Vai al contenuto

Accolto il ricorso del Napoli Collegio di Garanzia CONI: si rigiocherà Juventus - Napoli


Recommended Posts

Inviato
1 minute ago, joyce said:

Ho letto la sentenza. È durissima ma perfetta nelle valutazioni.

 

Non è solo lo 0-3 e il punto di penalizzazione. Ad andare in pezzi è l'intero impianto difensivo.

 

Il Napoli ne esce malissimo (slealtà, trucchi, dolo, premeditazione) ma ne esce malissimo anche Grassani.

 

 

 

 

Per quanto scritto in questa sentenza, per me è quasi automatico che la Procura della FIGC penalizzerà ulteriormente il Napoli per non aver rispettato il Protocollo.

  • Like 1
Inviato

CVD

Anche il discutibile giudice d'appello Sandulli ha dovuto tenere la linea. De Piagnisteiis ha fatto inca**are praticamente tutti i club di serie A.

E a dispetto di quello che pensavo anche lui è andato giù duro.

Piallati nuovamente. Sarà bene che si fermi qua con ricorsi e ricorsini, sennò c'è gente che s'incazza ancora di più. 

 

Ora tocca al laziale latinorum, e lì se le cose stanno come penso io, sono volatili per diabetici.

Lì si finisce dritti dritti nel penale, altro che i punti persi dal lagnone vesuviano.... 

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Inviato
9 minuti fa, funkyrap ha scritto:

"la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro Juventus-Napoli, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché - si legge nella sentenza d'appello - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità".

 

Pesante!

 

 

Ineccepibile, a conferma del fatto che le dichiarazioni di Sandulli ("non possiamo lasciare che la classifica venga scritta dal Covid") erano da interpretare in senso sfavorevole ai pulcinella. Poi per carità, rimango convinto che se ci fosse stato anche il minimo spazio per un ribaltamento della sentenza Sandulli non se lo sarebbe lasciato scappare...

 

A questo punto direi che le aspettative per una sentenza altrettanto ineccepibile per il mancato rispetto del protocollo sono assolutamente giustificate

  • Like 1
Inviato
8 minuti fa, Vespa76 ha scritto:

 

Molto interessante, consiglio a tutti di leggerlo.

Di seguito un estratto:

 

 ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020. Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”. La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare. Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI; da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara); comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord). Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa. Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUSNAPOLI in programma il 4.10.2020. 

Continua....

 

bisognerebbe fare ricorso perché 1 punto di penalizzazione è una barzelletta, meriterebbero minimo 10 punti di penalizzazione

Inviato (modificato)

A fronte delle motivazioni, si fatica a capire come la sanzione, oltre la sconfitta a tavolino, possa limitarsi ad un punto di penalizzazione.

 

Secondo me con queste motivazioni devono valutare molto bene se proseguire nell'iter.

 

Io sono convinto che la sentenza e le motivazioni abbiano anche una funzione di moral suasion, per non dire di avvertimento, per non dire di vera e propria minaccia, pur "istituzionale ".

 

"Il trucco è stato svelato. Prestate attenzione ai prossimi passi".

 

 

Modificato da joyce
  • Like 3
Inviato
11 minuti fa, Avvocato (37) ha scritto:

Passaggio chiave 

 

3D4BD6BE-FDBC-4007-BA49-7FD6450B769F.jpeg.7e955a913c864017bf8cc0cc27ea2172.jpeg

Se ve ne fosse stato il bisogno queste parole sono la conferma di quanto la scelta fosse premeditata ed il virus sia stato usato come pretesto per ottenere ciò che volevano! In un Paese normale dovrebbero essere radiati da qualsiasi competizione sportiva per manifesta slealtà oltre a doversi vergognare nei confronti di chi davvero passa i guai per questa pandemia....

  • Like 1
Inviato

Che figura da peracottari per De Laurentiis e il suo azzeccagarbugli. Hanno anche palesemente peggiorato la situazione nel procedimento parallelo per violazione del protocollo.

Facevano molto meglio a non costituirsi neppure in primo grado. Avrebbero preso la sconfitta a tavolino e il -1 senza che i giudici li mettessero alla gogna.

Inviato

Questa parte é gravissima, secondo me la piú dura di tutta la sentenza :

Consciadi questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende,peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUSNAPOLI in programma il 4.10.2020. 

Inviato

Il passaggio in cui si dice che il Napoli ha mancato di rispetto alle altre squadre, che avevano giocato anche in condizioni peggiori, cercando di farsi le regole da solo è una bordata pesantissima.

Inviato
32 minuti fa, Tatanka38 ha scritto:

Direi che il 3-0 ormai è definitivo.

Non penso proprio che il Coni si prenda la briga di cancellare il risultato, mentre il TAR se ho capito bene non ha la competenza.

 

Più che altro fossi al posto del pappone eviterei proprio di ricorrere al Coni.

 

Perchè prendersi un'altra secchiata di ineccepibile mexxa su quel capoccione imbrillantinato?

Inviato
15 minuti fa, Vespa76 ha scritto:

 

Molto interessante, consiglio a tutti di leggerlo.

Di seguito un estratto:

 

 ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020. Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”. La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare. Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI; da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara); comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord). Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa. Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUSNAPOLI in programma il 4.10.2020. 

Continua....


Questo passaggio è stata la pietra tombale già nel primo grado

Inviato
7 minuti fa, E.T. ha scritto:

Ma violare la lealtà sportiva non comporta sanzioni di una certa gravità?! 

Siamo qui a chiedercelo da un bel po'. Sembra che questi "signori" godano di un'immunità particolare. 

Inviato
1 minuto fa, jufedbn ha scritto:

Siamo qui a chiedercelo da un bel po'. Sembra che questi "signori" godano di un'immunità particolare. 

 

Alla fine gli va anche bene, va. .bah

 

  • Like 1
Inviato
2 minutes ago, Avvocato (37) said:


Questo passaggio è stata la pietra tombale già nel primo grado

in pratica, dice che si sono comportanti come il ragazzino che si inventa il mal di pancia per non andare a scuola...

  • Like 1

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per partecipare

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.



×
×
  • Crea Nuovo...