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Crimson Ghost

Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva

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Joined: 19-Oct-2008
82673 messaggi
51 minutes ago, scassat said:

In conclusione

La richiesta di archiviazione penale dice: "C'erano delle interferenze concrete (fatto storico), ma non abbastanza gravi da essere reato per la legge dello Stato".

La Procura Sportiva prende esattamente lo stesso faldone e dice: "Grazie per averci dimostrato che queste interferenze sono avvenute storicamente. Ora, usando le vostre stesse prove, andiamo a punire i tesserati per aver violato le nostre regole interne (Articoli 4 e 30)".

 

Nel dettaglio:

 

 

Affermare che le "interferenze sono avvenute storicamente" non è affatto un'assoluzione morale o una dichiarazione di regolare condotta. Significa che l'indagine ha accertato che i fatti contestati sono reali e verificati (non erano fantasie o malintesi), ma che quegli stessi fatti non integrano gli elementi per essere puniti dal codice penale.

In termini semplici, questa formula produce tre effetti giuridici fondamentali:

1. La "Sussistenza Storica" toglie ogni dubbio sui fatti

Nel diritto, la "sussistenza storica" indica che l'evento materiale (ad esempio: una telefonata, un incontro privato, un pedinamento che certifica un contatto inopportuno) è accertato oltre ogni dubbio.

  • La difesa non può dire: "È tutto falso, queste intercettazioni sono state travisate o non ci sono mai state".

  • I fatti sono scolpiti nella pietra. L'unica cosa che manca per il diritto penale è la qualificazione di reato (la "frode sportiva" richiede prove di un accordo fraudolento e vincolante finalizzato ad alterare i risultati delle partite, cosa che qui non è stata ravvisata).

2. È una "Pistola Fumante" per la Giustizia Sportiva

Questa è la valenza più pesante in assoluto. La Procura Federale della FIGC (guidata da Giuseppe Chinè) riceve un faldone in cui un magistrato della Repubblica scrive: "Guarda che questi contatti e queste pressioni sono storicamente provati".

  • Per la giustizia sportiva, questo equivale a un'autostrada spianata.

  • Poiché il Codice di Giustizia Sportiva punisce anche le semplici "condotte inopportune" o i tentativi non riusciti (Articoli 4 e 30), la difesa dei tesserati e dei club non potrà negare la realtà di quegli incontri o di quelle telefonate. Dovranno solo cercare di giustificare il perché siano avvenuti.

Ora sediamoci pure sulla riva del fiume e aspettiamo...

 

Cosa?

 

Che facciano la solita pantomima a presa per il chiulo o che il quisling chieda una giusta punizione per la juve per avere pensato che i prescritti non fossero santi?

 

 

:sventola::sventola::sventola::sventola:

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Joined: 05-Oct-2006
49215 messaggi
Inviato (modificato)
1 ora fa, scassat ha scritto:

Ora sediamoci pure sulla riva del fiume e aspettiamo...

 

Screenshot 2026-07-16 210553.png

 

Anche la sussistenza storica del passaporto falso di recoba era accertata.
Il CGS puniva la fattispecie con la sconfitta a tavolino più un punto di penalizzazione per ogni partita in cui il giocatore era stato schierato.

Come è andata a finire?

Cosa fece il Torino, primo delle retrocesse, che sarebbe stato reitegrato in serie A, data la penalizzazione dell'Inter? Spallucce!

Finché nessuno dirà un c****, questi continueranno a fare il bello e il cattivo tempo.

Modificato da Jules
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