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gobbo_dal_76

Tifoso Juventus
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  1. Questo, per chiarezza, quanto scritto dal TAR al punto 10.1 delle Sentenza: 10.1. È evidente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame, in particolare nella pendenza della impugnazione della sentenza di revocazione, emessa dalla Corte Federale di Appello, proprio perché l’atto in esame dev’essere conosciuto prima che si concluda il processo sportivo, posto che ogni successiva iniziativa proposta presso la giurisdizione amministrativa statale incorrerebbe nei noti limiti degli strumenti di tutela, che in materia disciplinare sono di tipo risarcitorio e non reale, secondo l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  2. In materia di accesso agli atti la sospensiva è quasi sempre negata. Però........qui pensare male è lecito. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  3. Nooooooooooooooooo! Loro non vogliono esibire "la carta" prima della fine del processo sportivo proprio perchè il TAR non può modificare la sentenza sportiva (in materia disciplinare) ma può solo eventualmente risarcire il danno derivante dalla lesione di interessi soggettivi dovuti alla sentenza stessa!!!!! Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  4. Il CdS, ora, si pronuncerà sulla sospensiva, non nel merito. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  5. Allora la richiesta d'accesso lo faccio io!!! Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  6. Esiste ma non è cosa che possa superare la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  7. Leggendo la sentenza del TAR si trova la chiara spiegazione perchè non c'è alcuna violazione della clausola compromissoria. Se il CdS dovesse riformare la sentenza del TAR affermerebbe, dettando di fatto (non di diritto) un nuovo e pericolosissimo indirizzo, che i principi fondamentali della Costituzione (giusto processo) e i consolidati principi giurisprudenziali del CdS in materia di accesso, di procedimento amministrativo, valgono per tutti ma non per lo sport. Credo, e questo è solo il mio pensiero, che il massimo giudice amministrativo non voglia statuire di non contare nulla. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  8. Il TAR dice che non c'è nessuna violazione della clausola Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  9. Volevo proprio sottolineare il fatto che seppur campano ha fatto egregiamente il proprio lavoro. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  10. - Il TAR lo ha necessariamente visionato per comprenderne la natura. - Non può sparire o essere modificato. - No, il TAR non può darlo. Gli interessati devono attivare particolari istituti tipo il giudizio di ottemperanza con eventuale contestuale richiesta di risarcimento del danno. Poi ci sono eventuali rilievi di natura penale. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  11. Curiosità. Il presidente della Sezione Prima Ter del TAR Lazio è nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
  12. Più leggo la sentenza del TAR e più noto cose particolari. Qualcuno si è domandato, ma la "nota incriminata" potrebbe contenere cose che riguardano altre squadre, i loro bilanci e la loro possibilità di iscriversi ai campionati? Rispondo con quanto precisato dal TAR: 10. Il ricorrente ha domandato l’accesso alla nota della Procura Federale -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha fornito indicazioni interpretative alla Co.Vi.So.C. ai fini dell’emanazione della nota del -OMISSIS-, con la quale [in seguito nds] la Commissione ha proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati. Ebbene sì, la nota Covisoc potrebbe aver detto: "Cara procura federale, secondo me, causa queste cessioni e i relativi effetti sui bilanci, le squadre X, Y, Z non potrebbero iscriversi ai rispettivi campionati! Vedi tu cosa fare, io te l'ho detto!". Tali squadre non avrebbero potuto iscriversi e la procura federale ha fatto finta di niente? O tutto era a posto? Solo leggendo la carta si potrà capire se alcune teste dovrebbero saltare o....finire in galera!
  13. Provo a farla breve. La FIGC farà ricorso al CdS avverso la sentenza del TAR Lazio? Ok. Il CdS "dovrebbe" dare atto che: - la Sentenza del TAR non comprime l'autonomia della giustizia sportiva anzi, ribadisce la cosa citando la legge e l'indirizzo della CCost. - il TAR correttamente rileva (ex plurimis) che gli organi sportivi operano anche nel campo pubblicistico; - il TAR correttamente rileva che negare l'accesso ad un documento è espressione autoritativa (negativa) della volontà di un soggetto che opera nel campo del diritto pubblico (Covisoc che dice io non ti consento l'accesso perchè il soggetto che l'ha formato è altro ente); - il TAR correttamente rileva la natura di documento della "carta" incriminata. - il TAR correttamente rileva che il consentire l'accesso ad un documento "difensivo" solo dopo la conclusione "definitiva" del procedimento sportivo che lo riguarda è "assurdo" e quindi contrario al principio costituzionale del "giusto processo". ecc. ecc.
  14. I PM di Torimo non possono indagare su magistrati di Torino. Nel caso ravvisassero profili penali devono trasmettere tutto a Milano (competente). Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  15. Quella cosa assurda riguardava la giustizia penale. "La carta" incriminata non è segreta, semplicemente stanno facendo di tutto per non farla vedere. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  16. Il TAR non è entrato nel merito del contenuto se non per la parte necessaria a considerarlo atto amministrativo sottoposto alla discpilina del diritto d'accesso che era l'oggetto del contendere..
