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Sabaudo

Caso Plusvalenze, Penalizzazione di 10 punti. A giugno procedimento sul caso stipendi.

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58 minuti fa, torino juventina2 ha scritto:

 

È quello che capisco leggendo la giornata di oggi. 

 

Poi anche io vorrei tanto sperare che stanotte qualcuno illumini le menti di quella gentaglia. 

Ma mi pare abbastanza chiaro dove vogliano andare a finire. 

 

Per me anche un solo punto di penalizzazione è una sconfitta. 

Per tanti altri sarà uno scampato pericolo, lo capisco eccome. 

 

Ma io non ci sto più a sto schifo per il quale la Juve è sempre l'unica colpevole, mentre ad altri nemmeno aprono fascicoli anche per molto peggio. 

Sono mesi che lo vado ripetendo, anche un euro di ammenda per me sarebbe una sconfitta, altro che un punto

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4 minuti fa, anastasi48 ha scritto:

Ma cos’ altro vi manca per schifarvi del tutto e mandare …. tutti a*******o? Stanno facendo più schifo dello schifo, cioè di loro stessi, gente che non ha limiti nei confronti della vergogna, e voi ancora vi arrovellate il cervello su quello che succederà? Se avessimo una Proprietà degna del nostro blasone e una dirigentza altrettanto all’ altezza, stasera avrebbero fatto già saltare il banco, minacciando l’ impossibile. Invece che fanno? Si fanno prendere in giro bellamente…. Per me è tutto scritto, da un lato lo schifo rappresentato dal Sistema, dall’ altro una banda di incapaci che non sanno che pesci prendere…Una Società quotata in Borsa, una squadra che gioca in queste condizioni da Gennaio, la squadra più blasonata e titolata d’ Italia, trattata come una pezza da piedi…. Ci vuole una dignità veramente raccapricciante per accettare tutto questo. 

A me personalmente, solo come andrà a finire questa storia, dopodiché, in caso di ulteriore porcata, potranno pijasselanterculo tutti.

Vorrà dire che la passione che portò dal 1982 verrà sostituita da altro 

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OT: nel qual mentre, sono tutti sul tread della champions a seguire la partita (scontata) dei prescritti, e poi si parla di boicottare il sistema... scusate lo sfogo (chiuso OT)

Modificato da funkyrap
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2 minuti fa, dovsto ha scritto:

Non ti puoi difendere dicendo che sei colpevole come gli altri, ti devi difendere dicendo che tu sei innocente perché quello che hai fatto non è illecito

Non sono avvocato, ma credo che queste siano le basi che insegnano a giurisprudenza

 

Si, ma in questo caso la Juve è innocente perché quel reato non esiste. 

Appunto per quello la difesa migliore era proprio quella di riportare che, per tante altre squadre non sono nemmeno stati aperti fascicoli o cmq non penalizzate, proprio perché non esiste il reato di plusvalenze, né di plusvalenze eccessive. 

 

Esiste quello di plusvalenze false, tipo quelle per cui erano state sanzionato Cesena e Chievo. 

Ma erano proprio operazioni false, con nomi che neanche erano giocatori o finte operazioni di compravendita. 

 

Cioè niente che riguardi la Juve assolutamente. 

A noi, in buona sostanza, ci han dato 15 punti per "eccesso di plusvalenze". 

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14 minuti fa, CRAZEOLOGY ha scritto:

Pensavo oggi alla faccenda di Report ecc. Provavo a pensare ad una ipotesi di forma di pressione verso il sistema.

Anche perché il programma è arrivato abbastanza a ridosso della sentenza del CONI gelato.

Ma i conti non mi tornano. Provavo ad identificare un ipotetico mandante, ma sostanzialmente non l'ho trovato.

Penso che sia o una casualità, o un gioco di potere troppo raffinato per capirlo da fuori (per noi poveracci).

Poi ho pensato all'improvviso ad una notizia di questi giorni, e a quanto tutta questa situazione sia ridicola.

Nemmeno a Torino hanno davvero bisogno di fare pressioni... A loro basta alzare il telefono.

Mi piace il fatto che ogni tanto arriva qualcuno nel forum e nelle più variagate discussioni,  su temi come questo, ci propina la solita teoria che purtroppo JE non è abbastanza potente per farsi sentire.

Poi apri il giornale e leggi che EXOR nel 2022 ha fatto utili (non fatturato, bensì UTILI) per 4,2 miGliardi di euri. (ovviamente questo è solo il dichiarato)

E ti rendi conto che potrebbero passare sopra a Federazione e Coni col trattore.

Al di là dell'esito, stiamo assistendo ad una delle solite buffonate all'italiana. Una sceneggiata malriuscita come tante altre.

Di solito ti leggo e dici cose sensate. Ma stavolta non sono d’ accordo. Silvio Berkusconi è un morto di fame? No, è forse l’ uomo più ricco d’ Italia. Eppure è un perseguitato dalla Magistratura itagliana. 

