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pflip

Tifoso Juventus
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  1. Oggi twitter è in mano a chi la spara più grossa ( come ogni giorno nei social, d'altronde)
  2. A parte che non so quanti di loro abitino ancora a Napoli, poi, se hai queste paure non fare il giudice, ed infine in che c**** di paese siamo se i giudici devono temere di giudicare ?
  3. Comunque, la totale mancanza di informazioni su quando si riunisce il collegio giudicante fa molto di ridicolo (se non di sospettoso).
  4. mio pensiero, visto che ieri si sono riuniti alle 14:30 oggi sarà più o meno la stessa cosa
  5. Piccolo giochino, associate il titolo al giornale sportivo giusto. A - M***A rosa B - Corriere sport C - TuttoSport ---------------------------------- "Si, il -15 è ingiusto" "Juve, il -15 è immotivato" "Juve , -15 poco motivato"
  6. Da più parti si dice che questo rinvio sia dovuto a non unanimità tra i giudici del collegio. Su cosa siano in disccordo, le voci sono molteplici e quindi tutte vere e false allo stesso tempo. Il corridoio di Damascelli dice tuttaposto e multa Il corridoio di Varriale dice che ci gettano in un buco nero Il corridoio di mia nonna ha meno spifferi del CONI
  7. Possibile solo se Juve e FIGC hanno trovato un accordo e l'intera vicenda si risolve a livello politico.
  8. E' uno dei principali motivi per cui ho studiato Ingegneria e non Giurisprudenza. Le formule e la matematica non sono interpretabili
  9. Anche io ho letto così. Però le ricostruzioni giornalaie dicono 30 gg per riemettere sentenza (nel caso rinvio), e eventuale ricorso Juve (che non sarebbe possibile). Magari esistono altre norme che non conosco.
  10. Il massimo che ho scoperto è "in mattinata". Non so in che fuso orario, però.
  11. In realtà non c'è commento da nessuna delle parti, le parole di Taucer sono estrapolate alla sua arringa. E , ritengo sia giusto così. Non si "commenta" un processo ancora in corso, si aspetta la sentenza.
  12. Si ieri il suo post era più incentrato sulle parole del collegio difensivo Juventino (unico che ho vio menzionare le parole delle arringhe difensive, immagino abbia accesso agli atti), ma decisamene molto positivo. Ma, come tutti i giuristi finora, si basava sul concetto di diritto e giusto processo che nel cso di Giustizia sportiva non i pare sia aplicabile. Vedremo. P.S. Penso sia un "lui", il correttore automatico del mio post ha messo Cristina e non Christian (poi ho corretto).
  13. Christian Belli su FB : Mi rivolgo a tutti. Vorrei che tutti capiste una cosa, visto che continuo a ricevere messaggi e commenti sull'art. 4. e su Taucer. Mi pare evidente che non abbiate compreso il senso del post e ve lo rispiego. Non dovete (e non intendevo certo farlo io) unificare le due frasi "carenza di motivazioni" e "art. 4" come un unicum. Sono due ammissioni di errore diverse. Taucer, innanzitutto, non rappresenta la FIGC, che non si è costituita nel ricorso ma "accompagna" l'accusa. In secundis.... Quando parla di carenza di motivazioni, intende che la sanzione in punti non sia stata adeguatamente "spiegata" nel merito di come vi si è arrivati e con quale criterio. Infatti, cosa ci chiedemmo allora? "Perchè 15 punti? Secondo quale conteggio"? Mentre sull'art. 4 non esiste il discorso "carenza di motivazione", ma che fosse inapplicabile alla fattispecie contestata. In assoluto, se io utilizzo quella norma, devo motivare il perchè, ma non vuol dire che basterà farlo perché sia utilizzabile. Non so se rendo. Essendovi norma specifica, e lo si apprende dalle contestazioni originarie (art. 31.1), non è applicabile l'art.4, soprattutto in sede di revocazione. Per questo motivo vi ho detto che lui auspica il rinvio alla CFA: ammette le falle della delibera e chiede di riformulare attenendosi al Codice ed ai deferimenti originari. Non significa che debba concludersi con sanzione in punti per forza, anzi. Il Procuratore Gen. dello Sport è un po' come l'avvocatura generale alla CGUE: non decide lui ma viene ascoltato con interesse. Per questo continuo a sostenere che la strada del ripristino dei 15 punti previo annullamento senza rinvio sia ancora possibile e lo sia anche in caso di rinvio. Non portate in giro confusione, per favore.
  14. S vede che il cronista di corsport ha dormito con la Sandulli stanotte. Lei ieri aveva dichiarato "dispositivo il prima possibile", il 24 è data massima per sentenza. Ma come si sa, "in un paese normale..."
  15. In questo processo no, e in realtà neanche nel secondo filone visto che Chinè ha raggruppato tutto in art 4.
  16. Piano con i post di questo qua, ieri ha infilato una serie di cazzate da oscar. Strano perchè normalmente era abbastanza accurato, ma ieri........
  17. Ricordati sempre di aprire il commento con "In un paese normale"
  18. Buongiorno, sento che in molti (non solo qui) auspicano che il passaggio da una accusa di violazione art 4 a violazione ad art 31 comporterebbe solo una ammenda. Non è proprio cosi. Questo il testo art 31 Solo per il punto 1 c'è l'ammenda, ma per il punto 3 (side letter stipendi) le possibili sanzioni sono anche i punti in classifica ( quantificabili a discrezione PM/Giudice) Se poi fanno un All-in e ci accusano di aver falsificato il bilancio e quindi non aver le carte in regole per l'iscrizione (punto 2), allora è addirittura prevista la retrocessione di ufficio. N.B : iscrizione al campionato non vuol dire non avere i soldi ma non aver rispettato tutti i parametri di carte da presentare.
  19. La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata; in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione; inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo; in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione; in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC; con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.; in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.; in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori; in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione.
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