunali amministrativi.

Come sappiamo, il Tar del Lazio si ? gi? espresso diversamente sulla questione e lo fa anche questa volta.

"e comunque certamente nella fattispecie in esame in cui, a tutto concedere, la vicenda disciplinare che ha riguardato la Juventus ed il Milan si pone come mero antecedente fattuale del provvedimento impugnato, il quale, per effetto dello scorrimento della classifica, fa applicazione dell?art. 49 delle N.O.I.F."

Al di l? della decisione della irricevibilit? di questo ricorso al Tar che discuteremo nella prossima puntata, gi? la frase di cui sopra pu? essere vista come pietra tombale al provvedimento di assegnazione gratuito dello scudetto : poich? tale atto viene anticipato dalle sanzioni disciplinari applicate a Juve e Milan, si applica l'art.49, cio? l'Ambrosiana da terza diventa prima!

Tarallucci e vino - 38 Continua

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mi sembra che tu te la stia cavando pi? che egregiamente. :sisi:

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Tarallucci e vino - 39

In questa puntata dovremmo poter leggere il motivo della irricevibilit? del ricorso presentato al Tar del Lazio dall?associazione l?Ego di Napoli.

Riassunto delle precedenti puntate : l?associazione presenta ricorso contro l?assegnazione dello scudetto de cartone, ovvero lo scudetto 05/06 inopinatamente consegnato all?Ambrosiana da un manipolo di ?saggi? all?uopo scelti da un ex componente del cda della stessa squadra : i "saggi", con dimostrazione di notevole sagacia, concludono che, a norma dell?art. 49 NOIF, chi arriva primo in classifica vince lo scudetto (!). Dopo cotanta arguzia, si fa appena in tempo a notare che Juve e Milan sono state sanzionate con penalizzazioni da scontare anche in quel campionato ed ecco che, yurichechi-chechiyuri, l?Ambrosiana vince il suo 14?, sudatissimo, titolo in virt? del fatto che le prime due imbrogliavano...

Contro questo atto, fa ricorso l?associazione l?Ego di Napoli che si vede ricusare un contratto di sponsorizzazione, per un importo di 50.000 Euro, dalla Meleam srl nell?ambito di un progetto di diffusione dei principi sportivi da impartire nelle scuole campane.

Federazione e Coni al solito contestano la legittimit? del Tar a pronunciarsi su questioni concernenti le sanzioni disciplinari emanate in ambito sportivo. Il Tar fa notare che l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana non ? una sanzione disciplinare ma un mero atto amministrativo, le cui conseguenze sono rilevanti per l?ordinamento generale. Questo servir? a giustificare la propria legittimit? e non gi? ad esplicitare per chi questo atto assume conseguenze rilevanti?

Procediamo con la lettura, consapevoli che il Tar ha gi? messo le mani avanti quando fa notare l?applicabilit? dell?art.49 NOIF.

?2. - Va a questo punto esaminata l?eccezione di irricevibilit?, atteso che il profilo della tempestivit? del ricorso attiene alla regolarit? della costituzione del rapporto processuale, e pertanto la sua disamina deve precedere ogni altra questione, sia processuale, che di merito (ex multis Cons. Stato, Sez, V, 4/12/1987, n. 766; Sez. VI, 12/11/1987, n. 893).?

?il profilo della tempestivit? ?!?

?In particolare, le parti resistenti assumono che il dies a quo per la proposizione del ricorso vada individuato nel 26/6/2006, data di pubblicazione del provvedimento commissariale che ha conferito lo scudetto all?Inter, con conseguente tardivit? del gravame, notificato solamente in data 23/11/06.?

Capito ? Anzich? discutere se attiene o meno l?applicazione del 49 NOIF, oppure valutare l?opportunit? di assumere una decisione come l?assegnazione di uno scudetto a fronte di nessuna prova contestabile alle prime due arrivate nell?anno in questione, si comincia a discutere su quando ? stato presentato l?atto!

?L?eccezione ? fondata, e pertanto deve essere accolta.?

Cio? ? E? stato presentato il ricorso fuori tempo massimo ?

?La tesi di parte ricorrente ? quella per cui il termine per la proposizione del ricorso decorra dal 27/10/06, data di pubblicazione del lodo arbitrale adottato dalla C.C.A.S., adita dalla Juventus avverso la decisione della Corte federale, in quanto solo da tale momento sarebbe divenuta definitiva la sanzione sportiva.?

L?associazione sostiene, invece, che bisogna cominciare a contare dall?arbitrato della Juve, in cui diverebbe definitiva la sanzione sportiva. Vediamo cosa ne pensa il Tar.

?L?assunto non appare al Collegio condivisibile sotto un duplice profilo.?

Leggiamo?

?In primo luogo, l?assegnazione del titolo alla odierna controinteressata ? avvenuta con provvedimento del 26/7/06, non sottoposto ad alcuna condicio iuris incidente sulla sua efficacia, come inequivocabilmente attestato, tra l?altro, dal fatto che, come si evince dal comunicato stampa della Federazione, in pari data ? stata trasmessa alla UEFA la nuova classifica del campionato italiano di serie A 2005/2006, e l?elenco delle squadre da iscrivere alla Champions League ed alla Coppa UEFA.?

La giustificazione del fatto che l?atto di assegnazione non ? soggetto ad ulteriori atti avviene, a parere del Tar, con la comunicazione all?UEFA sempre da parte della Federazione della nuova classifica! Mi piacerebbe sapere se quanto ha detto Pancalli a Radio1 un luned? mattina nell?autunno del 2006 corrisponde al vero o meno : a domanda rispondi, da parte di uno stupito Italo Cucci, lui disse che non era obbligatorio assegnare lo scudetto ?06, aggiungendo che l?UEFA voleva sapere solo le squadre da iscrivere nelle coppe. Ripeto ci? ? stato detto da Pancalli, non da me : io l?ho solo sentito con le mie orecchie.

?Peraltro, a prescindere da tale considerazione in ordine alla definitivit? del provvedimento del Commissario straordinario, non ? enucleabile un qualche rapporto giuridico tra questo e la decisione dell?organo arbitrale, che ha avuto ad oggetto la (ben diversa) decisione della Corte federale, epilogo del ?processo sportivo?.?

E questo, indirettamente, conferma che l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana ? avvenuto per atto unilaterale assunto dal Commissario Straordinario e non a seguito del processo sportivo, giusto ?

?E? noto come, al contrario, la posticipazione della decorrenza del termine dell?impugnativa giurisdizionale ? stata postulata in giurisprudenza, seppure con qualche temperamento, solo nel caso in cui sia ravvisabile un rapporto di controllo, vale a dire allorch? il provvedimento lesivo sia sottoposto a controllo preventivo, in considerazione del fatto che solo da tale epoca sorge definitivamente l?interesse a contestare la decisione, ancorch? immediatamente esecutiva (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18/9/2003, n. 5310; Sez. V, 19/3/1999, n. 276; Sez. VI, 13/6/1995, n. 576).?

Si comincia a cercare la giustificazione alla motivazione che i termini di decorrenza sono la fine di Luglio ( assegnazione dello scudetto ) e non ad Ottobre ( arbitrato della Juve ).

?Al di fuori di tale rapporto di controllo (integrativo dell?efficacia), in caso di pubblicazione prescritta da una norma, il termine per impugnare un provvedimento decorre dalla medesima, in quanto determinante la conoscibilit? legale per i soggetti non contemplati in esso; la pubblicazione costituisce infatti una presunzione legale di conoscenza e crea un onere di diligenza nei confronti degli interessati, che devono attivarsi per accertare che il provvedimento non sia lesivo dei propri interessi; il sistema della conoscenza legale costituisce invero lo strumento per conciliare il principio costituzionale dell?efficienza ed efficacia dell?azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) con il diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 9/8/2005, n. 4228).?

Una volta che si ? chiarito che l?atto non ? soggetto ad altri atti, dice il Tar, il termine per poterlo impugnare parte dalla sua emissione.

?Inoltre, procedendo cos? all?analisi del secondo profilo, conferma l?infondatezza della tesi di parte ricorrente la circostanza per cui il lodo sportivo non ? stato neppure fatto oggetto di gravame in questa sede, non solo in ragione della, peraltro palese, estraneit? al procedimento arbitrale dell?associazione ricorrente, ma soprattutto dell?autonomia, anche funzionale, del lodo stesso rispetto al provvedimento commissariale qui impugnato, in quanto tale inidoneo ad incidere direttamente sullo stesso.?

