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Gli avvocati Chiappero e Turco: “Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale”. Il testo della prova inviato via Teams e l’attestato consegnato immediatamente tra le prove del trattamento privilegiato all’uruguaiano. Gli inquirenti potrebbero convocare presto anche Paratici e Cherubini 25 settembre - MILANO Accelera l’indagine sull’esame - definito farsa dagli inquirenti - sostenuto da Luis Suarez lo scorso 17 settembre. Oggi sono stati sentiti in procura a Perugia l’ avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juve, e la collega Maria Turco, dello stesso studio di Luigi Chiappero. Chiappero e Turco sono stati ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l'avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell'università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, dal canto suo, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri. ”Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontri positivo e costruttivo” ha detto l’avvocato. Alla domanda: la Juve è estranea ai fatti? Ha risposto: “Ovviamente” e ha poi ringraziato i magistrati per averli convocati in tempi molto brevi e consentito loro di fornire la propria versione dei fatti.
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ah qua 8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i). 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
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Boh la norma e' questa 32. 7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene