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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 24-Aug-2006
228 messaggi
Leggendo la trascrizione di questa telefonata mi chiedo:

"Ma come _azzo hanno fatto a togliere carraro dal processo?"

"Perch? Bergamo si e lui no?"

Perch? fa parte del progetto Farsopoli :sisi:

Sono sempre pi? convinto che sia tutta una sceneggiata

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Joined: 10-Sep-2006
5137 messaggi
Perch? fa parte del progetto Farsopoli :sisi:

Sono sempre pi? convinto che sia tutta una sceneggiata

D'accordo che si tratta di una sceneggiata, ma, se il processo si basa sulle intercettazioni telefoniche, come non si pu? tenere in considerazione il tenore di una telefonata come questa?

Il presidente della federazione che si lamenta con il designatore degli arbitri perch? un direttore di gara ha assegnato un rigore dubbio (per lui) contravvenendo alle sue disposizioni e lo minaccia (il comportamento di Moggi con Amoruso ? una carezza in confronto a questo episodio!) ? un fatto gravissimo. In un processo come quello che vogliono celebrare a Napoli non dovrebbe proprio essere trascurato il comportamento di chi doveva garantire la regolarit? di questo sport nazionale.

Chiss? quante ce ne sono di queste telefonate.

Speriamo che gli avvocati le facciano venire fuori. Poi vorrei vedere il pm napoletano che ha detto che oltre alle telefonate dei dirigenti juventini non ve ne erano altre.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 64

Stiamo ripercorrendo l?iter dei procedimenti nell?ambito della giustizia sportiva relativi all?ex presidente federale Franco Carraro, cosa che ci consentir? di commentare meglio il ricorso al tar presentato dal medesimo.

Dalle relazioni dei cc, a supporto delle indagini condotte dalla Procura di Napoli e venute nelle mani del subentrato al comando dell?Ufficio Indagini F.S. Borrelli che, accompagnato dall?allora vice commissario federale, ed a tutt?oggi dirigente FIGC Nicoletti, va a ritirarle in quel del capoluogo partenopeo il 24 Maggio del 2006 ( da dove provenivano allora le intercettazioni pubblicate sui giornali dal 2 Maggio 2006 ? ), troppe precisazioni; dicevo, dalle relazioni dei cc viene desunta come violazione al codice di giustizia sportiva da parte di Carraro la sua intercessione per Lazio-Brescia presso il designatore Bergamo. In realt? nelle carte ci sono altre cosine ed una di queste, la telefonata Bergamo-Carraro dopo Roma-Juventus 1-2, l?abbiamo gi? vista. A proposito di cose che vengono fatte cadere : proprio in occasione di Lazio-Brescia, il presidente federale Carraro interviene perch? sollecitato da Lotito ( suggerimento che arriva dopo il colloquio con il presidente della Lega, Adriano Galliani ) dopo quello che ? successo la domenica prima in Reggina-Lazio : Foti sarebbe entrato nello spogliatoio degli arbitri fra primo e secondo tempo, cosa non ammessa dai regolamenti. Ora, giusto per restare nell?alveo delle cose accertate, per Reggina-Juve, Paparesta si becca tre mesi di inibizione per non aver scritto nel referto che Moggi e Giraudo sono andati a protestare in maniera ?decisa? ( parole di Paparesta dette l?altra sera in tv ). Ora, nelle carte dei CC c?? questa storia di Reggina-Lazio : perch? Saccani, l?arbitro dell?incontro, non si becca anche lui tre mesi di inibizione per non aver inserito nel referto l?invasione di Foti ?

Premessa un po? lunghina, passiamo a vedere cosa ? successo in Corte Federale. Ricordiamo che la CAF ha inibito Carraro per anni quattro e mesi sei.

A pag. 44 ci sono i motivi dell?impugnazione della sentenza CAF da parte di Carraro :

?l) Posizione Franco Carraro. Si eccepisce:

- la nullit? assoluta per mancanza di un giudice terzo;

- l'errata composizione della CAF;

- la violazione del diritto di difesa;

- i fatti individuati dalla CAF non sono idonei a concretizzare un illecito sportivo.?

A parte l?ultimo motivo, anche Carraro nei primi tre contesta la composizione delle corti e la violazione del diritto di difesa. Lo ripeto, anche Carraro lamenta la violazione del diritto di difesa.

Ed ecco che Sandulli inizia la sua opera. A pag. 48 troviamo :

?2) In merito alla posizione S.S. Lazio S.p.A., Claudio Lotito e Franco Carraro.

La Corte dispone l'acquisizione presso l'Ufficio Indagini della deposizione del 12 luglio 2006 dell'arbitro Daniele Tombolini, la cui sussistenza non appare controversa tra le parti, che assume rilevanza in quanto concernente persona che risulta aver svolto un ruolo tecnico nell'evento sportivo oggetto di deferimento.

La Corte dispone, altres?, l'acquisizione della copia di rivista giuridica, prodotta dal difensore della Societ?, in quanto utile ad integrare il materiale probatorio sottoposto all'esame di questa Corte.

Rigetta l'istanza di acquisizione documentale proposta dalla difesa di Lotito, in quanto manca, e non ? stata, comunque, dedotta la prova della genuinit? ed autenticit? delle dichiarazioni riportate, n? in ogni caso della loro completezza.

Dispone, in quanto si tratta di materiale utile ad integrare l'evidenza probatoria oggetto di esame, l'acquisizione del documento estratto dalla rete on line e prodotto dalla difesa di Carraro, analiticamente descritto nel corso della odierna discussione dibattimentale.?

Noticine :

1.Quanti altri nel processo possono vantare la possibilit? di integrazione di documentazione e/o testimonianze a propria discolpa ?

2.Viene ammessa la testimonianza di Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia.

3.Per non accettare i documenti di Lotito, questi deve avere veramente pasticciato.

4.Carraro ha portato documenti scaricati dalla rete!

Si salta a pag.82 per la parte motiva della Corte Federale nella questione Lazio-Brescia.

?I primi giudici si sono, inoltre, pronunciati ? come detto - sulla gara Lazio-Brescia in relazione alla quale erano stati deferiti:

a) Lotito per avere avviato contatti con Carraro affinch? questi premesse su Bergamo al fine della designazione di un direttore di gara favorevole alla sua squadra nella prospettiva dell?alterazione del risultato;

b) Carraro per aver esercitato pressioni su Bergamo al fine suddetto;

c) Mazzini, ai sensi dell?art. 6, comma 7, CGS, per aver omesso di informare i competenti organi federali dell?illecito del quale era venuto a conoscenza;

d) la S.S. Lazio SpA per responsabilit? diretta e presunta.?

Cose che ormai sappiamo a memoria?

?La decisione impugnata perveniva alla conclusione della sussistenza della responsabilit? per illecito sportivo di Lotito e Carraro, di quella omissiva di Mazzini, nonch? della responsabilit? sia diretta, che presunta ascritta alla societ? Lazio.

In particolare, la CAF sottolineava come, tra la fine del 2004 e l?inizio del 2005, il presidente Lotito fosse intervenuto presso il Presidente della FIGC Carraro ed il Vice-Presidente Mazzini per ottenere un trattamento di favore nei confronti della propria societ?, la cui prima manifestazione si sarebbe avuta alla vigilia della gara in esame mediante un intervento diretto di Carraro presso Bergamo, cui avrebbero fatto seguito ulteriori contatti di Mazzini con Lotito e con i designatori (va qui limitato l?esame della complessiva ricostruzione della vicenda Lazio alla partita con il Brescia).?

Scopriamo dunque che Lazio-Brescia sarebbe solo la punta dell?iceberg : perch? quindi limitarsi all?analisi della sola Lazio-Brescia ?

?La decisione impugnata prosegue conferendo carattere di centralit? al colloquio telefonico tra Carraro e Bergamo, avvenuto nel giorno immediatamente antecedente alla gara, che sarebbe stato rivolto ad ottenere un trattamento arbitrale di favore per la Lazio (sia pure senza indebite penalizzazioni per l?altra squadra, nel senso che come era ovvio se fosse stata pi? meritevole essa avrebbe dovuto vincere), come sarebbe emerso da una conversazione tra gli stessi interlocutori, effettuata l?indomani della gara, in cui il primo lamentava un errore tecnico dell?arbitro Tombolini che non avrebbe concesso un rigore alla Lazio e rinnovava la richiesta di attenzione verso la societ? cui ?bisogna dare una mano?.?

?e rinnovava la richiesta di attenzione verso la societ? cui ?bisogna dare una mano??

?Veniva dai primi giudici ulteriormente sottolineato che, nel corso della seconda telefonata, Bergamo, consapevole dell?errore compiuto dall?arbitro Tombolini, prometteva a Carraro che, anche se ?la cosa era preparata bene e non ? riuscita bene? questa ? la verit? e quindi lui paga di persona? e, comunque, che in seguito si sarebbe recuperato.?

Come se la caver? il tenero Piero ?

?La Commissione traeva poi ulteriori elementi di conferma circa l?effettivo interessamento di Carraro alle sorti della Lazio dal colloquio tra Bergamo e Mazzini, mentre valorizzava, in altra prospettiva, la conversazione telefonica, dall?acceso tono recriminatorio, del primo con Tombolini, al termine della gara Lazio-Brescia, per il rigore non concesso alla squadra romana e per non aver preso ?le occasioni? che aveva.

La Commissione poneva, infine, in rilievo che, nella specifica vicenda adesso in esame, Mazzini avrebbe svolto un ruolo solo successivo allo svolgimento della gara e di mero mandatario di Lotito, con la sua conseguente responsabilit? per l?omissione di denuncia dell?illecito posto in essere da Lotito e Carraro, addebitato anche alla Lazio.?

Dovremmo aver finito col riepilogo.

?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio,i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.?

Qui la domanda ? : perch? i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione ? Cio?, tu mi dici che i fatti sono stati ricostruiti bene; per? si possono interpretare diversamente! Piero, perch? ?

?Va subito detto che concorre alla riforma della statuizione in esame anche il materiale probatorio prodotto nel corso del dibattimento svoltosi davanti la Corte, che ha acquisito copia delle dichiarazioni rese il 12 luglio 2006 dall?arbitro Tombolini all?Ufficio indagini della FIGC, in merito alla gara Lazio-Brescia.?

Immaginate da soli cosa ha detto Tombolini ?

?Egli ha, in particolare, dichiarato di aver interpretato la richiesta di Bergamo di prestare la massima concentrazione per la direzione della partita come una semplice ?raccomandazione di carattere squisitamente tecnico?, tenuto conto che si trattava di una gara difficile.

Lo stesso Tombolini ha pure escluso che Bergamo gli avesse mai detto che in relazione alla gara vi fosse un interesse anche di Carraro.

Va, infine, posto nel debito rilievo che sempre Tombolini, a proposito del suggerimento ricevuto da Bergamo, di mettersi ?sulla lunghezza d?onda giusta?, abbia dichiarato di aver percepito la frase come sottolineatura della necessit? della massima concentrazione nella direzione della gara.

Analogamente, come mero commento tecnico, Bergamo contest? a Tombolini la mancata concessione di un rigore a favore della Lazio, del quale l?arbitro ha candidatamene ammesso di non essersi accorto.

Riguardo a tali dichiarazioni non vi ? prova della loro inattendibilit? o di possibili contrasti con altri elementi acquisiti agli atti.?

Vi aspettavate cose diverse ?

?Ci? premesso, in via preliminare non pu? che ribadirsi l?assoluta affidabilit? dell?orientamento che ha informato la CAF nella individuazione degli elementi necessari per la configurazione dell?illecito sportivo, ed in particolare di quello consistente nella consapevole e proficua partecipazione al disegno illecito della componente arbitrale, senza la quale il precedente segmento progettuale, come visto a proposito di singole gare della Juventus, e come si vedr? anche a proposito di gare della Fiorentina, resta privo di rilevanza causale ai fini del raggiungimento del risultato dell?alterazione della singola gara.?

Viene qui ribadito che non sono riusciti a trovare evidenze della catena necessaria per sollecitare gli arbitri in pressocch? nessuna gara ( si ricorda che Lecce-Parma 3-3 ? l?unico illecito sportivo individuato, ma in tutti i modi viene evitato di considerarla vantaggiosa per la Fiorentina ). Per ogni dove, insomma, confermano che noi illeciti sportivi "classici" non ne abbiamo commessi : davvero una vergogna retrocedere in Serie B per somma di mancanze di lealt? : pi? ci penso e pi? mi sembra assurdo...

?Ora, nel caso di specie, vi ? un primo elemento di innegabile significativit? che balza agli occhi, e cio? che, a differenza di tutti gli altri deferimenti (ad eccezione di Lazio-Fiorentina di cui si dir? oltre) per illecita alterazione del risultato di una gara attraverso la direzione arbitrale, l?arbitro non viene chiamato a rispondere dell?illecito, la sua prestazione non viene prospettata come efficiente allo scopo vietato e non viene nemmeno menzionata n? la sua consapevolezza dell?accordo frodatorio, n?, tanto meno, la sua adesione ad esso.?

Eeeehhh ?!?

?E le dichiarazioni di recente rese da Tombolini all?Ufficio indagini non contribuiscono, come appena visto, in alcun modo a far mutare la situazione, consolidando, piuttosto, la convinzione della sua totale estraneit? a qualunque disegno illecito e quella che egli abbia commesso un involontario errore tecnico nel corso della gara e non un tradimento di qualsivoglia ? n? dedotto, n? provato dall?accusa ? impegno a falsare l?andamento della stessa a vantaggio della Lazio.?

Perch?, Piero, sei cos? comprensivo quando si parla di Lazio e, invece, quando si parla di Juve il metro non ? lo stesso ?

?A questa stregua, non ? logicamente concepibile un articolato disegno illecito in cui manchi del tutto la partecipazione arbitrale ad esso, e non sia nemmeno immaginata nella stessa formulazione dell?atto di accusa (in cui non viene nemmeno citato il nome dell?arbitro): la coerente conseguenza di tale constatazione ? quella dell?impossibilit? di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 CGS, monco, sin dall?origine, del suo essenziale segmento conclusivo.?

E perch?, Piero, nel caso della Juve ? logicamente concepibile che la somma di art.1 faccia un unico, grande, art. 6 ?

?Ed invero, mentre ? assolutamente innegabile l?esistenza di un accordo bilaterale tra Carraro e Bergamo volto a garantire una speciale attenzione al trattamento che avrebbe dovuto ricevere la Lazio (che nel recente passato aveva ufficialmente lamentato, sin dal 25 gennaio precedente, al Presidente Federale gravi ingiustizie arbitrali e sollecitato un intervento di riequilibrio e di prevenzione di ulteriori torti), in modo che non si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni ambientali, appare verosimile che tale intesa telefonica non possedesse l?attitudine ad alterare il risultato della gara Lazio-Brescia.?

Va bene, si pu? anche capire. Quello che fa specie, ripeto, ? che altrove viene adottato un diverso metro di giudizio.

?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.

Questo non esclude che la valutazione dei comportamenti sia di Lotito, in quanto tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, che di Carraro, in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale in termini di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS.

Ne consegue la responsabilit? diretta allo stesso titolo della Lazio e quella ex art. 1 CGS di Mazzini, il cui comportamento omissivo va, per effetto della diversa qualificazione dei fatti oggetto dell?originaria incolpazione, valutato non pi? come omessa denuncia di un illecito ormai giudicato insussistente, ma come sintomo inequivocabile e serio di slealt?, scorrettezza ed assenza di senso di probit?.?

Bene, viene comunque riconosciuto che Carraro non avrebbe dovuto tenere un tale comportamento. Quale sar? la sanzione deciso da Sandulli ?

?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.?

Scompaiono gli anni quattro e mesi sei di inibizione ed appaiono 80.000 euro di ammenda con diffida...quale monito ad attenersi ai doveri deontologici!!! Cio?, da un lato dici che Carraro si ? occupato del regolare svolgimento del campionato dall'altro gli dai la diffida quale monito di osservanza ai doveri deontologici : c'? coerenza in tutto ci? ?

Nella prossima puntata vedremo cosa decide in merito l?arbitrato sul ricorso presentato da Carraro.

Tarallucci e vino - 64

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Joined: 15-Jan-2009
82 messaggi

Vorrei commentare, ma sono troppo disgustato.

Pi? mi addentro in queste cose e pi? mi mancano le "forze".

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 65

Dunque, per poter meglio commentare il ricorso al Tar dell?ex presidente federale Franco Carraro, abbiamo deciso di riassumere la parte delle sentenze sportive che lo riguardano.

A seguito dei deferimenti dell?Ufficio Indagini guidato da F.S. Borrelli ( nominato al posto del Gen. Italo Pappa il quale d? le dimissioni il 19 Maggio 2006 : anche di queste dimissioni sarebbe bello sapere il perch? ), la CAF presieduta da Cesare Ruperto ( nominato con comunicato ufficiale da parte del Commissario Straordinario a seguito delle dimissioni di Cesare Martellino avvenute all?indomani del provvedimento del CSM; provvedimento resosi necessario causa le sue non dimissioni a seguito dell'avviso di garanzia giunto da Napoli nella faccenda Boudianski-Zeytulaev ) individua come violazione al Codice di Giustizia Sportiva la sua intercessione presso il designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia dell?anno 2004/05. Risultato : anni quattro e mesi sei di inibizione.

Ovviamente anche Carraro, come tutti, fa ricorso in Corte Federale, da Piero Sandulli ( divenuto presidente dopo la decisione di Pasquale De Lise di autosospendersi per ?decenza? giacch? ? anche il presidente della sezione terza ter del Tar del Lazio : posizione scomoda, poich? eventuali ricorsi al Tar dovranno discutere di sentenze emesse da una corte sempre presieduta da lui ! Pensate che c?? voluto Calciopoli per capire l?assoluta incompatibilit? delle due posizioni occupate! ). Il tenero Piero, tenero con chi voleva lui, ammette la testimonianza di Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia. Cosa hai capito tu quando Bergamo ti chiede ?di metterti sulla stessa lunghezza d?onda? ? Tombolini dichiara ?di aver percepito la frase come sottolineatura della necessit? della massima concentrazione nella direzione della gara.?

Piccolo inciso : abbiamo un?altra situazione del genere per Lecce-Parma : l?arbitro De Santis, parlando sempre con il designatore Bergamo, dice ??poi intanto gliela do io l?impostazione, da quello che ho sentito dalle interviste: loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a ?sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo?? A nulla sono servite tutte le spiegazioni fornite : tu con Mazzini e Bergamo avete organizzato tutto e siete responsabili di illecito sportivo. La beneficiaria sarebbe la Fiorentina che da un lato non ne sa nulla; dall?altro si sarebbe piegata alle volont? della Cupola, come si legge attualmente sui giornali.

Dal nostro punto di vista, resta che per Tombolini vengono ammesse le spiegazioni per De Santis no : perch? ?

Ma continuiamo il nostro ragionamento su Carraro : dopo aver ammesso la testimonianza di Tombolini, Sandulli mette la cieligina sulla torta : ?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio,i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.?

Quindi, dopo una completa rivisitazione degli avvenimenti rispetto a quanto rilevato da Borrelli e confermato da Ruperto, Sandulli ?cancella? Lazio-Brescia! Ci? non toglie che Carraro non si sia comportato bene e quindi qualcosa gli va comminata : da anni quattro e mesi sei di inibizione, Sandulli ritiene giusto dargli un?ammenda di 80.000 euro con diffida.

Carraro prosegue ricorrendo alla Camera di Conciliazione. La seduta in Camera di Conciliazione si ? tenuta il 15 Settembre del 2006. Di seguito commento il verbale.

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

Procedimento di conciliazione

Verbale dell?incontro di venerd? 15 settembre 2006

Luogo: Stadio Olimpico ? Curva Sud - ROMA

CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrill?

Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone ? Sig. Andrea Gruttadauria

---------------------------------------------------------------------------

PARTE ISTANTE: Dott. Franco Carraro prot. n. 1163 del 22.08.2006

CONTROPARTE: Federazione Italiana Giuoco Calcio

---------------------------------------------------------------------------

CONVOCATI: Dott. Franco Carraro

Federazione Italiana Giuoco Calcio

---------------------------------------------------------------------------

PRESENTI: per la parte istante: personalmente il Dott. Franco Carraro e il Prof. Giovanni Verde

per la controparte. l?Avv. Edoardo Giardino

--------------------------------------------------------------------------- ?

Questi i presenti. Ora le raccomandazioni del conciliatore.

?Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonch? dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio la conciliazione ? una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all?interno dell?ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell?ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un?equa opportunit? di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.?

Bene, ora il dibattimento.

?Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Le parti illustrano le rispettive posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Prof. Verde, nel riportarsi agli scritti, evidenzia, anche, che l?entit? della sanzione inflitta non trova corrispondenza con nessuno dei criteri che sono richiamati dalla parte motiva della decisione della Corte Federale; tuttavia riconosce che nei confronti del Dott. Franco Carraro, in effetti, possa configurarsi una responsabilit?, ma di tipo esclusivamente politico, collegata alle vicende che hanno portato alle sue volontarie dimissioni.?

Gi? questi primi due argomenti basterebbero a riempire pagine di commenti. I due punti sono :

1.Anche Carraro nota la non corrispondenza fra la sanzione comminata e la violazione rilevata. Questa della non corrispondenza ? argomento visto anche in altre situazioni ( ricorso al Tar della Juve, errore rilevato dall?arbitrato nel togliere i punti a Juve e Lazio e ?convertirli? in squalifiche del campo, etc. : se vogliamo dal Prof. Sandulli non ? che si ricava una impressione di notevole conoscitore del Codice di Giustizia Sportiva )

2.Responsabilit? di tipo politico che ha portato alle sue volontarie dimissioni ? Altra cosa della quale ci piacerebbe sapere cosa si intendeva dire?

?Il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene le considerazioni espresse nell?istanza di conciliazione infondate ed inoltre ritiene la controversia, allo stato, non conciliabile: la pronuncia di secondo grado della Corte Federale ha gi? notevolmente riformato la decisione resa in prime cure ed inoltre perch? il raggiungimento di un accordo conciliativo, in tale ipotesi, tradirebbe la ratio essendi della funzione conciliativa in quanto si determinerebbe da un lato la vanificazione del lavoro profuso nei due gradi di giudizio e dall?altro, cos? facendo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si sostituirebbe alla giustizia sportiva.?

Guardate che modo di argomentare :

1.La Corte Federale ha riformato la decisione della CAF e, si ritiene, in maniera migliorativa per l?imputato : cosa altro si va cercando ?

2.Io, in qualit? di rappresentante della FIGC, non posso conciliare in quanto rischierei di sconfessare i due gradi di giustizio tenuti dalle corti sportive e sostituendoli con una decisione presa direttamente dalla Federazione : ragionando cos?, per?, si sconfessa l?istituto della Camera di Conciliazione, o no ?

?Il Prof. Verde contesta questa ultima affermazione rilevando che nulla impedisce in sede di conciliazione che la Federazione Italiana Giuoco Calcio possa rivedere le sue posizioni alla luce di una equilibrata rimeditazione di ci? che effettivamente ? avvenuto.?

?appunto!

?Il Dott. Carraro, nel riportarsi anch?esso ai contenuti dell?istanza di conciliazione presentata, ripercorre le vicende che hanno portato alle sue dimissioni dalla carica di Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle decisioni della Commissione di Appello Federale prima e della Corte Federale poi.

Aggiunge che, nell?ipotesi di mancata conciliazione, proporr? la procedura arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera, nell?auspicio che in tale sede emerga la giusta valutazione dei fatti contestategli.?

A nulla vale anche questo tentativo : d?altronde la FIGC non ha conciliato con nessuno, nemmeno con coloro verso i quali era ben predisposta, diciamo cos?. Ne consegue che :

?Il Conciliatore, sentite le parti, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo.

_____________________________________________________

Il verbale ? stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 15 settembre 2006

PARTE ISTANTE CONTROPARTE

F.to Franco Carraro F.to Edoardo Giardino

F.to Giovanni Verde

IL CONCILIATORE

F.to Enrico Ingrill?

Il presente verbale ? stato protocollato nel Registro dell?Ufficio di Segreteria della Camera di

Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 15 settembre 2006 al numero 1480.?

Bene, nella prossima puntata riepilogheremo l?arbitrato, gi? stato oggetto di commento a suo tempo, per vedere cosa ha indotto Carraro a fare ricorso al Tar.

Tarallucci e vino - 65

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 65bis

Ecco un'altra bella telefonata fatta fra Carraro e Bergamo prima della partita Inter-Juventus del 28/11/2004 finita 2-2.

Testo Integrale della telefonata prog. 4896 del 26.11.04 utenza 335/64... Bergamo Paolo

CARRARO: bene?chi c?? l? a Juventus - ?

BERGAMO: Rodomonti?eh? Inter ? Juventus?(inc.) un sorteggio a cinque con cinque che potevano fare la partita, Collina, Bertini, Rodomonti, Farina eh?. il quinto era?non so comunque ? stato sorteggiato Rodomonti?

CARRARO: mi raccomando che non aiuti la Juventus per carit? di Dio eh? che ? una partita?

BERGAMO: no?

CARRARO: delicatissima in un momento delicatissimo della Lega?eccetera?per carit? di Dio,che non aiuti la Juventus, che faccia la partita onesta, per carita, ma che non faccia errori a favore della Juventus, per carit? eh?.!!

BERGAMO: no, no, io guardi non ho ancora parlato con lui perch? ho finito l?aula cinque minuti fa e stavo prendendo un attimo fiato, perch? ora faccio lezione con i primi ?secondi anni per? stia tranquillo che ci parlo domani ma?anzi domani mattina quando si allena in maniera che li rimanga fresco in testa?

CARRARO: (inc.) fare la partita correttamente, ma che non faccia errori per carit? a favore della Juventus?

BERGAMO: certo?

CARRARO: perch? senn? sarebbe un disastro?insomma?

BERGAMO: si

CARRARO: va bene??

BERGAMO: comunque la Juventus ? tantissimo che non la arbitra, dottore, eh? l?abbiamo messo proprio perch? sono due o tre anni quindi non ehm?ecco era uno di quelli che era stato lontano?.

CARRARO: per? guardi a me non mi interessa nel senso che? voglio dire?se?

BERGAMO: uhm, uhm si, si, (inc.) domani che conta?

CARRARO: cio? se c?era Collina, se c?era Collina anche se sbagliava nessuno gli diceva un caxxo, ma eh?Rodomonti se sbaglia a favore della Juventus succede l?ira di Dio, siccome?

BERGAMO: (inc.)

CARRARO: poi c???tra l?altro tenga presente che si gioca domenica sera, luned? c?? l?elezione della Lega eccetera?

BERGAMO: uhm

CARRARO: per cui sa?sarebbe una roba disastrosa?insomma?capito??

BERGAMO: ? una mia preoccupazione?domani di parlarci dottore.

CARRARO: va bene mi raccomando, grazie arrivederci.

Bella, vero ?

Quindi, finora cosa abbiamo visto ?

1. Nel processo sportivo, viene contestato a Carraro il suo intercedere per Lazio-Brescia presso il designatore Bergamo. Abbiamo gi? visto che questo accade perch? Lotito si lamenta con Galliani per quanto successo durante l'intervallo di Reggina-Lazio ( Foti entra nello spogliatoio dell'arbitro Saccani ) e Galliani gli consiglia di chiamare Carraro il quale chiamer? Bergamo etc.

2. Nella telefonata fatta a Bergamo il giorno dopo Roma-Juventus si lamenter? in modo molto deciso dell'arbitraggio al punto da ordinare a Bergamo la presentazione di una relazione sull'operato dei due designatori; ? cos? adirato da lasciarsi sfuggire che lui si vergogna di essere presidente della federazione : ma perch? ? Perch? fa una dichiarazione del genere dopo Roma-Juve ? A chi deve dare conto ?

3. In questa telefonata ? molto preoccupato poich? il giorno dopo si sarebbe tenuta l'elezione del presidente della FIGC, per cui inviando Collina, anche se sbagliava nessuno gli dice niente, ma Rodomonti... mi chiedo : questo perch? Rodomonti era nostro sodale o soltanto perch? Collina c'ha 'sta fama, incrollabile anche davanti alle telefonate fatte con Meani ? ( pensate che di Bertini non esistono intercettazioni, solo specchietti svizzeri : ci? ? stato sufficiente ad esautorarlo : perch? due pesi e due misure, integerrimo sig. Gussoni ? )

Tarallucci e vino - 65bis

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Tarallucci e vino ? 66

Schematicamente, quello che abbiamo visto finora sul procedimento sportivo dell?ex presidente federale, Franco Carraro.

1. Alla CAF di Cesare Ruperto gli viene contestato di aver fatto pressioni sul designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia. Ci? gli costa una inibizione di quattro anni e mezzo.

2. Alla Corte Federale di Piero Sandulli quest?ultimo riconosce che i fatti ricostruiti alla CAF sulle relazioni dei CC ? un lavoro ben svolto; ciononostante, la vicenda pu? essere soggetta ad interpretazione diversa, ergo la violazione di cui a Lazio-Brescia viene cancellata e l?inibizione di cui sopra viene convertita in ammenda di 80.000 euro gravata da diffida.

3. In Camera di Conciliazione, ovviamente la Federazione non concilia e Carraro ricorre all?arbitrato. Arbitrato che abbiamo gi? commentato integralmente e che qui riassumiamo come passaggio preliminare al ricorso al Tar, oggetto di questa discussione.

Fatte le debite premesse tendenti a ritenere legittima la pronuncia dell?arbitrato, legittimit? sempre messa in dubbio dagli uomini della FIGC, il Collegio Arbitrale si esprime sulle censure presentate dallo stesso Carraro :

?a) che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;?

Censura, questa, presentata anche da altri tesserati, ma senza successo : in un modo o in un altro rispondono picche alla richiesta di annullamento del processo per illegittima composizione del giudice.

?b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti e in particolare in quelli disciplinari;?

Altro argomento sul quale non si transige : per forza, ? l?unica prova che hanno?

?c) che non condivisibile appare anche la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per essere il dott. Carraro, quale Presidente della FIGC, sottratto al giudizio disciplinare di fronte agli organi delle federazione da lui presieduta, poich? il sistema disciplinare della FIGC deve essere costruito come ?sistema di diritto? in cui gli stessi principali attori, ed in primis lo stesso Presidente, sia durante il mandato che una volta cessato lo stesso, sono soggetti alle regole in vigore nel sistema, e quindi assoggettati al potere degli organi cui ? deputata la garanzia dell?osservanza di tali regole;?

Vediamo se riesco a fare l'analisi logica :

1. Carraro fa richiesta di illegittimit? della sentenza sportiva : perch? ?

2. Perch? lui ? il Presidente Federale : e quindi ?

3. Quindi avrebbe dovuto essere giudicato dagli organi della federazione da lui presieduta : si, e quali sono ?

4. Non l'ho mica capito : tra l'altro, con uno dei tre comunicati ufficiali del Commissario Straordinario, viene adottata la strada CAF-Corte Federale che ? la strada riservata ai dirigenti della Federazione e non la strada Commissione Disciplinare-Corte Federale che ? la strada riservata ai tesserati della Federazione : a quali organi si riferisce ?

5. Carraro avrebbe voluto essere giudicato da tali organi adducendo come motivazione che spetta a questi organi il controllo dell'osservanza delle regole da parte dei "principali attori" in primis il presidente federale.

6. Se qualcuno ne sa di pi?...in ogni caso, questo tentativo contorto di farsi riconoscere la decisione degli organi di giustizia sportiva come illegittima fallisce miseramente senza nessuna spiegazione da parte del Collegio Arbitrale : dice soltanto che non ? condivisibile.

Vediamo come il Collegio Arbitrale entra nel vivo della vicenda :

?a) La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?.

La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?. Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.?

?.e quindi?

?b) Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente.

Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.?

Capito ? Tu gli hai dato un gravame di diffida come monito affinch? non abbia a ripetersi un comportamento del genere. Cosa nota il Collegio Arbitrale ? Che non ? possibile evitare in futuro un comportamento del genere giacch? non esistono ?adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Inoltre, non esistono norme che riguardano la possibilit? di fare presente lamentele agli organi preposti alla valutazione delle prestazioni arbitrali, attenzione, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali.

Praticamente, siamo nella stessa situazione dell'art.1 del vecchio codice di giustizia sportiva : a rigore, il contattare i designatori o gli organi federali per esprimere lamentele non era da considerarsi "mancanza di lealt?" al punto tale che nella nuova versione ? stato previsto esplicitamente : ovviamente, questo ragionamento non vale per un solo tesserato...

?c) In questo contesto, in capo al Presidente federale venivano inevitabilmente a concentrarsi compiti di rappresentanza, di amministrazione attiva e di garanzia.

Pu? naturalmente opinarsi il fatto che in questo assetto istituzionale le istanze del circuito politico democratico venissero impropriamente a sovrapporsi a quelle di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive, anche in esito alle legittime doglianze delle societ? in ordine alle prestazioni della categoria arbitrale; cos? ingenerando confusioni di poteri e anche solo potenziali conflitti di interessi.

Il Collegio ritiene, invece, che non possa imputarsi, facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento.

Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.?

Ah, ho capito : se a lamentarsi delle prestazioni arbitrali ? Carraro, non ? un problema proprio perch? in qualit? di presidente federale le sue lamentele sono per garantire il regolare svolgimento del campionato ( ?della Lazio! ). Se lo fa Moggi, sono da considerarsi pressioni nei confronti dei designatori al fine, ovviamente, di avere arbitri compiacenti, ovviamente.

Conclusioni :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore

istanza, eccezione e deduzione

1. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria;

2. dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro;

[...]?

E sar? proprio il punto 1 a far ricorrere Carraro al Tar : il Collegio Arbitrale gli toglie la diffida ma nulla pu? sulla sanzione pecuniaria : volevate voi che Carraro non ricorresse contro una sanzione ( per di pi? pecuniaria ) a fronte di nessuna violazione ?

Tarallucci e vino ? 66

PS Noto un certo fervore sulla vicenda Paparesta tale da indurmi a commentare il suo iter sportivo come prossimo thread : nel frattempo, vi faccio notare che essendo la decisione al suo riguardo spinosa, le argomentazioni adottate sono cervellotiche. Mi spiego :

1. Arbitrato Moggi : non posso decidere perch? ti sei dimesso! ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta non considerando proprio le mie dimissioni! )

2. Arbitrato Giraudo : non posso decidere perch?, non essendo pi? dirigente di nessuna squadra, attualmente non sei un tesserato ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta quando ero tesserato! )

3. Decisione AIA Paparesta : non ti posso reintegrare perch? sei rimasto fuori da oltre un anno e non hai seguito i corsi di aggiornamento ( ma io i corsi di aggiornamento non li ho potuti seguire proprio a causa della tua decisione di estromettermi! Decisione illegittima come decretato dal Tar e dal Consiglio di Stato! )

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Joined: 15-Apr-2007
711 messaggi

grandissimo cccp!!!! grazie per il grandissimo lavoro di vera informazione

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Joined: 09-Jun-2006
227 messaggi

a napoli diranno che queste telefonate carraro le faceva perch? era convinto che esistesse un sistema juve nel quale erano coinvolti anche i due designatori. questa tesi ? smentita dai fatti poich? se gli arbitri fossero stati manovrabili dai designatori nel 2006 non avremmo dovuto vincere in quanto il designatore era cambiato ed ? lo stesso al quale pochi giorni fa ? stata affidata la carica di designatore della CAN D. Non conoscevo l'esistenza della telefonata che precedeva inter-juve. il suo contenuto ? un'infamit? che da arbitro avrei combattuto nelle sedi giudiziarie competenti. carraro all'epoca era gi? sintonizzato sulla lunghezza d'onda del sentimento popolare antijuventino e gli arbitri in balia dei media. un presidente di federazione che si rispetti, protegge e difende i suoi arbitri e non teme ripercussioni dai media per un errore di valutazione. ho sempre pensato che carraro fosse il primo tra i colpevoli dello sfascio del calcio italiano ma sandulli ha pensato bene di andare a trovare delle giustificazioni cervellotiche quanto incoerenti per tirarlo fuori dai guai. vergogna infinita.

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Joined: 18-Aug-2008
662 messaggi
Tarallucci e vino ? 66

Schematicamente, quello che abbiamo visto finora sul procedimento sportivo dell?ex presidente federale, Franco Carraro.

1. Alla CAF di Cesare Ruperto gli viene contestato di aver fatto pressioni sul designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia. Ci? gli costa una inibizione di quattro anni e mezzo.

2. Alla Corte Federale di Piero Sandulli quest?ultimo riconosce che i fatti ricostruiti alla CAF sulle relazioni dei CC ? un lavoro ben svolto; ciononostante, la vicenda pu? essere soggetta ad interpretazione diversa, ergo la violazione di cui a Lazio-Brescia viene cancellata e l?inibizione di cui sopra viene convertita in ammenda di 80.000 euro gravata da diffida.

3. In Camera di Conciliazione, ovviamente la Federazione non concilia e Carraro ricorre all?arbitrato. Arbitrato che abbiamo gi? commentato integralmente e che qui riassumiamo come passaggio preliminare al ricorso al Tar, oggetto di questa discussione.

Fatte le debite premesse tendenti a ritenere legittima la pronuncia dell?arbitrato, legittimit? sempre messa in dubbio dagli uomini della FIGC, il Collegio Arbitrale si esprime sulle censure presentate dallo stesso Carraro :

?a) che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;?

Censura, questa, presentata anche da altri tesserati, ma senza successo : in un modo o in un altro rispondono picche alla richiesta di annullamento del processo per illegittima composizione del giudice.

?b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti e in particolare in quelli disciplinari;?

Altro argomento sul quale non si transige : per forza, ? l?unica prova che hanno?

?c) che non condivisibile appare anche la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per essere il dott. Carraro, quale Presidente della FIGC, sottratto al giudizio disciplinare di fronte agli organi delle federazione da lui presieduta, poich? il sistema disciplinare della FIGC deve essere costruito come ?sistema di diritto? in cui gli stessi principali attori, ed in primis lo stesso Presidente, sia durante il mandato che una volta cessato lo stesso, sono soggetti alle regole in vigore nel sistema, e quindi assoggettati al potere degli organi cui ? deputata la garanzia dell?osservanza di tali regole;?

Vediamo se riesco a fare l'analisi logica :

1. Carraro fa richiesta di illegittimit? della sentenza sportiva : perch? ?

2. Perch? lui ? il Presidente Federale : e quindi ?

3. Quindi avrebbe dovuto essere giudicato dagli organi della federazione da lui presieduta : si, e quali sono ?

4. Non l'ho mica capito : tra l'altro, con uno dei tre comunicati ufficiali del Commissario Straordinario, viene adottata la strada CAF-Corte Federale che ? la strada riservata ai dirigenti della Federazione e non la strada Commissione Disciplinare-Corte Federale che ? la strada riservata ai tesserati della Federazione : a quali organi si riferisce ?

5. Carraro avrebbe voluto essere giudicato da tali organi adducendo come motivazione che spetta a questi organi il controllo dell'osservanza delle regole da parte dei "principali attori" in primis il presidente federale.

6. Se qualcuno ne sa di pi?...in ogni caso, questo tentativo contorto di farsi riconoscere la decisione degli organi di giustizia sportiva come illegittima fallisce miseramente senza nessuna spiegazione da parte del Collegio Arbitrale : dice soltanto che non ? condivisibile.

Vediamo come il Collegio Arbitrale entra nel vivo della vicenda :

?a) La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?.

La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?. Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.?

?.e quindi?

?b) Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente.

Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.?

Capito ? Tu gli hai dato un gravame di diffida come monito affinch? non abbia a ripetersi un comportamento del genere. Cosa nota il Collegio Arbitrale ? Che non ? possibile evitare in futuro un comportamento del genere giacch? non esistono ?adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Inoltre, non esistono norme che riguardano la possibilit? di fare presente lamentele agli organi preposti alla valutazione delle prestazioni arbitrali, attenzione, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali.

Praticamente, siamo nella stessa situazione dell'art.1 del vecchio codice di giustizia sportiva : a rigore, il contattare i designatori o gli organi federali per esprimere lamentele non era da considerarsi "mancanza di lealt?" al punto tale che nella nuova versione ? stato previsto esplicitamente : ovviamente, questo ragionamento non vale per un solo tesserato...

?c) In questo contesto, in capo al Presidente federale venivano inevitabilmente a concentrarsi compiti di rappresentanza, di amministrazione attiva e di garanzia.

Pu? naturalmente opinarsi il fatto che in questo assetto istituzionale le istanze del circuito politico democratico venissero impropriamente a sovrapporsi a quelle di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive, anche in esito alle legittime doglianze delle societ? in ordine alle prestazioni della categoria arbitrale; cos? ingenerando confusioni di poteri e anche solo potenziali conflitti di interessi.

Il Collegio ritiene, invece, che non possa imputarsi, facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento.

Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.?

Ah, ho capito : se a lamentarsi delle prestazioni arbitrali ? Carraro, non ? un problema proprio perch? in qualit? di presidente federale le sue lamentele sono per garantire il regolare svolgimento del campionato ( ?della Lazio! ). Se lo fa Moggi, sono da considerarsi pressioni nei confronti dei designatori al fine, ovviamente, di avere arbitri compiacenti, ovviamente.

Conclusioni :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore

istanza, eccezione e deduzione

1. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria;

2. dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro;

[...]?

E sar? proprio il punto 1 a far ricorrere Carraro al Tar : il Collegio Arbitrale gli toglie la diffida ma nulla pu? sulla sanzione pecuniaria : volevate voi che Carraro non ricorresse contro una sanzione ( per di pi? pecuniaria ) a fronte di nessuna violazione ?

Tarallucci e vino ? 66

PS Noto un certo fervore sulla vicenda Paparesta tale da indurmi a commentare il suo iter sportivo come prossimo thread : nel frattempo, vi faccio notare che essendo la decisione al suo riguardo spinosa, le argomentazioni adottate sono cervellotiche. Mi spiego :

1. Arbitrato Moggi : non posso decidere perch? ti sei dimesso! ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta non considerando proprio le mie dimissioni! )

2. Arbitrato Giraudo : non posso decidere perch?, non essendo pi? dirigente di nessuna squadra, attualmente non sei un tesserato ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta quando ero tesserato! )

3. Decisione AIA Paparesta : non ti posso reintegrare perch? sei rimasto fuori da oltre un anno e non hai seguito i corsi di aggiornamento ( ma io i corsi di aggiornamento non li ho potuti seguire proprio a causa della tua decisione di estromettermi! Decisione illegittima come decretato dal Tar e dal Consiglio di Stato! )

e intanto prendono tempo......le vicende sperano decantino, l'attenzione diminuisca. tutto si consolidi...vecchia tattica

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino ? 67

Stiamo per iniziare il commento del ricorso al Tar dell'allora Presidente Federale, Dott. Franco Carraro. Riassunto delle puntate precedenti :

1. Alla CAF di Cesare Ruperto gli viene contestato di aver fatto pressioni sul designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia. Ci? gli costa una inibizione di quattro anni e mezzo.

2. Alla Corte Federale di Piero Sandulli quest?ultimo riconosce che i fatti ricostruiti alla CAF sulle relazioni dei CC ? un lavoro ben svolto; ciononostante, la vicenda pu? essere soggetta ad interpretazione diversa, ergo la violazione di cui a Lazio-Brescia viene cancellata e l?inibizione di cui sopra viene convertita in ammenda di 80.000 euro gravata da diffida.

3. In Camera di Conciliazione, ovviamente la Federazione non concilia e Carraro ricorre all?arbitrato.

4. In Camera Arbitrale, gli tolgono la diffida poich? tale gravame gli ? stato sanzionato come monito ma il Collegio Arbitrale nota che tale monito ha poco senso giacch? se ? vero che Carraro si ? rivolto a Bergamo direttamente ( percorso gi? ritenuto lecito dalla Corte Federale ) per manifestare le sue perplessit? in materia di conduzione della gestione arbitrale ? anche vero che non risultano n? organi n? norme in base alle quali i dirigenti possano presentare le proprie lamentele. A margine di questo ragionamento faccio notare come questo sia un altro esempio di sconfessione di sentenze da un organo di giustizia sportiva ad un altro?sempre della serie ?la giustizia sportiva ha fatto il suo corso??

Ultima nota : la Camera Arbitrale non pu?, per regolamento, decidere di sanzioni pecuniarie : siamo quindi nella situazione, grottesca, in cui ad un tesserato vengono richiesti 80.000 euro a fronte di sentenze sportive che ne hanno praticamente cancellato le violazioni contestate dall?Ufficio Indagini : ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere?

Finalmente siamo al commento del ricorso al Tar : ammetto di non averlo ancora letto, e di essere curioso ( ?si fa per dire! ) delle motivazioni in base alle quali gli verr? cassata la sanzioncina di euro 80.000

"REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai Magistrati:

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Consigliere ? relatore

Diego Sabatino Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 586/07, proposto dal dott. Franco Carraro, rappresentato e difeso dall?avv. Giovanni Verde presso il cui studio in Roma, viale Giulio Cesare n, 145, ? elettivamente domiciliato,

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dall?avv. Guido Valori presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 206, era elettivamente domiciliata e successivamente, a seguito di rinuncia al mandato, dall?avv. Massimo Colarizi presso il cui studio in Roma, via Panama n. 12, ? elettivamente domiciliata,

la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonch?

il Comitato olimpico italiano (Coni), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio (per la parte relativa al ricorrente), di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, tra i quali assumono rilievo la decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e la determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006 per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale.?

? tutte cose che gi? sappiamo, giusto ?

?Visto l?atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altres? i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO?

Ok, (ri)leggiamoci il riassunto fatto dal Tar :

?1. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2007 e depositato il successivo 22 gennaio il dott. Franco Carraro impugna, per quanto di interesse, la delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio (per la parte relativa al ricorrente), nonch? la decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e la determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006 per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale.

Espone, in fatto, che in data 23 giugno 2006 il Procuratore Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (d?ora in poi, F.I.G.C.) lo ha deferito, nella sua qualit? di Presidente della F.I.G.C., ?per aver esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara [Lazio ? Brescia], al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio s.p.a. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dei commi 1 e 2 del C.G.S.?.

La Corte di appello Federale (CAF), con decisone del 14 luglio 2006 (comunicato ufficiale n. 1/c), pur avendo accertato che il dott. Carraro non aveva preso parte alla designazione dell?arbitro della predetta partita, ha ritenuto di dover sanzionare, ex art. 6 del Codice di giustizia sportiva (C.G.S.), l?intervento dello stesso dott. Carraro nei confronti del designatore Bergamo con l?inibizione per anni 4 e mesi 6. Con l?impugnata decisione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 la Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio, adita dal dott. Carraro come organo di appello, lo ha ritenuto punibile ex art. 1, primo comma, del C.G.S. e lo ha sanzionato con l?ammenda di ? 80.000,00 e con una diffida. Fallito il tentativo di conciliazione previsto dalla Corte Federale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport il dott. Carraro ha presentato istanza arbitrale presso la stessa Camera che, con decisione n. 1925 dell?8 novembre 2006, ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso proposto dal dott. Carraro per la parte relativa alla sanzione pecuniaria. Ha invece ritenuto la propria competenza per la parte relativa alla sanzione della diffida e, in parziale riforma della decisione della Corte Federale del 25 luglio 2006, l?ha annullata.?

Sempre cose che gi? sappiamo?

?In data 15 novembre 2006 il dott. Carraro ha presentato una nuova istanza di conciliazione in relazione alla controversia insorta dopo la decisione del collegio arbitrale e relativa alla possibilit? di tenere ferma la sanzione pecuniaria dopo che era stato escluso qualsiasi illecito disciplinare. Con determinazione presidenziale del 22 novembre 2006 il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha dichiarato inammissibile l?istanza per ?assenza di una nuova controversia?.?

Ah, e questa non la sapevo : Carraro dopo la sentenza dell?arbitrato ha presentato nuova istanza arbitrale poich? si era davanti ad una sanzione pecuniaria a fronte di nessun illecito disciplinare. Il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato gli ha, direi ovviamente, rigettato la richiesta per ?assenza di una nuova controversia?

?2. Avverso i predetti provvedimenti l?interessato ? insorto deducendo violazione di legge perch? ? stata irrogata al ricorrente una sanzione per un fatto accertato dallo stesso giudice sportivo come inesistente, nonch? eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per contraddittoriet?, per errore sui presupposti fattuali e per altri figure sintomatiche. Illegittimamente il Collegio arbitrale, pur ritenendo il comportamento del dott. Carraro corretto e non sanzionabile, ha annullato la sola diffida, affermando di non essere competente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto F.I.G.C., sulla sanzione pecuniaria. Ha dunque fatto venir meno la diffida ed il presupposto in virt? del quale la stessa era stata comminata ma ha, al contempo, reso definitiva la sanzione pecuniaria (ormai priva di fondamento), cos? ritenendo possibile l?accesso alla giustizia statale e, prima ancora, facendo emergere l?interesse del dott. Carraro ad impugnare il provvedimento sanzionatorio della Corte Federale ed i provvedimenti successivi nella parte in cui, sulla premessa dell?incompetenza dell?organo adito, lo hanno implicitamente confermato.?

Carraro dice che il collegio arbitrale togliendogli la diffida ma reputandosi incompetente nei confronti della sanzione pecuniaria abbia applicato illegittimamente l?art.27 dello Statuto FIGC : ah, si ? Siamo costretti a leggercelo, allora : come sempre, pazienza :

?ART. 27 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le societ? affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento Federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all?ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica.

4. Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunit?, pu? autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l?irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego

dell'affiliazione pu? essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.?

Dott. Carraro, da ci? che leggiamo dal comma 3 ?non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie? sembrerebbe invece che la Camera Arbitrale abbia bene interpretato l?art.27 dello statuto. Vedremo cosa dice il Tar al riguardo.

Andiamo avanti.

?3. Si ? costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l?inammissibilit? del ricorso sotto diversi profili e la sua tardivit? in quanto volto all?annullamento, per la parte di interesse, della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del Coni non si ? costituita in giudizio.

5. Il Comitato olimpico italiano (Coni) non si ? costituito in giudizio.

6. All?udienza del 30 ottobre 2008 la causa ? stata trattenuta per la decisione.?

La FIGC si ? presentata ed ovviamente ha subito eccepito il difetto di giurisdizione della corte, ovvero del Tar.

La Camera di Conciliazione ed Arbitrato ed il CONI stesso non si sono presentati.

Mi chiedo se sia pertinente tale comportamento e mi spiego : per loro la legge 280/03 ? una legge della Repubblica Italiana o possono far finta che non esista ? Che senso ha, ogni volta che una sentenza sportiva viene impugnata, sollevare l'eccezione di illegittimit? della corte essendo queste esplicitamente indicata nella 280/03, Legge della Repubblica Italiana ?

Alla prossima dove leggeremo cosa il Tar ne pensa di tutto ci?.

Tarallucci e vino - 67

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16 Luglio 2006

Prof. Coppi: ?Mai visto niente di simile. Giustizia strozzata? (TuttoSport)

Il difensore del Coni, parte lesa di Calciopoli, non condivide la sentenza: ?Rito pilotato dalla fretta?

Il prof. Coppi: ?Non credo che la Corte federale accetter? questo verdetto?

?Mai visto niente di simile: nemmeno un contraddittorio, intercettazioni ascoltate in segreto, nessun teste. E?una giustizia strozzata?

di ALVARO MORETTI

ROMA. Comincia piano, il pro?fessor Franco Coppi, in una pausa del lavoro in difesa del ca?po dei Sismi, Nicola Pollari. E? l?ultimo di una serie di presti?giosi incarichi, con puntate fre?quenti nel diritto sportivo: so?sterr? le tesi del Coni come par?te offesa nei procedimenti pena?li di Calciopoli, ma il suo rap?porto con la giustizia sportiva ? dopo le polemiche del caso Ge?noa- Venezia, in cui contest? vi?vacemente per l?uso delle inter?cettazioni - resta conflittuale. E il processo Ruperto lo digerisce davvero poco.

Professore, sembra perples?so dopo la sentenza della Caf?

?S?, qualche perplessit? ce l?ho. Da giorni ce l?ho, a partire dalla condanna sportivamente pi? si?gnificativa, quella di Carraro?.

Quattro anni e sei mesi per illecito: le telefonate a Ber?gamo in favore di Lotito.

?Ecco, proprio quello: non mi convince per niente. Non ce lo vedo uno come Franco Carraro che si mette a fare queste cose, la telefonata che gli si addebita. Ripeto: non li vedo proprio que?sti quattro anni e mezzo di pu?nizione per l?ex presidente della Figc?.

Andiamo avanti: la B con 30 punti di penalizzazione per la Juve. Se la sono cavata o no i bianconeri?

?Non si ? avuto il coraggio di mandare la Juve in C, cos? la si sanziona due volte, per due an?ni. La Juve giocher? un campio?nato inutile. Falsando la prossi?ma stagione in B dei biancone?ri: corrono per salvarsi. E? come condannare qualcuno a fare due anni la B: con che motivazione scende in campo una squadra che parte da meno 30? Eppoi a sanare quella sanzione devono essere i danneggiati veri: gioca?tori, tifosi. Poi gli azionisti. Tut?ta gente che s?? impegnata one?stamente e onorevolmente e che non c?entra niente?.

La Juve aveva praticamente patteggiato la B, rischiando la C: un esempio da seguire in Corte federale?

?Non penso proprio che Della Valle e Lotito siano disposti a patteggiamenti, patteggiare per cosa, poi? Per una B senza pun?ti in meno. Se la vanno a gioca?re tutta, Lazio e Fiorentina?.

Sembra che qualcosa di questo processo non le vada proprio gi?: ne ha viste tan?te, professore, dal Calcio?scommesse del 1980 a Ge?noa- Venezia.

?Ecco, appunto, visto tutto, non avevo mai visto quello che ? ca?pitato all?Olimpico: prima le ri?chieste di condanna, poi l?as?sunzione di prove, poi gli inter?venti a discolpa. Neanche un contraddittorio, le intercettazio?ni ascoltate nel segreto della ca?mera di consiglio, quando sa?rebbe stato giusto e utile farlo in contraddittorio, discutendo. Neanche un teste ammesso. Mi fermo qui, sa, difendo il Coni co?me parte lesa sui casi di Calcio?poli, mah??

E del Milan salvo per re?sponsabilit? e anche per l?Uefa che dice?

?Che per me la responsabilit? oggettiva va rivista, ma fin che c?? prevede un trattamento di?verso. Magari che non diventi un esempio sopportare un pro?prio dipendente che fa certe co?se, perch? quello di Meani pu? diventare un precedente perico?loso: sa, c?? chi studia i codici per individuarne le smagliature e infilarci comportamenti non consoni. Sui punti tolti credo non si tratti di qualcosa di vo?lontario. La buona fede ? certo fatta salva?.

Dall?appello cosa ci dobbia?mo aspettare?

?Non credo che la Corte federa?le accetter? supinamente que?sto verdetto e questa sentenza?.

La giustizia sportiva, per??

?La fermo subito: chiamiamo pomposamente Codice di giusti?zia sportiva il nostro punto di ri?ferimento, quando sappiamo che l?esigenza di celerit? co?manda il rito. Ma stavolta mi pare di aver visto una giustizia strozzata. C?? un senso di soffo?camento che s?avverte. Magari, con Calciopoli, s?? anche fatta giustizia sostanziale, per?, non posso evitare di pensare alle in?tercettazioni ascoltate in came?ra di consiglio, senza spiegazio?ni degli interessati. Un insieme di scorciatoie imboccate per ar?rivare alla fine del percorso ob?bligato da un codice da rivedere profondamente?.

Cosa cambierebbe subito del processo sportivo, pro?fessore?

?Chiarire il rapporto tra fonti di prova penali e quelle ottenute nel processo sportivo, una re?sponsabilit? oggettiva che non leda gli interessi generali. Se un direttore generale impazzisce e commette reati sportivi a go-go, si deve pensare ad una norma paracadute per atleti, tifosi e azionisti?.

Parliamo di riduzioni di pe?na?

?Di atti di clemenza, come la commutazione delle pene, in?fliggendo squalifiche durissime ai dirigenti. Questo processo ha un grande merito: ci ha fatto ca?pire cosa succedeva, ora diamo la possibilit? al calcio italiano campione del mondo di voltare pagina?

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Joined: 29-Mar-2006
94 messaggi
Leggendo la trascrizione di questa telefonata mi chiedo:

"Ma come _azzo hanno fatto a togliere carraro dal processo?"

"Perch? Bergamo si e lui no?"

Per me la risposta e' qui:

...

BERGAMO Paolo: se lei si fa suggestionare dalle televisioni io no!

....

CARRARO Franco: ma lei..lei mi deve..lei mi deve dire..ma lei..ma lei li legge i giornali!? Ma lei la sente la televisione? Ma lei..

BERGAMO Paolo: non m?interessano ne giornali ne televisioni

CARRARO Franco: a lei non interessa..

BERGAMO Paolo: io so cosa faccio io dottore! I giornali e della televisione non mi interessano! Io so che Paolo BERGAMO va a testa alta! Sempre e comunque!

....

BERGAMO Paolo: e ascolta soltanto il suo presidente ha capito!?

Bergamo per non interessarsi di quello che dicono i giornali e per ascoltare il suo presidente e' stato trombato...carraro invece si preoccupava di pararsi il C**O...

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Joined: 06-Nov-2006
222 messaggi

Ho sempre pensato, soprattutto prima di farsopoli, che uno dei principali problemi della classe arbitrale fosse quello di farsi troppo condizionare da giornali e processi televisivi.

Per fare un esempio: a seguito di Juve-Parma 1-0, decisero per la campagna mediatica contro di noi, che dovevamo perdere il campionato a causa del gol annullato a Cannavaro.

Per inciso, senza dietrologia, credo che De Sanctis fischi?, prima del colpo di testa di Cannavaro, un fallo di confusione perch? si era accorto che il calcio d'angolo non c'era.

Le conseguenze le abbiamo provate sulla nostra pelle.

La cosa pi? assurda ? che siamo stati condannati in pratica solo noi, quando effettivamente, e quanto sopra scritto ? una delle tante riprove, dovevamo difenderci da un sistema a noi ostile.

Poi ora mi tocca sentire gli onesti accusare i mass media di una campagna avversa a loro .... devono sempre e comunque fare le vittime!

NON SAPEVANO PERDERE.

NON SANNO VINCERE.

NON SAPRANNO RIPERDERE!

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
[...]

Per inciso, senza dietrologia, credo che De Sanctis fischi?, prima del colpo di testa di Cannavaro, un fallo di confusione perch? si era accorto che il calcio d'angolo non c'era.

[...]

De Santis ha spiegato pi? volte l'episodio nelle varie trasmissioni cui ? stato invitato.

Per cominciare, fa notare che quel calcio d'angolo era dubbio, per cui avesse dovuto favorire la Juve non lo avrebbe dato.

Per quanto riguarda ci? che ha fischiato, ha sempre detto di aver visto, alle spalle di Cannavaro, Iuliano essere spinto e cadere. Quindi, non si pu? parlare n? di fallo di confusione n? di gol annullato perch?, come giustamente dici, si sente nettamente il fischio prima del colpo di testa.

La sfortuna volle che, come dice lo stesso De Santis in una telefonata a Bergamo, che quel pallone andasse in gol : ? da l? che si ? creato il mito che De Santis ci favorisse. Pensa che molta gente ? convinta che De Santis sia stato deferito per colpa della Juve : Ruperto e Sandulli lo tirano per i capelli nella faccenda di Fiorentina-Bologna e comunque l? c'? la mancanza di lealt?. Ma l'illecito sportivo se lo becca per l'unica partita riconosciuta come tale ovvero Lecce-Parma 3-3. Partita della quale beneficia la Fiorentina che, per?, non ne sa nulla. O meglio, per Ruperto, questi fatti mandano in B la Fiorentina; per Sandulli, la Fiorentina ? stata costretta a chinare il capo al sistema e quindi va salvata....ma noi non andiamo in Serie B per aver imposto il "sistema"....

Per tornare a De Santis, non sembra che fossero molto contenti quando veniva designato ad arbitrare nostre partite, almeno stando alle parole di Moggi...

Sempre Forza Juve

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Joined: 06-Nov-2006
222 messaggi
Inviato (modificato)
De Santis ha spiegato pi? volte l'episodio nelle varie trasmissioni cui ? stato invitato........

Sempre Forza Juve

Quella che ho scritto ? la mia interpretazione che nella sostanza non discosta da quella di De Sanctis.

Per quanto riguarda il calcio d'angolo non ? che era dubbio, prorprio non c'era.

Pensa che quel giorno ero allo stadio, per la precisione nella curva opposta. Mi accorsi da subito che il calcio d'angolo non c'era (preciso che allo stadio non sono il tifoso che da sempre ragione alla propria squadra, cerco di analizzare gli episodi con obbiettivit? e quando ho un dubbio chiamo gli amici a casa.

Quando ci arbitrava De Sanctis ero il primo ad essere preuccupato: lo ritenevo scarso e controproducente.

Come tutta la classe arbitrale di quel e questo periodo, troppo attento ad andare dietro il sentimento popolare rappresentato dai vari processi TV e dalla stampa pseudo sportiva bilanese e romana.

FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS!

Modificato da Marco Massa

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Cassazione: intercettazioni con ascolto remotizzato? Sono lecite

Scritto da Francesco Polimeni ? Venerd?, 6 marzo 2009 ? Categoria: Intercettazioni

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 8578/2009) ha stabilito che sono utilizzabili le intercettazioni, con ascolto remotizzato, scaricate su dvd presso gli uffici della polizia giudiziaria.

La Corte ha quindi ribadito che sono legittime e utilizzabili le intercettazioni nel caso in cui ?le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l?art. 268, co. 3, c.p.p. si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in alcun modo vieta che l?ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo?.

Gli Ermellini hanno poi aggiunto che ?l?attivit? di ?redazione del verbale? delle operazioni intercettate con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, pu?, a sua volta, essere effettuata negli uffici della P.G. anche quando l?indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della Procura della Repubblica, posto che l?art. 268 c.p.p., nei primi due commi, distingue nettamente l?esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e, nel comma successivo, prescrive uno speciale provvedimento del P.M. nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le ?operazioni? ? e non altre attivit? ? debbano essere svolte in locali non pertinenti alla Procura stessa

In alcuna parte della norma si vieta per? che l?ascolto delle conversazioni possa essere effettuato, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo eventualmente pi? prossimo alla localit? dove viene posta in essere la condotta criminosa per consentire un pi? agevole e rapido intervento, dovendo anzi considerarsi l?evidente opportunit? di istituire un collegamento diretto ed immediato tra l?autorit? di P.G. che segue l?indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto?.

Fonte Studiocataldi

MASSIME E SENTENZE

Si alle intercettazioni con ascolto remotizzato che sono solo di passaggio in Procura

MERCOLEDI' 04 MARZO 2009 Stampa questa pagina

Via libera alle intercettazioni che in Procura sono solo di passaggio. Sono infatti pienamente utilizzabili quelle, con ascolto remotizzato, scaricate su dvd presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Con una decisione che cerca di agevolare le indagini la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8578 del 25 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un indagato, sottoposto a carcere preventivo, che aveva chiesto l?inutilizzabilit? delle intercettazioni fatte nei locali della Procura e l? raccolte su un server ma subito ?remotizzate? presso la polizia che le aveva scaricate su cd e dvd.

www.cassazione.net/si-alle-intercettazioni-con-ascolto-remotizzato-che-sono-solo-di-passaggio-in-procura-p666.html - 20k

si pu? scaricare la sentenza

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Un attimo, gaba, un attimo.

Mi sembra di capire che il soggetto in questione avesse fatto ricorso "semplicemente" sul fatto che l'ascolto fosse remotizzato presso la polizia giudiziaria. Per?, il cosiddetto flusso, nel suo caso, va in Procura, cio? dove deve andare. E' perfettamente lecito che ci sia l'ascolto verso la polizia giudiziaria e che i verbali vengano redatti in base a tale remotizzazione.

Ma dall'intervista dell'avv. Prioreschi non mi sembra di capire che la questione sia questa. Guarda :

"A) In data 3 novembre 2004, i carabinieri di Roma hanno chiesto al P.M. di essere autorizzati al noleggio del sistema SITO da installarsi sia presso la sala intercettazione della Procura di Roma e presso il reparto operativo. La richiesta appare singolare e superflua in quanto il P.M. aveva gi? autorizzato il noleggio ed il riascolto in precedenza, in data 2 novembre 2004. In realt? la richiesta dimostra che i carabinieri dovevano in sostanza eseguire direttamente le intercettazioni presso il reparto operativo. E infatti, in calce alla richiesta del 3 novembre 2004, il P.M. scrive di suo pugno: ?V? SI AUTORIZZA L?USO DEL SISTEMA SITO (DELLA TRS DI ROMA) PER L?ESECUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI DI CUI AL DECRETO 2614/04 R. (16 UTENZE ). Napoli 4/11/04?. Quindi il P.M., con questo provvedimento, non autorizza il riascolto, che era gi? stato autorizzato in precedenza, ma autorizza i carabinieri a dotarsi del sistema per eseguire le intercettazioni su sedici utenze."

La questione non ? di poco conto, giacch? il comma 3 dell'art.268 del Codice di Procedura Penale dice :

"Art. 268. Esecuzione delle operazioni.

[...]

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero pu? disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

[...]"

L'esistenza di questo comma 3 ? da individuarsi in considerazione della prova assoluta che le intercettazioni non vengano alterate.

In pratica, il legislatore dice : le intercettazioni, per evitare dubbi, devono essere registrate in Procura. La remotizzazione pu? avvenire presso la polizia giudiziaria.

Torniamo a noi : l'avv.Prioreschi dice che dalle carte in mano si evince che la registrazione ? stata fatta presso i locali della polizia giudiziaria e non in Procura. Guarda che dice al punto B)

"B) Tanto ci? ? vero che, nel decreto esecutivo del 5 novembre 2004 ovvero del 15 giugno 2005 (il decreto reca due date), vi ? una correzione a penna con asterisco e si autorizzano i carabinieri ad installare 18 linee con sistema SITO e a noleggiare detto sistema. Se i carabinieri avessero dovuto effettuare solo il riascolto non vi era la necessit? di installare 18 linee telefoniche e di noleggiare il sistema SITO che ? il server. Ed infatti l?installazione del server presso il reparto operativo sta ad indicare che la registrazione delle telefonate non avveniva per mezzo dell?impianto installato in Procura, che fungeva da mero ripetitore ma, direttamente in quello di cui si erano dotati i carabinieri. E? noto infatti che per la remotizzazione ? necessaria una sola linea e un semplice collegamento remoto a dei personal computer e che su una linea possono transitare oltre 150 numeri telefonici sottoposti ad intercettazione. Scrivono sul punto i Giudici delle SS.UU. nella sentenza citata: ?Le operazioni di registrazione che in forza del terzo comma, parte prima, dell?art. 268 c.p.p., debbono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consistono dunque? nella immissione dei dati (captati presso la centrale dell?operatore telefonico e trasmessi agli impianti in Procura), nella memoria informatica centralizzata (cosiddetto server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ci? destinati. I menzionati apparati permettono altres? di remotizzare agevolmente (attraverso il sistema cosiddetto client-server) l?ascolto ? nonch?, volendo, anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata in Procura, e da non potersi a questa sostituire), deviando anche il flusso in entrata anche verso molteplici punti di ricezione, collocabili in qualsiasi luogo (e dunque anche all?esterno degli uffici di Procura) e collegati con il sistema centrale verso cui l?operatore telefonico ha trasmesso il flusso di dati captati. Spinta pi? oltre, la tecnica in questione pu? trasformare l?impianto presente in Procura in una sorta di mero ripetitore, utilizzato esclusivamente per l?instradamento del flusso di dati dall?operatore telefonico a quello di polizia, senza l?inserimento e la registrazione di quei dati nel server (memoria informatica centralizzata) esistente nei locali della Procura; infatti, ? sufficiente che presso la Procura venga occupata una linea telefonica verso cui avviene la trasmissione dei dati captati dall?operatore telefonico, immediatamente resi disponibili in remoto: un?intercettazione cos? effettuata sarebbe certamente illegittima, con sanzione di inutilizzabilit??.

Questo ? quanto avvenuto nel caso di specie."

Noi, ovviamente ci auguriamo che tali eccezioni siano valide e vengano accolte.

Prima di concludere, per?, una nota : nel comma 3 dell'art.268 vengono previste delle eccezioni :

"Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero pu? disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria."

Credo che le due ipotesi di impianti insufficienti o inidonei non sussistano, giacch? i cc fanno richiesta di installazione dello stesso impianto, con fornitura della stessa ditta, per il quale era stata autorizzata l'installazione in procura.

Io immagino che queste cose, la procura di Napoli e i cc di Roma, le sapessero e quando ? stato orchestrato in cambio di installazione dell'impianto a qualche motivazione abbiano pensato. Ho fiducia, voglio averla, nell'avv.Prioreschi : questa fiducia aumenta quando vedo rinviare la seduta perch? un membro del collegio dei GIP era presente nel collegio giudicante dei riti abbreviati; questa fiducia aumenta quando vedo rinviare la seduta perch? la procura ha avvisato i difensori ma non 18 degli imputati...ragazzi, queste non sono formalit?, non ? giustizia sportiva : ? giustizia ordinaria e dobbiamo avere fiducia : avete visto quello che ? successo a Roma : certo non hanno avuto il coraggio dell'assoluzione completa : per?, se non c'? niente, non c'? niente : l'accusa di associazione a delinquere ? caduta e speriamo che altrettanto avvenga a Napoli.

Sempre Forza Juve

beh si purtroppo non sono riuscuto a scaricare se parlava di un soggetto o no..

do sentenze di cassazione ultimamente ve ne sono tante..

sempre forza juve..

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Tarallucci e vino - 68

Abbiamo, finalmente, iniziato il commento del ricorso al Tar dell?allora Presidente Federale, Dott. Franco Carraro. Solo in termini di sanzioni inflitte, riporto il riassunto delle puntante precedenti :

1.Sanzione inflitta dalla CAF : quattro anni e sei mesi di inibizione.

2.Sanzione inflitta dalla Corte Federale : 80.000 euro di ammenda con gravame di diffida.

3.La FIGC non concilia nella seduta alla Camera di Conciliazione presso il Coni.

4.Il collegio della Camera Arbitrale del Coni cancella la diffida. Nulla pu? sulla sanzione pecuniaria ( art. 27 dello statuto della FIGC )

Da tutto ci?, consegue il ricorso al Tar di Carraro : come ? possibile avere sul groppone una sostanziosa ammenda, 80.000 euro, a fronte di nessuna violazione commessa ?

Dalla lettura della prima parte del ricorso, abbiamo appreso che dopo la sentenza della Camera Arbitrale del Coni, Carraro ha presentato ulteriore richiesta di arbitrato, rigettata per ?assenza di controversia?.

Bene, possiamo procedere.

?DIRITTO

1. Nell?esame delle diverse eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (d?ora in poi, F.I.G.C.) occorre principiare da quella di inammissibilit? del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, sollevata sull?assunto che oggetto del gravame ? una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell?ambito dell?ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l?ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall?art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall?art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280.?

Come al solito, dobbiamo perdere tempo con il ricorso presentato dalla FIGC nei confronti della legittimit? del Tar a giudicare su sentenze sportive.

?La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall?ordine delle eccezioni dato dalla Federazione, e ci? in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare l?interesse a ricorrere e la tempestivit? del gravame. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180).

Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui ? giunto in recenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o societ? sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008 n. 2472; 21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di cui potrebbe soffrire nell?ambito del CIO, di cui ? componente, per aver subito una sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessit? di dare una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2 D.L. n. 220 del 2003.?

Il ragionamento che fa il Tar ? conseguenza della impostazione data dalla Legge 280/03 : in questa, infatti, viene garantita l?autonomia alla giustizia sportiva nel suo ambito, ovvero nel comminare sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del codice di giustizia sportiva, essendo questo un codice al quale i tesserati implicitamente debbono sottostare. Qualora, per?, nell?applicare sanzioni si sconfini, diciamo cos?, nella giustizia ordinaria, il tesserato pu? ricorrere al Tar contro l?atto amministrativo rappresentato dalla sentenza sportiva. La domanda ? : quando pu? ?sconfinare? una sentenza sportiva ? Risponde il comma 1 art. 3 della legge 280/03 :

?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

[?]?

E? evidente che tale comma obbliga la corte a ravvisare l?eventualit? che occorra ?ogni altra controversia [?] non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.? ( per inciso, nell?art.2 vengono elencati i casi in cui la giustizia sportiva ? autorevole, vale a dire valutazioni sui comportamenti disciplinari, sempre ai sensi del C.G.S. ).

Nel caso del ricorso di Carraro, si individua l?eventualit? nel discredito che subirebbe l?imputato, essendo lui membro del Coni. Da ci? deriverebbe la trattenuta della giurisdizione.

Scusate gli arzigogoli, spero di essere stato chiaro.

?La Sezione ha di recente (sent. 19 marzo 2008 n. 2472) ricordato che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un?aporia del sistema, prima di dubitare della legittimit? costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilit? di darne un?interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356). Ha chiarito la Corte (30 novembre 2007 n. 403) che il giudice (specie in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra pi? possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimit? costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilit? ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione.?

Ancora, vengono ricordate delle sentenze della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che in situazioni del genere l?interpretazione che deve essere data ? quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimit? costituzionale. Devolvere una questione legata ad un atto amministrativo, quale ? una sentenza sportiva, al Tar viene considerato come conforme ai dettami della Costituzione.

?Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch? ? possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perch? ? impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali.?

Per quanto sembri uno scioglilingua, a mio modo di vedere il principio da applicare mi sembra corretto.

?Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha inteso solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilit?, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all?interno del solo ordinamento sportivo.?

Viene inoltre ricordato che il legislatore non ha inteso limitare al Tribunale Amministrativo come grado di giudizio della controversia, offrendo la possibilit? alle parti di ricorrere al Consiglio di Stato.

?2. Priva di pregio ? anche l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per difetto di interesse, sollevata sul rilievo che, essendosi il dott. Carraro dimesso dall?incarico Federale, potrebbe non versare la somma richiestagli a titolo di sanzione pecuniaria, senza che nei suoi confronti la Federazione possa adire le vie giudiziarie per ottenerne il pagamento.?

Ma Carraro vive un mondo tutto suo ?

Dopo aver provato a richiedere ulteriore arbitrato dopo la sentenza della stessa Camera Arbitrale, apprendiamo adesso che voleva farla franca nel pagamento dell?ammenda, adducendo, semplicemente, che lui non ? pi? Presidente Federale avendo presentato dimissioni! Vediamo cosa gli dice il Tar.

?Come gi? chiarito sub 1 ? la comminatoria in s? di una sanzione per violazione delle regole interne al mondo del calcio (e cio? di quel mondo che per anni il ricorrente ha rappresentato in Italia e all?estero) e, quindi, il giudizio di disvalore che la stessa sottende ad essere lesivi dell?onorabilit? del ricorrente, al quale deve quindi essere riconosciuto l?interesse a far accertare dal giudice sportivo prima e poi, eventualmente, da quello statale l?illegittimit? della sanzione.?

Il Tar dice : come gi? chiarito al punto 1, ad essere lesivo dell?onorabilit? del ricorrente ? la sanzione in s?, l?aver violato regole del codice di giustizia sportiva e non ci? che prevede la sanzione. Oggetto della devoluzione al Tar, viene ribadito, ? la lesione dell?onorabilit? derivante dalla sanzione, qualunque essa sia, non ha pi? valore in quanto pecuniaria.

Ok, mi fermo qua, perch? gli argomenti affrontati mi sono sembrati pesanti. Portate pazienza e continuate a leggere : solo cos? potremo costruire una coscienza comune derivante dalla consapevolezza dei fatti avvenuti.

Tarallucci e vino - 68

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Tarallucci e vino - 69

Per non perdere il filo ripropongo un breve riepilogo :

1.Sanzione inflitta dalla CAF : quattro anni e sei mesi di inibizione.

2.Sanzione inflitta dalla Corte Federale : 80.000 euro di ammenda con gravame di diffida.

3.La FIGC non concilia nella seduta alla Camera di Conciliazione presso il Coni.

4.Il collegio della Camera Arbitrale del Coni cancella la diffida. Nulla pu? sulla sanzione pecuniaria ( art. 27 dello statuto della FIGC )

Nella prima parte della pronuncia del Tar sul ricorso Carraro, la corte si ? dovuta occupare, al solito, della eccezione di illegittimit? del tribunale, eccezione posta da Coni e Figc. Come al solito, la corte si ? rifatta ai dettami della legge 280/03, legge, tra l?altro, redatta all?indomani del gran casotto fatto da Gaucci nei ricorsi con il Perugia in A ed il Catania in B. Tale legge, dopo aver garantito l?autonomia alla giustizia sportiva, autonomia che si manifesta nella non intromissione nelle sanzioni disciplinari che la giustizia sportiva riterr? opportune in funzione delle violazioni al Codice di Giustizia Sportiva, tale legge, si diceva, formalizza, o forse sarebbe meglio dire, regolarizza due questioni : la prima ? ovvia : nel prendere le tue decisioni, tu giustizia sportiva non puoi, diciamo cos?, sconfinare in situazioni rilevanti per la giustizia ordinaria; ci si rende conto che non si pu? formalizzare ogni situazione del genere e, di conseguenza, tale ?sconfinamento? verr? valutato dalla corte ( certo, si avverte l?esigenza di un organo terzo che possa fare questo tipo di valutazione, ma questo ? un altro discorso : allo stato, questo tipo di valutazione, se si solleva una eccezione del genere, lo fa la stessa corte che ? chiamata a rispondere sulle questioni poste ); una volta ?accertato? che il Tar ? tribunale legittimato alla devoluzioni di questioni inerenti le sentenze di giustizia sportiva, la legge 280/03 stabilisce una volta per tutte che la sede a cui rivolgere le proprie doglianze ? la sezione Terza/Ter del Tar del Lazio.

Solo per ricordarvi come il Tar del Lazio ritiene che il ricorso di Carraro sia fondato, ovvero sia rilevante per la giustizia sportiva, vi riporto cosa dice :

?Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui ? giunto in recenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o societ? sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008 n. 2472; 21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di cui potrebbe soffrire nell?ambito del CIO, di cui ? componente, per aver subito una sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessit? di dare una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2 D.L. n. 220 del 2003.?

Ok ?

Per il Tar del Lazio, dalla sentenza calciopoli il Dott. Carraro ?potrebbe? soffrire di discredito, atteso che il soggetto in questione ? componente CIO.

Bene, possiamo proseguire nella lettura del ricorso. Portate pazienza : anche questa puntata sar? orientata a rispondere alle varie eccezioni di inammissibilit? presentate.

?3. Non ? suscettibile di positiva valutazione neanche l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per non essere stati dedotti in sede giurisdizionale motivi avverso l?unica parte del lodo, depositato l?8 novembre 2006, sfavorevole al dott. Carraro, e cio? la parte in cui ? dichiarato il difetto di competenza del collegio arbitrale a pronunciare sulla sanzione pecuniaria inflitta.?

Ricorderete che il Collegio arbitrale toglie la diffida alla sanzione disciplinare, ma nulla pu? sulla sanzione pecuniaria perch?, da regolamento, non pu? decidere in merito a tale argomento.

Ora, immagino che una eccezione come quella sopra enunciata l?abbia presentata Coni o Figc : cosa dicono, in poche parole ? Che il ricorso ? da considerarsi inammissibile poich? il ricorrente, cio? Carraro, non ha presentato motivi avverso tale decisione contenuta nel lodo arbitrale.

Il Tar gli risponde per le rime :

?Ed invero, riprendendo una giurisprudenza costante del giudice amministrativo (Cons. Stato, VI Sez., 98 febbraio 2006 n. 527; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645), pu? dirsi, in applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, che seppure ?la decisione del ricorso gerarchico (proprio od improprio), specialmente quando ? confermativa del provvedimento impugnato, sostituisce ed assorbe il provvedimento stesso, va anche rilevato che, nella giurisprudenza amministrativa si ? sempre ritenuto che, nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altres? di sindacare il provvedimento sottostante (con conseguente carenza di interesse alla contestazione dei vizi propri della decisione giustiziale quando siano dedotti, con effetto devolutivo, vizi in astratto risolutivi per la soddisfazione dell?interesse del ricorrente, che affettano il provvedimento sottostante)?.

Cosa dice il Tar ?

Che ? da considerarsi ?giurisprudenza costante? la possibilit? di sindacare sul provvedimento sottostante ( ovvero il lodo arbitrale, nel nostro caso ), una volta che si deve valutare una ?decisione gerarchica? di quel provvedimento. Ci? fa decadere eventuali ricorsi per vizi, quando questi siano dedotti. Ci? viene fatto per la soddisfazione dell?interesse del ricorrente. Tutti paroloni, ma credo siamo riusciti a capirne il senso.

Andiamo avanti.

?4. Le argomentazioni fin qui svolte per superare l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per non essere stati dedotti in sede giurisdizionale motivi avverso l?unica parte del lodo, depositato l?8 novembre 2006, sfavorevole al dott. Carraro, portano anche alla reiezione dell?ulteriore eccezione di inammissibilit?, questa volta dedotta per assoluta indeterminatezza della causa petendi.?

Immagino che anche questa eccezione di inammissibilit?, ovvero l?assoluta indeterminatezza della causa petendi, l?abbia presentata il Coni o la Figc. Il Tar gliela rigetta con tre righe.

?E? sufficiente sul punto rilevare come l?intero gravame sia rivolto all?annullamento della sanzione pecuniaria per carenza di presupposti, avendo l?organo arbitrale fatto cadere il supporto motivazionale sul quale si fondava l?impianto accusatorio.?

Cio? : ma se ? proprio questo il motivo del ricorso!

?5. Non ? condivisibile neanche l?eccezione di tardivit? del ricorso nella parte rivolta all?annullamento della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio.?

Per la miseria! In tutti i modi hanno provato per rendere inammissibile il ricorso!

?La necessit?, per il ricorrente, di adire il giudice statale solo dopo aver esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva ? logica e coerente conseguenza dell?impostazione che ha dato alla difesa delle proprie ragioni.?

Capito che dicono ?

Non riconoscono il Tar come tribunale legittimo, per? dicono che ti ci dovevi rivolgere dopo CAF e Corte Federale e non dopo aver devoluto la questione anche alla Camera di Conciliazione ed Arbitrale del Coni. Che modi!

?Ritenendo, infatti, che la sanzione della diffida fosse un unicum con quella pecuniaria (e non due sanzioni autonome, come ha invece sostenuto il Collegio arbitrale, ma non rileva in questa sede accertare se correttamente o non, essendo l?indagine di questo giudice focalizzata sulla legittimit? della delibera della Corte Federale), non poteva che farne conseguire l?onere di adire prima la camera di conciliazione e poi il Collegio arbitrale per poter, infine, sottoporre al vaglio del giudice amministrativo la legittimit? della sanzione pecuniaria non annullata in sede arbitrale.?

E questa qui ? la risposta del Tar, ovvero degli avvocati di Carraro : si riteneva la sanzione una cosa sola, non si pensava che si potesse non giudicare sulla sanzione pecuniaria. Per cui, ? sembrato normale attendere la pronuncia della Camera Arbitrale prima di dirimere la questione al Tar.