  17. Giusto per rimarcare porto uno dei passaggi finali della sentenza del TAR: È evidente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame, in particolare nella pendenza della impugnazione della sentenza di revocazione, emessa dalla Corte Federale di Appello, proprio perché l’atto in esame dev’essere conosciuto prima che si concluda il processo sportivo, posto che ogni successiva iniziativa proposta presso la giurisdizione amministrativa statale incorrerebbe nei noti limiti degli strumenti di tutela, che in materia disciplinare sono di tipo risarcitorio e non reale, secondo l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale. Edit L’art. 3 della legge n. 280/2003 individua due condizioni ai fini del riconoscimento di una pregiudizialità sportiva, rappresentati, innanzitutto, dalla residualità dell’azione esperita rispetto a quelle individuate dall’art. 2, e, in secondo luogo, dal definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva. Tali condizioni, a loro volta, presuppongono che l’azione che andrebbe esercitata davanti agli organi della Giustizia Sportiva trovi una puntuale disciplina nell’ambito dell’ordinamento sportivo. ....... ....... Ad avviso del Collegio la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo è un dato decisivo. ...... ...... Il tema della pregiudizialità, per evidenti ragioni di certezza giuridica, ricollegabili in ultima analisi alla nozione di “giusto processo regolato dalla legge” di cui all’art. 111 Cost., va ancorato a dati normativi e istituzionali precisi, che nella specie non sussistono. E va ribadito che non si tratta qui di una generica pregiudizialità consistente nella facoltà di adire il giudice sportivo anche con una azione atipica, la quale possa eventualmente trovare accoglimento come nel caso richiamato da ultimo; ma proprio della pregiudizialità specifica e formale, la quale postulerebbe l’esistenza, nell’ordinamento sportivo, di una tutela specifica per il diritto di accesso: tutela specifica la quale manca proprio perché manca una espressa definizione dei relativi presupposti sostanziali. Edit/ Quindi il ricorso al Consiglio di Stato su cosa si baserebbe? - Consiglio di Stato, io sono la FIGC e decido io se valgono i principi costituzionali del giusto processo! Secondo me possono avere quella carta per difendersi solo dopo che il processo è finito e non possono più difendersi e tu giudice amministrativo ti attacchi al katzo perchè non puoi farci più nulla!!!! MAVAFFANKOOLO! - Consiglio di Stato, al TAR sono scemi nel dire che la giustizia sportiva non disciplina il diritto d'accesso (e chi se ne fotte se lo dice anche il Collegio di Garanzia del CONI) e quindi bisogna applicare la normativa che vale per tutti (glia ltri); se io dico che una cosa non la puoi vedere, non la vedrai mai e basta! ARI-VAFFANKOOLO! - Consiglio di Stato, io non opero, come dice il TAR, come hai detto tu in passato, come dice la legge, come dice la Corte Costituzionale, nell'ambito del diritto pubblico ma solo nell'ambito privastico tra associati; non mi puoi considerare pubblica amministrazione. VAFFANKOOLO-TER - Consiglio di Stato, quel documento non è atto amministrativo; non importa che io lo abbia sottratto all'accesso dicendo che è atto amministrativo non procedimentale. QUATTROVOLTE-VAFFANKOOLO.....
  18. Quella carta non è segreta. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  19. Chiunque può accedere a quel documento attivando l'azione di accesso civico generalizzato. Ora più che mai visto che il TAR ha chiaramente ribadito la duplice natura degli organi sportivi: privatistica e pubblicistica. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  20. Hai fatto benissimo!!!! La conoscenza dei fatti, al di la della fine interpretazione, è sempre un bene Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  21. L'articolo dice cose inesatte e/o incomplete. Chi lo ha scritto, probabilmente, ha fatto il compendio di cose prese qua e la in rete. Es. Sulla pregiudiziale sportiva il TAR non ha detto che non esiste più (proprio il contrario) ma che, nel specifico caso della richiesta d'accesso agli atti, non può essere invocata perchè la giustizia sportiva non disciplina questo aspetto nei procedimenti di propria competenza ed essendo gli organi sportivi "di fatto" operanti nel campo del diritto pubblico "non esiste" il non poter esercitare il diritto d'accesso. Le cose più "grosse" sono proprio sfuggite. Quando lo farà sarà sempre troppo tardi.
  22. Se quel documento è stato pervicacemente sottratto all'accesso non può essere solo per la volontà di rompere le palle (a che pro?) ma perchè deve contenere qualcosa di estremamente rilevante per tutto il processo sportivo; vuoi per comprendere quando l'attività di indagine della procura federale è iniziata, vuoi per il specifico contenuto che potrebbe mutare notevolmente la posizione della Juventus e/o di altri. Del resto è lo stesso TAR (come ho già avuto modo di dire) che sottolinea la volontà - di fatto - della giustizia sportiva di non rendere noto quel documento fino al momento della conclusione del'iter sportivo rendendo il giudicato insidacabile dal giudice aministrativo sugli aspetti reali (impossibile mutare la sentenza sportiva) residuando solo il potere di decidere in ordine ad un eventuale risarcimento del danno. Quindi quel documento potenzialmente: - serve per mandare a gambe all'aria il processo sportivo alla Juventus; - nasconde informazioni dalle quali si evince che il processo sportivo non doveva nemmeno iniziare oppure che si è fraudolentemente nascosata la situazione di altre squadre. Edit Conseguenze? Dall'italico nulla alla Procura della Repubblica di Roma che acquisisce tutti gli atti per verificare profili (multipli, oserei dire) di rilevanza penale.
  23. Difficile da dimostrare ma se l'intento era quello di determinare un danno ingiusto, alcuni profili potrebbero esserci.
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