Un po? di contorsioni al punto che il Tar chiarisce con il passaggio seguente :

?Si intende dire, ad escludere qualsivoglia profilo di presupposizione, che quand?anche la C.C.A.S. avesse annullato la revoca dello scudetto inflitta alla Juventus dalla Corte federale, si sarebbe imposto un ulteriore provvedimento in sede di autotutela per rimuovere la sopravvenuta attribuzione del titolo all?Inter.?

Una volta di pi?, vengono considerati i due atti autonomi : il lodo sportivo, a seguito del quale ci viene revocato lo scudetto, e il provvedimento commissariale, con il quale si assegna lo scudetto all?Ambrosiana. Che dice il Tar ? Se, paradossalmente, l?arbitrato ci avesse cancellato la revoca dello scudetto ?06, per riaverlo saremmo stati costretti ad impugnare il provvedimento commissariale! E se non lo avessimo fatto ? Che succedeva che lo scudetto veniva dato ex aequo ?!?

Alla prossima la conclusione, ormai palese.

Tarallucci e vino - 39 Continua

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Tarallucci e vino - 40

Allora, nella puntata precedente abbiamo sostanzialmente scoperto il motivo della ?irricevibilit?? del ricorso presentato dall?Associazione L?Ego di Napoli al Tar. Ricordiamo che il ricorso tendeva all?annullamento dell?atto con il quale i tre ?saggi?, nominati personalmente dal Commissario Straordinario, intuendo la filologia celata dietro l?art.49 NOIF, assegnano lo scudetto 05/06 all?Ambrosiana. ?Vince chi arriva prima?, recita il 49 NOIF, e i tre ?saggi? non hanno potuto far altro che certificarlo, merc? anche una nomina ad personam.

Presentare ricorso contro questo atto non era proprio idea peregrina. Contrariamente alle intenzioni dell?Associazione GLMDJ il cui ricorso verteva all?annullamento della sentenza della Corte Federale e che avrebbe potuto provocare tumulti in varie citt? italiane, con concentrazione in una del nord in particolare, il Tar riconosce che l?atto con il quale si assegna lo scudetto 05/06 vive di propria vita. Se da un lato questo serve a giustificare la propria legittimit? a giudicare, dall?altro, essendo questo atto riconosciuto dichiaratamente come atto amministrativo, ci sono buone, ottime probabilit? di accettazione del ricorso. Si consideri, per esempio e a titolo di ?prova? da portare in dibattimento, le dichiarazioni del successore del Magno Commissario Straordinario, che rifer? ( confess? ? ) non essere indispensabile l?assegnazione dello scudetto, ma solo comunicare le squadre partecipanti alle coppe si doveva alla UEFA.

Ingolositi da tale premessa, riconosciuta l?istanza di merito da parte del Tar, dopo paziente attesa durata letteralmente anni, ci si apprestava ben disposti alla discussione. Per carit?, senza speranze velleitarie : solo curiosit? per come avrebbero giustificato l?interpretazione dell?art.49 NOIF.

Invece, delusione, l?ennesima : viene contestato all?Associazione L?Ego di Napoli di aver presentato il ricorso fuori tempo massimo! L?associazione faceva data a partire dall?arbitrato della Juve; i ricorrenti a partire dalla data di emissione dell?atto in oggetto. Senza alcuna sorpresa, il Tar accetta la versione dei ricorrenti, giustificandosi con il fatto che anche se, paradossalmente, l?arbitrato avesse annullato la sentenza della Corte Federale, l?atto sarebbe rimasto in sesto al punto da necessitare un ulteriore ricorso della Juve per annullarlo : pazzesco, l?Ambrosiana avrebbe potuto essere assegnataria dello scudetto 05/06 anche se avessero annullato le sentenze di calciopoli! Per scongiurare una eventualit? del genere, grottesca per altro, abbiamo scelto di non difenderci e di rendere tutto pi? congruo : noi colpevoli di tutto e l'Ambrosiana Campione d?Italia. A giusta ragione, si doveva festeggiare il raggiungimento di tale, umiliante, risultato.