Solita puntata pesante; alla prossima dove finalmente si affronta la questione. Ecco l?inizio :

?6. Nel merito il ricorso ? fondato.?

Tarallucci e vino - 69

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Tarallucci e vino - 70

Esaurite le discussioni su tutte le eccezioni presentate dalle parti, FIGC e Coni da un lato il Dott. Franco Carraro dall?altro, dovremmo essere giunti alla valutazione del Tar sulla questione posta : si pu? mai pagare una ammenda, tra l?altro della ragguardevole cifra di 80.000 Euro, a fronte di nessuna contestazione ergo violazione al Codice di Giustizia Sportiva ? Al di l? di Palazzi e Borrelli, il solo Ruperto ha ritenuto non edificante il comportamento del Dott. Carraro comminando quattro anni e mezzo di inibizione ( Moggi gli ? superiore di soli sei mesi, in quanto a periodo di inibizione... ); salta tutto quando le carte passano in mano al Prof. Sandulli che ritiene il comportamento di Carraro suscettibile di diversa valutazione : il comportamento tenuto ? comprensibile nell?ottica della figura istituzionale ricoperta in quanto il dirigente in questione si occupava del regolare svolgimento del campionato. Ma allora viene assolto completamente ? No, si passa a 80.000 euro con diffida : quest?ultima, la diffida, viene cancellata dalla Camera Arbitrale giacch? ? da considerarsi fuori luogo, la diffida : eh gi?, dice il collegio arbitrale, la diffida viene data come monito a non ripetere in futuro ci? che ? stato fatto : ma, dice il collegio arbitrale, tale comportamento poco ortodosso non pu? non essere ripetuto in presenza di analoghe situazioni che ne hanno cagionato il suo manifestarsi : ci? perch?, dice il collegio arbitrale, non esistono n? istituzioni n? norme a cui rifarsi in casi del genere. Per cui, la diffida comminata ha poco senso. A ben vedere, ? questa un?altra clamorosa sbugiardata alla grandissima conoscenza della materia del Professor Sandulli : l?altra a me nota ? stata commessa in occasione della riduzione di punti a Juventus e Lazio a fronte, a m? di bilanciamento, di una squalifica del campo : anche in quel caso, il collegio arbitrale del Coni ha fatto presente al Professor Sandulli che le squalifiche del campo possono essere comminate solo in caso di intemperanze del pubblico o similari. Tutto molto bello, non ? vero ?

Dato sfogo all?abituale logorrea ( scusate sempre, ma ? dettata da una stizza irrefrenabile? ), procediamo con la lettura del ricorso :

?6. Nel merito il ricorso ? fondato.?

?come si diceva nella puntata precedente. Vediamo perch?, dunque.

?Come esposto in narrativa, il collegio arbitrale ? dinanzi al quale il dott. Carraro, fallito il tentativo di conciliazione, ha impugnato la delibera della Corte Federale ? pur ritenendo il comportamento del ricorrente corretto e non sanzionabile, ha annullato la sola diffida, affermando di non essere competente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto F.I.G.C., a decidere sulla sanzione pecuniaria.?

?si, lo sappiamo, ormai a memoria?

?Ha dunque fatto venir meno la diffida ed il presupposto in virt? del quale la stessa era stata comminata ma ha, al contempo, reso definitiva la sanzione pecuniaria (pur essendo questa ormai priva di fondamento).?

?si, signori della Corte, anche questo lo sappiamo?

?La C.A.F. aveva sanzionato Carraro per violazione dell?art. 6 del Codice di giustizia sportiva in relazione alla telefonata fatta al designatore arbitrale sig. Bergamo il giorno precedente la partita Lazio ? Brescia, sull?assunto che la stessa fosse volta ad assicurare un trattamento di favore alla prima squadra. Tale intento sarebbe comprovato anche da telefonate intervenute dopo la partita, tra cui quella tra Bergamo e Tombolini, arbitro della partita in questione, nella quale il primo incolpava il secondo di non aver saputo approfittare delle occasioni che si erano presentate per far vincere la Lazio.?

Oh! Ma cos??, un altro riepilogo ?!?

?La Corte Federale ha invece dato dei predetti elementi fattuali una diversa interpretazione, soprattutto dopo aver letto le dichiarazioni rese dall?arbitro Tombolini il 12 luglio 2006 all?Ufficio indagini della F.I.G.C. proprio in relazione alla partita Lazio - Brescia.?

Non sono molti quelli che si possono vantare di aver potuto presentare memorie difensive alla Corte Federale : fra questi vi ? Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia. Sempre un caso, data la conclamata lazialit? del presidente della Corte Federale, Prof. Piero Sandulli ?

?Aveva affermato in quell?occasione l?arbitro di aver sempre inteso l?interessamento del designatore arbitrale (nulla sapendo della telefonata del dott. Carraro) come mere raccomandazioni di carattere tecnico, essendo la partita Lazio ? Brescia molto delicata e difficile. Ha concluso la Corte Federale che dagli elementi in suo possesso emergeva l?assoluta estraneit? dell?arbitro a qualunque disegno illecito, avendo egli commesso solo un errore tecnico nel non assegnare alla Lazio un rigore, e non essendo invece venuto meno ad un impegno (non dedotto n? tantomeno provato dall?accusa) a falsare l?andamento della gara a vantaggio della squadra romana. Logica conseguenza dell?assoluta mancata partecipazione arbitrale al disegno illecito prefigurato dalla C.A.F. ? ?l?impossibilit? di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 C.G.S., monco, sin dall?origine, del suo essenziale segmento conclusivo?. La telefonata intervenuta tra il dott. Carraro ed il sig. Bergamo non era quindi volta ad alterare il risultato della gara ma solo a raccomandare la massima attenzione da parte dell?arbitro gi? designato, trattandosi di una partita particolarmente difficile ed avendo la Lazio in un recente passato lamentato frequenti errori arbitrali a suo danno. Prova della correttezza di tale conclusione ?, ad avviso della Corte Federale, non solo nella circostanza che il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolento, ma anche nella mancanza di prove che il dott. Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato. La Corte conclude affermando che ci? non esclude che i comportamenti tenuti dal dott. Carraro, ?in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operatore arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS?.

Tutto ci? chiarito la Corte ha riformato la decisione della C.A.F. ed ha comminato al dott. Carraro la sanzione dell?ammenda (di euro 80.000,00), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.?

?si, ma le sappiamo queste cose, vogliamo andare al dunque ?

?Il Collegio arbitrale, adito dopo l?inutile tentativo di conciliazione, ha annullato la sanzione della diffida (ritenuta autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria, in relazione alla quale ha affermato la propria incompetenza a decidere) sul rilievo che non ? possibile imputare, ?facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente Federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento?. Poich? nell?ordinamento federale tali (legittime) procedure non sono codificate, non ? possibile sanzionare il dott. Carraro per l?utilizzo di uno strumento (nella specie, il telefono) anzich? di un altro.?

Ok, ? finito il riepilogo ?

?Il Collegio ritiene di dover partire proprio da tale ultima, condivisibile affermazione per dimostrare l?illegittimit?, in parte qua, dell?impugnata delibera della Corte Federale.?

Oohh, finalmente! Sentiamo, dunque :

?Come si ? detto quest?ultima aveva sanzionato il ricorrente non per aver accertato nel suo comportamento un intento criminoso, id est chiedere (o costringere l?) all?arbitro designato alla conduzione della partita Lazio - Brescia di far vincere la prima squadra, quanto piuttosto per aver utilizzato strumenti non ordinari per assicurare una conduzione tecnicamente ottimale della partita in questione, e cio? per pervenire ad un risultato che ben rientrava nei doveri della carica ricoperta.?

?si?( ?di nuovo, si? )

?Ma se ci? ? vero ? e la mancanza di prove contrarie deve necessariamente far concludere in tal senso (e ci? anche a prescindere dalla completa assoluzione da parte del Gup di Napoli dei fatti ascritti al dott. Carraro) ? ? illegittimo, in assenza di norme interne alla Federazione che disciplinino la fattispecie, sanzionare il Presidente della Federazione solo perch? si ? assicurato, telefonando al designatore arbitrale, che l?arbitro gi? designato prestasse massima attenzione per evitare di commettere errori in una partita particolarmente delicata quale era Lazio ? Brescia. E ci? soprattutto ove si consideri che, come gi? detto, il comportamento sanzionato perch? considerato contrario ai principi di lealt?, correttezza e proibit? ex art. 1, primo comma, del CGS, non ? il fatto in s? di ?aver raccomandato la massima attenzione? ma lo strumento attraverso il quale tale legittima raccomandazione ? stata fatta (il telefono in luogo di altro, peraltro neanche indicato).?

Capitoooo ??? In assenza di norme specifiche, ? ILLEGITTIMO sanzionare il Presidente della Federazione solo perch? ha telefonato al designatore nell?ambito delle proprie funzioni istituzionali!!!

Considerazioni :

- Occuparsi del ?regolare svolgimento del campionato? fa parte dei compiti istituzionali del presidente della federcalcio ?

- Il Dott. Carraro si occupava di ?regolare svolgimento del campionato? anche quando diceva ??e, per carit?, se c?? da favorire una squadra, che non sia la Juve, mi raccomando!?

- Ma se ? illegittimo sanzionare il Presidente della Federazione in questa faccenda, siamo in presenza di ulteriore rimbrotto alla sentenza della Corte Federale : quanti errori vi sono contenuti, ? vero Prof. Piero Sandulli ?

?Di qui la palese irragionevolezza dell?impianto accusatorio.?

Eh, gi?. Invece integrare un illecito sportivo quale somma di mancanze di lealt? ? ragionevole, non ? vero ? Ma questa ? un?altra storia?

?Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame l?uso del telefono rispondeva ad intuibili ragioni di riservatezza atteso che qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ad es. un comunicato scritto inevitabilmente destinato ad essere divulgato anche se segretato, avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni dell?intervento presidenziale, cio? come implicito atto di accusa nei confronti della classe arbitrale e di riconoscimento della fondatezza delle doglianze della soc. Lazio, con il risultato di inasprire una situazione di conflittualit? che il ricorrente, nella sua qualit?, aveva invece il dovere di neutralizzare. Di qui la conclusione, dettata anche dal comune buon senso, che l?uso del telefono ? una volta ricostruita nei suoi esatti contenuti la conversazione svolta a mezzo di esso ? non solo non era sanzionabile ma costituiva scelta ragionevole e responsabile del ricorrente.?

Siamo al paradosso : se il Presidente Federale avesse utilizzato un comunicato ufficiale per svolgere le proprie ?funzioni istituzionali?, questo avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni del suo intervento; invece il fatto di aver usato il telefono viene considerato come atto di riservatezza. Certo, metti che se ne accorgeva qualche altra squadra che il Presidente Federale si stava occupando del ?regolare svolgimento? del campionato della?Lazio!! Usando in maniera ?riservata? il telefono le altre squadre non hanno avuto la possibilit? di considerare la cosa in maniera maliziosa ed il Presidente ha potuto dar seguito alle proprie ?funzioni istituzionali?!!! Pazzesco!

?Detta conclusione non pu? ritenersi invasiva di spazi preclusi al sindacato giurisdizionale, atteso che il giudizio espresso dal Collegio si fonda sull?accertamento che del comportamento del ricorrente ? stato effettuato ? sul piano fattuale ? dalla Corte Federale ed investe la ragionevolezza delle argomentazioni da questa svolte per ravvisare in detto comportamento profili di illegittimit?/illiceit? sanzionabili, che invece risultano palesemente inesistenti.?

Prof. Piero Sandulli, hai letto cosa ti dice il Tar ? Ritiene ben ricostruiti i fatti ma il comportamento tenuto dal Dott. Carraro da te considerato censurabile ergo sanzionabile, per il Tar tale sanzione ? illegittima in quanto il Dott. Carraro non ha fatto assolutamente nulla di non lecito. Complimenti Prof. Sandulli, hai commesso errori anche verso chi, palesemente, intendevi dare una mano ( e una mano gliela comunque data, visto che ? dal tuo ragionamento che il comportamento di Carraro da illegittimo (CAF) diviene non illecito (Corte Federale); hai sbagliato a formulare la sanzione alla luce della rivalutazione dei fatti che tu stesso hai ricostruito : nella Giustizia Ordinaria una situazione del genere invaliderebbe l?intera sentenza, ma nella Giustizia Sportiva?.nella Giustizia Sportiva non succede nulla, perch? ormai ?ha fatto il suo corso?!!!

Alla prossima con le conclusioni ed il definitivo riepilogo.

Tarallucci e vino - 70

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Tarallucci e vino - 71

Prima le conclusioni del Tar sul ricorso del Dott. Franco Carraro e poi il definitivo riepilogo :

?7. Per le ragioni che precedono il ricorso, nella parte in cui ? volto all?annullamento, in parte qua, della deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, deve essere accolto.?

Che bello!

Chiss?, forse se avessimo avuto il coraggio di non ritirare il ricorso al Tar, forse anche noi avremmo potuto leggere una frase del genere relativa al nostro procedimento.

?Il ricorso ? invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui ? volto all?annullamento della decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e della determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006, per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale, essendo stata detta sanzione, comminata con la deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, gi? annullata.?

Eh gi?, avendo annullato la parte relativa a Carraro nella sentenza della Corte Federale ne deriva che anche il ricorso nei confronti della sentenza della Camera Arbitrale del Coni ? da considerarsi ?improcedibile?.

?Quanto alle spese di giudizio, pu? disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.?

?P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ? Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, e per l?effetto annulla, nei limiti dell?interesse, la deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2008.

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Consigliere ? Estensore?

E cos? il Dott. Franco Carraro esce pulito anche dalla giustizia sportiva, come d?altro canto da lui anticipato nel lontano Maggio 2006 durante l?intervista concessa all?Annunziata su RaiTre.

Ripercorriamo l?iter della giustizia sportiva :

Nella sentenza della CAF, vengono anche menzionati i deferimenti da parte della Procura Federale e vi si pu? leggere :

?INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA? LAZIO

Gara Lazio ? Brescia

[?]

12. Franco Carraro, nella qualit? di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.

[?]?

Il Presidente Federale, gia ex all?epoca, presenta :

?- Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Franco Carraro, assistito dal prof. avv. Giovanni Verde, con difesa nel merito e richiesta di proscioglimento dell?addebito contestato per assoluta inconsistenza del fatto;?

La CAF dir? che :

?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio.?

Un bel passaggio della sentenza CAF ? questo :

?Utili argomenti per la valorizzazione probatoria di tali colloqui e per la comprensione delle finalit? che col proprio intervento Carraro intendesse nel caso di specie perseguire, possono indirettamente ricavarsi dalla comparazione di essi con altri intercorsi fra i medesimi interlocutori (prog. 4896 del 21 novembre 2004 e prog. 32727 del 6 marzo 2005), nel corso dei quali Carraro raccomanda al Bergamo direzioni di gara eque da parte degli arbitri designati (< ? mi raccomando che non aiuti la Juventus per carit? di Dio ?>: con riferimento a Inter - Juventus del 28 novembre 2004, arbitro Rodomonti), ovvero si lamenta con lo stesso per il compimento di errori arbitrali che aveva raccomandato di scongiurare (< ? le dico mi raccomando ? se c?? un dubbio per carit? che il dubbio non sia a favore della Juventus, dopo di che succede ?.gli d? quel rigore>: con riferimento a Roma ? Juventus del 5 marzo 2006, arbitro Racalbuto).?

Quindi, per la CAF ? chiaro che l?intervento di Carraro ? a difesa della Lazio e ci? lo si evince anche indirettamente notando l?atteggiamento di Carraro nei confronti della Juve. Ci sarebbe da chiedersi se Carraro faccia parte della cupola; oppure se invece faccia parte di un?altra cupola; oppure se semplicemente interviene per dar man forte alla Lazio che soccombe alle intimidazioni del sistema; ma siccome non si vuole sapere nessun?altra verit? al di fuori del fatto che Moggi ? colpevole, non ? interessante approfondire : nel cono d?ombra di questo disinteresse si infiler? il fido scudiero presidente della Corte Federale per affermare l?esatto contrario di quanto contenuto nella sentenza della CAF. Ruperto, intanto, sanziona il Dott. Carraro :

?13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei;?

ed ? andata gi? bene, poich? la Procura Federale chiedeva :

?13) Franco Carraro, all?epoca dei fatti presidente della F.I.G.C.:

- sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attivit? nell?ambito della F.I.G.C.;?

Si va in Corte Federale e ci tocca leggere quanto segue, pag.84 della sentenza :

?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio, i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.?

Inoltre, pag.85 della sentenza :

?Ci? premesso, in via preliminare non pu? che ribadirsi l?assoluta affidabilit? dell?orientamento che ha informato la CAF nella individuazione degli elementi necessari per la configurazione dell?illecito sportivo, ed in particolare di quello consistente nella consapevole e proficua partecipazione al disegno illecito della componente arbitrale, senza la quale il precedente segmento progettuale, come visto a proposito di singole gare della Juventus, e come si vedr? anche a proposito di gare della Fiorentina, resta privo di rilevanza causale ai fini del raggiungimento del risultato dell?alterazione della singola gara.?

Ennesima evidenza che non abbiamo taroccato nessuna gara incriminata. Ancora :

?Ed invero, mentre ? assolutamente innegabile l?esistenza di un accordo bilaterale tra Carraro e Bergamo volto a garantire una speciale attenzione al trattamento che avrebbe dovuto ricevere la Lazio (che nel recente passato aveva ufficialmente lamentato, sin dal 25 gennaio precedente, al Presidente Federale gravi ingiustizie arbitrali e sollecitato un intervento di riequilibrio e di prevenzione di ulteriori torti), in modo che non si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni ambientali, appare verosimile che tale intesa telefonica non possedesse l?attitudine ad alterare il risultato della gara Lazio-Brescia.?

Dal 25 Gennaio 2005 fino a Lazio Brescia del 2 Febbraio 2005 non abbiamo evidenze; ma ecco il passaggio in cui si afferma che Carraro non altro fa che svolgere le proprie mansioni istituzionali :

?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.?

Ed ecco il passaggio che verr? censurato dalla Camera Arbitrale :

?Questo non esclude che la valutazione dei comportamenti sia di Lotito, in quanto tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, che di Carraro, in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale in termini di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS.?

Bene, risultato finale :

?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.?

Notate il motivo della diffida : monito ad attenersi per il futuro ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici. Ricordatelo, ci servir? pi? avanti quando si parla della decisione della Camera Arbitrale.

Prima di ricorrere all?arbitrato, Carraro, come tutti, passa inutilmente dalla Camera di Conciliazione dove la FIGC, come con tutti, non concilia un bel niente.

Si va dunque all?arbitrato, dove la Corte fa subito presente che non pu? decidere sulla sanzione pecuniaria per regolamento della stessa Camera. Pu? per? decidere sulla diffida. Vediamo come :

?La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?.

La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?.

Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.?

Ecco spostata l?attenzione della diffida dai doveri deontologici all?utilizzo di canali informali per dar seguito alle proprie funzioni istituzionali. Bel colpo, non ? vero ?

?Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente.

Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?.

Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.?

Ecco fatto : la diffida ha poco senso per mancanza di forme di regolamentazione delle procedure di reclamo.

?Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.?

Annullata la diffida, resta la sanzione pecuniaria. Non pu? far altro, il povero Dott. Carraro, che rivolgersi al Tar per sanare una situazione paradossale : una ammenda a fronte di nessuna violazione!

Il Tar, partendo dall?assunto che il Presidente Federale si occupava del regolare svolgimento del campionato, dopo essersi complimentato con Carraro per aver utilizzato il telefono come strumento di discrezione :

?Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame l?uso del telefono rispondeva ad intuibili ragioni di riservatezza atteso che qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ad es. un comunicato scritto inevitabilmente destinato ad essere divulgato anche se segretato, avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni dell?intervento presidenziale, cio? come implicito atto di accusa nei confronti della classe arbitrale e di riconoscimento della fondatezza delle doglianze della soc. Lazio, con il risultato di inasprire una situazione di conflittualit? che il ricorrente, nella sua qualit?, aveva invece il dovere di neutralizzare.?

Tutto ci? ? molto bello, non ? vero ?

Ne consegue che :

?Di qui la conclusione, dettata anche dal comune buon senso, che l?uso del telefono ? una volta ricostruita nei suoi esatti contenuti la conversazione svolta a mezzo di esso ? non solo non era sanzionabile ma costituiva scelta ragionevole e responsabile del ricorrente.?

Obiettivo raggiunto :

?7. Per le ragioni che precedono il ricorso, nella parte in cui ? volto all?annullamento, in parte qua, della deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, deve essere accolto.?

?e questo l?ho riportato gi? all?inizio?

Buona Pasqua a tutti : ci sentiamo nel prossimo thread in cui discuteremo la saga Paparesta.

Tarallucci e vino - 71

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Joined: 24-Aug-2006
228 messaggi
Un utente.

Certi periodi scrive poco certi altri scrive molto.

Ma c'?.

Credo quasi tutti i giorni.

Il motivo per cui il topic si chiama cos?...

? lunghissimo da spiegare....

Kefeooooooooooo

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Scusatemi, ma in quest'ultimo periodo mi sono trovato in altre faccende affaccendato, come diceva quello.

Bene, abbiamo letto il Tar di Carraro e le intenzioni erano di commentare il Tar Paparesta, senz'altro interessante per evincere anche quello che ? avvenuto in ambito AIA, dove alcuni, sebbene coinvolti nella questione Calciopoli, non ne vengono danneggiati; ed invece per altri si registra una interpretazione che ne aggrava, fino ad esautorarli, la posizione.

Per?, nel frattempo il Processo di Napoli ? entrato nel vivo : ? di oggi, 15 Maggio 2009, la pronuncia del Presidente del Tribunale, Teresa Casoria, in materia di ammissibilit? delle intercettazioni nel processo. Abbiamo letto a suo tempo che l'Avv. Prioreschi aveva forti e nutriti dubbi sulle modalit? con cui le intercettazioni sono state materialmente eseguite. Di questo parere non ? stato il Tribunale. Orbene, non sarebbe interessante sapere cosa ha detto l'Avv. Prioreschi, cosa ha ribattuto il P.M. Beatrice e cosa ha deciso il Presidente del Tribunale Casoria sull'argomento ?

Ora, se Radio Radicale ( Grazie! ) continua il suo meritorio lavoro di registrazione delle sedute del Tribunale e pubblicazione sul sito, mi espongo, prover? a trascrivere i loro interventi. Lavoro molto pesante e soggetto ad errori di trascrizioni, per? cercher? di farlo.

Una cosa che ho appena finito di fare ? la trascrizione della decisione del Tribunale in merito all'esclusione delle parti civili. Eccolo, e scusate gli errori, anzi segnalatemeli cos? li correggiamo :

Esclusioni delle parti civili : 24 Marzo 2009 file MP510190.mp3 minuto 3?23?? ? 7?46?

"...

Due : Esclusione dal processo delle parti civili

Per esercitare il potere di esclusione ex art.81 codice di procedura penale, ... "

Mi fermo subito per trascrivere l'art.81 del C.P.P. :

Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile.

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione ? stata rigettata nella udienza preliminare.

"... il collegio rileva preliminarmente che, con riferimento alle imputazioni di cui all? art.416 codice penale il bene tutelato ? l?ordine pubblico e non quell?interesse individuale che ciascuna delle parti civili a sfruttamento della asserita condizione legittimante. Parimenti, con riferimento all?imputazione di cui all?art.1 della legge 401/89, il tribunale rileva che, pur nella indubbia difficolt? di decifrare la ratio in intentio legis, di cui tra l?altro anche la sentenza di Cassazione sezione II 2005/2006 2324, non di meno si ? in presenza di una fattispecie che si diversifica dalla truffa per la quale pi? agevolmente si individuano con immediatezza il rapporto utile a configurare la posizione legittimante. Ad avviso del tribunale, anche la ratio di questa specifica incriminazione va identificata con l?interesse generale pubblico alla libert? e sincerit? dello sport il quale ultimo da un lato non ? un bene di consumo e dall?altro non si configura come un bene che una autonoma rilevanza costituzionale avulsa dal diritto alla salute contemplato nell?art.32 della Costituzione. Dunque, anche in siffatta ipotesi il tribunale estingue, tenuto conto delle circostanze del fatto concreto, di non accreditare posizioni legittimanti che fondano pur sempre l?interesse individuale sostanzialmente e comunque prevalentemente su un pregiudizio di natura economica. Tanto vale anche per lo Stato amministrazione nella duplice veste nella quale si ? costituito nel processo dovendo sottolinearsi che le entrate erariali costituiscono soltanto un effetto collegato ad una attivit? di autofinaziamento dello sport attraverso le illecite scommesse, autofinanziamento che lungi dal costituire nucleo essenziale dell?attivit? sportiva volto invece al perseguimento dello scopo primario di promozione del benessere fisico e morale dell?individuo. Ci? ritenuto, osserva a seguire il tribunale : se ? vero che la titolarit? dell?azione riparatoria va tendenzialmente riconosciuta al civilmente danneggiato indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche soggetto passivo del reato, non di meno, sempre tenuto nel massimo conto le circostanze particolari del caso concreto, ? quanto meno non conforme al criterio di economia processuale identificare il danneggiato con qualunque titolare di interesse leso astraendo tale giudizio dagli interessi immediatamente protetti dalla norma penale. Sul punto il tribunale rileva che il danneggiato ? un inalienabile diritto ad essere parte del processo penale in quanto la relativa tutela pu? essere efficacemente svolta anche nella sede propria civile, art.88 commi 2 e 3 del codice di procedura penale; va pure sottolineato come, ai sensi dell?art. 652 del codice di procedura penale, dal giudizio civile nessun pregiudizio pu? derivare per l?escluso dall?esito del processo penale al quale non ha partecipato ( confronta Cassazione Penale sezione II 7/11/2001 ? Cassazione sezioni unite 19/5/99 ? dove ha affermato che ? inapplicabile nei confronti del danneggiato l?efficacia veicolante dell?eventuale giudizio assolutorio). E viene anche opportunamente aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale il diritto del danneggiato laureato ad esercitare l?azione civile in sede penale non ? oggetto di garanzia costituzionale ( confronta Corte Costituzionale sentenza 3/4/96 numero 98 ) n? una tale garanzia ? riconosciuta a livello di giurisprudenza comunitaria ( confronta CEI 17/1/2002 ?. ). Pertanto ai sensi dell?art.81 del codice di procedura penale, deve essere disposta l?esclusione dal processo di tutte ed indistintamente le parti civili. Da detta esclusione deriva immancabilmente la conseguente perdita di efficacia ex art.83 comma 6 del codice di procedura penale della citazione di tutti i responsabili civili e della costituzione di parte civile presupposto indefettibile della partecipazione del responsabile civile al processo penale. Rimangono quindi assorbite tutte le questioni che comunque coinvolgono le parti civili ed i responsabili civili."

Per riassumere :

- Considerato l'art.416, associazione a delinquere, il bene tutelato dalla norma ? l'ordine pubblico e non gli interessi privati delle costituzioni parti civili.

- Considerato l'art.1 della 401/89, il Tribunale fa una affermazione importante :non si ? in presenza di truffa, dice. Non essendoci truffa, le parti civili vengono escluse poich? il bene tutelato dalla norma in questo caso ? l'interesse generale alla libert? e sincerit? dello sport.

- Si era costituito anche lo Stato amministrazione, ergo l'erario, ma avendo riconosciuto che non si ? in presenza di truffa viene escluso anche lui.

Come sapete, alcuni di costoro hanno fatto ricorso in Cassazione contro tale provvedimento del Tribunale.

Ok, alla prossima con l'intervento, o parte di esso in quanto dura circa 58 minuti, dell'Avv. Prioreschi nella seduta del 5 Maggio 2009.

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Joined: 10-Sep-2006
5137 messaggi

Ciao, CCCP.

E' sempre un piacere leggerti.

Temevo avessi abbandonato la causa.

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