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Di nulla, ma guarda i giudici come gli arbitri di calcio.
 
Il regolamento è lo stesso ma un arbitro ti fischia fallo ed un altro no. Al netto di complotti, corruzioni e quant'altro, la discrezionalità e l'interpretazione delle regole possono essere diverse.
 
Se fosse così facile metterei un AI come giudice e arbitro.

E insomma , qui stiamo parlando di calcio , ma c’è gente che è stata rovinata dalla giustizia , altro che “a sentimento “ .


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2 minuti fa, torino juventina2 ha scritto:

 

Si, ma in questo caso la Juve è innocente perché quel reato non esiste. 

Appunto per quello la difesa migliore era proprio quella di riportare che, per tante altre squadre non sono nemmeno stati aperti fascicoli o cmq non penalizzate, proprio perché non esiste il reato di plusvalenze, né di plusvalenze eccessive. 

 

Esiste quello di plusvalenze false, tipo quelle per cui erano state sanzionato Cesena e Chievo. 

Ma erano proprio operazioni false, con nomi che neanche erano giocatori o finte operazioni di compravendita. 

 

Cioè niente che riguardi la Juve assolutamente. 

A noi, in buona sostanza, ci han dato 15 punti per "eccesso di plusvalenze". 

 Punto 5 del ricorso :

 

 

  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;
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Adesso, pflip ha scritto:

 Punto 5 del ricorso :

 

 

  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;

 

Infatti per arrivare a rinviare alla figc, devono prima rigettare (con motivazione) tutti i punti della difesa (mi sembra fossero 10).

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 Punto 5 del ricorso :
 
 
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;

Pflip lo stavo cercando poco fa e non l’ho trovato , mi puoi mettere anche l’ultimo punto , quello del rinvio alla caf da parte della Juve qualora gli altri punti non venissero concessi che non mi ricordo per quale motivo?


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1 minuto fa, cate79 ha scritto:


E insomma , qui stiamo parlando di calcio , ma c’è gente che è stata rovinata dalla giustizia , altro che “a sentimento “ .


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Esatto…

Quando leggo sui social il giustizialismo che c’è in questo paese rabbrividisco.

 

Tutta gente che invece, quando gli capita di vedere la scritta “la legge è uguale per tutti”, piange come i vitelli…

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Adesso, cate79 ha scritto:


Pflip lo stavo cercando poco fa e non l’ho trovato , mi puoi mettere anche l’ultimo punto , quello del rinvio alla caf da parte della Juve qualora gli altri punti non venissero concessi che non mi ricordo per quale motivo?


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La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: 

  • in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;
  • inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;
  • in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC;
  • con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.;
  • in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori;
  • in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione.
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8 minuti fa, pflip ha scritto:

La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: 

  • in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;
  • inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;
  • in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC;
  • con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.;
  • in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori;
  • in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione.

 

Ecco, questo è il punto su cui c'è stata ammissione di "colpevolezza"; quindi, se il coni lo accetta (in pratica c'è stata la confessione) deve procedere all'annullamento.

 

PS: l'ultimo punto parla del rinvio con riforma del giudizio "in favore della ricorrente"; è chiaro che ci deve essere una revisione "favorevole"

Modificato da funkyrap

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4 minuti fa, cate79 ha scritto:


E insomma , qui stiamo parlando di calcio , ma c’è gente che è stata rovinata dalla giustizia , altro che “a sentimento “ .


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Potrei raccontare una vicenda personale. 

Per carità una causa di lavoro, ma bella tosta contro una multinazionale. 

 

Primo grado vinto su tutta la linea. 

In appello perso ma con possibilità di chiudere la faccenda con indennizzo a mio favore. 

 

ulteriore grado dove si arriva ad accordo economico ma con licenziamento cmq annullato. 

 

Quindi. 

1- vinto 

2- perso ma con buonuscita

3- pareggiato ma con buonuscita maggiore e vinto formalmente (licenziamento illegittimo ma cmq reso effettivo a seguito di accordo). 

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6 minuti fa, funkyrap ha scritto:

 

Infatti per arrivare a rinviare alla figc, devono prima rigettare (con motivazione) tutti i punti della difesa (mi sembra fossero 10).

Esatto. In sede di ricorso si devono motivare tutti i punti. Non si può dire non accetto c***i nostri. Bisogna motivare ciò che non si accoglie….

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31 minuti fa, torino juventina2 ha scritto:

 

Sbagli. 

Se intendi il Ruby-ter non è stato annullato per vizi di forma, ma è stato assolto perché non sussisteva il reato di corruzione in atti giudiziari

Il vizio di forma credo che fosse nel fatto che le coimputate avrebbero dovuto essere interrogate alla presenza del loro legale, se non ricordo male

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14 minutes ago, pflip said:

 

 

Se fosse così facile metterei un AI come giudice e arbitro.

 

dagli tempo

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Questa era un sentenza che andava annullata all'ISTANTE, solito paese di pulcinella, stanno cercando un minimo appiglio per poi giustificare un ulteriore scempio... via da questo paese e questo campionato MAFIOSO.

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È evidente che vogliano riformulare la penalizzazione per tirare in lungo, capire come di classificherà la Juve e penalizzare (sommando anche il caso stipendi) quel tanto che basta per eseguire gli ordini di Ceferin.

Non so cosa aspetta Yaki a comunicare che si è rotto il c**** e, o la finiscono in tempo zero, o li asfalta con tre strati di bitume.

 

Anzi, purtroppo penso di saperlo …

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18 minuti fa, torino juventina2 ha scritto:

 

Si, ma in questo caso la Juve è innocente perché quel reato non esiste. 

Appunto per quello la difesa migliore era proprio quella di riportare che, per tante altre squadre non sono nemmeno stati aperti fascicoli o cmq non penalizzate, proprio perché non esiste il reato di plusvalenze, né di plusvalenze eccessive. 

 

Esiste quello di plusvalenze false, tipo quelle per cui erano state sanzionato Cesena e Chievo. 

Ma erano proprio operazioni false, con nomi che neanche erano giocatori o finte operazioni di compravendita. 

 

Cioè niente che riguardi la Juve assolutamente. 

A noi, in buona sostanza, ci han dato 15 punti per "eccesso di plusvalenze". 

Stiamo dicendo la stessa cosa, però devi dire io sono innocente e basta, senza citare le altre, altrimenti sembra che tu stia dicendo che siamo tutti innocenti perché tutti sono colpevoli

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La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: 

  • in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;
  • inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie;
  • in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;
  • in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC;
  • con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.;
  • in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.;
  • in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori;
  • in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione.
Quindi proviamo a fare chiarezza :

La difesa della Juve dice :

Punto 1

“Ricorso inammissibile , non si può riaprire il processo perché non sarebbero emessi fatto nuovi “

Punto 2

“Violazione principi contraddittorio , giusto processo , e violazione della difesa perché sono andato a difendermi per una riapertura e mi sono trovato una sentenza “

Punto 3

“ aver utilizzato la violazione di un principio contabile che in quel periodo non era neanche in uso ( se ho capito bene non sono sicura )

Punto 5

“Mi hanno giudicato per un reato che non è reato “

Punto 6

“Mancata motivazione non ho capito di cosa qualcuno mi delucidi”

Punto 7

“Termini scaduti , mi hai detto di essere imputato dopo troppo tempo da quando hai saputo dei fatti “

Punto 8 -9

“Mancata motivazione dei 15 punti e di tante altre questioni come la determina del costo di un giocatore e non so cos’altro .

Punto 10

Se tutte queste motivazioni non bastano rimandami a sentenza in modo che io possa difendermi .

 

Giusto ? Ho dimenticato o sbagliato qualcosa ?

Mi manca un punto è non so dove l’ho perso

 

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4 minuti fa, dovsto ha scritto:

Stiamo dicendo la stessa cosa, però devi dire io sono innocente e basta, senza citare le altre, altrimenti sembra che tu stia dicendo che siamo tutti innocenti perché tutti sono colpevoli

 

Sono innocente perché non esiste quel reato. 

Ed è questo il caso. 

E sono innocente tanto è vero che in altre occasioni non è stato aperto alcun fascicolo per situazioni del tutto analoghe. 

 

Cmq i precedenti sono importanti e gli avvocati li usano molto spesso invece, o per assoluzione piena o cmq per congruità di pena. 

Spesso nelle memorie difensive vengono citati casi analoghi in cui la cassazione si è espressa in un certo modo. 

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13 minuti fa, Dark Wizard ha scritto:

Questa era un sentenza che andava annullata all'ISTANTE, solito paese di pulcinella, stanno cercando un minimo appiglio per poi giustificare un ulteriore scempio... via da questo paese e questo campionato MAFIOSO.

Gli serve la notte per partorire una supercazzola.

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Potrei raccontare una vicenda personale. 
Per carità una causa di lavoro, ma bella tosta contro una multinazionale. 
 
Primo grado vinto su tutta la linea. 
In appello perso ma con possibilità di chiudere la faccenda con indennizzo a mio favore. 
 
ulteriore grado dove si arriva ad accordo economico ma con licenziamento cmq annullato. 
 
Quindi. 
1- vinto 
2- perso ma con buonuscita
3- pareggiato ma con buonuscita maggiore e vinto formalmente (licenziamento illegittimo ma cmq reso effettivo a seguito di accordo). 

Quindi uno ti ha detto A , l’altro B e il terzo C … tutto molto bello


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Adesso, *Vegeta* ha scritto:

Gli serve la notte per partorire una supercazzola.

La sentenza gliela scrivono i parenti

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Mia personale interpretazione delle parole di Taucer.. il "Temo" io lo interpreto come.. provate a diminuire i punti di penalizzazione e vedete se la controparte "patteggia".. se così non fosse per come avete formulato l'accusa e la penalizzazione..so  c...i vostri..

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