Peccato, dunque : anzich? discutere del quid, ci si mette a discutere di date, scadenze, timbri, postini, ritardi, etc. Pazienza, leggiamo le ovvie conclusioni :

?3. - Le considerazioni che precedono evidenziano l?irricevibilit? del ricorso (e ci? ? quanto basta ai fini del decidere), ma al contempo (lo si evidenzia per completezza espositiva) anche il difetto di legitimatio ad causam dell?associazione ?L?Ego di Napoli?, intesa come (affermata) titolarit? di una posizione di interesse qualificato, che valga a differenziarla dalla generalit? dei consociati.?

Al Tar ? sopraggiunto qualche scrupolo ? Ma, come leggete, mette gi? le mani avanti : come letto nel ricorso dell?associazione GLMDJ, anche volendo prendere in esame il ricorso, l?associazione non rappresenta un titolare con interesse qualificato. Ci? ? prendere in esame la questione, o cercare una giustificazione pi? pertinente al rigetto del ricorso ?

?Tale situazione ? resa evidente dalla sua connotazione in termini di soggetto extraneus all?ordinamento sportivo e dall?assenza di un obiettivo nesso causale tra l?atto ivi impugnato e la dedotta perdita del finanziamento promessole dalla Maleam S.r.l.;?

Quindi, per legittimarti riconosci che l?atto in questione ? mero atto amministrativo ed ammetti la possibilit? del ricorso ai sensi della legge 280/03 in quanto tale atto lede l?ordinamento giuridico generale; dall?altro chi viene a farti ricorso forte di questa considerazione viene ?declassato? a soggetto non ricorrente poich? non facente parte dell?ordinamento sportivo!

?n? a diverso opinamento pu? indurre l?invocata norma dell?art. 27 della legge 7/12/2000, n. 383 (recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale), che si limita, per quanto ora rileva, a riconoscere alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l?annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi concernenti le finalit? generali perseguite dall?associazione.?

Perdere 50.000 Euro a causa di quell?atto non ? lesivo degli interessi collettivi nell?ambito delle finalit? perseguite dall?associazione ?

?A prescindere da ogni approfondimento di merito, non pu? affermarsi, per incompatibilit? logica prima ancora che giuridica, che gli interessi statutariamente perseguiti dalla ricorrente (in definitiva, riconducibili alla valorizzazione della cultura della legalit?) siano stati pregiudicati da un provvedimento derivante dagli accertamenti connessi alla vicenda denominata ?Calciopoli?, ed alle conseguenti determinazioni sanzionatorie adottate dagli organi di giustizia sportiva.?

A prescindere da ogni approfondimento di merito?

Che contorsioni! Guardate cosa arrivano a dire : poich? non vi sono interessi lesi all?associazione dalle sentenze sportive di calciopoli ne deriva che non vi sono interessi lesi dagli atti presi a seguito delle conseguenze delle sanzioni!

E fino ad un attimo fa avevi considerato quell?atto come a s? stante?

Sempre la stessa sensazione : l?arrampicata agli specchi?

?4. - La pronuncia di irricevibilit? rende inammissibile l?intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?, in ragione del suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale, e dunque anche a prescindere dall?inammissibilit? dei motivi nuovi, con i quali l?interveniente ha inteso ampliare il thema decidendum.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.?

Anche l?intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve? viene, pleonasticamente, rigettato?

?P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) in favore di ciascuna parte creditrice.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008.

Italo Riggio Presidente

Stefano Fantini Componente, Est.?

Adesso qualche giorno di meritate ferie ( forse, se non fa troppo caldo, faccio la solita puntata riepilogativa sui due ricorsi ) ;-)

Alla ripresa, ricommenteremo il ricorso al Tar ritirato dalla Juve : anzi, se questo topic continuer? nel tempo, proporrei che ad ogni Agosto venga celebrato il ritiro del ricorso commentandolo alla luce dei particolari che nel frattempo si apprendono : che ne dite ?

Tarallucci e vino - 40 Continua

P.S. Ringraziamenti e complimenti vanno a chi lavora dietro a J1897 per il nuovo look ed il nuovo server. Grazie ancora!

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